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Ordine del giorno Consiglio nazionale 18 giugno 2016
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1.
Approvazione Verbale
2.
Aggiornamenti su temi in itinere -Ddl di interesse professionale
3.
Tessera Professionale Europea (Direttiva 2005/36/CE - IMI)
4.
Codice appalti
5.
Proposta di modifica del Regolamento sul Coordinamento
regionale dei Collegi Ipasvi
6.
Campagna immagine (Ditta Merlo)
7.
Comunicazioni
(Evento professioni/sindacati 28 giugno, l’Albo
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2. I Ddl di interesse per la professione infermieristica
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Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (S 2224 )
Provvedimento necessario per ridurre ricorsi, accuse e contenziosi in Sanità. Il testo è stato migliorato alla Camera rispetto alla sua versione originale con modifiche come quella sul ruolo di coordinamento del risk management che potrà essere svolto oltre che dai medici di diversa
disciplina anche da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale: la gestione del rischio clinico è d’équipe. Alcuni ulteriori ritocchi sono ancora possibili su linee guida, azioni di rivalsa, assicurazioni, nomina CTU e CTP e così via
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (C 3868)
Prevede la trasformazione degli attuali Collegi in Ordini, il diverso inquadramento degli enti, la loro possibilità di intervento anche disciplinare, una organizzazione più rispondente ai moderni canoni non solo degli enti pubblici, ma anche della programmazione sanitaria, fino ad arrivare a un
Disposizioni in materia di responsabilità
professionale del personale sanitario (S 2224 )
• Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera il 28 gennaio 2016 • All’esame della commissione Igiene e sanità del Senato
• Relatore Senatore Amedeo Bianco (Pd)
• Il Senato ha sospeso l’attività per i ballottaggi nei Comuni e la
Commissione ha convenuto di rinviare alla seduta di martedì 21 giugno la conclusione della fase di illustrazione degli emendamenti
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Delega al Governo in materia di sperimentazione
clinica di medicinali, nonché disposizioni per
l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
per il riordino delle professioni sanitarie e per
la dirigenza sanitaria del Ministero della salute
(C 3868)
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• Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 24 maggio 2016 • All’esame della commissione Affari Sociali della Camera
• E’ stato annunciato il 7 giugno 2016, ma non è ancora iniziato l’esame
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Aggiornamenti su temi in itinere: Ddl di interesse professionale
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Ddl “Disposizioni in materia di responsabilità professionale
del personale sanitario” – (Ddl “Responsabilità”)
Ddl “Ordini” e Ddl “Responsabilità”
Sono entrambi di iniziativa parlamentare ed entrambi hanno
come Commissioni referenti la XII di Camera (Affari sociali) e
la XII del Senato (Igiene e sanità)
Il ddl “Responsabilità” è già stato approvato alla Camera ed è
attualmente in dibattito in Commissione XII del Senato
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Ddl “Responsabilità”
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Il ddl “Responsabilità” è in una fase avanzata dell’iter
legislativo. A partire dal 21/6/16 inizia in Commissione la
presentazione degli emendamenti a cui seguirà il dibattito e il
voto emendamento per emendamento.
Ddl “Responsabilità”
Gli emendamenti presentati vertono prevalentemente su:
Risk management (trasmissione dei dati, relazioni, lemmi,
documentazione clinica)
Ruolo delle società scientifiche e tecnico scientifiche, linee
guida e buone pratiche (coinvolgimento elaborativo di
Ordini/Collegi e Ass. rappresentative professioni sanitarie)
Responsabilità del professionista e responsabilità della
struttura
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Ddl “Responsabilità”
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Riflessioni sul Ddl così come licenziato dalla Camera
:
testo che coinvolge tutti i professionisti sanitari (contenzioso)
orientamento al processo, all’integrazione, al lavoro di
squadra
ruolo delle Società scientifiche e Tecnico scientifiche per
predisposizione linee guida e buone pratiche
audizioni e auditi prevalentemente di professionalità medica e
di ambito assicurativo
Ddl ”Ordini”
Il ddl “Ordini” è definito anche Ddl “omnibus” perchè tratta
diverse tematiche
:
sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano
inserimento in LEA controllo dolore in fase travaglio - parto
aumento pena per abuso professione sanitaria
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Ddl ”Ordini”
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Il ddl “Ordini” nel Capo III “Professioni sanitarie” tratta di
:
Ordini delle professioni sanitarie
Albi professionali e Federazioni nazionali
istituzione e definizione della professione di osteopata e di
chiropratico
ordinamento delle professioni di chimico e fisico, biologo e
psicologo
Ddl ”Ordini”
Ordini delle professioni sanitarie (
1
)
Enti pubblici non economici che agiscono quali organi
sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici
garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio prof.le
Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria,
regolamentare e disciplinare ….
…...
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Ddl ”Ordini”
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Ordini delle professioni sanitarie (
2
)
Organi:
….... la Commissione d’Albo per gli ordini compendenti più
professionl con composizione determinata con decreto del
Ministero della salute. ….. La rappresentatività del Collegio
dei revisori è rimessa allo statuto…..
Votazioni:
Convocazioni/validità - durata votazioni - più sedi di voto
Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale
Ddl ”Ordini”
Ordini delle professioni sanitarie (
3
)
Cariche
Le cariche possono essere sfiduciate anche singolarmente
conil voto dei 2/3 del consiglio
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Ddl ”Ordini”
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Ordini delle professioni sanitarie (
4
)
-
Albi professionali
…....
-
Federazioni nazionali
Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di
indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo
agli Ordini e alle federazioni regionali ove costituite …..
Le Federazioni nazionali emanano il Codice deontologico
approvato dai rispettivi consigli nazionali ...
Ddl ”Ordini”
Ordini delle professioni sanitarie (
4
)
….. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Collegi
delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono
trasformate nel modo seguente:
a) i Collegi e la Federazione nazionale degli infermieri
professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia
(IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazionie
nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. L’Albo
degli infermieri professionali assume la denominazione di Albo
degli infermieri. L’Albo delle Vigilatrici d’infanzia assume la
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Ddl ”Ordini
“
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Riflessioni sul Ddl così come licenziato dal Senato
:
maggiore strutturazione e diffusione della commissione
d’Albo
possibilità di attivazione delle Federazioni regionali
parziali modifiche al sistema elettorale
aumento numero componenti Comitato centrale
Meccanismo di sfiducia e durata quadriennale del mandato
Grazie per l’attenzione
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18 GIUGNO 2016 – EMPIRE PALACE HOTEL - ROMA
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3. Direttiva 2005/36/CE e s.m.
D.Lvo 28 gennaio 2016 n. 15
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La legge 905/80 prevedeva due specifiche fattispecie
:
Diritto di stabilimento: articoli 2 e 3 - Occorreva rivolgersi al Ministero
della Sanità e inoltrare una istanza in lingua italiana e in carta da bollo in
cui richiedere il riconoscimento del titolo indicando il Collegio
professionale in cui, in caso di esito positivo, intende richiedere l'iscrizione.
Allegata alla istanza si doveva presentare: a) il diploma; b) un certificato di
buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di
onorabilità rilasciato dalla competente autorità dello Stato d'origine e,
qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non
richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziale ovvero, in
mancanza, un documento equipollente.
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A seguito dell’emanazione della legge 28 luglio 1993, n. 300 sulla Ratifica ed
esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993 del disposizioni
della direttiva 77/452/CEE sono state estese anche a: Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia.
Il D.Lgs. 8-7-2003 n. 277 sulla Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le
direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico ha
aggiunto ulteriori Paesi (Totale 15)
Il 1 maggio 2004 sono entrati a far parte dell’Unione europea dieci nuovi Paesi e precisamente: la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la
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Con la legge 24 dicembre 2003 n. 380 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, Suppl. Ordinario
n. 10, è stata autorizzata la ratifica e conferita piena
esecuzione al Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli
Stati membri dell’Unione Europea ed le su citate Repubbliche.
Il 1 gennaio 2007 sono entrate a far parte della UE la Romania
e Bulgaria.
E’ stata emanata la Direttiva 2005/36/CE Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali recepita in Italia con L. 6 febbraio
Tali normative hanno ulteriormente previsto l’obbligo di
conoscenza della lingua italiana
L’art. 7 del D.Lgs 9/11/2007 n. 206 sulla Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania che letteralmente
dispone: “Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo
III, per l'esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere
le conoscenze linguistiche necessarie.”
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D.Lgs. 28-1-2016 n. 15
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Soggetti destinatari (art. 2)
Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione e ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.
Effetti del riconoscimento (art. 3)
Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere alla professione corrispondente e di
esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. (obbligo iscrizione all’albo)
Definizioni (art. 4)
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «professione regolamentata»:
1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di
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La normativa ha mantenuto la distinzione tra coloro vogliono
effettuare una libera prestazione di servizi e coloro che
vogliono esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato
membro. Anche se sono stati previsti due distinti canali
alternativi.
E’ stato altresì mantenuto l’obbligo della conoscenza della lingua. Infatti l’art. 7 così letteralmente dispone:
1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere.
1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale
europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.
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Attività temporanea (art. 13)
Copia delle dichiarazioni di svolgimento di attività temporanea, è
trasmessa dall'autorità competente Ministero della salute al competente
Collegio professionale, che provvede ad una iscrizione automatica in
apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il
consiglio nazionale con oneri a carico del Collegio stesso.
(Obbligo esame lingua)
L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza
obbligatoria. Anche se il prestatore deve informare della sua prestazione
Diritto di stabilimento – art. 16 e seg.
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TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA (EPC) Autorità competenti (art. 5)
Il Ministero della salute, per le professioni sanitarie, responsabile della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti
La tessera professionale (EPC) (art. 5-bis)
È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti (Ministero della salute), per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale
Si può scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.
La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata
esclusivamente online attraverso il sistema di informazione del mercato interno
Art. 5-sexies - comma 2
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5-bis. Tessera professionale europea (EPC).
1. È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale
europea alle autorità competenti di cui all'articolo 5, per le
professioni di:
a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;
b) farmacista;
c) fisioterapista;
d) guida alpina;
MECCANISMO DI ALLERTA (ART. 8-BIS)
Le Autorità competenti (Ministero della salute) possono affidare il ruolo di Coordinatore delle allerte ad altri soggetti.
Art. 3 DPR 7/8/2012 n. 137 Albo unico nazionale
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.
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L’allerta IMI deve essere attivata, entro 3 giorni dall’avvenuta conoscenza, per:
Motivi amministrativi
morosità
ritiro titolo di abilitazione
perdita del godimento dei diritti civili (interdizione o inabilitazione comunicati dall’Autorità giudiziaria – art. 6 D.Lvo 15/2016)
rinunzia
Motivi sostanziali
sospensione dal ………. al ………..
radiazione
Avverso l'allerta il professionista può presentare
ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica,
oltre al risarcimento di eventuali danni causati da
allerte ingiustificate. In tali casi i soggetti di cui al
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Quando cessa la motivazione dell’allerta, la stessa deve essere
annullata.
Di conseguenza la FNC deve essere informata:
-della avvenuta re-iscrizione (per cessata morosità, a seguito di
radiazione).
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5. Regolamento Coordinamenti regionali
art. 6 - Fondi del Coordinamento Regionale
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Ante
lettera a) definisce ogni anno nel proprio Bilancio preventivo una quota finanziaria a favore dei Coordinamenti Regionali. Qualora la quota finanziaria messa a disposizione non venisse completamente impegnata entro il lasso temporale indicato annualmente dal Comitato centrale per i progetti regionali, tale quota o il residuo della stessa, verrà messa a disposizione per sostenere eventuali progetti presentati dai singoli Collegi Provinciali della regione medesima".
Post
Regolamento Coordinamenti regionali
art. 6 - Fondi del Coordinamento Regionale
Ante
lettera b) nel caso in cui un Coordinamento Regionale fosse impossibilitato
nell'operatività per la ritirata adesione, formalmente comunicata, di uno o più Collegi afferenti alla regione medesima, la quota finanziaria messa a disposizione, sia in parte totale sia in parte residuale, verrà sospesa in attesa del ripristino della situazione quo ante. Qualora il Coordinamento in questione non ripristinasse la sua operatività entro sei mesi dalla comunicazione sunnominata, la quota o parte della stessa sospesa e le eventuali successive quote di annuale assegnazione verranno distribuita ai Coordinamenti regionali effettivamente operativi fino alla riattivazione del coordinamento in predicato.
Post
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Regolamento Coordinamenti regionali
art. 6 - Fondi del Coordinamento Regionale
Ante
lettera c)
rendiconta nel
proprio Conto consuntivo lo
speso
a
favore
dei
Coordinamenti Regionali;
Post
lettera b)
rendiconta nel
proprio Conto consuntivo lo
speso a favore dei
Regolamento Coordinamenti regionali
art. 8 - Norme transitorie
Ante
1. L’anno di attivazione dei Coordinamenti è definito dal Comitato centrale della
Federazione su indicazione del Consiglio nazionale;
2. Entro il mese di ottobre dell’anno di attivazione dei Coordinamenti, il Comitato centrale della
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Regolamento Coordinamenti regionali
art. 8 - Modalità operative
• 1. Al momento della prima costituzione del Coordinamento regionale, la Federazione IPASVI contribuisce con una erogazione “ una tantum” di €. 5.000,00
(Cinquemila/00);
• 2. Ogni anno la Federazione nazionale Collegi Ipasvi trasmette ai Collegi provinciali una Circolare contenente l’indicazione dell’importo erogabile per lo stesso anno per le attività dei Coordinamenti, con la specifica dell’importo massimo riconoscibile a
ciascun Coordinamento.
• 3. I Coordinamenti hanno tempo sino al 31 gennaio di ogni anno – termine inderogabile - per trasmettere alla Federazione le relative richieste di accesso al fondo
• 4. La richiesta di accesso al fondo, a firma del presidente del Coordinamento, deve contenere uno specifico progetto che riporti: titolo, scopo, obiettivi, destinatari,
indicatori di risultato, cronoprogramma delle attività e relativo budget;
• 5. Alla presentazione del progetto sarà erogato il 50% del finanziamento richiesto (fermo il limite massimo del finanziamento indicato nella circolare di cui al punto 2 del presente articolo), alla rendicontazione, che dovrà obbligatoriamente essere
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6. Campagna informativa
sulla figura dell’infermiere
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Proposta già nella relazione programmatica del triennio
del nuovo Comitato centrale la relazione programmatica
2016 ha previsto una:
«campagna sulla figura dell'infermiere attraverso i mezzi
di comunicazione, caratterizzata da uno slogan e alimentata anche
con spot radio e video, perché sia chiaro II suo ruolo nell'assistenza,
le sue reali responsabilità e siano sottolineate e rimarcate in modo
esplicito le linee di confine con altre attività con cui oggi e troppo
spesso confusa la figura professionale»
Campagna informativa sulla figura dell’infermiere
le ditte invitate alla gara
• Proformat comunicazione
• NW Designs
• Connection-e SRL
• Roncaglia & Wijkander SRL
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Campagna informativa sulla figura dell’infermiere
la richiesta del bando
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Organizzazione di una campagna di comunicazione
istituzionale sulla figura dell’infermiere, per ampliare la
conoscenza in merito alle sue attività e alla sua
Campagna informativa sulla figura dell’infermiere
gli strumenti
• progettazione, realizzazione, stampa e diffusione di materiale
informativo e di comunicazione in forma cartacea e/o informatizzata
• realizzazione della locandina per la Giornata nazionale dell'infermiere
del 12 maggio 2016
• realizzazione di uno spot video e fornitura del relativo supporto
informatico, della durata minima di 20 secondi
• cura e realizzazione di uno spot radiofonico di almeno 15 secondi
• passaggi su emittenti televisive e radiofoniche, dei predetti spot, nel
numero che sarà individuato dall'offerente nella proposta tecnica
• pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari su organi di stampa nel
numero che sarà individuato dall'offerente nella proposta tecnica
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Campagna informativa sulla figura dell’infermiere
l’aggiudicazione
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• L’aggiudicazione è avvenuta dopo l’esame del materiale
predisposto dalle ditte partecipanti al bando e dopo il
controllo dei loro requisiti di legge
• Alla fase finale sono giunte Proformat comunicazione e
Merlo SpA
• Entrambi hanno ottenuto pari punteggio sull’offerta
Campagna informativa sulla figura dell’infermiere
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Campagna informativa sulla figura dell’infermiere
chi è Merlo SpA
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7.1. Cgil, Cisl, Uil, Conaps, Tsrm, Fnco, Ipasvi:
La crescita delle competenze per la qualità del lavoro
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La data: 28 giugno 2016
L’evento: presentazione a Roma di un manifesto di sindacati,
Collegi e associazioni professionali sanitarie alle istituzioni nazionali
e regionali
Il titolo: «La crescita delle competenze per la qualità del lavoro in
sanità
»
L’obiettivo: avviare un percorso di mobilitazione a tutti i livelli in tutti
i territori tra lavoratori e cittadini
Cgil, Cisl, Uil, Conaps, Tsrm, Fnco, Ipasvi:
i contenuti del manifesto
I NO
• interrompere l’attacco alle risorse del fondo sanitario nazionale per
fermare l’arretramento del welfare sanitario pubblico che va a
discapito delle famiglie e dei cittadini e avviare una reale lotta agli
sprechi
• mettere fine al modello ospedalocentrico di gestione del Ssn
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Cgil, Cisl, Uil, Conaps, Tsrm, Fnco, Ipasvi:
i contenuti del manifesto
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I SÌ
• modello organizzativo che abbia il proprio baricentro nel territorio
• integrazione ospedale-territorio in un modello di continuità assistenziale;
• implementazione delle competenze specialistiche per le professioni
sanitarie
• standard unici minimi obbligatori, sia professionali che organizzativi, per
tutto il territorio nazionale
• indicatori di risultato sia per l’ambito ospedaliero che per quello territoriale
• definire le professioni sanitarie e sociosanitarie a livello nazionale, secondo
i criteri uniformi fissati dalla comunità europea
Cgil, Cisl, Uil, Conaps, Tsrm, Fnco, Ipasvi:
i contenuti del manifesto
I SÌ
• confronto aperto con le organizzazioni sindacali, oltre a quello già in essere
con le rappresentanze professionali, sulla quantificazione dei fabbisogni di
personale per tutte le professioni
• progettazione dei corsi universitari di base e post-universitari delle
professioni sanitarie con il coinvolgimento del SSN, delle regioni e delle
aziende sanitarie
• coinvolgimento dei professionisti sanitari nell’organizzazione dei corsi
universitari esteso alla titolarità di docenza, coordinamento e direzione
• diritto all’ECM per tutti i lavoratori e a spese del datore di lavoro, quale che
sia il ruolo ricoperto e /o il tipo di contratto di lavoro applicato
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Cgil, Cisl, Uil, Conaps, Tsrm, Fnco, Ipasvi:
la logistica dell’evento
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L’evento è in programma a Roma, martedì 28 giugno
2016
Si svolge presso l’aula magna dell’Università «La
Sapienza» (piazzale della Minerva all’interno della città
universtaria)
L’orario di inizio previsto sono le ore 10,30, quello di
chiusura le ore 13,30
I lavori saranno aperti dal segretario generale di uno dei
sindacati a cui seguiranno gli interventi delle professioni,
l’illustrazione delle proposte della piattaforma e le
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7.2 Albo unico nazionale – Le fonti di dati
Fonte: FNC Ipasvi
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• L’Albo unico nazionale (art. 3 del DPR 137/2012) è il contenitore, alimentato dai Collegi, che attualmente restituisce dati verso l’esterno in più contesti, anche internazionali: Ricerca Albo, Imi, INI-PEC,
ECM.
• In futuro affluirà in questo contenitore anche il casellario giudiziario europeo
• L’Albo unico nazionale è a costi zero per i Collegi e offre
aggiornamenti e prestazioni efficienti, anche in scenari futuri.
• Nell’albo unico nazional possono confluire anche banche dati esterne come Istat, Ragioneria generale dello Stato, ministero dell’Università, OCSE, OMS ecc.
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Albo unico nazionale - OUTPUT
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CONSIGLIO NAZIONALE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
18 GIUGNO 2016 – EMPIRE PALACE HOTEL - ROMA
Federazione nazionale
Collegi Ipasvi
7.3 Anac: Dlgs 97/2016, novità generali
• Si aprono le banche dati delle amministrazioni che le gestiscono • Si rende strutturale il sito “Soldi pubblici” (http://soldipubblici.gov.it)
• Si introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA): i cittadini possono richiedere anche dati e
documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare
• Il piano nazionale anticorruzione dovrà essere recepito dalle pubbliche amministrazioni nei propri piani triennali di prevenzione della corruzione
Accesso civico:
• eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti • esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti
• stabilito che l’accoglimento o il rifiuto dell’accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato
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Anac: Dlgs 97/2016, Ordini e Collegi
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016
All’articolo 2 il Dlgs di aggiornamento del Dlgs 33/2013 prevede: (…omissis…)
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (cioè quelle previste all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) si applica anche, in quanto
compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; (…omissis…)
E all’articolo 3: (… omissisi …)
1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale
Anac: Dlgs 97/2016, Organizzazione
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni
In vigore dal 23 giugno 2016
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
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Anac: Dlgs 97/2016, Collaboratori e consulenti
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Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza
In vigore dal 23 giugno 2016
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano
e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
Anac: Dlgs 97/2016, Trasparenza Ssn
Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale In vigore dal 23 giugno 2016
1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed
ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute
all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati,
distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la
consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli
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Anac: Dlgs 97/2016, Trasparenza Ssn
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 GIUGNO 2016
(continua) 3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle
strutture sanitarie.
Anac: Piano nazionale anticorruzione 2016
Rotazione del personale
Premessa
Nel presente approfondimento si intendono fornire, alle aziende sanitarie e agli altri enti assimilati del SSN, indicazioni generali di tipo organizzativo e di pianificazione strategica, che inducano un percorso virtuoso finalizzato a rendere praticabile la rotazione degli incarichi nell’organizzazione sanitaria attraverso un’adeguata programmazione nei tempi e nelle modalità,
secondo criteri che non vadano a detrimento del principio di continuità dell’azione amministrativa. Il ricorso alla rotazione può concorrere, come anche indicato nella parte generale del PNA, insieme alle altre misure di prevenzione, a prevenire e ridurre, evitando il determinarsi di possibili fattori di condizionamento, eventuali eventi corruttivi con particolare riferimento alle aree a più elevato rischio. Per le considerazioni di cui sopra, la
rotazione va vista prioritariamente come strumento ordinario di
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Anac: Piano nazionale anticorruzione 2016
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(… omissis …)
1.3 Altre professioni sanitarie
Per alcune professioni sanitarie, come ad esempio i farmacisti e le
professioni infermieristiche con funzioni di responsabilità e di
coordinamento, il cui ruolo è strategico all’interno dell’organizzazione in
quanto a gestione di risorse, costituendo gli stessi un anello determinante nella catena del processo decisionale (relativo ad esempio all’introduzione di farmaci e di dispositivi medici nella pratica clinica ed assistenziale),
l’applicazione del principio della rotazione si rivela opportuno e presenta margini di possibile applicazione. In questo importante ambito
professionale, infatti, la maturazione di expertise per settori specifici se da un lato può richiedere un periodo di tempo necessario per l’acquisizione della piena autonomia nell’esercizio della funzione, per altro verso, il meccanismo della rotazione, attuato attraverso gli adeguati strumenti di pianificazione e di graduazione delle competenze in proporzione ai livelli di responsabilità attribuiti, come ad esempio la previsione di periodi di
affiancamento e di formazione specialistica per settore, consente di valorizzare il capitale professionale disponibile anche ai fini della