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OGGETTO: Pratica num. 166/VV/2020 - Quesito relativo alle nomine dei MAGRIF.

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OGGETTO: Pratica num. 166/VV/2020 - Quesito relativo alle nomine dei MAGRIF.

(delibera 13 maggio 2020)

Il Consiglio

- letto il quesito proposto, in data 5 febbraio 2020, dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di XXX:

OSSERVA

Con decreto n. XXX/XXX del XXX l’allora procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di XXX ha nominato la dott.ssa XXX come magistrato di riferimento per l’informatica nel predetto ufficio. Il profilo professionale della dott.ssa XXX è stato ritenuto prevalente su quello della dott.ssa XXX, che pure aveva proposto domanda per il medesimo incarico. In particolare, sul piano attitudinale, è stata valorizzata, a favore della dott.ssa XXX, anche la circostanza che la predetta aveva già ricoperto il medesimo incarico sempre alla Procura di XXX, dal 2011 al 2016.

Il Consiglio giudiziario di XXX, chiamato ad esprimere il proprio parere sul decreto, ha posto al Consiglio il seguente quesito: <<se la previsione di cui all’art. 2 della circolare in materia di magistrati referenti per la innovazione (Rid e Magrif) di cui alla delibera plenaria del CSM in data 6 novembre 2019 che prevede al punto 5) che “i magistrati di riferimento durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori due anni, previa dichiarazione di disponibilità dell’interessato, cui deve essere allegata auto relazione sull’attività svolta e parere del Rid” non sia ostativa alla nomina per l’incarico di un magistrato che sia già stato nominato in passato Magrif ed abbia svolto l’incarico per il termine massimo di permanenza (tre anni con ulteriore proroga per ulteriori due anni) qualora sia successivamente intercorso un periodo di discontinuità della carica ed in caso di risposta affermativa se sia sufficiente la sussistenza di un periodo di discontinuità o se la nuova nomina possa intervenire solo prima del decorso di un determinato termine>>.

Ciò posto, converrà riportare il testo delle norme in esame, ossia l’art. 2, commi 5 e 6, della

“circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l’innovazione e l’informatica (Rid e Magrif)”, approvata dal Consiglio in data 6 novembre 2019: “i magistrati di riferimento durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori due anni, previa dichiarazione di disponibilità dell’interessato, cui deve essere allegata autorelazione sull’attività svolta e parere del Rid” (comma 5); “possono essere nominati Magrif i soggetti che abbiano ricoperto tale incarico nel medesimo ufficio nel biennio precedente all’interpello per la copertura della vacanza solo in assenza di altri aspiranti” (comma 6).

Dalla lettura combinata di tali due norme emerge che chi abbia già ricoperto il ruolo di Magrif nel medesimo ufficio “nel biennio precedente all’interpello” può essere immediatamente rinnovato nell’incarico soltanto se non vi siano altri aspiranti. Dallo stesso comma 6 emerge inoltre che, decorso un biennio dallo svolgimento dell’incarico, il precedente Magrif dell’ufficio può non solo partecipare liberamente ad un successivo interpello relativo allo stesso incarico, ma può prevalere anche su altri candidati che non lo abbiano mai svolto. Tale interpretazione discende da una lettura logica dello stesso comma 6, in quanto affermare la necessaria soccombenza, rispetto ad altri candidati, di chi abbia svolto l’incarico “nel biennio precedente all’interpello” vuol dire che, decorso tale arco temporale, tale necessitata soccombenza viene meno: altrimenti il suddetto inciso di natura temporale non avrebbe senso. Per l’effetto, il vincolo di rinnovo per “una sola volta” di cui al precedente comma 5, deve intendersi come riferito all’immediato rinnovo in pendenza di svolgimento dell’incarico e non già ai successivi rinnovi.

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Ad avviso del Consiglio giudiziario di XXX l’interpretazione qui accolta non favorirebbe il ricambio nello svolgimento dell’incarico (“appare evidente infatti che il prolungato svolgimento dell’incarico per un considerevole numero di anni da parte di un magistrato che ha svolto in precedenza il ruolo di Magrif, in caso di valutazione comparativa, comporterà automaticamente la prevalenza del magistrato già nominato Magrif rispetto agli altri aspiranti al medesimo incarico, potendo egli vantare una maggiore e positiva esperienza svolta in tema di informatica giudiziaria ed innovazione e su specifici progetti”). Osserva sul tema il Consiglio che la valutazione comparativa tra gli aspiranti deve avvenire in virtù “dei titoli e dei profili degli aspiranti e sulla base delle competenze informatiche e organizzative dei candidati”; tra tali titoli e competenze rientra anche il pregresso svolgimento dello stesso incarico nel medesimo ufficio, ma non necessariamente esso deve avere rilievo dirimente, giacché il dirigente dell’ufficio, nella complessiva valutazione comparativa tra più aspiranti, potrà valorizzare anche altri e diversi titoli e competenze, laddove pure la rotazione e la circolarità nello svolgimento dei medesimi incarichi potranno essere tenute presenti nella scelta, specie dinanzi a curricula di spessore equivalente.

Pertanto, si

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa nei termini seguenti: chi abbia svolto l’incarico di Magrif nel medesimo ufficio può sempre concorrere per il rinnovo del medesimo incarico e soltanto se avrà ricoperto l’incarico nel biennio precedente all’interpello gli saranno necessariamente preferiti altri aspiranti”.

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