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NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA D.L.

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Academic year: 2022

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER  ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

 

 D.L. 13 agosto 2011 n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. 

Art. 3 e) 

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita'  economiche 

e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a  stipulare idonea  assicurazione per i rischi derivanti  dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento  dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il  relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono  essere  negoziate,  in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli enti previdenziali dei  professionisti; 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del  decreto‐legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 

148.  

Art. 5 

Obbligo di assicurazione   

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli  nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente  dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal  cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.  

2. La violazione della disposizione di cui al comma  1  costituisce illecito disciplinare.  

3.  Al  fine  di  consentire  la  negoziazione  delle   convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di  assicurazione  di  cui  al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del  presente decreto.  

   

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