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Il ddl ddl Gelli: prospettive e Gelli: prospettive e criticita’

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Academic year: 2022

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(1)

Tiziana Frittelli Tiziana Frittelli

Il

Il ddl ddl Gelli: prospettive e Gelli: prospettive e criticita’

criticita’

Roma

Roma 20 20 Maggio Maggio 2016 2016

(2)

…..sono partita così

…..sono partita così Quadernetto degli

errori

(3)

Le

Le criticita’gestionali criticita’gestionali

e adesso….

e adesso….

Governo del rischio clinico Tutela dei pazienti

Tutela dei professionisti ed appropriatezza degli interventi

Aspetti medico-legali ed assicurativi

Impatto economico della med-mal sul bilancio aziendale

(4)

Mette in evidenza una preoccupante incidenza di eventi avversi nella pratica clinica.

Dove nasce il Problema Dove nasce il Problema

Pubblicazione del rapporto

"To err is Human" (USA 1999)*

eventi avversi nella pratica clinica.

Pone l'accento sulla necessità per le strutture sanitarie di predisporre iniziative finalizzate a:

• Ridurre la possibilità di errore

• Innalzare il livello di sicurezza delle cure

*Institute of Medicine Committee on Quality Health Care

(5)

Il rischio clinico

Rischio organizzativo

Rischio professionale

(6)

Comma 538 L 208 del 2015 Comma 538 L 208 del 2015

La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario un interesse primario del Sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del

paziente.

(7)

Comma 539 L 208 del 2015

Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:

(8)

Comma 539 L 208 del 2015

a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili

RISK MANAGER

( puo’

essere uno specialista in igiene, ovvero in medicina legale o personale con

adeguata formazione e comprovata esperienza

almeno triennale (ddl Gelli approvato alla Camera il analisi delle possibili

attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. I verbali e gli atti conseguenti all’attivita’

di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti nell’ambito dei procedimenti giudiziari (ddl Gelli approvato alla Camera il 28 gennaio 2016)

almeno triennale (ddl Gelli approvato alla Camera il 28 gennaio 2016)

(9)

Comma 539 L 208 del 2015

b) rilevazione del

rischio di

inappropriatezza nei percorsi diagnostici

RISK MANAGER

DIREZIONE SANITARIA CLINICI

percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione

dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

(10)

Comma 539 L 208 del 2015

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio

RISK MANAGER E MEDICO LEGALE

personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

(11)

Un nuovo ruolo per il medico legale: la Un nuovo ruolo per il medico legale: la prevenzione del contenzioso medico legale prevenzione del contenzioso medico legale

Affiancamento del Risk Manager nell’analisi

critica e proattiva dei rischi professionali, a partire dai casi di contenzioso, dai quasi- errori e dal PRE.VAL.E errori e dal PRE.VAL.E Formazione dei colleghi clinici, a

partire dalla

documentazione sanitaria

Formazione dei clinici nella comunicazione

preventiva e

successiva con il paziente e con i parenti

(12)

Criticita’ del ddl Gelli

(13)

Articolo 8 Tentativo obbligatorio di conciliazione

Il ddl prevede molto opportunamente che chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia di risarcimento e’ tenuto preliminarmente a proporre ricorso attraverso una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, quale condizione di procedibilita’ della domanda della lite, quale condizione di procedibilita’ della domanda (fallimento dell’attuale sistema di mediazione obbligatoria)

Criticita’: deterrente troppo blando in caso di mancata pertecipazione all’accertamento tecnico preventivo ( condanna delle parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite oltre che una pena pecuniaria determinata “equitativamente” in favore della parte che e’

comparsa alla conciliazione)

(14)

Articolo 9 Azione di rivalsa

Illegittimita’ costituzionale, sia sotto il profilo dell’articolo 103 che 24 Cost

inopportunita’ della previsione :

a) Onere di attivazione per l’Azienda di autonomo processo di rivalsa, con nuovi carichi probatori nel caso di mancata partecipazione del professionista al primo processo

professionista al primo processo

b) Peso “gestionale”per il management aziendale

c) Svantaggio per il professionista che non puo’ giovarsi ne’ del potere riduttivo, ne’ della intrasmissibilita’ agli eredi

Emendamenti: si ritorna alla Corte dei Conti MA NON SI PARLA MAI DELLA FATTISPECIE DI TRANSAZIONE. PROBLEMI SUL LIMITE AL POTERE RIDUTTIVO

(15)

Articolo 10 Obbligo di assicurazione

Mancanza di obbligo a stipulare per le compagnie assicuratrici

Difficolta’ a gestire l’autoritenzione del rischio

Necessita’ all’interno delle aziende di un comitato Necessita’ all’interno delle aziende di un comitato valutazione sinistri con professionalita’ adeguate anche alla gestione economica del rischio

Necessita’ che la legge stabilisca i requisiti minimi delle polizze per le strutture e per gli esercenti nonche’ i principi per le “altre analoghe misure”, senza rinviare a decreti interministeriali di probabile lunga definizione

(16)

Quale modello risarcitorio?

(17)

Doppio binario di responsabilita’

ed emendamento sen. Bianco

Il doppio binario sposta sulla struttura il peso della responsabilita’ civile

Il Relatore propone quale emendamento la surroga delle struttura nel pagamento dei risarcimenti derivanti da azioni giudiziarie surroga delle struttura nel pagamento dei risarcimenti derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, fatta salva l’eventuale azione di cui all’articolo 9: DOVREBBE ESSERE

RELATIVA AL COMMA 3 E NON AL

COMMA 1; INOLTRE SE L’ENTE SI

SURROGA, SUBENTRA NEL CREDITO E NON C’E’ SPAZIO PER LA RIVALSA

(18)

Le tabelle e l’impianto risarcitorio

Necessita’ di approvare tabelle risarcitorie contestualmente all’approvazione del ddl Gelli, tanto piu’ che si propugna l’idea che sia l’azienda a fare da ombrello al professionista

Sistema risarcitorio sociale, come per l’Inail

Sistema risarcitorio sociale, come per l’Inail

(19)

La % di entrate pubbliche destinata al welfare

La % di entrate pubbliche destinata al welfare

(20)

Quanto si spende?

Siamo europei sulla composizione ovvero in % Siamo europei sulla composizione ovvero in % Ma in termini assoluti spendiamo molto meno … Ma in termini assoluti spendiamo molto meno … Perché se il PIL è minore sono minori anche le Perché se il PIL è minore sono minori anche le Perché se il PIL è minore sono minori anche le Perché se il PIL è minore sono minori anche le entrate

entrate

Si vede bene in Sanità: in % del PIL siamo come gli altri Si vede bene in Sanità: in % del PIL siamo come gli altri Paesi ma pro

Paesi ma pro--capite spendiamo molto meno: circa il 30% capite spendiamo molto meno: circa il 30%

in meno dei Paesi piu’ evoluti europei in meno dei Paesi piu’ evoluti europei

(21)

La grande sfida: sostenibilita’ del welfare

Invecchiamento della popolazione Autosufficienza

Innovazione farmacologica e tecnologica Innovazione farmacologica e tecnologica Spinte migratorie

Impoverimento dei ceti bassi

(22)

Verso un nuovo patto sociale con

il cittadino

(23)

Art 18

Le amministrazioni interessate provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica

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