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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 20/03/2017

Oggetto: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DELL'IMMOBILE VINCOLATO POSTO IN SAN GIMIGNANO, PIAZZA DELLE ERBE N. 12, AI SENSI DEL D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di marzo alle ore 22:00, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Assente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente

MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Assente ROSSI GIUSEPPE Assente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Antonelli Marco

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Oggetto: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DELL'IMMOBILE VINCOLATO POSTO IN SAN GIMIGNANO, PIAZZA DELLE ERBE N. 12, AI SENSI DEL D.LGS.

22.01.2004 N. 42 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. che ha previsto:

- ex articolo 59 l'obbligo di denuncia degli atti di trasferimento, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, della proprietà di beni culturali al Ministero dei Beni e delle Attività culturali da presentarsi al competente Soprintendente del luogo ove si trovano i suddetti beni,

- ex articoli 60-62 la facoltà del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento prevista dall’articolo 59 del medesimo Decreto;

Ricordato che in particolare l'articolo 62 del Codice suddetto disciplina il procedimento di prelazione, prevedendo che:

- il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di trasferimento soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene, che nel termine di 20 giorni dalla denuncia, formulano al Ministero suddetto una proposta motivata di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene;

- il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendo, entro venti giorni dalla ricezione della denuncia, la facoltà all'Ente interessato che assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima;

Dato atto che:

- in data 13 marzo 2017 è pervenuta al protocollo comunale al n. 5450, una comunicazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, allegata al presente atto sub “A” a farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 comma 1 del D.Lgs n. 42/2004 sul 50% della nuda proprietà dell’immobile posto in San Gimignano, Piazza delle Erbe n. 12 identificato al N.C.E.U. al Foglio 156 part. 163 sub 7 (A/4) e sul 50% della proprietà dell’immobile posto in San Gimignano, Piazza delle Erbe n. 12 identificato al N.C.E.U. al Foglio 156 part. 163 sub 5 (C/2).

Trattandosi di bene culturale sottoposto al vincolo diretto di tutela artistica a sensi della Legge 1/06/1939 n. 1089, in pendenza del termine prescritto dal comma 1 articolo 61 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'atto di alienazione rimane condizionato

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sospensivamente all'esercizio della prelazione;

- La stessa Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo ha precisato, nella citata nota prot. n. 5450/2017, di non ritenere opportuno l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato;

Dato atto che l’immobile per le quali è possibile l'esercizio della prelazione sul 50% in parte della nuda proprietà ed in parte della piena proprietà risulta graficamente rappresentato dalle relative planimetrie del N.C.E.U. allegate al presente atto sub “B1” e sub “B2” a farne parte integrale e sostanziale e di seguito meglio descritto secondo i contenuti della comunicazione presentata ai sensi dell’art. 59 del D.lgs n. 42/2004 dal cedente e dal cessionario::

- appartamento per civile abitazione posto al piano secondo e sottotetto, facente parte delle “Torri Salvucci” poste nel Comune di San Gimignano alla Piazza delle Erbe n.

12, composto da cucina, soggiorno – pranzo, bagno ed una camera, oltre centrale termica, ripostiglio adibito a studio e bagno di servizio, censito al Catasto Fabbricati del Comune di San Gimignano, in giusto conto, al foglio 156, particella 263 subalterno 7, cat. A/4, classe 1, vani 5, superficie catastale totale mq 72 escluse aree scoperte mq 72, rendita euro 284,05 – quota pari ad ½ (un mezzo) della nuda proprietà; (All. B1)

- vano ad uso bagno – lavanderia, facente parte delle “Torri Salvucci” poste in Comune di San Gimignano alla Piazza delle Erbe n. 12, posto sul pianerottolo in muratura posto a metà del percorso della scala in legno che conduce al piano sottotetto di mq. 1 (uno), censito al Catasto Fabbricati del Comune di San Gimignano, in giusto conto, al foglio 156, particella 263 subalterno 5, cat C/2, classe 1, consistenza mq. 1, superficie catastale totale mq. 2, rendita euro 1,96 – quota pari ad ½ della piena proprietà” (All. B2);

Considerato che l’immobile in oggetto appartiene al complesso immobiliare denominato

“Torri Salvucci”, posto tra Piazza delle Erbe (ingresso), Piazza Duomo e Via San Matteo e che pertanto l’esercizio del diritto di prelazione, sebbene riferito in larga parte solo al 50%

della nuda proprietà, risulta opportuno per le seguenti motivazioni:

· il valore attribuito alla metà della nuda proprietà è decisamente inferiore non solo ai valori di mercato ( trattandosi di un immobile che si affaccia con due belle aperture su Piazza del Duomo a San Gimignano, la piazza più prestigiosa dove sono ubicati i palazzi più significativi ed identitari dell’intera Città: il Duomo, il Palazzo Comunale, il Palazzo del Podestà con il Teatro dei Leggieri, la Torre Grossa, la loggia nuova), ma anche ai costi di realizzazione di nuovi immobili con destinazione residenziale, consentendo così di poter perseguire al meglio le future politiche abitative del Comune di San Gimignano;

· l’appartamento in questione esprime uno specifico valore culturale di pubblico interesse in quanto offre un cono visivo inedito verso i sopracitati palazzi e verso il sistema delle piazze, vero fulcro del “Sito Unesco Centro Storico di San Gimignano”.

· l’appartamento si affaccia direttamente sull’originale percorso urbano della Via Francigena e proprio per questa sua condizione può, in futuro, rappresentare anche uno spazio utile per la valorizzazione e la conoscenza della storica via (la cui candidatura ad entrare nella World Heritage List Unesco è già in corso di costruzione), da cui la Città di San Gimignano trae le proprie origini.

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· elemento di forte valenza culturale riguardante il Sito Unesco “Centro Storico di San Gimignano”, è rappresentato dall’opportunità che si apre per l’Amministrazione Comunale di divenire proprietaria di una porzione, seppure non molto ampia, della torre maggiore “Salvucci”, una delle pietre miliari dell’iconografia di San Gimignano, della sua storia tra medioevo e rinascimento, monumento visitabile in quanto dotato di una possibilità di percorrenza interna in verticale.

· infine, l’acquisizione di detto bene, consentirà all’Amministrazione Comunale di poter esercitare un ruolo attivo nella gestione dell’intero complesso delle due Torri gemelle “Salvucci” e del Palazzo “Salvucci”, con la possibilità di valorizzare correttamente ai fini culturali l’insieme dell’intero complesso, anche in una dimensione di fruizione pubblica e turistica, garantendo inoltre la sua migliore conservazione e valorizzazione nell’ottica della pubblica utilità: quest’ultimo aspetto troverà nuovi argomenti, anche grazie sia agli ulteriori studi sulla natura costruttiva ed architettonica del monumento sia ai nuovi elementi di conoscenza che l’accesso alla Torre, assicurato dalla presente acquisizione, garantirà all’Ente pubblico locale ed ai centri di studio e ricerca accademici e non;

Evidenziato che:

- l'esercizio della prelazione previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 60 e 61) non rientra nelle fattispecie per le quali sussistono il divieto e le limitazioni imposte ai Comuni dall'articolo 1 comma 138 della Legge 24/12/2012 n. 228 che ha introdotto all'articolo 12 del D.L. 6/07/2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2011 n. 111, i limiti e divieti di acquisto di beni immobili da parte dei Comuni;

- in tal senso si è espressa la Corte dei Conti in Sezione Regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 143/PAR/2013, in riferimento ad una richiesta inoltrata da un Comune, nella quale si afferma che l'esercizio della prelazione a favore degli enti pubblici territoriali dettato dall'articolo 60 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) a parere della Corte è sottratto dal campo di applicazione della norma introdotta dal comma 138 della legge di stabilità 2013, poiché ad avviso della medesima è “espressione di una potestà autoritativa di preminente rilevanza pubblica dell'Amministrazione che non si colloca in posizione paritaria con i privati”.

Tale assunto, come recita il parere, viene ricondotto a quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale la ratio dell'istituto del procedimento inerente la prelazione non richiede una comparazione di interessi, ma la valutazione sulla funzionalità del bene rispetto agli interessi pubblici tutelati (Consiglio di Stato, Sentenza 28/01/2013 n. 504) e il procedimento disciplinato dall'articolo 60 del Codice dei beni culturali integra l'esercizio di un potere ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo dei beni culturali (TAR Lombardia, Sentenza del 11/01/2010 n.

7). Come indicato nella sopra richiamata nota della Soprintendenza per i beni culturali, il termine per esercitare il diritto di prelazione scade il 30 aprile 2017 e la comunicazione della volontà del Comune di esercitare la prelazione deve pervenire alla Soprintendenza entro il 22 marzo 2017;

Precisato che al prezzo del trasferimento andranno aggiunti ulteriori oneri per imposte e spese accessorie che vengono calcolati in via presuntiva in euro 5.000,00;

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Considerato pertanto che per i motivi sopra indicati, l'Amministrazione ritiene di esercitare il diritto di prelazione a fronte della possibilità concreta di acquisire il bene per la somma di euro 30.000,00 che sotto il profilo economico risulta conveniente e congrua essendo di molto inferiore anche al valore generico di mercato per il centro storico di San Gimignano desunto dalle indicazioni della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate che rappresentano le quotazioni in una fascia fra euro 1950 ed euro 2850 al metro quadro (All. sub “C”);

Dato atto che la spesa derivante dall'esercizio della prelazione sopra descritto non risulta prevista nel Bilancio di Previsione 2017 ed in considerazione dei tempi ristretti e cogenti per l'esercizio della prelazione risulta necessario procedere ad una apposita variazione di bilancio al fine di adeguare le disponibilità di bilancio all'acquisizione in oggetto;

Richiamato l’art. 1 comma 468 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) con il quale si prevede che “Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;

d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118;

e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.”;

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “D”, elenco variazioni bilancio competenza 2017;

- Allegato “E”, elenco variazioni bilancio cassa 2017;

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- Allegato “F”, prospetto pareggio di bilancio (art. 1 comma 468 L. 232/2016);

- Allegato “G”, stampa variazioni per tesoriere anno 2017;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “H”;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio – D. Lgs. n. 42 di data 22.01.2004 – articolo 59, 60 e 61 e 62 inerenti la prelazione di bene culturale;

Ritenuto di esercitare la prelazione a sensi dell’articolo 60 e seguenti del D.Lgs. n.

42/2004;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ex art. 49 comma 1 del TUEL 267/2000;

Considerato che è stato notificato al Notaio rogante l’atto di compravendita in oggetto la volontà di proporre al Consiglio Comunale l’esercizio da parte di questo Ente del diritto di prelazione sull’immobile “de quo” invitandolo ad informarne le parti interessate;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10 Votanti n. 8 Favorevoli n. 8 Contrari n. 00

Astenuti n. 2 (Pietroni, Calvaresi)

DELIBERA

1. di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017/2019, come da prospetti allegati sub lettere “D” e “E”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2017/2019 sono in linea con i vincoli di

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finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “F”;

3. di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici

“variazioni tesoreria” di cui alla lettera “G”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

4. di esercitare per i motivi espressi in premessa ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004, il diritto di prelazione per l’acquisto del 50% della nuda proprietà dell’immobile posto in San Gimignano, Piazza delle Erbe n. 12 identificato al N.C.E.U.

al Foglio 156 part. 163 sub 7 (A/4) - All. B1 - e del 50% della proprietà dell’immobile posto in San Gimignano, Piazza delle Erbe n. 12 identificato al N.C.E.U. al Foglio 156 part. 163 sub 5 (C/2) -All. B2, come descritti nella premessa, per l'importo complessivo di euro 30.000,00;

5. di assumere l'impegno a corrispondere la somma di Euro 30.000,00 pari al prezzo di vendita, indicato nella comunicazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo oltre oneri accessori se ed in quanto dovuti;

6. di dare mandato al Responsabile del servizio Patrimonio di comunicare immediatamente, riscontrando la nota prot. n. 5450/2017, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, la volontà di esercitare la prelazione a favore del Comune e l'impegno al pagamento della somma pari al prezzo di vendita indicato ed all'espletamento di tutti gli atti necessari per l'esecuzione di quanto stabilito nella presente deliberazione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10 Votanti n. 8 Favorevoli n. 8 Contrari n. 00

Astenuti n. 2 (Pietroni, Calvaresi)

DELIBERA

di dichiarare stante l’urgenza del provvedimento deliberativo in oggetto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

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FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

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