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(1)

CONSIGLIO NAZIONALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Federazione nazionale

Collegi Ipasvi

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IPASVI

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Ordine del giorno Consiglio nazionale 18 giugno 2016

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

1.

Approvazione Verbale

2.

Aggiornamenti su temi in itinere -Ddl di interesse professionale

3.

Tessera Professionale Europea (Direttiva 2005/36/CE - IMI)

4.

Codice appalti

5.

Proposta di modifica del Regolamento sul Coordinamento

regionale dei Collegi Ipasvi

6.

Campagna immagine (Ditta Merlo)

7.

Comunicazioni

(Evento professioni/sindacati 28 giugno, l’Albo

(3)

CONSIGLIO NAZIONALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

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2. I Ddl di interesse per la professione infermieristica

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (S 2224 )

Provvedimento necessario per ridurre ricorsi, accuse e contenziosi in Sanità. Il testo è stato migliorato alla Camera rispetto alla sua versione originale con modifiche come quella sul ruolo di coordinamento del risk management che potrà essere svolto oltre che dai medici di diversa

disciplina anche da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale: la gestione del rischio clinico è d’équipe. Alcuni ulteriori ritocchi sono ancora possibili su linee guida, azioni di rivalsa, assicurazioni, nomina CTU e CTP e così via

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di

assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (C 3868)

Prevede la trasformazione degli attuali Collegi in Ordini, il diverso inquadramento degli enti, la loro possibilità di intervento anche disciplinare, una organizzazione più rispondente ai moderni canoni non solo degli enti pubblici, ma anche della programmazione sanitaria, fino ad arrivare a un

(5)

Disposizioni in materia di responsabilità

professionale del personale sanitario (S 2224 )

• Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera il 28 gennaio 2016 • All’esame della commissione Igiene e sanità del Senato

• Relatore Senatore Amedeo Bianco (Pd)

• Il Senato ha sospeso l’attività per i ballottaggi nei Comuni e la

Commissione ha convenuto di rinviare alla seduta di martedì 21 giugno la conclusione della fase di illustrazione degli emendamenti

(6)

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Delega al Governo in materia di sperimentazione

clinica di medicinali, nonché disposizioni per

l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,

per il riordino delle professioni sanitarie e per

la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

(C 3868)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

• Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 24 maggio 2016 • All’esame della commissione Affari Sociali della Camera

• E’ stato annunciato il 7 giugno 2016, ma non è ancora iniziato l’esame

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CONSIGLIO NAZIONALE

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Aggiornamenti su temi in itinere: Ddl di interesse professionale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

Ddl “Disposizioni in materia di responsabilità professionale

del personale sanitario” – (Ddl “Responsabilità”)

(9)

Ddl “Ordini” e Ddl “Responsabilità”

Sono entrambi di iniziativa parlamentare ed entrambi hanno

come Commissioni referenti la XII di Camera (Affari sociali) e

la XII del Senato (Igiene e sanità)

Il ddl “Responsabilità” è già stato approvato alla Camera ed è

attualmente in dibattito in Commissione XII del Senato

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Ddl “Responsabilità”

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

Il ddl “Responsabilità” è in una fase avanzata dell’iter

legislativo. A partire dal 21/6/16 inizia in Commissione la

presentazione degli emendamenti a cui seguirà il dibattito e il

voto emendamento per emendamento.

(11)

Ddl “Responsabilità”

Gli emendamenti presentati vertono prevalentemente su:

Risk management (trasmissione dei dati, relazioni, lemmi,

documentazione clinica)

Ruolo delle società scientifiche e tecnico scientifiche, linee

guida e buone pratiche (coinvolgimento elaborativo di

Ordini/Collegi e Ass. rappresentative professioni sanitarie)

Responsabilità del professionista e responsabilità della

struttura

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Ddl “Responsabilità”

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

Riflessioni sul Ddl così come licenziato dalla Camera

:

testo che coinvolge tutti i professionisti sanitari (contenzioso)

orientamento al processo, all’integrazione, al lavoro di

squadra

ruolo delle Società scientifiche e Tecnico scientifiche per

predisposizione linee guida e buone pratiche

audizioni e auditi prevalentemente di professionalità medica e

di ambito assicurativo

(13)

Ddl ”Ordini”

Il ddl “Ordini” è definito anche Ddl “omnibus” perchè tratta

diverse tematiche

:

sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano

inserimento in LEA controllo dolore in fase travaglio - parto

aumento pena per abuso professione sanitaria

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Ddl ”Ordini”

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Il ddl “Ordini” nel Capo III “Professioni sanitarie” tratta di

:

Ordini delle professioni sanitarie

Albi professionali e Federazioni nazionali

istituzione e definizione della professione di osteopata e di

chiropratico

ordinamento delle professioni di chimico e fisico, biologo e

psicologo

(15)

Ddl ”Ordini”

Ordini delle professioni sanitarie (

1

)

Enti pubblici non economici che agiscono quali organi

sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici

garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio prof.le

Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria,

regolamentare e disciplinare ….

…...

(16)

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Ddl ”Ordini”

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Ordini delle professioni sanitarie (

2

)

Organi:

….... la Commissione d’Albo per gli ordini compendenti più

professionl con composizione determinata con decreto del

Ministero della salute. ….. La rappresentatività del Collegio

dei revisori è rimessa allo statuto…..

Votazioni:

Convocazioni/validità - durata votazioni - più sedi di voto

Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale

(17)

Ddl ”Ordini”

Ordini delle professioni sanitarie (

3

)

Cariche

Le cariche possono essere sfiduciate anche singolarmente

conil voto dei 2/3 del consiglio

(18)

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Ddl ”Ordini”

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

Ordini delle professioni sanitarie (

4

)

-

Albi professionali

…....

-

Federazioni nazionali

Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di

indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo

agli Ordini e alle federazioni regionali ove costituite …..

Le Federazioni nazionali emanano il Codice deontologico

approvato dai rispettivi consigli nazionali ...

(19)

Ddl ”Ordini”

Ordini delle professioni sanitarie (

4

)

….. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Collegi

delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono

trasformate nel modo seguente:

a) i Collegi e la Federazione nazionale degli infermieri

professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia

(IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazionie

nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. L’Albo

degli infermieri professionali assume la denominazione di Albo

degli infermieri. L’Albo delle Vigilatrici d’infanzia assume la

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Ddl ”Ordini

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

Riflessioni sul Ddl così come licenziato dal Senato

:

maggiore strutturazione e diffusione della commissione

d’Albo

possibilità di attivazione delle Federazioni regionali

parziali modifiche al sistema elettorale

aumento numero componenti Comitato centrale

Meccanismo di sfiducia e durata quadriennale del mandato

(21)

Grazie per l’attenzione

(22)

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA

18 GIUGNO 2016 – EMPIRE PALACE HOTEL - ROMA

Federazione nazionale

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(23)

3. Direttiva 2005/36/CE e s.m.

D.Lvo 28 gennaio 2016 n. 15

(24)

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(25)

La legge 905/80 prevedeva due specifiche fattispecie

:

Diritto di stabilimento: articoli 2 e 3 - Occorreva rivolgersi al Ministero

della Sanità e inoltrare una istanza in lingua italiana e in carta da bollo in

cui richiedere il riconoscimento del titolo indicando il Collegio

professionale in cui, in caso di esito positivo, intende richiedere l'iscrizione.

Allegata alla istanza si doveva presentare: a) il diploma; b) un certificato di

buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di

onorabilità rilasciato dalla competente autorità dello Stato d'origine e,

qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non

richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziale ovvero, in

mancanza, un documento equipollente.

(26)

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

(27)

A seguito dell’emanazione della legge 28 luglio 1993, n. 300 sulla Ratifica ed

esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993 del disposizioni

della direttiva 77/452/CEE sono state estese anche a: Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia.

Il D.Lgs. 8-7-2003 n. 277 sulla Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le

direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico ha

aggiunto ulteriori Paesi (Totale 15)

Il 1 maggio 2004 sono entrati a far parte dell’Unione europea dieci nuovi Paesi e precisamente: la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la

(28)

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

Con la legge 24 dicembre 2003 n. 380 pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, Suppl. Ordinario

n. 10, è stata autorizzata la ratifica e conferita piena

esecuzione al Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli

Stati membri dell’Unione Europea ed le su citate Repubbliche.

Il 1 gennaio 2007 sono entrate a far parte della UE la Romania

e Bulgaria.

E’ stata emanata la Direttiva 2005/36/CE Direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento

delle qualifiche professionali recepita in Italia con L. 6 febbraio

(29)

Tali normative hanno ulteriormente previsto l’obbligo di

conoscenza della lingua italiana

L’art. 7 del D.Lgs 9/11/2007 n. 206 sulla Attuazione della

direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche

professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua

determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a

seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania che letteralmente

dispone: “Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo

III, per l'esercizio della professione i beneficiari del

riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere

le conoscenze linguistiche necessarie.”

(30)

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D.Lgs. 28-1-2016 n. 15

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(31)

Soggetti destinatari (art. 2)

Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione e ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.

Effetti del riconoscimento (art. 3)

Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere alla professione corrispondente e di

esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. (obbligo iscrizione all’albo)

Definizioni (art. 4)

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «professione regolamentata»:

1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di

(32)

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La normativa ha mantenuto la distinzione tra coloro vogliono

effettuare una libera prestazione di servizi e coloro che

vogliono esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato

membro. Anche se sono stati previsti due distinti canali

alternativi.

(33)

E’ stato altresì mantenuto l’obbligo della conoscenza della lingua. Infatti l’art. 7 così letteralmente dispone:

1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere.

1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale

europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.

(34)

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Attività temporanea (art. 13)

Copia delle dichiarazioni di svolgimento di attività temporanea, è

trasmessa dall'autorità competente Ministero della salute al competente

Collegio professionale, che provvede ad una iscrizione automatica in

apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il

consiglio nazionale con oneri a carico del Collegio stesso.

(Obbligo esame lingua)

L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza

obbligatoria. Anche se il prestatore deve informare della sua prestazione

(35)

Diritto di stabilimento – art. 16 e seg.

(36)

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TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA (EPC) Autorità competenti (art. 5)

Il Ministero della salute, per le professioni sanitarie, responsabile della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti

La tessera professionale (EPC) (art. 5-bis)

È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti (Ministero della salute), per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale

Si può scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.

La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata

esclusivamente online attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(37)

Art. 5-sexies - comma 2

(38)

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5-bis. Tessera professionale europea (EPC).

1. È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale

europea alle autorità competenti di cui all'articolo 5, per le

professioni di:

a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;

b) farmacista;

c) fisioterapista;

d) guida alpina;

(39)

MECCANISMO DI ALLERTA (ART. 8-BIS)

Le Autorità competenti (Ministero della salute) possono affidare il ruolo di Coordinatore delle allerte ad altri soggetti.

Art. 3 DPR 7/8/2012 n. 137 Albo unico nazionale

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

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L’allerta IMI deve essere attivata, entro 3 giorni dall’avvenuta conoscenza, per:

Motivi amministrativi

 morosità

 ritiro titolo di abilitazione

perdita del godimento dei diritti civili (interdizione o inabilitazione comunicati dall’Autorità giudiziaria – art. 6 D.Lvo 15/2016)

 rinunzia

Motivi sostanziali

 sospensione dal ………. al ………..

 radiazione

(41)

Avverso l'allerta il professionista può presentare

ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica,

oltre al risarcimento di eventuali danni causati da

allerte ingiustificate. In tali casi i soggetti di cui al

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Quando cessa la motivazione dell’allerta, la stessa deve essere

annullata.

Di conseguenza la FNC deve essere informata:

-della avvenuta re-iscrizione (per cessata morosità, a seguito di

radiazione).

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5. Regolamento Coordinamenti regionali

art. 6 - Fondi del Coordinamento Regionale

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Ante

lettera a) definisce ogni anno nel proprio Bilancio preventivo una quota finanziaria a favore dei Coordinamenti Regionali. Qualora la quota finanziaria messa a disposizione non venisse completamente impegnata entro il lasso temporale indicato annualmente dal Comitato centrale per i progetti regionali, tale quota o il residuo della stessa, verrà messa a disposizione per sostenere eventuali progetti presentati dai singoli Collegi Provinciali della regione medesima".

Post

(45)

Regolamento Coordinamenti regionali

art. 6 - Fondi del Coordinamento Regionale

Ante

lettera b) nel caso in cui un Coordinamento Regionale fosse impossibilitato

nell'operatività per la ritirata adesione, formalmente comunicata, di uno o più Collegi afferenti alla regione medesima, la quota finanziaria messa a disposizione, sia in parte totale sia in parte residuale, verrà sospesa in attesa del ripristino della situazione quo ante. Qualora il Coordinamento in questione non ripristinasse la sua operatività entro sei mesi dalla comunicazione sunnominata, la quota o parte della stessa sospesa e le eventuali successive quote di annuale assegnazione verranno distribuita ai Coordinamenti regionali effettivamente operativi fino alla riattivazione del coordinamento in predicato.

Post

(46)

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Regolamento Coordinamenti regionali

art. 6 - Fondi del Coordinamento Regionale

Ante

lettera c)

rendiconta nel

proprio Conto consuntivo lo

speso

a

favore

dei

Coordinamenti Regionali;

Post

lettera b)

rendiconta nel

proprio Conto consuntivo lo

speso a favore dei

(47)

Regolamento Coordinamenti regionali

art. 8 - Norme transitorie

Ante

1. L’anno di attivazione dei Coordinamenti è definito dal Comitato centrale della

Federazione su indicazione del Consiglio nazionale;

2. Entro il mese di ottobre dell’anno di attivazione dei Coordinamenti, il Comitato centrale della

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Regolamento Coordinamenti regionali

art. 8 - Modalità operative

• 1. Al momento della prima costituzione del Coordinamento regionale, la Federazione IPASVI contribuisce con una erogazione “ una tantum” di €. 5.000,00

(Cinquemila/00);

• 2. Ogni anno la Federazione nazionale Collegi Ipasvi trasmette ai Collegi provinciali una Circolare contenente l’indicazione dell’importo erogabile per lo stesso anno per le attività dei Coordinamenti, con la specifica dell’importo massimo riconoscibile a

ciascun Coordinamento.

3. I Coordinamenti hanno tempo sino al 31 gennaio di ogni anno – termine inderogabile - per trasmettere alla Federazione le relative richieste di accesso al fondo

• 4. La richiesta di accesso al fondo, a firma del presidente del Coordinamento, deve contenere uno specifico progetto che riporti: titolo, scopo, obiettivi, destinatari,

indicatori di risultato, cronoprogramma delle attività e relativo budget;

• 5. Alla presentazione del progetto sarà erogato il 50% del finanziamento richiesto (fermo il limite massimo del finanziamento indicato nella circolare di cui al punto 2 del presente articolo), alla rendicontazione, che dovrà obbligatoriamente essere

(49)

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6. Campagna informativa

sulla figura dell’infermiere

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

Proposta già nella relazione programmatica del triennio

del nuovo Comitato centrale la relazione programmatica

2016 ha previsto una:

«campagna sulla figura dell'infermiere attraverso i mezzi

di comunicazione, caratterizzata da uno slogan e alimentata anche

con spot radio e video, perché sia chiaro II suo ruolo nell'assistenza,

le sue reali responsabilità e siano sottolineate e rimarcate in modo

esplicito le linee di confine con altre attività con cui oggi e troppo

spesso confusa la figura professionale»

(51)

Campagna informativa sulla figura dell’infermiere

le ditte invitate alla gara

• Proformat comunicazione

• NW Designs

• Connection-e SRL

• Roncaglia & Wijkander SRL

(52)

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Campagna informativa sulla figura dell’infermiere

la richiesta del bando

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

Organizzazione di una campagna di comunicazione

istituzionale sulla figura dell’infermiere, per ampliare la

conoscenza in merito alle sue attività e alla sua

(53)

Campagna informativa sulla figura dell’infermiere

gli strumenti

• progettazione, realizzazione, stampa e diffusione di materiale

informativo e di comunicazione in forma cartacea e/o informatizzata

• realizzazione della locandina per la Giornata nazionale dell'infermiere

del 12 maggio 2016

• realizzazione di uno spot video e fornitura del relativo supporto

informatico, della durata minima di 20 secondi

• cura e realizzazione di uno spot radiofonico di almeno 15 secondi

• passaggi su emittenti televisive e radiofoniche, dei predetti spot, nel

numero che sarà individuato dall'offerente nella proposta tecnica

• pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari su organi di stampa nel

numero che sarà individuato dall'offerente nella proposta tecnica

(54)

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Campagna informativa sulla figura dell’infermiere

l’aggiudicazione

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

• L’aggiudicazione è avvenuta dopo l’esame del materiale

predisposto dalle ditte partecipanti al bando e dopo il

controllo dei loro requisiti di legge

• Alla fase finale sono giunte Proformat comunicazione e

Merlo SpA

• Entrambi hanno ottenuto pari punteggio sull’offerta

(55)

Campagna informativa sulla figura dell’infermiere

(56)

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Campagna informativa sulla figura dell’infermiere

chi è Merlo SpA

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7.1. Cgil, Cisl, Uil, Conaps, Tsrm, Fnco, Ipasvi:

La crescita delle competenze per la qualità del lavoro

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

 La data: 28 giugno 2016

L’evento: presentazione a Roma di un manifesto di sindacati,

Collegi e associazioni professionali sanitarie alle istituzioni nazionali

e regionali

 Il titolo: «La crescita delle competenze per la qualità del lavoro in

sanità

»

L’obiettivo: avviare un percorso di mobilitazione a tutti i livelli in tutti

i territori tra lavoratori e cittadini

(59)

Cgil, Cisl, Uil, Conaps, Tsrm, Fnco, Ipasvi:

i contenuti del manifesto

I NO

• interrompere l’attacco alle risorse del fondo sanitario nazionale per

fermare l’arretramento del welfare sanitario pubblico che va a

discapito delle famiglie e dei cittadini e avviare una reale lotta agli

sprechi

• mettere fine al modello ospedalocentrico di gestione del Ssn

(60)

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Cgil, Cisl, Uil, Conaps, Tsrm, Fnco, Ipasvi:

i contenuti del manifesto

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I SÌ

• modello organizzativo che abbia il proprio baricentro nel territorio

• integrazione ospedale-territorio in un modello di continuità assistenziale;

• implementazione delle competenze specialistiche per le professioni

sanitarie

• standard unici minimi obbligatori, sia professionali che organizzativi, per

tutto il territorio nazionale

• indicatori di risultato sia per l’ambito ospedaliero che per quello territoriale

• definire le professioni sanitarie e sociosanitarie a livello nazionale, secondo

i criteri uniformi fissati dalla comunità europea

(61)

Cgil, Cisl, Uil, Conaps, Tsrm, Fnco, Ipasvi:

i contenuti del manifesto

I SÌ

• confronto aperto con le organizzazioni sindacali, oltre a quello già in essere

con le rappresentanze professionali, sulla quantificazione dei fabbisogni di

personale per tutte le professioni

• progettazione dei corsi universitari di base e post-universitari delle

professioni sanitarie con il coinvolgimento del SSN, delle regioni e delle

aziende sanitarie

• coinvolgimento dei professionisti sanitari nell’organizzazione dei corsi

universitari esteso alla titolarità di docenza, coordinamento e direzione

• diritto all’ECM per tutti i lavoratori e a spese del datore di lavoro, quale che

sia il ruolo ricoperto e /o il tipo di contratto di lavoro applicato

(62)

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Cgil, Cisl, Uil, Conaps, Tsrm, Fnco, Ipasvi:

la logistica dell’evento

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

L’evento è in programma a Roma, martedì 28 giugno

2016

Si svolge presso l’aula magna dell’Università «La

Sapienza» (piazzale della Minerva all’interno della città

universtaria)

L’orario di inizio previsto sono le ore 10,30, quello di

chiusura le ore 13,30

 I lavori saranno aperti dal segretario generale di uno dei

sindacati a cui seguiranno gli interventi delle professioni,

l’illustrazione delle proposte della piattaforma e le

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CONSIGLIO NAZIONALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Federazione nazionale

Collegi Ipasvi

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IPASVI

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7.2 Albo unico nazionale – Le fonti di dati

Fonte: FNC Ipasvi

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

• L’Albo unico nazionale (art. 3 del DPR 137/2012) è il contenitore, alimentato dai Collegi, che attualmente restituisce dati verso l’esterno in più contesti, anche internazionali: Ricerca Albo, Imi, INI-PEC,

ECM.

• In futuro affluirà in questo contenitore anche il casellario giudiziario europeo

• L’Albo unico nazionale è a costi zero per i Collegi e offre

aggiornamenti e prestazioni efficienti, anche in scenari futuri.

• Nell’albo unico nazional possono confluire anche banche dati esterne come Istat, Ragioneria generale dello Stato, ministero dell’Università, OCSE, OMS ecc.

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Albo unico nazionale - OUTPUT

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Iscritti IPASVI 2016

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IPASVI

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Iscritti IPASVI 2016

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Conto annuale Rgs 2009-2014

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Conto annuale Rgs 2009-2014

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Conto annuale Rgs 2014

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CONSIGLIO NAZIONALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

18 GIUGNO 2016 – EMPIRE PALACE HOTEL - ROMA

Federazione nazionale

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7.3 Anac: Dlgs 97/2016, novità generali

• Si aprono le banche dati delle amministrazioni che le gestiscono • Si rende strutturale il sito “Soldi pubblici” (http://soldipubblici.gov.it)

• Si introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA): i cittadini possono richiedere anche dati e

documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare

• Il piano nazionale anticorruzione dovrà essere recepito dalle pubbliche amministrazioni nei propri piani triennali di prevenzione della corruzione

Accesso civico:

• eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti • esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti

• stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato

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Anac: Dlgs 97/2016, Ordini e Collegi

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

All’articolo 2 il Dlgs di aggiornamento del Dlgs 33/2013 prevede: (…omissis…)

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (cioè quelle previste all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) si applica anche, in quanto

compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; (…omissis…)

E all’articolo 3: (… omissisi …)

1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale

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Anac: Dlgs 97/2016, Organizzazione

Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle

pubbliche amministrazioni

In vigore dal 23 giugno 2016

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

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Anac: Dlgs 97/2016, Collaboratori e consulenti

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di

collaborazione o consulenza

In vigore dal 23 giugno 2016

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della

legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano

e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

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Anac: Dlgs 97/2016, Trasparenza Ssn

Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale In vigore dal 23 giugno 2016

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed

ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute

all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati,

distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la

consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli

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Anac: Dlgs 97/2016, Trasparenza Ssn

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

(continua) 3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli

obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture

sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle

strutture sanitarie.

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Anac: Piano nazionale anticorruzione 2016

Rotazione del personale

Premessa

Nel presente approfondimento si intendono fornire, alle aziende sanitarie e agli altri enti assimilati del SSN, indicazioni generali di tipo organizzativo e di pianificazione strategica, che inducano un percorso virtuoso finalizzato a rendere praticabile la rotazione degli incarichi nell’organizzazione sanitaria attraverso un’adeguata programmazione nei tempi e nelle modalità,

secondo criteri che non vadano a detrimento del principio di continuità dell’azione amministrativa. Il ricorso alla rotazione può concorrere, come anche indicato nella parte generale del PNA, insieme alle altre misure di prevenzione, a prevenire e ridurre, evitando il determinarsi di possibili fattori di condizionamento, eventuali eventi corruttivi con particolare riferimento alle aree a più elevato rischio. Per le considerazioni di cui sopra, la

rotazione va vista prioritariamente come strumento ordinario di

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Anac: Piano nazionale anticorruzione 2016

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016

(… omissis …)

1.3 Altre professioni sanitarie

Per alcune professioni sanitarie, come ad esempio i farmacisti e le

professioni infermieristiche con funzioni di responsabilità e di

coordinamento, il cui ruolo è strategico all’interno dell’organizzazione in

quanto a gestione di risorse, costituendo gli stessi un anello determinante nella catena del processo decisionale (relativo ad esempio all’introduzione di farmaci e di dispositivi medici nella pratica clinica ed assistenziale),

l’applicazione del principio della rotazione si rivela opportuno e presenta margini di possibile applicazione. In questo importante ambito

professionale, infatti, la maturazione di expertise per settori specifici se da un lato può richiedere un periodo di tempo necessario per l’acquisizione della piena autonomia nell’esercizio della funzione, per altro verso, il meccanismo della rotazione, attuato attraverso gli adeguati strumenti di pianificazione e di graduazione delle competenze in proporzione ai livelli di responsabilità attribuiti, come ad esempio la previsione di periodi di

affiancamento e di formazione specialistica per settore, consente di valorizzare il capitale professionale disponibile anche ai fini della

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