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COPIA Cat. 6 Cl. 1 Fasc. 1

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COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME Provincia di Bologna

Deliberazione n. 11

COPIA Cat. 6 Cl. 1 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ DELLE NORME CONTENUTE NELL’ART. 22.2.3 DEL VIGENTE PRG/VG 99 RELATIVAMENTE ALLE PREVISIONI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI IN ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA N. 5473/2013 DEL CONSIGLIO DI STATO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 13 (TREDICI) del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

1) BRUNORI SARA Presente

2) DALL’OLIO FRANCESCO Assente 3) ROFFI FRANCESCO Presente 4) BROCCOLI BARBARA Assente

5) TRAZZI STEFANO Presente

6) MARTIGNANI MICHELE Assente 7) MARCHETTI FRANCESCA Presente 8) GRANDINI DAVIDE Presente

9) BONDI ANDREA Presente

10) PERNISA BARBARA Assente

11) GRILLINI PIETRO Presente 12) ZANASI CRISTINA Assente

13) TINTI VALERIA Assente 14) GALLO GIANLUIGI Presente 15) PARESCHI MARIA Presente 16) BARONCINI ELISA Assente 17) BOTTIGLIERI LUIGI Presente 18) RITO FRANCESCA Presente 19) VOLTA GINO Presente 20) FALCONI CARMEN Presente 21) GIORDANI PAOLA Assente

Assessori presenti: Montebugnoli Stelio, Bellavia Roberta.

Totale presenti: 13 Totale assenti: 8

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti

Il Presidente TRAZZI STEFANO dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Andrea Bondi 2) Davide Grandini 3) Maria Pareschi

(2)

E’ entrato il Capogruppo Michele Martignani: 14 Consiglieri presenti E’ entrato il Consigliere Cristina Zanasi: 15 Consiglieri presenti.

E’ entrato il Cons. Barbara Pernisa: 16 Consiglieri presenti.

Entrano gli Assessori Cristina Baldazzi e Sauro Dalfiume

Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: introduce l’argomento e cede la parola al Sindaco per l’illustrazione.

Sindaco Sara Brunori : illustra brevemente l’argomento.

Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Forza Italia - P.D.L-Lega Nord): a volte non siamo veloci nell’adozione delle scelte. Ripeto ciò come in precedenti occasioni. Capisco la necessità di proteggere il tessuto commerciale. Mantenendo questo equilibrio, preferirei però che certi sviluppi fossero garantiti in modo più intelligente per il futuro.

Consigliere Francesca Rito (Gruppo Forza Italia - P.D.L.-Lega Nord): la sentenza è di novembre, creiamo un gruppo di lavoro, ora, ma perché non stringiamo i tempi per dare risposte? La sentenza dice che quanto fatto sinora era illegittimo, perché perdiamo ancora tempo?

Sindaco Sara Brunori: la dichiarazione di incompatibilità nasce per fronteggiare l’emergenza.

Già il P.S.C. adottato si allineava eliminando i vincoli relativi alle strutture commerciali di piccole e medie dimensioni ma nelle more della sua definitiva approvazione le nuove disposizioni non sono immediatamente applicabili. Con la dichiarazione di stasera immediatamente ci adeguiamo dichiarando la incompatibilità dell’art. 22.2.3. delle NTA del vigente PRG. C’è un ulteriore scrupolo e pertanto verifichiamo tramite un Gruppo di lavoro altri aspetti complessivi, indirizzandoci alla Regione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO:

- che in tema di esercizio delle attività economiche è stato completato di recente il percorso iniziato con il D.Lgs. 114/98 (cd. decreto Bersani), che ha abrogato la Legge n.426 del 1971 cercando di coniugare i principi della libertà di iniziativa economica con altri di pari grado, tra i quali l’impatto urbanistico della stessa sul territorio;

- che, in ossequio ai principi europei in materia di libera concorrenza, i recenti provvedimenti legislativi di cui al D.L. n. 138/2011 (conv. in legge 148/2011), D.L. n. 201/2011 (conv. in legge 214/2011) e D.L. 1/2012 (conv. in legge n. 35/2012), hanno profondamente trasformato il settore, vietando i vincoli all’esercizio delle attività economiche che non siano dettati da ragioni di tutela di interessi pubblici primari quali la salute, l’ambiente, il paesaggio e i beni culturali o per motivi legali ad esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza;

- che con le sopra richiamate disposizioni legislative sono stati indicati termini allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni, ad oggi decorsi, per adeguare la propria normativa ai principi espressi dalla nuova disciplina;

(3)

- che in assenza di intervento sostitutivo delle Stato (che per primo era chiamato ad abrogare le disposizioni statali che ponevano vincoli alla libera attività economica) si è delineato un orientamento giurisprudenziale che ritiene abrogate di fatto le disposizioni contenute in normative regionali o comunali, incompatibili con i principi di liberalizzazione (TAR Lombardia, sez. Milano, sent. n.

2271/2013);

- che recentemente il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso proposto da una società operante sul territorio comunale al quale il Comune aveva negato il rilascio di un titolo edilizio per la realizzazione di una struttura di medio-piccola dimensione sul territorio, non avendo i requisiti previsti dall’art. 22.2.3. delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG;

- che in detta pronuncia (sentenza n. 5473/2013) il Consiglio di Stato ha imposto al Comune di esprimere idonea motivazione con riguardo alla compatibilità di detti limiti alla innovata normativa statale di liberalizzazione;

- che in sede di adozione del PSC, l’1 agosto 2013, il Comune ha modificato la previgente normativa urbanistica, eliminando i vincoli relativi alle strutture commerciali di piccole e medie dimensioni ma nelle more della sua definitiva approvazione le nuove disposizioni non sono immediatamente applicabili;

- che in assenza di diverse indicazioni da parte della Regione, è opportuno che il Comune provveda all’eliminazione dei vincoli contenuti nella normativa urbanistica locale, incompatibili con il nuovo assetto normativo, rinviando ad una più approfondita analisi, da parte di competenti figure che la Giunta comunale individuerà, quali altri parti della normativa urbanistica, vigente o in itinere, debbano essere modificate per adeguare la stessa ai principi di liberalizzazione delle attività economiche, individuando in concreto i limiti consentiti dal legislatore statale;

- che con separato Atto del Consiglio verranno modificate le disposizioni del PRG vigente che, in conseguenza degli effetti della liberalizzazione delle attività economiche, nei termini sopra indicati, siano ritenute inadeguate o per le quali sia opportuna una ridefinizione.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra, siano incompatibili con la sopra descritta disciplina nazionale i vincoli contenuti nell’art. 22.2.3. delle NTA al PRG/Variante 99, nella parte in cui, nelle zone Pc – Pcc destinate ad attività commerciali esistenti, cristallizza le attività produttive esistenti alla data di adozione del Piano (22 aprile 1999), consentendo solo alle stesse di operare trasformazioni urbanistiche, ponendo comunque il divieto di mutamento del settore merceologico e nella parte in cui all’interno del perimetro di territorio urbanizzato del capoluogo ammette l’inserimento di nuove strutture di vendita, di vicinato o medio-piccole, di tipo non alimentare;

- detti vincoli non rispondono ad esigenze di tutela della salute pubblica, dell’ambiente, del paesaggio o di protezione dei beni culturali, né afferiscono a ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica;

(4)

VISTI i D.L. n. 138/2011 (conv. in legge 148/2011), D.L. n. 201/2011 (conv. in legge 214/2011) e D.L.

1/2012 (conv. in legge n. 35/2012), la legge regionale Emilia Romagna n. 14/1999, la legge regionale Emilia Romagna n. 4/2010, la Delibera del Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 1253/1999 e la Circolare della Regione Emilia Romagna PG. 2013/46607, l’art. 9.5 del vigente PTCP (POIC) della Provincia di Bologna, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 7 aprile 2009;

RICHIAMATO il DLgs 267 del 2000;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto non si rende necessario il parere contabile;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 del DLgs 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con la votazione palese, favorevole ed unanime. proclamata dal Presidente Stefano Trazzi

DELIBERA

1) Adottare la seguente deliberazione con cui dichiara la incompatibilità dell’art. 22.2.3. delle NTA del vigente PRG/Variante 99 - zone Pc, zone Pcc destinate ad attività commerciali esistenti - alla disciplina legislativa recata dalle disposizioni statali richiamate in narrativa ed in particolare della incompatibilità ai principi di liberalizzazione delle attività economiche dei vincoli relativi alla cristallizzazione delle strutture commerciali e produttive esistenti alla data di adozione del Piano (22 aprile 1999) e nella parte in cui all’interno del perimetro di territorio urbanizzato del Capoluogo ammette l’inserimento di nuove strutture di vendita, di vicinato o medio-piccole, solo se di tipo non alimentare;

2) Di dare mandato ai competenti Uffici comunali di:

- adeguare le proprie attività alle presente deliberazione, escludendo immediatamente detti vincoli, - alla Giunta comunale di individuare un Gruppo Tecnico al fine di analizzare le modifiche da

apportare, con gli strumenti ritenuti idonei, alla vigente normativa di PRG, approvata e/o adottata, al fine di renderla conforme alla normativa di liberalizzazione indicata nella parte motiva;

- trasmettere la presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Bologna affinché prendano atto della stessa e verifichino, nel rispetto delle specifiche competenze, se i vigenti strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale finalizzata al commercio, emanati dalla Regione e dalla Provincia, siano compatibili con la normativa liberalizzatrice indicata nella premessa del presente Atto, al fine di dare opportune indicazioni al Comune;

(5)

3) pubblicare sul sito del Comune - Sezione Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 le seguenti informazioni:

Atto

(compilato da Segreteria)

Delibera del Consiglio Comunale n. ____del ___________

Oggetto DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ DELLE NORME CONTENUTE NELL’ART. 22.2.3 DEL VIGENTE PRG/VG 99 RELATIVAMENTE ALLE PREVISIONI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI IN ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA N. 5473/2013 DEL CONSIGLIO DI STATO

Contenuto Si veda la delibera in allegato Eventuale spesa

al lordo di iva 0 Estremi dei

principali documenti del fascicolo

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la votazione palese, favorevole ed unanime. proclamata dal Presidente Stefano Trazzi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

(6)

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PROVINCIA DI BOLOGNA AREA SERVIZI AL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ DELLE NORME CONTENUTE NELL’ART.

22.2.3 DEL VIGENTE PRG/VG 99 RELATIVAMENTE ALLE PREVISIONI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI IN ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA N. 5473/2013 DEL CONSIGLIO DI STATO

ESPRESSIONE PARERI

ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e ss.mm. ed ii.

REGOLARITA’ TECNICA

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 7/2/2014 IL RESPONSABILE DI AREA

(Dott. Arch. Ivano Serrantoni)

(7)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale F.to geom. Stefano Trazzi F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 14/02/2014 La presente è copia conforme all’originale.

Lì, 14/02/2014

Il Resp. Affari Istituzionali F.to Alessandra Giacometti

______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario F.to

______________

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