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L'indennità di cui trattasi, calcolata percentualmente sulla retribuzione, sostituisce il trattamento economico per festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia o tredicesima mensilità, ferie, preavviso e anzianità

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 65 del 10 luglio 1970

Oggetto: Indennità speciale per i lavoratori stagionali ortofrutticoli del commercio.

In relazione alle disposizioni impartite con circolare n. 108/29 T.U. del 14 novembre 1969 in merito alla applicazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si comunica quanto segue circa il computo, agli effetti assicurativi, dell'indennità erogata al personale stagionale (avventizio e giornaliero) dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, ai sensi dell'articolo 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 1963 (cfr.all.1), modificato dall'articolo 2 dell'accordo sindacale di proroga del 9 luglio 1968 (cfr. all. 2).

Si precisa che i criteri in parola sono stati concordati fra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Confederazione generale italiana del commercio, l'Associazione esportatori ortofrutticoli e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di lavoratori interessati.

L'indennità di cui trattasi, calcolata percentualmente sulla retribuzione, sostituisce il trattamento economico per festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia o tredicesima mensilità, ferie, preavviso e anzianità.

L'indennità dovrà essere computata agli effetti contributivi e risarcitivi, escludendo soltanto la quota corrispondente all'indennità di anzianità, unica voce delle diverse componenti non compresa nella retribuzione imponibile ai sensi del richiamato articolo 12 della legge 1969, n. 153.

Quest'ultima quota è stata determinata nella misura del 5,13% per gli operai e dell'8,33% per gli impiegati.

Di conseguenza l'importo della indennità da calcolare nei vari periodi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 153 (1° maggio 1969), sarà il seguente:

PERIODO OPERAI IMPIEGATI

- 1.5.1969-31.5.1969 27%-5,13%=21,87% 27%-8,33%=18,67%

- 1.6.1969-31.5.1970 30%-5,13%=24,87% 30%-8,33%=21,67%

- 1.6.1970 in poi 32%-5,13%=26,87% 32%-8,33%=23,67%

Si pregano i Dirigenti delle unità operative interessate di regolarsi in conformità.

Allegati n. 2

(All. n. 1 alla circ. n. 65/1970)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE STAGIONALE AVVENTIZIO E GIORNALIERO DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI DEL 21.4.1963.

Omissis Art. 37

Data la particolarità del rapporto di lavoro legato a cicli stagionali di lavorazione, il trattamento economico relativo alle festività nazionali e infrasettimanali, ratei di gratifica natalizia o tredicesima mensilità, indennità per ferie e indennità di anzianità nonché alla indennità sostitutiva del preavviso per il personale non impiegatizio, e assolta col pagamento di una indennità pari al 21% della retribuzione globale ordinaria corrisposta dalla ditta per tutta la durata del rapporto di lavoro, con esclusione dal novero di tutte le ore di lavoro straordinario.

(2)

L'indennità di cui al presente articolo è concessa anche al personale assunto per particolari e temporanee esigenze per periodi inferiori a quattro giornate lavorative (32 ore) per ogni settimana solare; per tale personale l'indennità stessa assorbe anche ogni percentuale d'aumento in uso sulla retribuzione.

Negli accordi integrativi di cui all'articolo 30 saranno fissate le modalità di corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo.

Le parti si danno atto che con la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono assolti gli obblighi derivanti dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 (in Gazzetta ufficiale n. 125 del 17 maggio 1962) nei confronti del personale assunto a tempo determinato.

- omissis -

(All. n. 2 alla circ. n. 65/1970)

ACCORDO NAZIONALE DI PROROGA, CON MODIFICHE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE STAGIONALE, AVVENTIZIO E GIORNALIERO DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI DEL 21 APRILE 1963. 9 LUGLIO 1968.

- omissis - Art. 2

Tenuto conto della evoluzione contrattuale intervenuta nel settore commerciale, indennità di cui all'articolo 37 del Contratto Nazionale citato nei precedente articolo è elevata dal 21% al 32% (trentadue per cento);

il conseguente aumento nella misura dell'11% sarà applicato a scaglioni con le seguenti misure e decorrenze;

a) per le prestazioni lavorative comprese tra il 1° luglio 1968 ed il 31 maggio 1969: il sei per cento, che aggiunto al 21% forma in totale il 27%;

b) per le prestazioni lavorative comprese tra il 1° giugno 1969 ed il 31 maggio 1970: un ulteriore tre per cento (in totale 30%);

c) per le prestazioni lavorative oltre il 31 maggio 1970: un ulteriore due per cento (in totale 32%).

- omissis -

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