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OGGETTO: Pratica num. 756/VV/2020 - Quesito in ordine allo svolgimento delle funzioni di Presidente f.f. della Corte di Appello in mancanza del titolare e del vicario.

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OGGETTO: Pratica num. 756/VV/2020 - Quesito in ordine allo svolgimento delle funzioni di Presidente f.f. della Corte di Appello in mancanza del titolare e del vicario.

(delibera 17 febbraio 2021)

Il Consiglio

letto il quesito posto in data 22 dicembre 2020 da parte del presidente facente funzioni della Corte d’appello di XXX

OSSERVA

In data 22 dicembre 2020 l’allora presidente facente funzioni della Corte d’appello di XXX, dott.ssa XXX (dal 31 dicembre 2020 divenuta presidente di sezione del Tribunale di XXX), ha rivolto al Consiglio il seguente quesito: “voglia il Consiglio superiore della magistratura dare indicazioni per la individuazione del criterio con cui individuare il presidente della Corte facente funzioni in mancanza di un vicario e in particolare sul coordinamento fra le seguenti disposizioni: l’art. 108 comma 2° ordin. giud.; l’art. 99 comma 6 della circolare (…) sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020\2022 e l’art. 37 della precedente circolare prot. n. 11315\2018 del 26.6.2018…”.

A fondamento di tale quesito è stato esposto quanto segue: la carica di presidente titolare della Corte d’appello di XXX è vacante; il presidente vicario era la dott.ssa XXX, la quale è stata però nominata presidente del Tribunale di XXX, dove ha preso possesso il 12 novembre 2020; nella vacanza anche della carica di vicario, le funzioni di reggente nell’incarico direttivo sono state svolte, dal 12 novembre 2020, dal dott. XXX, “presidente di sezione più anziano in ruolo”; il successivo 22 novembre 2020 il dott. XXX, nel corso di una riunione con i presidenti delle sezioni civili e penali della Corte, ha rappresentato che l’art. 99, comma 6, della vigente circolare sulla formazione delle tabelle prevede che, in assenza del vicario, il presidente facente funzioni dell’ufficio debba essere individuato nel presidente di sezione con maggiore anzianità nella carica;

per l’effetto, da tale data, il presidente f.f. è divenuta la stessa dott.ssa XXX, che era appunto, tra i presidenti di sezione, quello che allora aveva la maggiore anzianità nella funzione; il criterio posto dall’art. 99, comma 6, è diverso da quello posto dall’art. 37 della pregressa circolare sulla formazione delle tabelle, dove si scriveva che il presidente facente funzioni era il “presidente di sezione più anziano nel ruolo, ove non diversamente designato seguendo la procedura tabellare”; il criterio di cui all’art. 99, comma 6, appare, inoltre, diverso da quello stabilito dall’art. 108, comma secondo, dell’ordinamento giudiziario, dove si stabilisce che, in mancanza del presidente vicario designato, fa le sue veci “il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione”.

Ciò posto, appare in proposito opportuna una breve premessa di ordine generale.

In linea generale, si deve ritenere che la funzione di vicario del dirigente dell’ufficio, regolata dagli artt. 104 e 108 dell’ordinamento giudiziario nonché dall’art. 99 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle (art. 94 della pregressa circolare), riguardi il magistrato che, in caso di mancanza o impedimento del dirigente dell’ufficio, debba svolgerne le competenze, sul piano amministrativo e giurisdizionale.

Quando il dirigente dell’ufficio sia effettivamente impedito o mancante, allora le funzioni vicariali, da potenziali che erano, divengono attuali, sicché, in quel caso, il vicario diviene il dirigente facente funzioni (o dirigente reggente), il quale non è un mero delegato del dirigente ma svolge le funzioni dirigenziali a tutti gli effetti; ciò sia per il principio di continuità dell’azione amministrativa,

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consequenziale al principio costituzionale di buon andamento, sia perché il vicario si trova concretamente ad operare come reggente anche (e soprattutto) nel caso in cui sia vacante la titolarità della funzione apicale nell’ufficio, nel qual caso non vi è, in atto, un soggetto delegante.

Poiché il dirigente reggente non è un mero delegato, ne consegue che egli ha tutti i poteri del dirigente titolare; una diversa soluzione, del resto, risulterebbe in contrasto con il principio di rilievo costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, appena citato. Consegue da ciò che il dirigente reggente può, al pari del dirigente titolare, delegare le funzioni amministrative e giurisdizionali che la normativa processuale ed ordinamentale, primaria e secondaria, gli consente di delegare.

Tanto premesso, si deve anzitutto rilevare che l’art. 99, commi 1 e 6, della vigente circolare sulla formazione delle tabelle dispone che: “Il Presidente del Tribunale designa il magistrato vicario, destinato a presiedere l’ufficio in caso di sua mancanza o impedimento, preferibilmente tra i Presidenti di sezione” (comma 1); “In mancanza o in caso di impedimento del vicario, le relative attribuzioni spettano al Presidente di sezione con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva o, in mancanza o in caso di pari anzianità nell’esercizio di detta funzione, al magistrato più anziano di ruolo” (comma 6). Tali norme, in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 93 della medesima circolare, si applicano anche ai presidenti di sezione di Corte d’appello.

La disposizione di cui al predetto comma 6 è innovativa perché non era contenuta nella pregressa circolare sulla formazione della tabelle, che disciplinava la fattispecie del magistrato vicario all’art.

94, senza nulla dire in ordine ai casi di mancanza o impedimento del vicario. La portata obiettiva della norma di cui al predetto comma 6 appare chiara: il supplente del magistrato vicario è il presidente di sezione con maggiore anzianità nell’esercizio di tale funzione all’interno dell’ufficio;

negli uffici dove non vi sia un presidente di sezione, o dove non vi sia un presidente di sezione diverso dal vicario nominato, nonché nei casi (piuttosto improbabili) di pari anzianità nell’esercizio della funzioni semidirettiva in quell’ufficio, la reggenza spetta al magistrato più anziano in ruolo.

La ratio della norma è da ricollegare alla specificità delle funzioni direttive rispetto a quelle giudiziarie sicché si è voluta privilegiare la peculiare esperienza conseguita in materia dal magistrato. Si tratta di una norma coerente con l’impianto complessivo della vigente circolare sulla formazione delle tabelle, con la quale sono state potenziate le responsabilità organizzative dei presidenti di sezione, visto che con essa, in particolare: è stata circoscritta la possibilità di designare un magistrato coordinatore diverso dal presidente di sezione (cfr. art. 103); quanto al coordinatore dell’ufficio gip\gup, non soltanto ne sono state circoscritte le possibilità di designazione ma ne sono stati altresì delimitati i compiti, onde chiarire che essi non possono comunque sostituire del tutto i compiti spettanti al presidente di sezione (art. 71); il coordinamento dei giudici onorari può essere svolto dal presidente del Tribunale ovvero, su delega dello stesso, unicamente dal presidente di sezione (art. 177); il ricorso a magistrati collaboratori diversi dai presidenti di sezione, prima consentito in ogni ufficio, è ora consentito soltanto negli uffici di grandi dimensioni (art. 107); per il coordinamento dell’ufficio del giudice di pace, il dirigente dell’ufficio può avvalersi dell’ausilio unicamente di un presidente di sezione (art. 203), mentre in precedenza tale ausilio poteva essere svolto anche da magistrati diversi dal presidente di sezione. Dunque, per trarre le redini del discorso, dinanzi ad una complessiva e significativa responsabilizzazione delle funzioni semidirettive, è altrettanto coerente valorizzarne l’effettivo esercizio nell’ufficio onde individuare chi debba dirigere lo stesso ufficio in caso di mancanza o di impedimento del vicario che il dirigente dell’ufficio aveva designato.

Si tratta dunque di una specifica scelta compiuta dalla circolare, la quale si pone in contrasto soltanto apparente con altra norma contenuta in essa, e precisamente con l’art. 125 che, per i concorsi interni all’ufficio, ha eliminato ogni valenza dell’anzianità di servizio, per fare invece riferimento all’anzianità di ruolo. Tale ultima norma, infatti, riguarda la mobilità orizzontale nell’ufficio nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, mentre quella di cui all’art. 99, comma 6, riguarda l’esercizio a titolo di reggenza delle funzioni direttive dell’ufficio, diverse e specifiche rispetto a quelle giudiziarie.

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Il Consiglio non ritiene infine che tale norma secondaria si ponga in contrasto con la norma primaria di cui all’art. 108 del regio decreto n. 12\1941, che si intitola Supplenza dei magistrati della corte di appello e che così dispone: “Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la Corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari”

(comma 1); “Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla Corte o alla sezione”. La norma è stata scritta nel 1941 e non è stata da allora modificata sicché per magistrato di “grado immediatamente inferiore” deve essere ragionevolmente inteso il presidente di sezione (rispetto al presidente della Corte). Ciò posto, la norma indica il “più anziano” tra i presidenti di sezione e non chiarisce se tale anzianità si riferisca all’anzianità in ruolo o all’anzianità nella funzione semidirettiva, lasciando spazio ad entrambe le soluzioni. La norma secondaria, tra le due ipotesi possibili, ha ritenuto, per le ragioni anzidette, che la nozione di anzianità debba in questo caso riferirsi all’anzianità di servizio nella specifica funzione semidirettiva.

In conclusione, va affermato che la norma di cui all’art. 99, comma 6, della vigente circolare sulla formazione delle tabelle non è in contrasto con la norma primaria di cui all’art. 108, comma 2, del regio decreto n. 12\1941; pertanto, per i casi di mancanza o impedimento del vicario designato, verificatisi successivamente al 23 luglio 2020 (data di entrata in vigore della vigente circolare sulle tabelle), trova applicazione il suddetto art. 99, comma 6, e, per l’effetto, la reggenza nelle funzioni direttive è affidata al presidente di sezione con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva all’interno dell’ufficio.

Pertanto, si

delibera

di rispondere nei termini che seguono al quesito posto in data 22 dicembre 2020 dall’allora presidente facente funzioni della Corte d’appello di XXX: la norma di cui all’art. 99, comma 6, della vigente circolare sulla formazione delle tabelle non è in contrasto con la norma primaria di cui all’art. 108, comma 2, del regio decreto n. 12\1941; pertanto, per i casi di mancanza o impedimento del vicario designato, verificatisi successivamente al 23 luglio 2020 (data di entrata in vigore della vigente circolare sulle tabelle), trova applicazione il suddetto art. 99, comma 6, e, per l’effetto, la reggenza nelle funzioni direttive è affidata al presidente di sezione con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva all’interno dell’ufficio."

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