COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 125 del 28/07/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE COMODATO GRATUITO CON LA PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO A ULIGNANO PER L'USO DI UN TERRENO DI PROPRIETA' PARROCCHIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 13:45 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: APPROVAZIONE COMODATO GRATUITO CON LA PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO A ULIGNANO PER L'USO DI UN TERRENO DI PROPRIETA' PARROCCHIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE
LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:
- la Parrocchia di San Bartolomeo a Ulignano è proprietaria di un appezzamento di terreno Seminativo Arborato, sito ad Ulignano e identificato presso l’Agenzia del Territorio di Siena - Sezione Catasto Terreni al Foglio 39, Particella 151, confinante con terreni di proprietà comunale, insieme ai quali è da anni adibito ad uso di campo sportivo;
- il suddetto terreno è stato oggetto nel corso degli anni prima di un comodato gratuito e poi di una concessione in uso onerosa tra il Comune e la Parrocchia di San Bartolomeo disciplinante l’utilizzo di tale terreno da parte dell’ente per finalità sportive;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende continuare ad utilizzare il terreno succitato come campo sportivo per la realizzazione di attività sportive (in particolar modo per la pratica del calcio), nonché ricreative e sociali, della comunità di Ulignano e delle associazioni del territorio, promosse dal Comune o da soggetti terzi da questo individuati;
Rilevato che a tal fine, l’Amministrazione Comunale ha richiesto e ottenuto dall’Arcidiocesi di Siena, tramite scambio di mail, la preventiva disponibilità alla stipula di una convenzione di comodato gratuito per l’utilizzo di tale terreno con le succitate finalità;
Dato atto che i termini essenziali della convenzione di cui sopra dovranno prevedere:
- concessione del terreno in comodato d’uso a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, per la realizzazione di attività sportive, nonché ricreative e sociali, della comunità di Ulignano e delle associazioni del territorio, promosse dal Comune o da soggetti terzi da questo individuati;
- durata di 5 anni senza possibilità di tacito rinnovo;
- facoltà del Comune di cedere a terzi non a titolo oneroso l’uso del terreno, nel rispetto delle finalità per le quali il medesimo è stato concesso in comodato al Comune;
- concessione d’uso occasionale del terreno alla Parrocchia in concomitanza delle esigenze e delle festività parrocchiali, tramite calendario condiviso annualmente fra le parti;
- spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Comune;
- facoltà di recesso dalla convenzione per entrambi le parti con preavviso di almeno 6 mesi e facoltà per la Parrocchia, in caso di urgenti ed impreviste necessità, di richiesta di restituzione immediata del terreno; in caso di opere di manutenzione straordinaria sostenute dal Comune, impegno della Parrocchia a non recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza;
Rilevata pertanto l’esigenza di procedere all’approvazione di un accordo convenzionale con la Parrocchia di San Bartolomeo a Ulignano per l’uso gratuito del terreno in oggetto con le succitate finalità di promozione delle attività sportive ricreative e sociali e nei termini generali sopra indicati;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, un accordo convenzionale con la Parrocchia di San Bartolomeo a Ulignano per il comodato in uso gratuito del terreno di proprietà parrocchiale sito ad Ulignano e identificato presso l’Agenzia del Territorio di Siena - Sezione Catasto Terreni al Foglio 39, Particella 151, per la realizzazione di attività sportive, nonché ricreative e sociali, della comunità di Ulignano e delle associazioni del territorio, promosse dal Comune o da soggetti terzi da questo individuati, secondo modi e termini preliminarmente convenuti con l’Arcidiocesi di Siena;
2) di dare atto che i termini essenziali della convenzione di cui al punto 1 dovranno prevedere:
- concessione del terreno in comodato d’uso a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, per la realizzazione di attività sportive, nonché ricreative e sociali, della comunità di Ulignano e delle associazioni del territorio, promosse dal Comune o da soggetti terzi da questo individuati;
- durata di 5 anni senza possibilità di tacito rinnovo;
- facoltà del Comune di cedere a terzi non a titolo oneroso l’uso del terreno, nel rispetto delle finalità per le quali il medesimo è stato concesso in comodato al Comune;
- concessione d’uso occasionale del terreno alla Parrocchia in concomitanza delle esigenze e delle festività parrocchiali, tramite calendario condiviso annualmente fra le parti;
- spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Comune;
- facoltà di recesso dalla convenzione per entrambi le parti con preavviso di almeno 6 mesi e facoltà per la Parrocchia, in caso di urgenti ed impreviste necessità, di richiesta di restituzione immediata del terreno; in caso di opere di manutenzione straordinaria sostenute dal Comune, impegno della Parrocchia a non recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza;
3) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona affinché provveda all’adozione degli atti e provvedimenti necessari alla stipula della convenzione di cui sopra e all’attuazione di quanto stabilito col presente atto;
4) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco BASSI GIACOMO
IL Segretario COPPOLA ELEONORA