Integrazione alla circolare n. 16167 del 24 luglio 2000 relativa ai giudici di pace (Circolare n. P-18088 del 15 settembre 2000 - Deliberazione 14 settembre 2000))
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 settembre 2000, ha adottato la seguente deliberazione:
Nella circolare indicata in epigrafe si è stabilito che, all’atto della formulazione della proposta di nomina da parte della Commissione, è richiesta all’aspirante giudice di pace una dichiarazione circa la insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente ovvero la rimozione di quelle in precedenza eventualmente esistenti, accompagnata in tale ultimo caso dalla relativa documentazione (par. I, punto 2).
Ora, nel disciplinare l’istituto del trasferimento, introdotto dall’art. 10-ter della legge n.
468 del 1999, la suddetta circolare non ha riprodotto un’analoga disposizione, la cui
introduzione appare opportuna al fine di evitare che, proprio a seguito dell’assegnazione di una sede diversa da quella in cui il giudice di pace presti servizio, questi venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 8, commi 1-bis e 1-ter della legge n. 374 del 1991.
Tanto premesso il Consiglio delibera
che al par. VI, comma 3, della circolare in data 24 luglio 2000, n. P-16167, sia aggiunta la seguente espressione:
“Alla domanda dovrà essere, infine, allegata una dichiarazione attestante che il trasferimento alla sede ovvero alle sedi richieste non darà luogo ad alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’ art. 8, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 374/91".”