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Legge Regione Lombardia

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Academic year: 2021

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Testo completo

(1)

CASE VACANZA E

AFFITTI BREVI

Avv. Francesca Mazzoleni Bergamo 7 novembre 2019

(2)

Legge Regione Lombardia 1 ottobre 2015 n- 27

e

Legge Regione Lombardia

25 gennaio 2018 n. 7

(3)

Decreto Regione Lombardia 5 agosto 2016, n. 7

Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Legge 29 marzo 2001, n. 135

D.Lgs.23 maggio 2011,n. 79

(4)

Art. 26, I comma, L. Regione Lombardia n.

27/2015

“ Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi

complementari, in unità abitative o parti di esse, con destinazione residenziale,

composte da uno o più locali arredati e

dotati di servizi igienici e cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari”

(5)

Caratteristiche

a) Fornire alloggio

a) Servizi complementari eventuali b) Destinazione residenziale

c) Una o più unità

d) Anche una sola parte di un immobile (si può anche risiedere nell’unità

parzialmente locata

)

(6)

Si tratta, in buona sostanza, di locazioni a carattere transitorio, già previste

all’art. 5 della legge 431/1998, ma

escluse dal suo ambito di applicazione in quanto «turistiche» (art. 1, comma II,

lettera c legge 431/1998)

In quanto “turistiche” sono disciplinate dalle leggi Regionali e, comunque, dalle norme codicistiche in materia di

locazione

Legge Regionale Lombardia 1 ottobre 2015. n. 27

(7)

Art. 26, II comma, Legge Regione Lombardia n. 27/2015

Le case e appartamenti vacanza possono essere gestiti:

a) In forma imprenditoriale

a) In forma non imprenditoriale, da

coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale

(8)

Non imprenditoriale

o Se la locazione riguarda fino ad un massimo di tre unità immobiliari sul territorio

regionale

o Se attività è svolta non in modo abituale o professionale, ma occasionale

o Se vengono forniti servizi complementari l’attività viene considerata professionale

(ordinanza Corte Cassazione 19 febbraio – 20 marzo 2014 n. 6501)

(9)

Imprenditoriale

o Più di tre unità

o Servizi complementari o Attività svolta in forma

continuativa/abitale e

non occasionale

(10)

Art. 26, III comma, Legge Regione Lombardia n. 27/2015

Le case e appartamenti per vacanza mantengono la destinazione

urbanistica residenziale e devono

possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile

abitazione

(11)

Art. 38 legge Regione Lombardia n.

27/2015

o Le attività di CAV (attività di locazione di case e appartamenti vacanze) non

necessitano di SCIA

o E’ sufficiente una dichiarazione

semplificata di inizio attività secondo un modello reperibile sul portale della

Regione Lombardia

o Necessità di comunicare i flussi turistici se la locazione è inferiore a trenta giorni (comma 8)

(12)

Art. 39, I e II comma, Legge Regione Lombardia n. 27/2015

Chiunque non comunichi l’inizio attività o svolga l’attività senza i richiesti requisiti incorre in una sanzione amministrativa da

2.00,0 a 10.000,00 euro

(13)

o Con la legge Regionale 25 gennaio 2018, n 7, ad integrazione della Legge Regionale n.

27/2015, é stato inserito all’art. 38 un comma 8bis che prevede il CIR (Codice

Identificativo di Riferimento) per ogni singola attività ricettiva che venga in qualsiasi modo pubblicizzata o promossa; ciò per

semplificare i controlli da parte delle autorità competenti

o All’art. 39 è stato inserito un comma 3bis che prevede sanzione da 500,00 a 2.500,00

(14)

o Il CIR sarà obbligatorio dal 1°

novembre 2018

o E’ una sorta di “codice fiscale” delle unità ricettive e dovrà essere

obbligatoriamente riportato su tutti gli annunci pubblicati sul web

o Strumento a garanzia degli utenti

o Strumento per contrastare abusivismo nel settore

o Criticato dalle società quali AirBnb

(15)

Chi può offrire alloggio CAV?

o Proprietario o Usufruttuario

o Locatario (purché non sia vietato dal contratto il subaffitto)

o Agenzia o altro soggetto mandatario per la gestione

o Se più proprietari: anche uno solo ma fiscalmente tutti devono denunciare

(16)

o Se locazioni sono superiori a 30 giorni il contratto deve essere

redatto per iscritto e deve essere registrato

o Con la registrazioni, in questi casi, si assolvono gli obblighi fiscali e di comunicazione all’Autorità di

Pubblica Sicurezza

(17)

Adempimenti o Comunicazione inizio attività o Rispetto normativa fiscale

o Comunicazione flussi per locazioni inferiori a 30 gg

o Denuncia ospiti

o Stipula polizza assicurativa

o Comunicazione al Comune cessazione attività

o Garantire che la destinazione sia residenziale

o Rispetto standard qualitativi (Regolamento Regionale Lombardia n. 7 del 2016)

(18)

Regolamento Regione Lombardia 5 agosto 2016 n. 7

Stabilisce i servizi, gli standard

qualitativi e le dotazioni minime delle case e appartamenti vacanze

Alla comunicazione di inizio attività va allegata planimetria con precisazione del rispetto di detti standard

(19)

In sintesi:

Un appartamento è liberamente

locabile per periodi brevi e la locazione è sottoposta a contrattualità da

registrarsi all’agenzia delle Entrate se l’ospite soggiorni per più di trenta

giorni (legge 431/98)

Se soggiorno inferiore a 30 gg devo comunicare i flussi turistici e

denunzia ospiti

(20)

Grazie per

l’attenzione

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