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OGGETTO: Pratica num. 198/VV/2021 – Quesito in ordine alla composizione della sezione in materia di impresa.
(delibera 24 marzo 2021)
Il Consiglio
- rilevato che con nota del 5 agosto 2020 il Presidente di sezione del Tribunale di XXX ha chiesto
“se nella previsione di cui all’art. 66, comma 2, della circolare per l’organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019, il numero minimo di tre magistrati addetti esclusivamente alla trattazione della materia d’impresa possa intendersi integrato anche con il presidente della sezione e se, in tal caso, debba tenersi conto dell’apporto ridotto del presidente, in ragione della percentuale di esonero dello stesso, con previsione quindi, dell’apporto lavorativo, oltre che di due magistrati, anche di un terzo, con una percentuale di carico di lavoro che compensi il minore apporto del presidente di sezione, fino al raggiungimento di un apporto lavorativo pari a quello di 3 unità al 100%; ed inoltre, se debba tenersi conto della destinazione non esclusiva del presidente di sezione alla trattazione degli affari in materia d’impresa, e dunque dell’ulteriore riduzione dell’apporto dello stesso alla trattazione di detti affari, con conseguente necessità di integrazione con l’apporto di ulteriori magistrati, al fine di raggiungere il numero di tre magistrati complessivi addetti esclusivamente alla trattaxzione della materia d’impresa”;
- considerato che attualmente l’organizzazione delle sezioni specializzate in materia di impresa è regolata dagli artt. 64-66 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022, approvata con delibera del 23.7.2020;
- evidenziato, per quanto in questa sede rileva, che:
nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari giudiziari lo consente, sono istituite sezioni che si occupano in via esclusiva degli affari di competenza della sezione specializzata (art. 66, comma 1);
ricorrendo il presupposto di cui all’articolo 66, le sezioni specializzate in materia di impresa sono composte da almeno sei magistrati, di cui cinque giudici e un presidente di sezione (art. 65, comma 1);
la destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo parte dell’organico della sezione e, comunque, un numero di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio (art. 66, comma 2);
l’attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate è, in ogni caso, commisurata all’esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di impresa e avviene con assegnazione di materie omogenee. A tale risultato si può pervenire modificando le competenze attualmente attribuite ai singoli magistrati ovvero ripartendo tra altre sezioni dell’ufficio una o più materie assegnate alle sezioni delle quali fanno parte i magistrati destinati alla sezione specializzata (art. 66, comma 3);
- ritenuto che il comma 2 dell’art. 66, allorchè stabilisce che la destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo tre magistrati (tanti quanti sono sufficienti alla formazione di un collegio), usa un termine volutamente ampio (“magistrati”), atto a comprendere non solo tre giudici, ma anche un presidente di sezione e due giudici, del tutto coerentemente con l’art. 65, comma 1 cit. (che, nello stabilire il numero minimo di magistrati che compongono la sezione - sei -, precisa che cinque devono essere giudici ed uno presidente di sezione);
- considerato che se, da un lato, l’eventale riduzione dell’attività giudiziaria del presidente di sezione non rileva ai fini dell’integrazione del numero minimo di magistrati ex art. 66, comma 2,
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dall’altro non deve sfuggire che detti tre magistrati devono trattare in via esclusiva la materia dell’impresa, sicchè nessuno di essi, neanche il presidente di sezione, può essere addetto anche alla trattazione di affari di diversa tipologia;
- evidenziato, quindi, che ove il presidente della sezione in materia di impresa sia coassegnato ad altra sezione non potrà essere considerato il terzo magistrato destinato in via esclusiva ex art. 66, comma 2, dovendo lo stesso essere individuato in un terzo giudice;
Tanto premesso,
delibera
di rispondere al Presidente di sezione del Tribunale di XXX nel senso che:
- ai sensi dell’art. 66, comma 2 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020/2022 la destinazione in via esclusiva alla sezione impresa può riguardare anche un Presidente di sezione e due giudici, risultando irrilevante l’eventuale parziale esonero dall’attività giudiziaria del titolare dell’incarico semidirettivo;
- ove il Presidente della sezione in materia di impresa sia il terzo magistrato di cui all’art. 66, comma 2, non può essere coassegnato ad altra sezione.