• Non ci sono risultati.

Oggetto: Pratica num. 482/VV/2012. Quesito proposto dal dott.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Oggetto: Pratica num. 482/VV/2012. Quesito proposto dal dott."

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

N. 39

Oggetto: Pratica num. 482/VV/2012. Quesito proposto dal dott. Primo, giudice del Tribunale di Alpha, concernente l’interpretazione del par. 50.3 della circolare sulle tabelle del triennio 2012-2014.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 novembre 2012, ha adottato la seguente delibera:

" letto il quesito avanzato in data 11 giugno 2012 dal dott. Primo, in servizio presso il Tribunale di Alpha, volto a chiarire se “nell’ipotesi di magistrato ricollocato in ruolo ed assegnato d’ufficio alle pregresse funzioni tabellari, il limite di un anno fissato dal par. 50.3 della circolare, decorra dalla data di presa di possesso nell’ufficio di provenienza a seguito del ricollocamento in ruolo, oppure si debba tener conto anche del periodo di servizio trascorso prima del collocamento fuori ruolo”.

Rilevato in particolare che il dott. Primo, a seguito di trasferimento a domanda al Tribunale di Alpha in data 4 maggio 2006, veniva assegnato d’ufficio alla prima sezione penale ove rimaneva sino al suo collocamento fuori ruolo in data 18 settembre 2007. A seguito di ricollocamento in ruolo veniva nuovamente assegnato alla prima sezione penale del Tribunale di Alpha a far data dal 21 ottobre 2012, e ciò in ossequio al punto 44.3 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, che prevede, nel caso di ricollocamento in ruolo, l’assegnazione alla posizione tabellare di provenienza.

Nelle more della pubblicazione di un bando per la sezione GIP/GUP del Tribunale di Alpha e in ragione della eventualità di un suo trasferimento d’ufficio a quel posto per minore anzianità di servizio, il dott. Primo presentava osservazioni al Presidente del Tribunale rilevando che il punto 50.3 della circolare prevede espressamente che “il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d’ufficio non può essere trasferito ad una sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell’ufficio” e che quindi non sarebbe stato possibile un suo trasferimento d’ufficio alla sezione GIP/GUP.

Con il decreto n. 56 dell’8 giugno 2012 il Presidente del Tribunale replicava alle osservazioni. Con detto decreto veniva inoltre bandito il concorso per sette posti di GIP/GUP al Tribunale di Alpha e venivano indicati i magistrati con minore anzianità di servizio che sarebbero stati assegnati d’ufficio in caso di mancata copertura a domanda. Segnalava in detto provvedimento il Presidente del Tribunale che “nel caso di collocazione del magistrato fuori ruolo e successivo rientro si deve calcolare la pregressa anzianità di servizio, come espressamente stabilisce il par. 44.3 ultima parte della circolare sulle tabelle per l’ipotesi di trasferimento a domanda” e ciò perché “la ricollocazione nel posto tabellare di provenienza di chi rientra in ruolo non è una assegnazione o trasferimento d’ufficio”.

Con il presente quesito il dott. Primo segnalava di non concordare con detta interpretazione in quanto “non operando il limite annuale si corre il rischio come nel caso di specie di spostare un magistrato con un trasferimento d’ufficio nell’arco di pochi mesi (ma talora anche di poche settimane) da una sezione all’altra creando un evidente disservizio per l’ufficio. E’ evidente che la circolare del CSM, nel dettare il limite di almeno un anno di servizio continuativo in una sezione, si è posta l’obiettivo di assicurare un minimo di proficuità al lavoro svolto (in particolare nel caso di funzioni dibattimentali), obiettivo che non può prescindere dalla necessità di una minima continuità nel servizio assegnato”.

Tanto premesso, deve ritenersi che sia corretta l’interpretazione della circolare data dal Presidente del Tribunale di Alpha nella parte in cui ha ritenuto che il par. 50.3, che prevede l’impossibilità di un nuovo trasferimento d’ufficio entro il termine di un anno, non sia norma applicabile al caso di specie. Soccorre, infatti, per il caso in esame l’ultima parte del par. 44.3 della vigente circolare sulle tabelle, secondo il quale nel caso di riassegnazione del magistrato alla medesima posizione tabellare

(2)

di provenienza, a seguito di ricollocamento in ruolo, “l’anzianità di servizio nell’ufficio ai sensi del par. 41.1. lett. B) va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo”.

In particolare, dalla lettura del par. 44.3 della circolare si ricava che, nel caso di ricollocamento di un giudice nella medesima destinazione tabellare a seguito di reingresso dopo un periodo fuori ruolo, non si verifica una ipotesi di trasferimento d’ufficio. Ed emerge altresì che l’anzianità di servizio nell’ufficio, determinante ai fini della legittimazione al trasferimento, sia esso d’ufficio o a domanda, deve calcolarsi tenendo anche conto del periodo pregresso al collocamento fuori ruolo. In presenza di siffatta disposizione non sono dunque possibili, alla stregua della vigente circolare, diverse interpretazioni in ordine alla legittimazione di un fuori ruolo ricollocato nella medesima posizione tabellare, anche ove fondate sulla necessità di garantire una maggior continuità nell’attività dell’ufficio.

delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:

il magistrato ricollocato nel medesimo ufficio e nella medesima posizione tabellare avuta antecedentemente il suo collocamento fuori ruolo è legittimato al trasferimento, a domanda o d’ufficio, tenendo conto anche del periodo prestato prima del collocamento fuori ruolo. "

Riferimenti

Documenti correlati

11 (recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento

Il triennio di vigenza delle tabelle degli uffici giudicanti (2017-2019) è scaduto in data 31 dicembre 2019 e, pertanto, tutti i Procuratori della Repubblica dovrebbero

- con delibera plenaria in data 16 novembre 2016 è stata nominata componente della Struttura Tecnica per l’Organizzazione – settore civile, per la durata di tre

sulla Dirigenza Giudiziaria per la presentazione, da parte degli interessati alla conferma quadriennale nelle funzioni direttive e semidirettive, della documentazione

di confermare l’orientamento sul punto assunto nelle delibere di risposta ai quesiti adottate in data 9.9.2015 e 5.10.2016, dovendosi ritenere escluso per il magistrato un

di rispondere al quesito posto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di XXX e dalla dott.ssa XXX con le note datate 4 marzo 2021 nel senso che,

Tale graduatoria (che potremmo definire “graduatoria per la prima sede”) è strettamente funzionale all’individuazione della posizione sulla base della quale

“circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l’innovazione e l’informatica (Rid e Magrif)”, approvata dal Consiglio in data