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Sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria. Criticità. Relazione del MASSIMO MARASCA-GIP ROMA

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Sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria.

Criticità

Relazione del 16-03-22

MASSIMO MARASCA-GIP ROMA

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2

Che cos’è il sequestro

Vincolo reale su un bene: il titolare, il possessore, il detentore è privato della

disponibilità del bene.

Non può compiere atti dispositivi

Arcipelago di sequestri

(esiste anche nel civile:

giudiziario e conservativo) Vari tipi nel penale

IL SEQUESTRO NEL CPP

Il sequestro probatorio.

ART. 253 E SS CPP- MEZZI DI PROVA FINALITA’ DI VINCOLARE UNA

FONTE DI PROVA

Il sequestro conservativo.

316 CPP-MISURE

CAUTELARI REALI FINALITA’ DI PRESERVARE:

1. garanzie pagamento pena pecuniaria e

spese stato 1. garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato”

Il sequestro preventivo.

Sequestro impeditivo art. 321cpp co 1

Sequestro finalizzato alla confisca facoltativa art. 321 cpp co 2 Sequestro finalizzato alla confisca

obbligatoria art. 321 co 3 cpp

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Conservazione e gestione dei beni nei diversi sequestri penali

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4

Sequestro probatorio (art. 259 c.p.p.): per tale tipologia di sequestro si ricorre

normalmente alla nomina di un custode: tendenzialmente l’attività di custodia viene definita come un’attività meramente passiva limitata alla semplice conservazione non quindi un’attività diretta ad amministrare i beni oggetto del sequestro.

Nelle ipotesi di sequestro probatorio non esiste alcun divieto di dare in custodia i beni all’imputato o ai suoi congiunti, in considerazione del combinato disposto di cui agli artt.

120 e 259 c.p.p..

Questo divieto invece è espressamente previsto dall’art. 35 co. 3 dlgs 159/2011 nel

sequestro di prevenzione, nonché nel caso di sequestro preventivo, alla luce delle

novità introdotte dalle riforme che si sono susseguite a partire dalla L. n. 161 del 2017.

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5

Sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.): E’ privo dei connotati di adprehensio coattiva che caratterizzano il sequestro probatorio e quello preventivo (è simile al pignoramento).

a natura conservativa non comporta, di norma, seri problemi di gestione del bene.

È consentita la nomina di un custode ad opera del Giudice che dispone il sequestro.

Nella gestione si applicano le norme del c.p.c. quali gli artt. 521 co. 4 c.p.c. (il custode non può usare le cose sequestrate), 560 co. 2 c.p.c. (il custode non può darle in locazione senza specifica autorizzazione del giudice del sequestro) e le ordinarie norme civilistiche.

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6

nei casi (seppur limitati) in cui l’oggetto del sequestro probatorio o del sequestro conservativo sia costituito da beni aziendali o da altri beni che necessitano di una gestione dinamica nulla vieta di nominare un amministratore giudiziario.

In tali casi troveranno applicazione per analogia le norme del codice antimafia, in particolare quelle sulla nomina/revoca dell’amministratore giudiziario (artt. 35-39) e quelle

sull’amministrazione e gestione dei beni in sequestro (artt. 40-44).

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7

A fronte delle innumerevoli tipologie di sequestri si è avvertita l’esigenza di unificare il più possibile la

disciplina concernente la gestione dei sequestri,

individuando nel codice antimafia il corpus normativo di riferimento.

Questa tendenza unificante del legislatore è stata confermata dagli ultimi interventi di cui alla legge n.

161/2017 e del dlgs n. 21/2018 che hanno riscritto l’art.

104 bis disp. Att. C.p.p., nonché da ultimo dal dlgs n.

14/2019 (c.d. codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza che entrerà in vigore dal 16.5.2022), che ha previsto ulteriori modifiche all’art. 104 bis disp.

att. c.p.p.

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8

La disciplina attuale, finché

non entrerà in vigore il codice

della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevede un c.d.

doppio binario:

1^ binario

a tutti i sequestri preventivi (sia impeditivi, sia facoltativi, sia nei casi particolari di cui all’art. 240

bis c.p.)

si applica il capo I del dlgs. n. 159 del 2011 (artt. 35-39) concernente la nomina e la

revoca dell’amministratore giudiziario;

e il capo II (artt. 40-44) dedicato alla gestione dei beni sequestrati;

2^ binario

mentre si applica solo ai sequestri ex artt. 240 bis e 51 co. 3 bis c.p.p.

il capo III (artt. 45-49) relativo alla destinazione dei beni confiscati.

Verifica crediti

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AMM.GIUDIZ

1.1) NOMINA –ART.35 COD ANTIMAFIA PRESUPPOSTI-104 DISP.ATT.CPP E COMP.

DISCIPLINA- FINALITA’

I COLLABORATORI DELL’AMM.GIUDIZIARIO 2) REVOCA AMM.GIUDIZIARIO-35 COD ANTIM.

3) RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORE -35 BIS COD ANTIM

4) RELAZIONE AMM.GIUDIZ- 36 COD.ANTIM,

5) COMPITI AMM.GIUD. 37 COD.ANTIM- La verifica dei crediti

6) GESTIONE DEI BENI IN GENERALE-40 COD ANTIM AZIENDE -41 COD ANTIM 7) COSTI DELLA PROCEDURA-42 COD ANTIM

8) RENDICONTO 43 COD ANTIM

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1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'arti colo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.

1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art. 240 bis del c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di

amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del

sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

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Una prima e generale criticità pratica si manifesta proprio nell’ufficio gip.

L’amministrazione giudiziaria non genera un autonomo fascicolo, ma un fascicolo incidentale, nel quale non confluiscono le scannerizzazioni delle comunicazioni

riservate.

Gip è un giudice ad acta

In ciascuno degli 8 momenti procedurali in cui si articola l’amministrazione giudiziaria si rilevano delle criticità: alcune sono generali e altre sono specifiche; alcune sono

giuridiche e altre pratiche.

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Presupposti e competenza per la nomina dell’Amministratore giudiziario.

La competenza.

• Si deve distinguere tra procedimenti in cui i sequestri sono anteriori al 2017 e i sequestri sono posteriori alla riforma del 2017.

Per i procedimenti anteriori al 2017.

• Cass. Sez. 1, Sentenza n. 51973 del 2019: in tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell'art. 104- bis disp. att. cod. proc. pen. adopera della legge 17 ottobre 2017, n.

161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, cdall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. penonvertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, e., la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di

misure cautelari prevista dagli artt. 91 disp. att. cod. proc. pen. e 590 cod. proc. pen., dal primo richiamato.

Per i procedimenti successivi al 2017.

• La legge prevede attualmente un doppio binario (vedi prima).

• in caso di sequestri preventivi per reati comuni, giudice competente sarà sempre il giudice che ha disposto il sequestro fino al provvedimento di confisca definitivo; art. 104 disp att co 1 ter

• nel caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 240 bis c.p. o si sequestri disposti per reati di cui all’art. 51 co. 3 bis c.p.p., giudice competente è il giudice ha disposto il sequestro fino al

provvedimento di confisca della Corte di Appello. A partire da questo momento, nella gestione dei beni sequestrati subentra l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati.

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1) presupposti- art. 104 disp. att,.

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

Per l’individuazione del concetto di azienda è implicito all’art. 2555 cc così come per quello di società bisogna richiamare il codice civile e ora anche il TU sulle società pubbliche.

E’ da chiedersi quali siano «i beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione>> . Occorre chiedersi se «ovvero» abbia funzione di congiunzione disgiuntiva o funzione di congiunzione «dichiarativa».

Nel primo caso si dovrà verificare se anche singoli beni come gli immobili o i mobili registrati implichino la nomina dell’amministratore giudiziario in luogo del custode (produttività vs custodia)

Nel secondo caso si dovrà valutare se le aziende e/o le società necessitino di essere amministrate (si pensi a imprese già decotte o aziende completamente svuotate, oppure a ipotesi che nel fallimentare giustificherebbero la chiusura della procedura ai sensi dell’art. 18

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Il comma 3 dell’art. 35 contempla taluni divieti di nomina che riguardano in sostanza tre categorie di soggetti: a) i professionisti che vantano rapporti con il proposto alla misura di prevenzione; b) i professionisti condannati ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o le pene accessorie di cui alla legge fallimentare o sottoposti a misure di prevenzione, ovvero rinviati a giudizio per uno dei reati di cui all'articolo 4 del codice antimafia ovvero previsti dal libro II, titolo II, capo I e titolo III, capo I del codice penale; c) i professionisti che abbiano rapporti con il magistrato che conferisce l'incarico ovvero con il dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato. Il coacervo di incompatibilità previste dalla novella appare pervasivo e riflette il tentativo di arginare le ipotesi di nomine interessate registratesi in qualche caso nella prassi.

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Finalità dell’incarico.

La finalità che l'amministratore giudiziario deve perseguire nella gestione dei beni sequestrati adempiendo con diligenza ai compiti del proprio ufficio viene opportunamente individuata dal comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo numero 159 del 2011 avendo il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati al fine di incrementare se possibile la redditività dei beni medesimi.

La finalità di salvaguardare il valore del bene sequestrato è il criterio guida trattandosi di un’amministrazione “per conto di chi spetta”. Tuttavia, la gestione dei beni deve necessariamente essere parametrata sulla tipologia del sequestro, quindi sulla finalità della misura cautelare reale. In particolare:

a. Sequestro impeditivo o obbligatorio (art. 321 co. 1 c.p.p.): in tale tipologia di sequestro, posto che spesso non “sfocia” in un provvedimento di confisca (a meno che non si tratti di beni intrinsecamente pericolosi) l’attività dell’amministratore giudiziario dovrà essere “la più limitata possibile” e strettamente necessaria a evitare il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. E’ evidente tuttavia come in determinati casi (ad esempio nei sequestri d’azienda) è necessario dotare di ampi poteri l’amministratore poiché altrimenti non potrebbe svolgere la funzione voluta dalla legge.

b. Sequestro strumentale alla confisca o facoltativo (art. 321 co. 2 c.p.p.). Questa tipologia di sequestro cade sulle cose di cui è consentita la confisca. Diversamente dal sequestro impeditivo in tali sequestri i poteri dell’amministratore dovranno necessariamente essere maggiori in quanto vi è la finalità di salvaguardare il bene e il suo valore, nell’attesa della confisca o della eventuale restituzione.

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Obiettivi Riportare l’impresa nei canoni della

legalità

Riallocazione ai fini di interesse generale dei capitali frutto

di illecito

dell’amminist razione giudiziaria Tutela

dell’occupazio (conservazione ne

dei rapporti di lavoro) Conservazione

del valore patrimoniale

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La revoca.

Art. 35 co 7 del cod antimafia: In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell’Agenzia o d’ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell’amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell’Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

La revoca è un provvedimento adottato all’esito di un procedimento, in cui il giudice, prima di provvedere, deve sentire l’amministratore giudiziario.

Si tratta di un provvedimento officioso, ma può iniziare anche a seguito di segnalazioni (imputati, ff.oo terzi);

Il giudice deve motivare sulla irregolarità e sulla sua gravità o sull’incapacità (anche non grave) dell’amministratore. L’ampiezza dei termini adoperati dal legislatore lascia intendere che può essere sindacato qualsiasi aspetto della gestione.

Il legale rappresentante di una società della quale siano stati sequestrati i beni e le quote rappresentative del capitale sociale, o comunque il proprietario dei beni in sequestro, è legittimato a promuovere un procedimento diretto alla revoca

dell'amministratore giudiziario di quanto sottoposto a vincolo?

La questione è stata di recente affrontata e risolta dal giudice di legittimità con la sentenza Cass. Pen. Sez. 3, n. 36364 del 2021 sulla base del combinato disposto di cui all'art. 104- bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. e di cui all'art. 35, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011.

• Esclude legittimazione

• Consente segnalazione o opposizione avverso decisioni amm giudiziario

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I COLLABORATORI DELL’AMM.GIUDIZ.

La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 35 abilita l'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione del giudice delegato, ad istituire, sotto la responsabilità dello stesso amministratore giudiziario, un ufficio di coadiuzione, la cui composizione ed il cui assetto devono essere comunicati al giudice delegato indicando se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori

Il coaudiatore redige anche relazione ex art. 36

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LE ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

INFORMATIVE (in particolare molto importanti quelle finalizzate a segnalare altri beni da sequestrare ex art. 35,

comma 6° CAM)

ISTANZE (ai sensi dell’art. 40 CAM l’amministratore giudiziario richiede al GD l’autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione quali:

patrocinio, mutui, transazioni, compromessi, fideiussioni, ipoteche, vendita di immobili. Con la riforma rientrano negli atti straordinari soggetti ad autorizzazione la locazione e la concessione in comodato di beni immobili e di aziende anche ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva).

RELAZIONI (es. artt. 36 e 41 CAM)

RENDICONTAZIONE sulla gestione espletata al termine della procedura (art. 43 CAM)

REGISTRO VIDIMATO per annotare le operazioni relative all’amministrazione (art.

37, comma 1° CAM)

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SINTESI ATTI E ATTIVITA’

AMMINISTRATORE

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LA RELAZIONE EX ART. 36 COD.ANT.

E' stabilito che nel termine di trenta giorni (prorogabili fino a novanta) dalla nomina, l'amministratore presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata dei beni sequestrati.

CONTENUTO EX ART. 36.

OSTENSIONE DELLA SOLA STIMA PERIZIA NELLE FORME DEL 220CPP

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La «continuità» aziendale in ipotesi di sequestro di aziende (competenze del Gip e poteri gestori dell’amministratore giudiziario)

• Gestione dell’azienda sequestrata

• Gestione delle partecipazioni sociali

• Gestione di quote e aziende A SECONDA DELL’OGGETTO

• Differenti poteri gestori dell’amministratore giudiziario

• Diverso rapporto con la governance dell’impresa colpita dal sequestro

All’amministrazione giudiziaria sono affidate in custodia le sole partecipazioni sociali (e non anche l’azienda)

• •Il rapporto che si instaura con la governance societaria resta di natura privatistica e l’eventuale sostituzione degli amministratori iure privatorumè regolata dalla disciplina codicistica

•Oggetto di sequestro è l’azienda dell’impresa individuale o collettiva

• •I poteri gestori dell’imprenditore individuale o dell’amministratore della società si «sterilizzano» fino alla confisca (o revoca del provvedimento), restando inibiti all’esercizio da parte del titolare

• •L’amministratore giudiziario acquista la qualifica di amministratore dell’impresa ai fini della gestione

•Oggetto della misura sono quote e azienda

• •Nell’esercizio dei poteri inerenti alla custodia delle partecipazioni (di maggioranza o totalitarie), l’amministratore può sostituire la governance societaria con la nomina in assemblea di un nuovo amministratore iure privatorum

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Nel caso d prosecizione

1) PROGRAMMA DI GESTIONE: contenente la descrizione analitica delle modalità e tempi di adempimento, corredato, previa

autorizzazione del GD, da:

2) ATTESTAZIONE professionista art. 67, comma 3, lett. d) R.D. 16.3.1942, n. 267 su a ) veridicità

dati aziendali e b) fattibilità del programma, tenuto conto delle agevolazioni di cui all’art.

41-bis

3) art. 41, comma 1-ter

Alla proposta di prosecuzione o ripresa dell’attività l’AG allega l’elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o garanzia sui beni», specificando:

1) crediti che originano da «rapporti pendenti» ex art. 56 2) crediti afferenti rapporti commerciali essenziali

3) Crediti afferenti rapporti esauriti, non provati o non funzionali Obbligo per l’amministratore di allegare:

- Elenco persone che prestano (o hanno prestato) attività lavorativa - Indicazione forza lavoro necessaria per la continuazione

- Indicazione presenza organizzazioni sindacali

- Integrazione informazioni con le previsioni ex D. Lgs n. 72/2018

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SINTESI COMPITI GIP

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I RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, ESECUZIONE E FALLIMENTO

Prior in tempore, potior in iure

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