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Academic year: 2022

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 8531 DEL 23/05/2018 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO Area: PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(VELLI RAFFAELLA) (VELLI RAFFAELLA) (A. TOMAI) (E. LONGO)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

FORMAZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO, UNIVERSITA' E RICERCA, ATTUAZIONE DEL

PROGRAMMA ___________________________(Smeriglio Massimiliano) IL VICE-PRESIDENTE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 31/05/2018 prot. 243 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

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OGGETTO: Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;

- il regolamento regionale n° 1 del 6 settembre 2002 e sue modifiche ed integrazioni, che costituisce il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

- la legge regionale n° 6 del 18 febbraio 2002 e sue modifiche ed integrazioni, recante la

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e smi;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e s.m.i.;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

;

- il decreto legislativo n° 13 del 16 gennaio 2013, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015, che ha recepito l’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA del 22 gennaio 2015 riguardante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

- la legge regionale n° 23 del 25 febbraio 1992, recante l’“Ordinamento della formazione professionale”;

- la deliberazione di Giunta regionale n° 968 del 29 novembre 2007, avente ad oggetto la

“Revoca delle deliberazioni di Giunta regionale n° 1510 del 21 novembre 2002 e n° 1687 del 20 dicembre 2002. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;

- ladeliberazione di Giunta regionale n° 620 del 30 settembre 2014, concernente “Deliberazione di Giunta regionale n° 968 del 29 novembre 2007 e sue modifiche ed integrazioni. Direttiva accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Integrazioni e modifiche in attuazione dei principi di semplificazione e snellimento delle procedure”;

- la deliberazione di Giunta regionale n° 452 dell’11 settembre 2012, avente ad oggetto l’Istituzione del "Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi

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caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128”;

- la deliberazione di Giunta regionale n° 273 del 24 maggio 2016, avente ad oggetto l’“Approvazione dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con deliberazione di Giunta regionale 452/2012. Revoca e sostituzione dell’allegato A della deliberazione di Giunta regionale n° 452 dell’11 settembre 2012”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n.122 del 22 marzo 2016 recante “Attuazione delle disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi”;

- la determinazione dirigenziale n° G12038 del 18 ottobre 2016, recante l’“Approvazione dei modelli di attestazione delle competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”;

- la determinazione dirigenziale n° G07048 del 19 maggio 2017, con cui è stato approvato il Dispositivo sperimentale di riconoscimento dei crediti formativi;

- la circolare n° prot. 267914 del 20 maggio 2016 della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio avente ad oggetto: “Autorizzazione corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;

PREMESSO CHE:

- il Repertorio delle competenze e dei profili formativi di cui alla DGR 452/2012, raccoglie e definisce gli standard professionali dei profili e delle competenze rilevanti per il sistema di istruzione, formazione e lavoro della Regione Lazio, che costituiscono il riferimento necessario per il rilascio degli attestati di certificazione delle qualificazioni regionali;

- allo stato attuale, salvo limitati casi, non sono stati ancora approvati formalmente tutti gli standard di percorso formativo corrispondenti a ciascun profilo professionale approvato;

- l’avvenuta applicazione in via sperimentale del procedimento di riconoscimento di crediti di cui alla citata D.D. n° G07048 del 19 maggio 2017 consente il passaggio alla fase a regime;

TENUTO CONTO CHE:

- gli standard di percorso formativo rappresentano l’insieme strutturato delle indicazioni cogenti e di indirizzo definite dalla Regione ai fini della autorizzazione dell’offerta formativa rivolta alla acquisizione di una qualificazione o di una abilitazione;

- gli standard di percorso formativo rappresentano anche il necessario riferimento per l’applicazione a regime del procedimento di riconoscimento di crediti formativi;

RITENUTO quindi necessario:

- istituire il Repertorio regionale degli standard minimi di percorso formativo, la cui struttura è definita in Allegato A della presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- approvare le disposizioni generali in materia di standard minimi di percorso formativo, come da allegato B della presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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- approvare il Dispositivo regionale in materia di riconoscimento dei crediti formativi derivanti da apprendimenti formali, non formali ed informali, come da allegato C alla presente Deliberazione e relativi allegati C.1, C.2, C.3 e C.4, tutti parti integranti e sostanziali;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. di istituire il Repertorio regionale degli standard minimi di percorso formativo, la cui struttura è definita in Allegato A della presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le disposizioni generali in materia di standard minimi di percorso formativo, come da allegato B della presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di approvare il Dispositivo regionale in materia di riconoscimento dei crediti formativi derivanti da apprendimenti formali, non formali ed informali, come da allegato C alla presente Deliberazione e relativi allegati C.1, C.2, C.3 e C.4, tutti parti integranti e sostanziali;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella sezione “Atti amministrativi” dell’argomento “Formazione” del sito della Regione Lazio, al fine di darne la più ampia diffusione.

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

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ALLEGATO A REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD MINIMI DI PERCORSO FORMATIVO

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO

PROFILO PROFESSIONALE ………/Norma di abilitazione ……….

1.

RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO1:

Unità di Competenza Unità di Risultato di Apprendimento

X

Y

2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE/ABILITAZIONE IN USCITA:

3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO Titoli di studio (lista indicativa e non esaustiva):

 Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale entro i 18 anni di età

 Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado {eventuale specificazione della tipologia di diploma}

 Possesso di laurea, almeno triennale {eventuale specificazione della classe di laurea}

 Possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento {eventuale specificazione della classe di lau- rea}

Conoscenza linguistica (italiana o straniera):

 Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello {specificazione} del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

 Conoscenza della lingua {specificazione} almeno al livello {specificazione} del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari

 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera du- rata del percorso.

Altro {specificazione di altri requisiti, ove del caso. P.e. possesso di patente: categoria; competenze digitali:

livello ECDL, etc.}

1 Le Unità di Risultato di Apprendimento possono assumere valore didattico propedeutico o di consolidamento, non prevedendo in tal caso un diretto rapporto con le Unità di Competenza. Al fine della miglior riconoscibilità dei cre- diti formativi, ogni singola Unità di Competenza può essere correlata a più Unità di Risultato di Apprendimento. In caso di standard di percorso formativo rivolto al rilascio di abilitazioni, i riferimenti alle Unità di Competenza sono presente solo ove applicabili.

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4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME2

N. Articolazione

dell’Unità di Competenza Unità di Risultato di Apprendimento Durata minima

di cui in FaD

Crediti formativi

1.

n

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE

5. TIROCINIO CURRICULARE

Durata minima …….. ore, durata massima …….% sul totale del percorso 6.UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare

7. METODOLOGIA DIDATTICA

In termini generali e, ove del caso in relazione alle specifiche Unità di Risultato di Apprendimento (es. at- tività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva, laboratori pratici, etc.)

8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultato di Appren- dimento (e altra indicazione, ove del caso)

9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI

- Crediti di ammissione: {Esercitabilità o meno del credito formativo di ammissione}

- Crediti formativi di frequenza: {percentuale massima riconoscibile dei crediti di frequenza sulla durata di ore d’aula o di laboratorio; percentuale massima riconoscibile dei crediti di frequenza sulla durata dell’eventuale tirocinio}

- Crediti con valore a priori: {Requisiti e condizioni di eventuale esercitabilità}

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI

Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel setto- re di riferimento {ove previsto, tipologia titoli docenti}; presenza di aule e laboratori adeguatamente at- trezzati {se previsto, specificazione di tipologia laboratori, strumenti, attrezzature}.

11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva fre- quenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: frequenza di almeno il 75% delle ore complessive del percorso formativo {o diversa percentuale ove sia stabilito dalla normativa di riferimento nel caso di per- corso formativo regolamentato}

2 La colonna “N” indica l’ordine obbligatorio di erogazione delle corrispondenti Unità di Risultato di Apprendimento, in base alle relazioni di propedeuticità fra loro esistenti.

La colonna “Articolazione dell’Unità di Competenza” riprende quanto già indicato nella tavola 1, per la specifi- ca Unità di Risultato di Apprendimento oggetto della riga.

La colonna “Durata minima” indica il numero di ore complessive obbligatorie di attività didattica in au- la/laboratorio, al netto dell’eventuale tirocinio curriculare.

La colonna “di cui in FaD” indica il numero massimo di ore realizzabili con le relative modalità, sotto al vincolo della tracciabilità individuale delle attività svolte, parte di quelle complessive oggetto della colonna precedente.

La colonna “Crediti formativi” indica, ove opportuno, le condizioni ed i limiti di riconoscibilità del credito di frequenza della corrispondente Unità di Risultato di Apprendimento.

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12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13 {o diversa Attestazione, laddo- ve richiesto da normativa di riferimento in esito a percorsi formativi regolamentati}

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ALLEGATO B DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI STANDARD MINIMI DI PERCORSO FORMATIVO

Art.1

Gli standard di percorso formativo rappresentano l’insieme strutturato delle indicazioni cogenti e di indirizzo definite dalla Regione ai fini della autorizzazione dell’offerta formativa rivolta alla acquisizione di una qualificazione o di una abilitazione.

Art.2 Gli standard di percorso formativo:

a) sono riferiti agli standard professionali approvati dalla Regione o alla normativa applicabile in materia di abilitazione;

b) sono elaborati conformemente all’allegato A della presente Deliberazione;

c) costituiscono il riferimento obbligatorio per l’esercizio del riconoscimento dei crediti;

d) sono approvati con Determinazione Dirigenziale del Direttore competente in materia di formazione;

e) sono resi noti attraverso la pubblicazione nella sezione del sito istituzionale dedicata al Repertorio dei profili e delle competenze.

Art.3

La conformità allo standard minimo di percorso formativo approvato è obbligatoria in sede di richiesta di prima autorizzazione all’erogazione di offerta corsuale o di rinnovo della stessa da parte degli organismi formativi interessati. Gli organismi formativi possono proporre contenuti e/o Unità di Risultato di Apprendimento aggiuntive rispetto allo standard minimo, nel limite massimo del 10% delle ore totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare.

Art.4

Gli organismi formativi in possesso di autorizzazione all’erogazione di offerta corsuale, rilasciata antecedentemente all’adozione degli standard di percorso formativo, mantengono l’autorizzazione stessa, senza alcun obbligo di adeguamento, fino alla sua scadenza naturale.

L’adeguamento è obbligatorio, anche prima della scadenza di cui al precedente capoverso, laddove tali organismi presentino istanza di autorizzazione all’esercizio del procedimento di riconoscimento di crediti formativi.

Art.5

Le presenti disposizioni generali si applicano anche ai percorsi finanziati dalla Regione, salvo quanto specificamente previsto nell’ambito dell’avviso pubblico o del provvedimento istitutivo del percorso.

Art.6

Le certificazioni e le abilitazioni rilasciate dalla Regione antecedentemente all’adozione dello standard di percorso formativo mantengono piena validità ad ogni effetto di legge.

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ALLEGATO C

DISPOSITIVO REGIONALE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DERIVANTI DA APPRENDIMENTI FORMALI, NON FORMALI ED INFORMALI

SOMMARIO

Art. 1 Finalità del dispositivo ... 2

Art. 2 Definizioni ... 2

Art. 3 Ambito applicativo del riconoscimento dei crediti formativi ... 3

Art. 4 Percorsi formativi per i quali è possibile il riconoscimento dei crediti 3 Art. 5 Valore dei crediti formativi ... 4

Art. 6 Articolazione del processo di riconoscimento dei crediti formativi ... 4

Art. 7 Informazione sull’esercizio del diritto di riconoscimento e richiesta di riconoscimento da parte dell’individuo interessato ... 5

Art. 8 Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi ... 5

Art. 9 Valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi ... 6

Art. 10 Proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato ... 6

Art. 11 Riconoscimento amministrativo dei crediti formativi e del progetto formativo individualizzato 6 Art. 12 Standard minimi di processo ... 7

Art. 13 Norme di gestione amministrativa dei crediti formativi riconosciuti ... 8

Art. 14 Diritti, obblighi e responsabilità degli organismi formativi operanti nell’ambito del dispositivo di riconoscimento dei crediti ... 8

Art. 15 Diritti, obblighi e responsabilità degli operatori abilitati operanti nel processo di riconosci- mento dei crediti formativi ... 9

Art. 16 Diritti, obblighi e responsabilità dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi ... 9

Art. 17 Modalità di attuazione del dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi ... 10

Art. 18 Disposizioni finali ... 10

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Art. 1

Finalità del dispositivo

1. Finalità del dispositivo è il riconoscimento del valore degli apprendimenti formali, non formali ed infor- mali maturati dagli individui nel corso della propria vita, al fine dell’accesso ad ulteriori opportunità di apprendimento formale, nell’ambito dei percorsi di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale programmati o autorizzati dalla Regione Lazio.

2. Il riconoscimento dei crediti formativi si inscrive nell’ambito della promozione dell’apprendimento per- manente quale diritto della persona, al fine di assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e va- lorizzazione delle competenze comunque acquisite, in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

3. Il dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi è integrato con il dispositivo regionale di certificazio- ne delle competenze, anche ai fini della semplificazione amministrativa dei procedimenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell’esercizio del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi della Regione Lazio sono assun- te le seguenti definizioni:

a) Riconoscimento dei crediti formativi: “Processo regolamentato attraverso cui, a richiesta di un indivi- duo, sono valutati gli apprendimenti formali, non formali ed informali da esso maturati, in termini di possesso dei prerequisiti di ammissione e/o di Unità di Risultato di Apprendimento”;

b) Credito formativo: “valore attribuito ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, rivolto a rafforzare la possibilità di partecipazione ad ulteriori opportunità di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale, attraverso riduzione di durata e/o accesso individualizzato a percorsi coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione didattica”;

c) Credito formativo con valore a priori: “credito riconoscibile ad un individuo sulla sola base del posses- so delle evidenze oggettive previste dallo standard del percorso formativo rispetto al quale è richie- sto”;

d) Credito di ammissione: “riconoscimento del valore di apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dal richiedente al fine dell’accesso ad un percorso formativo – nel caso il cui lo stesso non di- sponga del titolo di studio o della qualificazione previsti come requisito di partecipazione dal relativo standard – ove sia dimostrabile il possesso dei prerequisiti cognitivi, di conoscenza ed abilità condizio- ne per la positiva partecipazione”;

e) Prerequisiti cognitivi: “insieme degli schemi di pensiero logico, intuitivo e creativo di cui il richiedente credito di ammissione deve disporre per poter comprendere ed acquisire gli insegnamenti impartiti nel percorso formativo, interagendo attivamente con il contesto di apprendimento, sulla base della didat- tica prevista”;

f) Prerequisiti di conoscenza e di abilità: “insieme delle conoscenze e delle eventuali abilità tecniche, ap- plicative e relazionali di cui il richiedente credito di ammissione deve disporre per poter comprendere ed acquisire gli insegnamenti impartiti, sulla base della didattica prevista. I prerequisiti sono definiti sulla base dei descrittori di conoscenza, abilità ed autonomia del livello EQF di cui è richiesto il posses- so in ingresso al percorso formativo”;

g) Crediti di frequenza: “riconoscimento del valore di apprendimenti già maturati dal richiedente, a fini di dispensa di frequenza di uno o più Unità di Risultato di Apprendimento in cui il percorso è articola- to”;

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h) Debiti formativi: “contenuti di conoscenza ed abilità dei quali – in sede di riconoscimento di credito di ammissione e/o di crediti di frequenza – è accertata la necessità di messa a livello, compatibilmente con le caratteristiche didattiche e realizzative del percorso formativo”;

i) Standard di percorso formativo: “Insieme delle indicazioni cogenti e di indirizzo definite dalla Regione ai fini della autorizzazione dell’offerta formativa rivolta alla acquisizione di una qualificazione o di una abilitazione”;

j) Unità di Risultato di Apprendimento: “Un elemento didattico del percorso formativo costituito da una serie coerente di conoscenze e/o abilità suscettibili di essere valutate e convalidate”.

k) Valutazione apprezzativa: “Modalità di valutazione del possesso di apprendimenti rispetto alle carat- teristiche dei crediti richiesti, basata sulla qualità e la coerenza della rappresentazione della propria esperienza da parte dell’individuo e sostenuta dall’analisi della pertinenza e della forza delle relative evidenze”;

l) Valutazione misurativa: “Modalità di valutazione della acquisizione di conoscenze, abilità e competen- ze basata su colloqui tecnici e prove prestazionali di natura oggettiva”;

m) Documento di trasparenza (nell’ambito del riconoscimento dei crediti formativi)”: “Documento di par- te prima, redatto dal richiedente il riconoscimento dei crediti formativi con il supporto di operatore abilitato, indicante le pertinenti esperienze di apprendimento formale, non formale e informale, attra- verso loro descrizione oggettiva e referenziata, seguita da descrizione soggettiva del loro contributo alla dimostrazione della riconoscibilità dei crediti richiesti”;

n) Dossier individuale: “Insieme della documentazione raccolta e prodotta durante il processo di ricono- scimento, necessaria per l’accesso all’esame finale del percorso formativo cui è riferita”.

2. Ai fini dell’applicazione del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi, le definizioni di cui al com- ma precedente sono integrate dalle definizioni di cui al D.lgs 13/13 ed ai relativi Decreti attuativi.

Art. 3

Ambito applicativo del riconoscimento dei crediti formativi

1. Nell’ambito della formazione professionale il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formati- vi si applica ai percorsi per i quali è stato approvato lo standard di percorso formativo con determina- zione dirigenziale della Direzione regionale competente in materia di formazione.

2. L’esercizio del riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) è ammesso sulla base e nei limiti delle specifiche normative nazionale e regionale vigenti.

3. L’esercizio del riconoscimento dei crediti formativi è ammesso nell’ambito della formazione regolamen- tata da norme nazionali, laddove sia stato approvato dalla Regione lo standard di percorso formativo.

4. E’ facoltà della Regione Lazio autorizzare il ricorso al proprio dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi anche per percorsi sostenuti da Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, limitatamente al loro svolgimento nell’ambito del territorio regionale, previa definizione di appositi protocolli con i Fondi stessi.

5. Nell’ambito dello standard di percorso formativo sono specificate le Unità di Risultato di Apprendimento a cui è possibile applicare l’esercizio del riconoscimento dei crediti, con indicazione degli eventuali re- quisiti specifici e limiti.

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Art. 4

Autorizzazione all’esercizio del riconoscimento dei crediti

1. I crediti formativi sono riconoscibili esclusivamente nell’ambito di percorsi formativi autorizzati dalla Regione.

2. Gli organismi formativi in possesso di autorizzazione allo svolgimento di offerta corsuale, rilasciata ante- cedentemente all’adozione degli standard di percorso formativo e interessati all’esercizio del riconosci- mento dei crediti formativi, presentano istanza alla Direzione regionale competente, allegando proposta progettuale conforme a detto standard e atto unilaterale di impegno relativo all‘assunzione degli obbli- ghi di cui al successivo art. 14.

3. Nei casi di nuove autorizzazioni, l’organismo interessato presenta contestualmente istanza di erogazione di percorsi formativi e di esercizio del procedimento di riconoscimento dei crediti, allegando:

a. proposta progettuale per ciascun percorso, conforme allo standard approvato applicabile;

b atto unilaterale di impegno relativo alla assunzione degli obblighi di cui al successivo art. 14.

4. In merito alle istanze presentate, la Regione può definire prescrizioni correttive rivolte a garantire la conformità della proposta progettuale, il cui adempimento costituisce condizione necessaria ai fini dell’autorizzazione.

5. In caso di esito positivo, la Regione autorizza l’esercizio di riconoscimento dei crediti, dandone comuni- cazione al richiedente.

6. In caso di esito negativo, la Regione comunica il rigetto dell’istanza e le relative motivazioni.

7. L’autorizzazione al riconoscimento dei crediti ha la medesima validità temporale dell’autorizzazione all’erogazione del percorso formativo cui è specificamente riferita.

8. Nel caso di percorsi finanziati, l’autorizzazione è rilasciata contestualmente all’approvazione della pro- posta progettuale, sulla base della conformità della stessa a quanto specificamente previsto, in materia di riconoscimento dei crediti formativi, nell’ambito dell’avviso pubblico o del provvedimento istitutivo dell’operazione.

9. Gli organismi formativi in possesso di autorizzazione allo svolgimento di offerta corsuale, rilasciata ante- cedentemente all’adozione degli standard di percorso formativo, mantengono l’autorizzazione stessa, senza alcun obbligo di adeguamento, fino alla sua scadenza naturale.

10. La conformità allo standard di percorso formativo adottato è obbligatoria in sede di richiesta di prima autorizzazione o di rinnovo della stessa.

Art. 5

Valore dei crediti formativi

1. Il valore dei crediti formativi di ammissione e di frequenza è definito dall’organismo che assume l'obbliga- zione di riconoscerli nell'ambito del percorso formativo di cui è attuatore, sulla base della valutazione de- gli apprendimenti del richiedente, svolta in conformità a quanto previsto dal presente dispositivo. Come tale, il valore del credito è specificamente proprio del richiedente e limitato al percorso formativo per cui è riconosciuto, non essendo trasferibile ad altri percorsi e/o persone.

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2. Fanno eccezione a quanto sopra disposto i crediti di frequenza con valore a priori, acquisiti di diritto dal richiedente sulla base del possesso delle evidenze oggettive previste dallo standard di percorso formativo applicabile.

3. I crediti formativi riconosciuti non costituiscono titolo ai fini della certificazione delle competenze. La do- cumentazione sviluppata nell’ambito del processo di riconoscimento è acquisita dalla Commissione di esame finale del percorso formativo, al fine del riscontro del rispetto di quanto definito in sede di proget- to formativo individualizzato. Lo svolgimento dell’esame finale avviene con modalità indipendenti dagli eventuali crediti riconosciuti ai partecipanti.

Art. 6

Articolazione del processo di riconoscimento dei crediti formativi

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi si articola nelle seguenti fasi, svolte in conformità agli standard minimi di processo di cui all’art. 12:

i) informazione sull’esercizio del diritto di riconoscimento dei crediti formativi;

ii) recepimento dell’istanza di riconoscimento da parte del richiedente;

iii) individuazione e messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente;

iv) valutazione apprezzativa degli apprendimenti del richiedente;

v) formulazione di proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato;

vi) approvazione della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato.

2. Per lo specifico dei crediti con valore attribuito a priori di cui all’art. 5 co. 2, il riconoscimento non richiede la realizzazione delle fasi di i) individuazione e messa in trasparenza e ii) valutazione degli apprendimenti, limitandosi all’acquisizione ed all’esame, da parte dell’organismo formativo, della documentazione indivi- duale a comprova del possesso delle condizioni previste dallo standard di percorso formativo.

3. La valutazione del credito formativo di ammissione va svolta antecedentemente all’esperimento delle eventuali prove di selezione, costituendo condizione di accesso a queste ultime.

4. La Regione si riserva il diritto di partecipare, con proprie risorse, anche di assistenza tecnica, a tutte le fasi del processo di riconoscimento, al fine di valutare la correttezza e la conformità di quanto posto in atto dall’organismo formativo, potendo esprimere prescrizioni o provvedimenti idonei alla garanzia del diritto del richiedente.

Art. 7

Informazione sull’esercizio del diritto di riconoscimento e richiesta di riconoscimento da parte dell’individuo interessato

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi è avviato esclusivamente dall'individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta all’organismo formativo cui il credito è riferito, antecedentemente all’avvio del percorso e, nel caso dei crediti di ammissione, antecedentemente all’eventuale fase di selezione. E' facoltà del richiedente allegare tutta la documentazione ritenuta pertinente alla valutazione, integrandola ove del caso in corso di processo.

2. L’organismo formativo garantisce idonea pubblicizzazione del diritto a richiedere il riconoscimento dei crediti, in modo integrato con l’informazione relativa alle caratteristiche dell’offerta corsuale, in conformi- tà agli standard minimi di processo di cui all’art. 12.

3. L’organismo formativo garantisce specifica informazione, anche presso la sede in cui avviene l’iscrizione al percorso, rivolta a favorire la libera e consapevole scelta della eventuale richiesta da parte dell’individuo interessato.

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4. All’atto della richiesta di riconoscimento dei crediti l’organismo formativo, in conformità a quanto dispo- sto dall’art. 12, propone al richiedente la sottoscrizione del patto di servizio ed istituisce il dossier indivi- duale di processo, contenente l’insieme della documentazione acquisita e delle evidenze di tracciabilità del processo. Della richiesta di riconoscimento e del patto di servizio è rilasciata copia al sottoscrittore.

Art. 8

Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi

1. La funzione di identificazione e messa in trasparenza è svolta dall’organismo formativo con riferimento alla seguente procedura generale, svolta nel rispetto degli standard minimi di processo di cui all’art. 12:

- contestualizzazione del Documento di trasparenza rispetto alle caratteristiche dei crediti richiesti, at- traverso opportuna indicazione delle Unità di Risultato di Apprendimento e/o dei prerequisiti di cono- scenza e cognitivi oggetto di riconoscimento;

- supporto al richiedente nell’identificazione delle esperienze possedute e nella loro referenziazione, at- traverso opportune evidenze, a partire dal curriculum vitae;

- esame delle singole esperienze in termini di pertinenza e significatività e formalizzazione di un'ipotesi di loro relazione con i crediti, attraverso colloqui con il richiedente e supporto alla loro rappresentazio- ne, attraverso redazione progressiva del Documento di trasparenza;

- sottoscrizione da parte del richiedente del Documento di trasparenza risultante, per assunzione di re- sponsabilità circa quanto in esso dichiarato;

- sottoscrizione da parte dell’operatore del Documento di trasparenza risultante, per evidenza del servi- zio svolto.

2. Il Documento di trasparenza è consegnato in copia all'individuo, anche ai fini del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali.

Art. 9

Valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi

1. La valutazione, a carattere apprezzativo, è svolta dall’organismo formativo nel rispetto degli standard mi- nimi di processo di cui all’art. 12, in prima istanza attraverso audizione del richiedente, rivolta alla presen- tazione del Documento di trasparenza di cui all’art. 8 e delle relative evidenze, in rapporto alle caratteri- stiche del percorso formativo. Nei casi in cui si ravvisi l'insufficienza degli elementi di giudizio, l’organismo formativo può:

- richiedere all'individuo interessato all'ottenimento del credito supplementi informativi, anche attraver- so una nuova audizione;

- sottoporre l'individuo a colloquio tecnico ed eventuale valutazione misurativa, specificamente rivolti alla comprensione del possesso dei requisiti richiesti, differenti per metodologia e contenuto da quelle previste dall’eventuale successiva fase di selezione.

2. Le richieste sono avanzate all'individuo in modo formale e motivato, accompagnate dalla fissazione di un termine prescrittivo per la ricezione della risposta e/o per la partecipazione all'attività valutativa. In caso di non adempimento da parte dell'individuo interessato, la valutazione degli apprendimenti a fini di rico- noscimento crediti è comunque svolta sulla base delle informazioni disponibili. La valutazione è accom- pagnata da specifica verbalizzazione richiamante le attività svolte, i documenti utilizzati, gli eventuali ela- borati prodotti dal richiedente ed i giudizi espressi, che costituisce parte del dossier di credito.

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Art. 10

Proposta di riconoscimento dei crediti formativi e di progetto formativo individualizzato

1. Sulla base degli esiti della valutazione l’operatore che ha svolto l’attività di valutazione di cui all’art.9 provvede, nel rispetto degli standard minimi di processo di cui all’art. 12, alla definizione della proposta di:

- crediti formativi riconosciuti o motivazione del loro non riconoscimento;

- progetto formativo individualizzato, indicante, ove del caso, le azioni di accompagnamento e supporto all'apprendimento individuale necessarie ai fini del recupero di eventuali debiti formativi.

2. La proposta è presentata in forma scritta al richiedente, che la accetta – anche parzialmente – o la respin- ge, sottoscrivendo l’esito della propria scelta.

3. La proposta è inviata dall’organismo formativo alla Regione almeno 30 giorni prima dell’avvio dei percorsi, salvo casi eccezionali debitamente motivati o diversa indicazione in sede di avviso pubblico o provvedi- mento istitutivo dell’operazione.

4. In caso di esclusiva richiesta di riconoscimento di crediti con valore a priori l’organismo formativo tra- smette alla Regione, a fini di autorizzazione, la documentazione individuale a comprova del possesso del- le condizioni previste dallo standard di percorso formativo.

Art. 11

Approvazione della proposta di riconoscimento dei crediti formativi e del progetto formativo individualizzato

1. La Direzione regionale competente, ricevuta la proposta, unitamente al dossier individuale, effettua l’esame della stessa ai fini dell’approvazione o del provvedimento di diniego all’utilizzo dei crediti rico- nosciuti e del progetto formativo individualizzato.

2. L’esame è svolto sulla base del dossier individuale di credito e degli esiti degli eventuali audit svolti in corso di processo e consiste nella verifica di conformità ai criteri definiti dalla normativa applicabile, dando luogo – in caso di esito positivo – ad effetti dotati di valore giuridico ed operativo per il richieden- te e l’organismo formativo stesso, vincolati all’attuazione di quanto previsto nel patto formativo sotto- scritto.

3. La Regione può richiedere approfondimenti, anche attraverso confronto diretto con gli operatori abilita- ti che hanno curato il processo ed i richiedenti.

4. In caso di rilevazione di criticità di procedimento, sanabili, la Regione definisce le necessarie prescrizioni correttive, nel rispetto ed a garanzia dei diritti del richiedente il credito.

5. A fini di garanzia della conformità del processo l’organismo formativo trasmette alla Regione anche i dossier di credito conclusi da proposta di non riconoscimento dei crediti richiesti.

6. L’approvazione o il motivato diniego concludono il procedimento e sono notificati all’organismo formati- vo.

7. L’organismo formativo comunica al richiedente l’esito del procedimento amministrativo, provvedendo all’eventuale sottoscrizione del patto formativo modificato sulla base delle prescrizioni correttive di cui al comma 3, antecedentemente alla eventuale fase di selezione.

8. L’esito autorizzativo e l’eventuale nuovo patto formativo integrano il Dossier individuale, al fine dell’accesso all’esame finale del percorso formativo da parte del portatore i crediti riconosciuti.

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Art. 12

Standard minimi di processo

1. L’organismo formativo autorizzato all’esercizio del processo di riconoscimento dei crediti:

- garantisce la corretta pubblicizzazione del diritto di richiesta di riconoscimento dei crediti formativi, in conformità ai testi standard definiti dalla Regione in attuazione del successivo art. 17;

- garantisce la presenza, in fase di proposta ai potenziali del progetto formativo, di risorse professionali e di comunicazione in grado di svolgere funzione informativa circa significato, caratteristiche, limiti, im- pegni e conseguenze relative al riconoscimento dei crediti;

- garantisce la programmazione del processo di riconoscimento in tempi congrui con l’esercizio del dirit- to individuale, nel rispetto dei tempi minimi di invio alla Regione della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato di cui all’art. 11

- realizza le funzioni di i) identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti di cui all’art. 8; ii) valutazione degli apprendimenti di cui all’art.9; iii) definizione della proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato di cui all’art. 10 avvalendosi esclusivamente di operatori tratti dalle corrispondenti sezioni dell’Elenco regionale degli operatori di cui alla Determinazione diri- genziale G16130 del 24/11/2017, individuati sulla base di autonomi criteri di scelta;

- garantisce l’erogazione di un minimo di 4 ore di servizio individuale in presenza a supporto della identi- ficazione e messa in trasparenza degli apprendimenti di cui all’art. 8, elevate a 6 in caso di richiesta congiunta di credito di ammissione e di crediti di frequenza;

- garantisce l’erogazione di un minimo di 2 ore di servizio individuale in presenza a supporto della valu- tazione degli apprendimenti e della restituzione della proposta di riconoscimento crediti e progetto formativo individualizzato di cui agli artt. 9 e 10;

- garantisce il rispetto dei massimali di crediti di frequenza riconoscibili, così come disposto dagli stan- dard formativi di percorso e dalla eventuale specifica normativa applicabile;

- utilizza la modulistica standard definita dalla Regione nell’ambito delle modalità di attuazione disposte dall’art. 17;

- garantisce completezza, tracciabilità e conservazione della documentazione dell’intero processo, anche con riferimento alle attività di comunicazione, promozione ed informazione del diritto al riconoscimen- to;

- garantisce il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.

2. La retribuzione degli operatori abilitati impegnati nel processo di riconoscimento avviene, nel rispetto degli standard minimi di servizio di cui al comma precedente, sulla base del numero di ore di attività ef- fettivamente svolta, come rilevabile da specifico registro di prestazione, sottoscritto, per la parte svolta in presenza, anche dal richiedente crediti. Il compenso orario standard ed i rimborsi spese applicabili sono definiti con provvedimento direttoriale ai sensi dell’art. 17 della presente deliberazione.

3. Il costo forfetario ed omnicomprensivo del processo di riconoscimento dei crediti formativi è definito nel suo massimale nell’allegato C.4. E’ ammessa l’erogazione del servizio a titolo gratuito o a costo ridotto. Le condizioni economiche, inclusa l’eventuale gratuità, devono essere obbligatoriamente oggetto di comuni- cazione al potenziale richiedente il riconoscimento nell’ambito dell’attività di informazione di cui all’art. 7, oltreché essere esplicitamente sottoscritte dal medesimo, per accettazione, in sede di patto di servizio.

4. L’organismo formativo garantisce in ogni caso, ad istanza del richiedente, il processo semplificato di rico- noscimento dei crediti formativi con valore a priori di cui all’art. 6 comma 2 della presente deliberazione, così come definiti dagli standard formativi applicabili. Il relativo procedimento è svolto esclusivamente a titolo gratuito.

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Art. 13

Norme di gestione amministrativa dei crediti formativi riconosciuti

1. Ai fini dell’accesso agli esami finali, la percentuale massima di assenza del partecipante è determinata al netto della durata oraria delle Unità di Risultato di Apprendimento riconosciute quali crediti di frequenza.

Nel registro giornaliero delle lezioni è annotato, in corrispondenza a ciascun partecipante interessato ed alle Unità di Risultato di Apprendimento, il riferimento ai crediti approvati.

2. È fatto obbligo di presentazione, alla commissione di esame finale, del dossier di riconoscimento, integra- to dalla dimostrazione della avvenuta attuazione di quanto previsto dal progetto formativo individualizza- to.

3. La Commissione è costituita e procede agli esami finali unicamente a conclusione del percorso formativo autorizzato, per tutti i partecipanti ammessi, destinatari o meno del riconoscimento dei crediti.

2. Il riconoscimento dei crediti formativi e la gestione del progetto formativo individualizzato condotti nell’ambito di percorsi formativi finanziati da risorse pubbliche trovano definizione puntuale, in fase auto- rizzativa, di eventuali specificazioni e derogatorie della normativa amministrativo-gestionale applicabile.

Art. 14

Diritti, obblighi e responsabilità degli organismi formativi operanti nell’ambito del dispositivo di riconoscimento dei crediti

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi ha natura pubblica ed è svolto dall’organismo su auto- rizzazione della Regione. Sono pertanto obblighi e responsabilità dell’organismo formativo:

- la sottoscrizione di atto unilaterale di impegno recante assunzione degli obblighi e delle responsabilità di processo;

- il rispetto degli standard minimi di processo di cui all’art. 12;

- il coordinamento degli operatori abilitati utilizzati per l’erogazione del servizio;

- la segnalazione alla Regione di eventuali problematiche circa l’autenticità delle evidenze fornite in cor- so di processo dai richiedenti credito;

- l’assunzione di misure didattiche rivolte a garantire l’effettivo rispetto, da parte del partecipante al percorso formativo che gode del riconoscimento dei crediti, di quanto previsto dal proprio progetto individualizzato;

- l’adozione di comportamenti etici in tutte le fasi del processo e nel successivo svolgimento del percor- so formativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità.

2. La responsabilità della corretta attuazione del progetto formativo individualizzato autorizzato dalla Re- gione resta in capo all’organismo formativo, che ne dà dimostrazione in sede di esame finale di qualifica- zione.

3. L’organismo formativo ha il diritto di:

- indicare in sede di progetto uno o più Unità di Risultato di Apprendimento di cui è motivatamente proposta la non ammissibilità al riconoscimento di crediti di frequenza, la Regione decidendo in sede di autorizzazione circa la ricevibilità della proposta;

- definire, sulla base della corretta applicazione di quanto disposto dalla presente deliberazione, la non riconoscibilità parziale o totale dei crediti richiesti, non appellabile dal richiedente e non modificabile da parte della Regione;

- segnalare alla Regione eventuali comportamenti ritenuti non corretti degli operatori abilitati indivi- duati o impegnati nel processo di riconoscimento.

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4. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di riconoscimento dei crediti formativi, la Regione si riserva ogni azione, anche a valere sull’accreditamento dell’organismo formativo, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente, dei partecipanti al percorso forma- tivo e degli altri soggetti interessati.

Art. 15

Diritti, obblighi e responsabilità degli operatori abilitati operanti nel processo di riconoscimento dei crediti formativi

1. Sono obblighi e responsabilità degli operatori abilitati iscritti all’elenco pubblico di cui alla Determinazio- ne direttoriale G16130 del 24/11/2017, impegnati nel processo di riconoscimento dei crediti formativi:

- la manifestazione di disponibilità nei confronti degli organismi formativi che richiedono l’erogazione delle prestazioni, fatti salvi i casi di incompatibilità e le cause di forza maggiore indipendenti dalla pro- pria volontà;

- l’informazione del richiedente sulla volontarietà della richiesta di riconoscimento di credito formativo, i diritti ed i doveri ad essa conseguenti, rafforzandone il coinvolgimento e la responsabilizzazione;

- il rispetto degli standard minimi di processo di cui all’art. 12;

- il coordinamento con l’organismo formativo accreditato presso il quale si svolge il processo, con parti- colare riferimento alle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio, alla progettazione forma- tiva individualizzata ed alla tutorship didattica;

- il rispetto del principio dell’indipendenza dal richiedente con riferimento all’assenza di cause di in- compatibilità e/o di conflitto di interesse con l’organismo di formazione accreditato o con il soggetto titolato per il quale operano e/o con il richiedente;

- il rispetto dei principi professionali, etici e deontologici nei confronti dell’organismo formativo e dei ri- chiedenti il riconoscimento dei crediti formativi;

- il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.

2. Gli operatori abilitati hanno il diritto di segnalare alla Regione eventuali comportamenti, ritenuti non cor- retti, degli organismi formativi e dei richiedenti i crediti per i quali operano.

3. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di riconoscimento dei crediti formativi, la Regione si riserva ogni azione, anche a valere sull’iscrizione all’elenco degli operatori abilitati, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente, dei partecipanti al percor- so formativo e degli altri soggetti interessati.

Art. 16

Obblighi e responsabilità dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi

1. Sono obblighi dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi:

- la sottoscrizione della richiesta di riconoscimento e del patto di servizio, accompagnata dalla docu- mentazione obbligatoria prevista;

- il rispetto, fatti salvi giustificati casi di forza maggiore, del calendario delle sessioni di identificazione, messa in trasparenza, valutazione e restituzione della proposta di riconoscimento dei crediti, defini- to dall’organismo formativo;

- l’attuazione di quanto previsto dal progetto formativo individualizzato.

2. I richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi hanno il diritto di segnalare alla Regione, sotto il vin- colo della tutela della privacy, eventuali inadempimenti da parte dell’organismo formativo e degli opera- tori impegnati nell’erogazione dei servizi.

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Art. 17

Modalità di attuazione del dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi

1. Il format tipo di atto unilaterale di impegno, gli standard informativi, documentali e di costo di cui all’art.12, sono contenuti rispettivamente negli allegati C.1, C2, C.3 e C.4

2. Eventuali modifiche e aggiornamenti al presente dispositivo di carattere non sostanziale ed agli allegati di cui al comma 1, sono adottati con determinazioni dirigenziali della Direzione regionale competente in materia di formazione.

Art.18 Disposizioni finali

1. Il provvedimento entra in vigore alla data di adozione della Deliberazione Regionale di approvazione.

2. La determinazione dirigenziale n° G07048 del 19 maggio 2017, di approvazione del Dispositivo speri- mentale di riconoscimento dei crediti formativi, è revocata.

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Allegato C.1 Atto Unilaterale di Impegno

L’anno ________, il giorno ____ del mese di _________, il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a a _______________ il ___________ e residente a _________________________________ Prov. ___

in via ___________________________C.A.P. ________

Codice fiscale ____________________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________, con sede legale in ________________________________ Prov. ___Comune_______________C.A.P. _____

Codice fiscale/Partita IVA __________________________________________________________________

CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI PERCORSI FORMATIVI - …..

- …..

- …..

- …..

- …..

DICHIARA

- di essere a conoscenza di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di riconoscimento dei crediti formativi derivanti da apprendimenti formali, non formali ed informali nell’ambito dei percorsi di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale programmati o autorizzati dalla Regione Lazio;

- di essere a conoscenza che In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di riconoscimento dei crediti formativi la Regione si riserva ogni azione, anche a valere sull’accreditamento dell’organismo formativo, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente, dei partecipanti al percorso formativo e degli altri soggetti interessati.

SI IMPEGNA A

1. realizzare i percorsi formativi oggetto di autorizzazione all’esercizio del riconoscimento dei crediti formativi nel pieno rispetto della normativa e degli standard minimi di processo applicabili, in particolare:

- garantendo la corretta pubblicizzazione del diritto di richiesta di riconoscimento dei crediti, in conformità ai testi standard definiti dalla Regione e non agendo in contrasto con quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

- garantendo la presenza, in fase di proposta ai potenziali partecipanti del progetto formativo, di risorse pro- fessionali e di comunicazione in grado di svolgere funzione informativa circa significato, caratteristiche, limi- ti, impegni e conseguenze relative al riconoscimento dei crediti, con particolare riferimento alla subordina- zione del riconoscimento all’autorizzazione da parte della Regione, sulla base della verifica di conformità del processo svolto;

- garantendo la programmazione del processo di riconoscimento in tempi congrui con l’esercizio del diritto individuale, nel rispetto dei tempi minimi di invio alla Regione della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato;

- garantendo a titolo gratuito il riconoscimento dei crediti con valore a priori, sulla base di quanto disposto dagli standard di percorso formativo applicabili, mediante semplice riscontro documentale del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti richiesti;

- realizzando le funzioni di i) identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti, ii) valutazione degli apprendimenti, iii) definizione della proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo indivi- dualizzato avvalendo esclusivamente di operatori tratti dalle corrispondenti sezioni dell’Elenco regionale

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pagina 2 di 11 degli operatori di cui alla Determinazione dirigenziale G16130 del 24/11/2017, individuati sulla base di auto- nomi criteri di scelta e coordinati, al fine dell’erogazione dei servizi, sotto la propria responsabilità;

- garantendo l’erogazione di un minimo di 4 ore di servizio individuale in presenza a supporto della identifica- zione e messa in trasparenza degli apprendimenti, elevate a 6 in caso di richiesta congiunta di credito di ammissione e di crediti di frequenza;

- garantendo l’erogazione di un minimo di 2 ore di servizio individuale in presenza a supporto della valutazio- ne degli apprendimenti e della restituzione della proposta di riconoscimento crediti e progetto formativo individualizzato;

- garantendo il rispetto dei massimali di crediti di frequenza riconoscibili, così come disposto dagli standard formativi di percorso e dalla eventuale specifica normativa applicabile;

- utilizzando la modulistica standard definita dalla Regione e garantendo completezza, tracciabilità e conser- vazione della documentazione dell’intero processo, anche con riferimento alle attività di comunicazione, promozione ed informazione del diritto al riconoscimento;

- garantendo il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili;

2. rispettare il massimale di costo dei servizi definito dalla Regione e, anche in caso di eventuale gratuità, comu- nicare obbligatoriamente le condizioni economiche al potenziale richiedente il riconoscimento nell’ambito dell’attività di informazione, anche al fine della sottoscrizione, per accettazione, del patto di servizio;

3. consegnare al richiedente copia della documentazione obbligatoria informativa e dei documenti da esso sot- toscritti nell’ambito dell’erogazione del servizio;

4. assumere le misure didattiche rivolte a garantire l’effettivo rispetto, da parte del partecipante al percorso formativo che gode del riconoscimento dei crediti, di quanto previsto dal proprio progetto individualizzato;

5. adottare comportamenti etici in tutte le fasi del processo e nel successivo svolgimento del percorso formativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità;

6. sottoporsi alle azioni di controllo da parte della Regione circa il rispetto delle norme applicabili e degli impe- gni sottoscritti ed alla tempestiva adozione delle eventuali prescrizioni correttive;

7. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza/salute dei lavoratori e dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi ai quali eroga i relativi servizi;

8. autorizzare la Regione Lazio all’utilizzo, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili, degli esiti del processo di riconoscimento dei crediti formativi.

Luogo e data ……….

FIRMA

Il Legale rappresentante

(Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ovvero

del C.A.D. art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

in caso presentazione per via telematica)

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Allegato C.2 Standard informativi minimi sul diritto al riconoscimento dei crediti formativi

L’organismo erogatore il percorso formativo autorizzato informa circa il diritto al riconoscimento dei crediti formativi ricorrendo ai seguenti riferimenti testuali minimi, da utilizzare ove ne ricorrano le condizioni og- gettive, ferma restando la facoltà di loro integrazione o più ampia specificazione, nel rispetto di quanto di- sposto dal D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.

Con “Crediti formativi” si intende il valore attribuito ad apprendimenti formali, non formali ed informali ac- quisiti da un individuo, rivolto alla partecipazione a percorsi formativi a ciò autorizzati dalla Regione Lazio, attraverso la riduzione della loro durata e/o modalità individualizzate di accesso.

Il riconoscimento dei crediti formativi è un processo regolamentato attraverso il quale <denominazione dell’organismo formativo>, autorizzato dalla Regione Lazio, predispone e condivide con il richiedente un’ipotesi di percorso individualizzato, sulla base della valutazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali da esso maturati. La proposta di crediti e il percorso sono successivamente oggetto di approva- zione da parte della Regione, sulla base della valutazione della correttezza del processo svolto.

Per il percorso formativo <indicare la denominazione del percorso> è possibile il riconoscimento dei seguen- ti crediti formativi: <dettagliare in conformità al progetto approvato dalla Regione>.

La durata massima dei crediti di frequenza che possono essere riconosciuti sulla base della valutazione dei tuoi apprendimenti è di <...> ore, pari al <...> % della durata del percorso formativo <denominazione del percorso>.

Se ti trovi in queste condizioni <indicare> puoi inoltre richiedere i seguenti crediti di frequenza con valore a priori <indicare>, aggiuntivi rispetto a quelli che possono essere riconosciuti attraverso la valutazione diretta dei tuoi apprendimenti.

Verifica se, sulla base della tua storia di studi, professionale e di vita, puoi avere crediti formativi. E’ un tuo diritto.

Se sei interessato, prima di fare richiesta a <nome dell’organismo formativo> devi sapere che:

- il processo è svolto <a titolo gratuito/al costo di Euro ..., oltre eventuale IVA>, che pagherai anche nel caso in cui, in esito alla valutazione, si riveli non possibile, in parte o in tutto, riconoscere i crediti di tuo inte- resse. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento di crediti con valore a priori avviene a titolo gratuito;

- dovrai esporre in un “Documento di trasparenza” le tue esperienze pertinenti con i crediti richiesti e rac- cogliere le evidenze che le comprovino;

- in caso di dubbio, potrai essere sottoposto ad un colloquio tecnico o ad una prova pratica, per verificare la riconoscibilità dei crediti;

- avrai diritto ad essere accompagnato e supportato da operatori abilitati, per un numero minimo di <indi- care> ore in attività in presenza, presso la sede dell’organismo formativo;

- dovrai sottoscrivere un patto di servizio con <nome dell’organismo formativo>, attraverso il quale sono regolati i reciproci impegni e rapporti;

- avrai diritto a segnalare alla Regione, sotto il vincolo della tutela della privacy, eventuali inadempimenti da parte dell’organismo formativo e degli operatori impegnati nell’erogazione dei servizi, scrivendo all’indirizzo [email protected].

Per saperne di più, vai all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/clarice/accedi-al-sistema/

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Allegato C.3 Standard documentali obbligatori del processo di riconoscimento dei crediti formativi

C.3.1 – Richiesta di riconoscimento crediti

Il sottoscritto <Nome, Cognome, Data e luogo di nascita, Cittadinanza, Codice Fiscale, Residenza, Recapito telefo- nico, Eventuale recapito posta elettronica>

in possesso del seguente titolo di studio/qualificazione professionale1 <denominazione e coordinate del titolo posseduto>:

in riferimento al percorso formativo <denominazione del percorso>

erogato da <denominazione e coordinate dell’organismo formativo> ed autorizzato all’esercizio del riconoscimen- to dei crediti con atto <indicare> della Regione Lazio

richiede di accedere al servizio di2:

[ ] riconoscimento dei seguenti crediti con valore a priori:

- <dettagliare crediti richiesti>

[ ] riconoscimento del credito di ammissione [ ] riconoscimento dei seguenti crediti di frequenza:

- <dettagliare crediti richiesti>

Motiva la richiesta sulla base delle seguenti esperienze, ritenute significative ai fini della valutazione degli ap- prendimenti formali, non formali ed informali maturati3 <lista di esperienze>

- <dettagliare con riferimento al CV>

Allega alla richiesta4:

[ ] copia di documento di identità in corso di vigenza

[ ] curriculum vitae in formato Europass aggiornato alla data del <indicare data>

[ ] patto di servizio, sottoscritto in originale

[ ] informativa in materia di trattamento dei dati personali, sottoscritta in originale

[ ] copia non autenticata dell’attestazione comprovante il possesso del titolo/della qualificazione dichiarata (ob- bligatorio in caso di richiesta di credito di ammissione)

[ ] copia non autenticata dei seguenti documenti (obbligatorio in caso di richiesta di crediti con valore a priori, sulla base dello standard applicabile)

- <dettagliare>

Dichiara di essere stato informato dall’organismo formativo dei diritti e dei doveri propri del processo di ricono- scimento dei crediti, che esplicitamente accetta con la sottoscrizione del patto di servizio e della presente richie- sta.

Luogo, data, firma in originale

1 Compilare obbligatoriamente solo nel caso di richiesta di credito di ammissione. Indicare il titolo di studio/la quali- ficazione con riferimento a denominazione, soggetto che la ha rilasciata, data di rilascio. In caso di titolo rilasciato da paese estero, eventuali atti amministrativi rivolti al suo riconoscimento in Italia.

2 Compilare con riferimento ai contenuti della richiesta. Per l’indicazione analitica dei crediti di frequenza, riferirsi al programma del percorso formativo, nella versione autorizzata dalla Regione.

3 Compilare con sintetico richiamo alle esperienze indicate nel curriculum vitae.

4 I documenti-tipo esplicitamente indicati si intendono obbligatori, nei limiti sopra indicati. E’ sempre facoltà del richiedente allegare ulteriore documentazione, da indicare nei suoi elementi essenziali.

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di stabilire sin da ora che al commissario straordinario, nominato con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio, spetta, dalla data di insediamento,

di stabilire sin da ora che al commissario straordinario, nominato con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio, spetta, dalla data di insediamento,

 prevede di definire, mediante intesa su proposta del Ministero della Salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province