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Rassegna di Quesiti Medico Legali e prospettive di qualificazione dell'Ausiliare del Giudice

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Rassegna di Quesiti Medico Legali e prospettive di qualificazione

dell'Ausiliare del Giudice

GIORGIO MARCELLI

Dirigente Medico – Specialista e Docente di Medicina Legale Università “La Sapienza” – Componente Esperto Tribunale Sorveglianza – Medico Autorizzato Radioprotezione

Tagete 1

Tagete 1--20062006

MEDICINA LEGALE

Tagete n. 1-2006 Ed. Impronte

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Il Quesito Medico Legale

L’importanza del quesito medico legale

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Il Quesito Medico Legale

Le risposte ai quesiti medico-legali fornite

dall’ausiliario del giudice possono essere tanto più utili ed esaurienti per il magistrato e le parti in giudizio, quanto più i quesiti riescano ed

essere calzanti la fisionomia tecnico-giuridica del caso specifico. Ci si può trovare in ambito

penale, civile del lavoro, in ambito previdenziale ed assistenziale a dover rispondere a quesiti

medico-legali talora più che determinanti per la risoluzione della controversia

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Il Quesito Medico legale

Appare assai difficile pensare di realizzare un quesito medico-legale che in maniera semplice ma esaustiva

rispecchi le molteplici esigenze tecnico-giuridiche cui si è accennato. Tuttavia, non è neanche pensabile, in quanto tendenzialmente fuorviante sia per l’ausiliare che per il magistrato, lasciare il campo completamente libero da appropriati quanto indispensabili riferimenti tecnico-

giuridici. Per far fronte alle molteplice problematiche,

evitando improvvisazioni, potrebbe essere utile avere una base omogenea di quesiti medico-legali pre-determinati per le diverse fattispecie giuridiche con la possibilità,

avvalendosi magari della collaborazione dell’ausiliare, di aggiungere punti specifici.

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Il Quesito Medico Legale

Come architrave di una determinata fattispecie di giudizio il quesito può sopportarne la

costruzione giuridica se le risposte in ordine al nesso causale e le altre valutazioni tecniche risultino fondate su pilastri scientifici.

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Il Quesito Medico Legale

Il quesito, dunque, dovrebbe essere formulato, possibilmente, in modo tale da

• evitare facili o disinvolte convinzioni soggettive di pur validi ed esperti

periti/consulenti o suggestioni del giudice

• favorire (o meglio richiedere), invece, risposte ed affermazioni basate su

ragionamenti e dati scientificamente validati.

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Il momento del quesito Medico Legale

La formulazione del quesito nel processo civile, tesa ad integrare e completare gli elementi del giudizio, è preferibile che avvenga ad istruttoria espletata o quantomeno, maturate le preclusioni istruttorie: quando cioè il magistrato una volta

acquisiti anche tutti gli altri elementi istruttori, importanti anche per il l’ausiliare, è in grado di formulare quesiti esaustivi ai fini della decisione.

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Il momento del quesito

Diversamente, nel procedimento penale, nelle fasi di indagine o del giudizio preliminare, può

essere, invece, proprio la risposta al quesito che supporta le diverse determinazioni del

magistrato.

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In definitiva un quesito Medico Legale dovrebbe poter essere:

• Composito di una parte generale ed una specifica

• Indicativo di criteri e metodi peculiari adottati

• Esaustivo per il “Thema decidendum”

• Omogeneo e modulabile per fattispecie giuridiche

• Rispondente alle esigenze del magistrato e delle parti in giudizio

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Prospettive di qualificazione dell’Ausiliare del Giudice

1. Cenni storici

2. Cenni normativi

3. Aspetti comparativi 4. Aspetti propositivi

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1. Cenni storici

Prima di affrontare il tema in oggetto, non si può non considerare storicamente

l'evoluzione del concetto di consulenza, che, relegata dal codice del 1865, al rango di mero mezzo di prova e dunque di perizia, e'

divenuta oggi un vero e proprio mezzo di

valutazione delle prove acquisite al processo

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2. Cenni normativi

L'art. 61 del c.p.c. "consiglia", (ma non impone) al magistrato di farsi assistere per il compimento di singoli atti, o per

tutto il processo, da uno o più consulenti di "particolare competenza tecnica" e "particolare competenza tecnica"

tale scelta deve essere "normalmente"

(non necessariamente) fatta tra le persone iscritte in albi speciali.

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2. Cenni normativi

Il principio affermato dalla norma e' dunque quello di una ampia

discrezionalità del magistrato, tanto nella valutazione della necessità di ricorrere al consulente, quanto nella scelta della

persona che dovrà effettuare la valutazione

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2. Cenni normativi

• Nelle controversie civili e del

lavoro: Artt. 61; 424; 441; 445 c.p.c;

art.15 disp. att. c.p.c.

• Nel processo penale: Artt. 221;

225; 226 c.p.p.; art. 359 (c.t. del P.M.)

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Di alcune delle numerose norme dei codici di procedura civile e penale e

delle relative disposizioni di attuazione che inquadrano e regolano le attività

degli ausiliari del magistrato si vuole evidenziare il puntuale ed incisivo

riferimento alla “particolare “particolare competenza tecnica”

competenza tecnica” (art. 61 c.p.c.) alle

“specifiche competenze tecniche”

“specifiche competenze tecniche” (art.

220 c.p.c.), di “ .. esperto .. presso ente “ .. esperto .. presso ente pubblico”

pubblico” (art. 67 comma 3 disp. att.

C.p.p.)

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• • Particolare Particolare

• • Specifica Specifica

• • Speciale Speciale

• • Competenza Competenza

• • Tecnica Tecnica

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2. Cenni normativi

L’iscrizione all’albo dei CC.TT. e dei Periti secondo le disposizioni di

attuazione dei codici di procedura civile e penale quali concrete

garanzie fornisce sull’eccellenza della prestazione fornita dagli

ausiliari per motivi di giustizia ?

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2. Cenni normativi

secondo gli artt. 14, 15 e 16 disp. att. c.p.c. inerenti la Formazione dell’Albo – Iscrizione all’Albo –

Domande d’iscrizione

“Possono ottenere

“Possono ottenere

l’iscrizione .. coloro che l’iscrizione .. coloro che

sono forniti di speciale sono forniti di speciale

competenza tecnica ..”

competenza tecnica ..”

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2. Cenni Normativi

Quale potrebbe essere l’interpretazione autentica più corretta degli artt. 22 e 23 del c.p.c. inerenti la “distribuzione degli incarichi” e la “vigilanza sulla

distribuzione degli incarichi” alla luce del fatto che ciò avvenga “senza “senza

danno per l’amministrazione della danno per l’amministrazione della

giustizia” ?

giustizia” ? (possibilmente (possibilmente ex ante !) ex ante !)

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Dunque, dalle specifiche

disposizioni che individuano i requisiti necessari per

l’espletamento dell’ufficio di

ausiliare del magistrato non si può non dedurre che almeno nei casi di responsabilità professionale,

l’ausiliare non possa non avere

quantomeno la stessa - particolare particolarespecifica - specifica competenza tecnica competenza della parte sottoposta ad indagine o giudizio.

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3. Aspetti comparativi

Negli U.S.A. la soglia per l’ammissibilità

dell’esperto di problematiche medico legali si fonda su:

• Conoscenza di principi e fonti della evidence- based medicine

• Padronanza della metodologia scientifica relativa al rapporto causale

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4. Aspetti propositivi

Formazione ed

aggiornamento continui

In mancanza della richiesta di particolari prerequisiti all’atto dell’iscrizione dovrebbe essere avvertita maggiormente

l’esigenza (necessità) di formazione.

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4. Aspetti propositivi

Criterio di nomina dell’Ausiliare (ovvero del collegio)

proporzionale alla “competenza tecnica” degli indagati, imputati e convenuti ed alla qualifica da questi rivestita e comunque all’oggettiva rilevanza del caso

omogeneo

omogeneo per funzioni effettivamente svolte al fine di evitare per esempio che ad un medico (o al collegio) venga affidata la valutazione clinica e medico legale di un caso scaturito da competenze e procedure

ospedaliere senza che abbia istituzionalmente gli stessi compiti nel proprio Ente di appartenenza

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4. Aspetti propositivi

Pur nell’assoluta discrezionalità del magistrato è auspicabile che siano nominati ausiliari

(individualmente o collegialmente) professionisti che esercitino effettivamente quella determinata specializzazione clinica o medico legale

nell’ambito di Enti e strutture sanitarie pubbliche, almeno quando il giudizio coinvolga personale ed Enti pubblici.

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4. Aspetti propositivi

Ciò al fine di garantire che l’ausiliare oltre la competenza abbia anche la peculiare

conoscenza, frutto dell’esperienza quotidiana, dei processi, dell’organizzazione e dei sistemi operativi dell’Ente, ovvero della “cosa” pubblica, incidenti nella catena seriale dei possibili errori.

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4. Aspetti propositivi

L’istruttoria medico legale

: si è parlato, ma senza orizzonte, dell’ufficio “istruzione” del giudice. Anche in campo medico legale sarebbe auspicabile, per questioni molto complesse, una sorta di “accertamento tecnico preventivo” che fornisca al giudice indicazioni sulle specifiche competenze necessarie a dirimere la questione medico legale, nonché altre utili informazioni

accessorie, in base alle quali il giudice possa di seguito integrare la nomina con quegli ausiliari ritenuti più competenti, qualificati ed opportuni.

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Conclusioni

• Requisiti d’iscrizione e criteri di nomina che garantiscano effettivamente la

speciale competenza tecnica

• Formazione ed aggiornamento continui

• Albi con maggiori specificazioni che

riguardino la qualificazione dell’Ausiliare

• Altri aspetti (terzietà dell’Ausiliare, ecc.)

Tagete n. 1-2006 Ed. Impronte

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