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Avv. Renato Ambrosio

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Academic year: 2022

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Avv. Renato Ambrosio

L’importanza di un quesito dettagliato ai fini della definizione dell’incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa specifica

Il confronto di differenti punti vista e di diversi approcci tecnico professionali ad un medesimo problema è un sicuro mezzo per migliorare la qualità del lavoro che tutti noi siamo stati chiamati a svolgere.

L'esigenza della consulenza tecnica di periti o esperti da parte dei magistrati è stata sempre sentita in tutti gli ordinamenti ad iniziare, come sembra, dal diritto in cui incontriamo la figura del consilium del magistrato e del responsum del giurisperito.

Nel diritto giustinianeo troviamo alcuni casi in cui si è fatto riferimento a perizie; e di perizie tecniche si parla anche nel processo postgiustinianeo, nell'epoca barbarica e in quella rinascimentale.

Una vera propria normativa in ordine ai periti si è avuta soltanto nel secolo XVI.

Sin dai fondamenti del diritto si è quindi reso necessario il ricorso al parere di esperti in grado di fornire un responso tecnico per superare valutazioni troppo soggettive. Tutta la problematica inerente il significato della CTU nel processo civile e la conseguente estrema importanza che viene a rivestire nella gestione delle cause e nell'esito finale delle controversie è cosa non da poco.

Voglio sottolineare un aspetto particolare della questione: quella parte del quesito che richiede una pronuncia sull'incidenza specifica del danno biologico.

Di per se il danno specifico è danno distinto dal danno biologico in quanto pur essendone direttamente dipendente è temporalmente successivo al fatto lesivo e trova specificità e concretezza solo nella sua adesione al caso particolare. Al medico legale, per la valutazione del danno biologico ai fini risarcitori, noi

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chiediamo di narrarci la lesione nella sua origine e nel suo sviluppo dandoci una sorta di traduzione numerica della diminuita integrità fisica.

E questo per la logica necessità di escludere ogni interpretazione soggettiva di una realtà che deve essere ricondotta a schemi interpretativi dovendo rapportarsi ad universali criteri di giustizia.

Questa non è altro che la legge matematica di riconduzione all'unità attraverso l'uso di simboli che per tutti abbiano lo stesso significato.

Qualora la lesione interessi una particolare parte del corpo, o quando il grado di invalidità raggiunge una quantificazione numerica elevata, chiediamo al medico legale di dirci se e come la lesione comporti eventuali diminuzioni attitudinali e, più in concreto, se, ed in quale misura, limiti la capacità di produzione del reddito.

Come non possiamo dire quale sia la percentuale menomativa della ridotta funzionalità di un arto, altrettanto non sappiamo dire se la stessa riduzione impedisca o meno una particolare posizione dell'arto e, quel che più conta, in quale misura.

Certo, con il buon senso potremmo anche arrivare a comprendere che una particolare lesione impedisce l’esecuzione di un particolare lavoro: è di tutta evidenza che l’amputazione del dito mignolo della mano sinistra del violinista comporta l’immediato abbandono della carriera, ma tale evidenza di comune percezione ancora non ci consente di ricondurre ad oggettività il dato che allo stato sarebbe di pura empirica percezione.

Il sapere scientifico nella persona del medico legale ancora una volta deve soccorrerci nell'interpretazione del dato.

Il medico legale con la sua indagine metodologica, almeno nella sua impostazione logica e riconducibile a scienza, può fornirci un dato apprezzabile.

Da qualche anno, abbandonando la tradizionale determinazione numerica del danno, si è instaurato un nuovo processo interpretativo dell’invalidità specifica, peraltro non universalmente adottato, che disattende parzialmente la domanda formulata nel quesito.

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Il medico legale non ritiene infatti di indicare la percentuale di incidenza e sostiene che il suo compito si esaurisce nel prospettare l'attendibilità e la compatibilità della lesione con la difficoltà di svolgere il lavoro con la stessa alacrità, rapidità e produttività che sussisteva prima del sinistro.

Il medico legale ci indica dunque una progettazione presuntiva, lasciando poi alla prova, il cui onere incombe sul danneggiato, di fornire il riscontro concreto al lucro cessante. Non si deve però confondere il lucro cessante che deriva dalla cessazione dell'attività, e che è effettivamente direttamente riscontratile in tempi brevi, con la più generale incidenza specifica che la lesione può avere anche nel futuro meno prossimo dal punto di vista della diminuita possibilità di avanzamento nella carriera o nel forzato prepensionamento o nell'allontanamento coatto dal lavoro alla prima occasione possibile.

E di questo non può essere data prova in concreto, almeno nel suo senso più squisitamente giuridico, non può certo provarsi il fatto che ancora non si è verificato, ma di probabile verificabilità nel futuro.

Se però ci viene detto, proprio e sempre a seguito di quella correttezza metodologica di cui parlavo prima, che la lesione non consente più lo svolgersi delle attività con la stessa facilità, questo dato dovrà pur esserci reso accessibile in qualche modo.

Tale danno non può rientrare nella più lata categoria del danno biologico, proprio perché solo la lesione in sé e per sé considerata è coincidente con il fatto lesivo, ed è quindi danno biologico, ma quello che la lesione comporta danno conseguente e quindi obbligatoriamente separato.

Conseguentemente non mi pare accettabile il ricorso alla valutazione secondo equità che, seppur giusta e morale, non può essere attinente al caso concreto e non può dar luogo ad unità di trattamento tra diversi soggetti danneggiati. La distinzione tra danno biologico e danno specifico deve essere resa in modo netto ed inequivocabile.

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Un esempio: la difficoltà della stazione eretta prolungata comporta affaticabilità ed usura, ma incide ugualmente nell'operaio, nel dirigente industriale o nell'agente di commercio? Non credo. Ed allora come individuare una corretta valutazione?

Non dimentichiamo che per costante dottrina e giurisprudenza l'unico metodo cui ricorrere per il calcolo del danno specifico è il metodo tabellare e che tale metodo deve rapportarsi a numeri. L’assenza del numero però comporta l’impossibilità di tale modalità di calcolo.

E le conseguenze sono assai pesanti: non sappiamo come tradurre in moneta il danno da invalidità specifica ed il magistrato è costretto a pronunciarsi in via d'equità, quasi vanificando il supporto strutturale della perizia

Occorre quindi trovare una giusta mediazione tra la necessità che l'avvocato prima ed il magistrato poi hanno di potersi rapportare ad un dato numerico, senza il quale non può darsi una liquidazione giusta, e la difficoltà che il medico riscontra nel formulare la doppia valutazione.

Non si dimentichi che l'unico soggetto di tutta la questione è il danneggiato che dovrà trovare il giusto risarcimento di un illecito che gli è preclusivo di reintegrazione nella situazione che sussisteva precedentemente.

Non si dimentichi che la posta in gioco è altissima: stiamo parlando del sangue e della sofferenza umana, ci stiamo confrontando con realtà patologiche e menomative la cui portata ci è pressoché incomprensibile nella nostra situazione di sani.

La disquisizione non deve quindi essere accademica, ma deve scendere dalla cattedra e partecipare concretamente alla ricerca del giusto risarcimento.

Ritengo comunque che la soluzione possa esistere.

Deve anzitutto essere chiarito con precisione cosa si intenda per riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica o meglio quali siano le situazioni in cui essa si verifica.

I casi possibili possono essere così suddivisi:

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- il soggetto potrà svolgere lo stesso lavoro e nella stessa quantità di prima, ma con maggior sforzo (ipotesi che non contempla una riduzione di reddito, ma una maggiore difficoltà a conseguire il reddito ante sinistro;

- il soggetto continuerà a svolgere lo stesso lavoro e con la stessa intensità, ma a causa della lesione, con usura delle forze lavorative di riserva che si ripercuoterà concretamente negli anni futuri così da costringerlo, prevedibilmente, al prepensionamento;

- il danneggiato potrà svolgere lo stesso lavoro di prima, ma non nella stessa quantità (è il caso della riduzione delle ore lavorative);

- il leso non potrà svolgere lo stesso lavoro di prima e dovrà adattarsi ad un lavoro affine al precedente (è il caso del cambio di mansioni nella stessa ditta se dipendente, o di adattamento ad un indirizzo diverso nello stesso ambito lavorativo se libero professionista);

- il leso non potrà svolgere né il lavoro precedente, né altri affini; potrebbe esercitarne uno completamente diverso;

- il leso non potrà più svolgere alcun tipo di lavoro.

Conseguentemente il medico legale deve essere messo nella condizione di attuare tutte le indagini necessarie ad identificare, l’incidenza specifica della lesione, mediante la formulazione di un quesito che il più possibile si avvicini alla particolarità del caso, mediante cioè un quesito che si articoli non solo sulla diagnosi medica ma che preveda la risposta ai problemi del caso in esame, per esempio: quale è il tipo di lavoro, con quale orario, a quale distanza si trova dall’abitazione, è ripetitivo oppure prevede lo scambio con i colleghi? Una indagine più articolata consente quindi una migliore individuazione delle ripercussioni che la lesione può comportare e quindi consente di raggiungere una più concreta conoscenza del danno da risarcire.

Ed ecco che sorge la possibilità reale di fornire un giudizio più attinente alla specificità del caso, laddove alla locuzione "affaticabilità ed usura" può essere sostituita la frase "la lesione nel caso de quo implica difficoltà di fare straordinari,

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di porsi in concorrenza con i colleghi, la lontananza dal posto di lavoro provoca ritardi, la cure e le terapie obbligano a numerose assenze ed altre simili.”

Laddove inoltre il medico legale non può più sottrarsi al quesito postogli, nel senso che per forza di cose deve giungere a dirci se esista o meno un'incidenza specifica.

Una volta data la risposta affermativa, ripeto, esclusivamente legata al caso particolare oggetto dell'indagine, la definizione del danno specifico non potrà che esserne la logica conseguenza.

Ad un quesito articolato e particolareggiato, insomma, non potrà che corrispondere un giudizio del medico legale altrettanto particolareggiato e preciso che non potrà più escludere una risposta affermativa circa l'esistenza dell'invalidità specifica, qualora questa naturalmente sussista.

E se ancora non si potrà definire l'incidenza specifica del danno attraverso m numero fisso, il giudizio che avremo ottenuto potrà però darne una valutazione precisa.

Dal che non potrà che discendere la quantificazione dell'incidenza, anche attraverso l'uso di particolare terminologia, così da individuare se l'incidenza sia totale, parziale, o principale.

Si potrà dunque adottare una sorta di tabella, che non necessariamente deve usare a parametro il numero, ma che si rapporti a fasce di giudizi che solo secondariamente potranno essere ricondotte a numeri attraverso un criterio interpretativo che insieme, noi operatori del diritto, potremmo concordare.

Non intendo quindi stravolgere l’impostazione che oggi esiste, ma attraverso un quesito più consono al caso concreto ed una conseguente risposta più dettagliata penso si possa arrivare ad una definizione dell'incidenza specifica più facilmente traducibile in denaro o viceversa ad una totale esclusione della sua sussistenza, liberando il consulente da dubbi e valutazioni soggettive, sempre e soltanto nella ricerca di una giustizia più equa e concreta, nell'esclusivo interesse del danneggiato.

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Concludendo credo che il problema di un giusto quesito che comporti specifiche risposte e che dia ingresso ad una certa comprensione della portata del danno sia di grande utilità per tutti: all'avvocato che sarà in grado di formulare le richieste di risarcimento o giustamente resistere a infondate o grossolanamente esagerate al magistrato che potrà operare secondo giustizia e all'assicuratore che sarà posto in grado dì formulare le proprie offerte senza inutili dilazioni nel tempo.

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