INFORMAZIONI AMBIENTALI
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali Ultimo aggiornamento 21/01/2020
Obbligo non attinente all'IRCCS CROB
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
• INFORMAZIONI AMBIENTALI
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali.
• STATO DELL'AMBIENTE
Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e inoltre, le interazioni tra questi elementi.
• FATTORI INQUINANTI
Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che coincidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente.
• MISURE INCIDENTI SULL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO
Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse.
• MISURE A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO
Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse.
• RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE
Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale.
• STATO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA UMANA
Stato della salute e sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore.
RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.
• RELAZIONE 2009
• RELAZIONE 2016
• RELAZIONE 2019