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FOGLIO INFORMATIVO. Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

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Academic year: 2022

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(1)

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

CONTRATTO DI

INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica:

Sede legale ed amministrativa:

Indirizzo telematico:

Codice fiscale / Partita IVA / Iscrizione al registro delle Imprese di Cuneo:

Codice ABI:

Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la banca d’Italia:

Capitale sociale e Riserve:

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

Data di aggiornamento e decorrenza

Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.

Mandato irrevocabile di vendita

CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.

VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 12 - 12042 BRA (CN) http://www.crbra.it - E-mail: banca@crbra.it

00200060044 06095.4 5087.2.0

Capitale sociale: Euro 20.800.000 interamente versato - Riserve: Euro 40.136.210 al 30/04/2010 FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

19/05/2010

(2)

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Con questa garanzia il garante (puo' trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori.

In particolare, il mandato irrevocabile di vendita titoli e strumenti finanziari puo' avere ad oggetto azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario.

Tramite questa garanzia il garante si costituisce fidejussore solidale del debitore nei confronti della Banca e si impegna a lasciare depositati su un conto amministrato, titoli per un valore di mercato minimo prestabilito. Il garante concede inoltre mandato irrevocabile alla Banca - nel limite dell'importo indicato nella garanzia - a vendere i titoli depositati sul suddetto conto amministrato ed utilizzare il ricavato per soddisfare il proprio credito nei confronti del debitore.

_______________________________________________________________________________________________________

PRINCIPALI RISCHI

==> in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la Banca ha il diritto di far vendere i titoli e strumenti finanziari e di soddisfarsi sul ricavato

==> possibilita' per il garante di dover rimborsalre alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perche' il

pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia)

(3)

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

CONDIZIONI ECONOMICHE MANDATI IRREVOCABILI

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del Mandante/Garante

Condizioni economiche del servizio

(4)

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Premessa:

Il costituente si dichiara fidejussore solidale nei confronti della Banca, anche per i successori o aventi causa, per l'adempimento delle obbligazioni indicate, con rinuncia alle cause di estinzione della obbligazione previste dagli artt. 1955 e 1957 cod.civ. e restando comunque convenuto che la portata dell'impegno fidejussorio non eccede l'ammontare della somma ricavata dalla Banca a seguito della vendita dei valori oggetto del mandato o il limite eventualmente indicato.

Estensione della garanzia

Costituiscono oggetto del mandato di vendita a garanzia, nel limite di importo eventualmente indicato, i valori descritti indicati, o quelli ad essi successivamente subentrati nel deposito o nella disponibilita' del titolare (di seguito anche il Mandante) anche per richiesta del medesimo acconsentita dalla Banca (di seguito anche Valori).

La garanzia comprende anche gli interessi maturati o maturandi, i frutti, ed ogni altra utilta' derivante dai Valori.

I Valori garantiscono gli affidamenti indicati nonche' ogni altra esposizione che la Banca venisse a vantare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nei confronti del nominativo indicato.

Indisponibilita' e sostituzione dei valori in garanzia

Il Mandante si impegna, fino a che non siano estinte le obbligazioni garantite, a non vendere, non ritirare, non disporre dei Valori, ne' altrimenti, diminuire il loro valore se non previo consenso della Banca. Pertanto, il Mandante autorizza la Banca - esonerata da ogni responsabilita' al riguardo - a rifiutare ogni disposizione sua o di terzi ed ogni altra operazione tendente a diminuire il valore della garanzia. La Banca, all'occorrenza, e' autorizzata ad utilizzare le somme rivenienti dalla vendita o dal rimborso alla scadenza dei Valori per l'acquisto di altrettanti valori della medesima specie e scadenza o di specie analoga.

Compensazione volontaria

La Banca e' irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio il prezzo di realizzo dei valori descritti, o di quelli che vi fossero successivamente subentrati per decurtare o estinguere ogni suo credito per capitale, interessi ed accessori tutti, intendendosi in tale caso operata una compensazione volontaria anche qualora le partite compensate non fossero, all'atto dell'operazione, liquide e/o esigibili.

Vendita di valori in garanzia

In caso di mancato rimborso di quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi, imposte ed accessori alla scadenza o in caso di revoca o riduzione degli affidamenti indicati, la Banca stessa e' irrevocabilmente autorizzata, nel limite di importo eventualmente indicato, ad effettuare direttamente o a mezzo di intermediario autorizzato la vendita - con un' unica o piu' operazioni - al meglio dei Valori o di quelli che tempo per tempo fossero ad essi subentrati, e ad utilizzare il ricavato per decurtare o estinguere ogni suo credito. A tal fine il Mandante conferisce tutti i necessari poteri per la vendita dei Valori, con facolta' quindi anche di sottoscrivere - in suo nome e per suo conto - tutti gli atti necessari.

Esecuzione e rendiconto del mandato

Il presente mandato puo' essere esercitato dalla Banca in ogni momento, con preavviso scritto non inferiore ad un giorno, restando, comunque, fermi gli obblighi previsti dalla legge a carico del mandatario ed in particolare l'obbligo del rendiconto ai sensi dell'art. 1713 cod. civ. e quello di comunicazione dell'esecuzione del mandato stesso, previsto dall'art. 1712 cod. civ.

Spese ed oneri

Gli oneri e le spese, di qualsiasi natura inerenti e dipendenti dal presente mandato e dalla sua esecuzione sono a carico del Mandante.

Foro competente

1. Il presente contratto e' regolato dalla legge italiana.

2. Salvo il caso che il cliente rivesta la qualita' di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, c. 2 Cod. Civ., per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il cliente e la banca, in occasione o in dipendenza del contratto, e' data facolta' alle parti contraenti di adire il foro di Alba o, in alternativa, i fori stabiliti ai sensi degli art. 18-19-20 C.P.C.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Funzione Conformita' della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai trenta giorni (novanta giorni per reclami aventi ad oggetto servizi di investimento) dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi bancari e finanziari (con l'esclusione dei sevizi di investimenti) posti in essere dalla data del 1 gennaio 2007, il Cliente potra' attivare l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 100.000 euro, se ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, mentre non sono stabiliti limiti se la controversia ha ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facolta' indipendentemente dal valore del rapporto a cui si riferiscono. L'ABF ha la caratteristica di organismo imparziale, avente il compito di risolvere una questione insorta tra cliente ed intermediario attraverso una decisione (secondo diritto e non secondo equita') emanata dal collegio giudicante. La disciplina introdotta dalla Banca d'Italia prevede la costituzione di tre collegi giudicanti (Milano, Roma, Napoli); resta ferma la facolta', per le parti, di ricorrere all'Autorita' giudiziaria, ovvero "ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi". Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento e' reso pubblico. L'Ombudsman Giuri' Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, rimane attivo per i servizi di investimento e per i bonifici transfrontalieri.

(5)

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE

==> Appendice di vincolo

Documento integrativo del contratto di assicurazione gia' stipulato, con il quale la Compagnia di Assicurazione prende atto del pegno a favore della Banca

==> Assicurato

Soggetto sulla vita del quale e' stipulato il contratto di assicurazione

==> Beneficiario

Soggetto che beneficia delle prestazioni fornite dalla Compagnia di Assicurazione al verificarsi degli eventi previsti

==> Consumatore

E' la persona fisica che agisce al di fuori della propria attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

==> Contraente

E' il soggetto che stipula il contratto

==> Decadenza dal beneficio del termine

In presenza di determinati eventi pregiudizievoli riguardanti il debitore, il creditore puo' chiedere immediatamente quanto dovuto, senza attendere la scadenza prevista

==> Debitore principale

E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca

==> Foro competente

Indica il giudice competente per decidere su una determinata causa, con riferimento al territorio

==> Garante

E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca

==> Gestione accentrata

Modalita' di gestione "a monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso societa' autorizzate

==> Importo massimo garantito

E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

==> Interessi moratori

tasso di interesse dovuto in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni

==> Novazione

E' uno dei modi di estinzione delle obbligazioni. In particolare, la novazione oggettiva consiste nella sostituzione, per accordo delle parti, di un'obbligazione originaria che rimane estinta. Cio' vale anche per le garanzie.

==> Obbligazione

E' l'impegno in forza del quale un soggetto e' tenuto ad una prestazione (in questo caso, pagamento di una somma di denaro) verso un altro soggetto

==> Obbligazione in solido

L'obbligazione e' in solido quando piu' debitori sono obbligati per la medesima prestazione e quindi a ciascuno puo' essere richiesto il pagamento dell'intero debito

==> Polizza

Documento cartaceo relativo al contratto di assicurazione, attestante l'avvenuta stipula dello stesso

==> Realizzazione del pegno

Modalita' con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato

==> Regresso

E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca

==> Reviviscenza della garanzia

Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati

==> Solidarieta' fra fideiussori (non vale per le fideiussioni PRO-QUOTA)

E' il vincolo che per legge si stabilisce fra piu' garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) puo' rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo

==> Strumenti finanziari

Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc...; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc...; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc..; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.

==> Strumenti finanziari dematerializzati

Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili

==> Surroga

E' il potere del fideiussore di sostituirsi al creditore originario (Banca) nel rapporto con il debitore principale una volta che abbia pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca, al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato

==> Termini di presentazione

Sono i termini temporali previsti dalla legge assegno per la presentazione degli assegni bancari per il pagamento

==> Terzo

Soggetto diverso dal debitore principale che nell'interesse di quest'ultimo costituisce il pegno a favore della Banca

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