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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO CIRCUITO CICLISTICO PAOLO BALESTRI

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Allegato A.1) Schema di convenzione COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

(Provincia di Bologna)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO CIRCUITO CICLISTICO “PAOLO BALESTRI”

PREMESSO

Ai fini della selezione del soggetto concessionario il presente schema di convenzione rappresenta il capitolato d’oneri per la presentazione della proposta in cui sono contenute le condizioni d’utilizzo e gestione.

Il circuito ciclistico “Paolo Balestri” è un impianto sportivo di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione del sistema sportivo per i bisogni della collettività, stabilendo finalità, regole e criteri per lo sviluppo della pratica sportiva e l’ottimale utilizzo e gestione. La struttura situata nell’area sportiva Allende, è parte della costituenda cittadella dello sport, include una porzione di area verde demaniale oggetto di specifica concessione.

La concessione in uso e gestione tiene conto del Regolamento sulle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali, deliberazione di consiliare n.100/2005, ed per avviene sulla base delle linee d’indirizzo approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 28/04/2015.

ART. 1 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1.La presente convenzione disciplina il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e ____________- _____________________________ per la concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo Circuito Ciclistico “Paolo Balestri”, che comprende la gestione sportiva, organizzativa e funzionale dell’impianto descritto all’allegato A) del presente atto e relativa area verde ed attrezzature di pertinenza.

2. La presente convenzione disciplina inoltre le modalità di attuazione, da parte del concessionario, degli indirizzi di programmazione dell’attività sportiva finalizzate al perseguimento dell’obiettivo dello sport per tutti, correlate all’affidamento in gestione degli impianti sportivi.

ART. 2 (FUNZIONI E DESTINAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO)

L’Amministrazione Comunale assegna alla struttura sportiva specifiche destinazione e funzione a cui il concessionario deve uniformarsi per l’utilizzo e la gestione:

- impianto sportivo di base, finalizzato prioritariamente alla divulgazione della disciplina del ciclismo soprattutto per l’attività giovanile, con funzione sociale ed aggregativa;

- impianto d’interesse sovra-comunale che si caratterizza per la sua unicità nel territorio della Valle del Reno e del Samoggia, e pertanto idoneo a sviluppare forme di collaborazione con associazioni/enti di altri territori, e consolidarne la funzione nel contesto.

ART. 3 (PRINCIPALI FINALITÀ DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE ED ONERI) 1.Con la concessione dell’impianto sportivo l’Amministrazione Comunale intende concorrere alla promozione della diffusione dello sport e delle attività motorie e perseguire con la collaborazione del concessionario le seguenti finalità ed obiettivi :

a) la promozione e realizzazione di un progetto sportivo di promozione del ciclismo, per il soddisfacimento delle esigenze locali e del bacino territoriale Valle del Reno e del Samoggia, che preveda lo svolgimento di attività sportive e motorie d’interesse pubblico con particolare riguardo ai bambini, ragazzi, disabili, oltre ad attività ricreative e sociali;

b) lo sviluppo disciplina sportiva del ciclismo sui diversi livelli di attività: avviamento, agonistica, amatoriale;

c) la valorizzazione della struttura per costituire un polo attrattivo territoriale, promuovendo e favorendo l’attività sportiva e l’uso della bicicletta anche a fini ricreativi, di cicloturismo e per la mobilità eco-sostenibile;

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d) la gestione ed il funzionamento dell’impianto sportivo, assicurando l’accessibilità ai soggetti richiedenti, secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza e responsabilità, autonomia economico-finanziaria;

2. Al Comune di Casalecchio di Reno competono:

- le scelte di politica sportiva concernenti la destinazione, l’uso e il funzionamento degli impianti sportivi;

- la determinazione delle tariffe;

- il controllo dell’utilizzo e dell’impianto.

3. Al concessionario compete quanto riassuntivamente indicato e meglio descritto nei successivi articoli della convenzione:

-lo sviluppo e realizzazione di un progetto sportivo per la promozione e diffusione della disciplina sportiva del ciclismo, lo svolgimento di manifestazioni, gare ed iniziative di carattere agonistico, amatoriale, ludico-ricreative;

- la programmazione dell’utilizzo dell’impianto;

-l’attività gestionale per assicurare il regolare funzionamento dell’impianto, con assunzione di oneri, spese, responsabilità derivanti;

- la gestione dei rapporti con l’utenza.

ART. 4 (DURATA E CANONE DI CONCESSIONE)

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e scadenza il _________________________.

L’arco temporale di medio periodo è tale da consentire al concessionario lo sviluppo di piani d’attività pluriennale che tengano conto della costituenda della Cittadella dello sport e della possibilità di sperimentare sinergie, collaborazioni ed integrazioni sportive per il nuovo assetto dell’area.

Alla scadenza, nelle more dello svolgimento della procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario la convenzione può essere prorogata, previo provvedimento dell’Amministrazione C., per un massimo di 12 mesi.

Il canone di concessione è stabilito in funzione della finalità e degli scopi d’interesse pubblico-sociale a cui l’impianto sportivo è destinato, è determinato in euro _1.050,00/annui (oltre l’iva secondo normativa) e posto a base di gara .Non sono ammesse offerte al ribasso.

Dal canone di concessione potranno essere desunte a scomputo eventuali spese di manutenzione straordinaria sostenute dal concessionario sino alla concorrenza dell’entità massima del suddetto canone,come previsto al successivo art._______________

ART. 5 (CONDIZIONI GENERALI RIFERIBILI ALL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO E DELLE ATTREZZATURE)

1. L’impianto sportivo e le attrezzature connesse sono affidati per essere adibiti ad uso prevalente e prioritario per attività sportive e di promozione sportiva, in specifico per l’attività del ciclismo a cui l’impianto è destinato, con possibilità di utilizzo per altre tipologie di attività sulla base di espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, cosi come disciplinato nella presente convenzione.

2. Il concessionario è tenuto comunque a garantire l’utilizzo dell’impianto sportivo secondo forme prioritarie ai soggetti che ne abbiano titolo, come specificato all’art.8 del presente atto;

3. Il Concessionario è obbligato a riconsegnare l’impianto alla scadenza dell’affidamento o in caso di risoluzione della convenzione, libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.

ART. 6 (STATO DELLE STRUTTURE E CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO)

1. L’impianto sportivo così come costituito, e relative pertinenze ed aree verdi, verrà consegnato nello stato di fatto in cui si trova, così come rilevato in apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

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2. Il concessionario si impegna ad eseguire le attività che gli sono affidate, esercitare ogni forma di controllo, custodia e sorveglianza degli impianti ed attrezzature mobili e fisse e di servirsene con ogni cura e diligenza assumendo a suo carico quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari e che sono specificatamente dettagliati nella presente convenzione.

ART. 7 (INTERVENTI SULL’ IMPIANTO SPORTIVO- L’EFFETTUAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA) –

1. Il Concessionario provvede, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo Circuito Ciclistico “P.

Balestri”. Dovrà essere eseguita con cura e continuità per la buona conservazione dell’impianto sportivo così come specificato in modo esemplificativo nell’Allegato B - Piano di Conduzione Tecnica.

2. Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l’integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l’aspetto tecnico. In sintesi la manutenzione ordinaria riguarda tutti gli interventi che non rientrano nella manutenzione straordinaria e ristrutturazione. La manutenzione ordinaria deve avvenire sulla base di uno specifico programma in cui siano individuate tutte le operazioni necessarie e la relativa programmazione temporale, anche al fine di evitare che la mancata realizzazione sfoci nella necessità di interventi straordinari.

3. E’ affidata anche la manutenzione del manto stradale, anche qualora qualificabile come manutenzione straordinaria, per lavori ripristino o per il suo totale rifacimento. In questo caso è ammesso il riconoscimento della spesa sostenuta dal concessionario nei limiti di cui all’art.4 ultimo comma.

ART. 8 (CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI)

1. Al concessionario è conferita anche la programmazione dell’utilizzo per l’assegnazione degli spazi nell’impianto affidato, in cui deve essere compresa la propria attività sportiva. E’ tenuto ad operare nel rispetto delle norme contenute nell’apposito “Regolamento e criteri generali per l’assegnazione degli impianti sportivi”.

2 La programmazione dell’utilizzo deve essere periodicamente comunicata all’Amministrazione Comunale ed aggiornata sulla base di eventuali variazioni che dovessero intervenire.

3 Il concessionario garantisce la possibilità di utilizzo dell’impianto anche alle Istituzioni Scolastiche secondo una programmazione definita in termini di monte ore annuo in accordo con l’Amministrazione. Per la durata della presente convenzione il monte ore/giornate è determinato in n° __________________ore complessive annuali .

4. Il concessionario può concedere l’uso dell’impianto e delle attrezzature a gruppi spontanei o ad altri soggetti operanti nel sistema sportivo, dietro corresponsione delle tariffe d’uso specifiche.Il piano tariffario annuale, proposto dal concessionario deve essere sottoposto all’approvazione dall’Amministrazione Comunale; le tariffe incassate direttamente dal concessionario stesso.

ART. 9 (UTILIZZI PARTICOLARI DELL’IMPIANTO SPORTIVO)

1. L’utilizzo dell’impianto sportivo e delle attrezzature correlate per attività extrasportive di particolare rilevanza, individuate a titolo esemplificativo in manifestazioni pubbliche, concerti e iniziative similari, deve sempre essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale, per mezzo del Responsabile del Servizio competente, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 10 (UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE)

1. L’Amministrazione Comunale si riserva a titolo gratuito di utilizzare o far utilizzare a soggetti terzi l’impianto sportivo e le attrezzature correlate in orari e periodi concordati, definito in un complessivo annuo di n°_______________________ giornate per attività compatibili con gli interessi generali dei

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cittadini. Qualora tali iniziative comportino necessità di allestimenti, le modalità ed i giorni saranno definite con il concessionario.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1 il concessionario è sollevato da ogni responsabilità inerente l’uso degli impianti e delle attrezzature connesse, nonché per il loro deterioramento.

3. Tutte le spese relative all’uso riservato eccedente a quanto previsto al comma 1, fanno carico all’Amministrazione Comunale.

ART. 11 (ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO AFFIDATO IN GESTIONE)

1. L’impianto sportivo e le attrezzature correlate sono affidati in gestione ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta dal verbale di consegna.

2. Rispetto alla configurazione generale delle strutture evidenziata nel precedente comma 1, successivamente il Concessionario non ha diritto di ottenere dall’Amministrazione installazioni, adeguamenti o integrazione dei servizi, ovvero modifiche strutturali, fatti salvi:

a) gli interventi programmati dall’Ente Locale stesso anche su proposta e/o segnalazione del Soggetto affidatario;

b) gli interventi che, a seguito di situazioni e circostanze eccezionali e/o imprevedibili, si rendano necessari e risultino indifferibili per l’essenziale funzionamento dell’impianto sportivo.

3. In considerazione del fatto che il Circuito ciclistico “P: Balestri” è rispondente alla normativa vigente, saranno a carico del concessionario tutti gli adempimenti tecnici e burocratici relativi all’ottenimento di qualsiasi certificazione e/o autorizzazione rilasciata dagli Enti di Vigilanza e di Controllo.

4. In relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni) il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti ed al rispetto delle disposizioni ivi contenute assumendone oneri e responsabilità.

ART. 12 (RESPONSABILITÀ)

1. L’affidatario è l’unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell’impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il Concessionario solleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell’uso dell’impianto, sollevando quindi l’Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esercizio dell’utilizzo e gestione.

3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 il soggetto concessionario si impegna a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle attività sportive, operative e gestionali, principali e complementari, oppure all’estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell’attività svolta nell’impianto sportivo comunale.

4. Sono comunque fatte salve, rispetto a quanto previsto nei commi precedenti, le responsabilità generali dell’Amministrazione Comunale quale proprietaria dell’impianto, e soggetto responsabile della manutenzione straordinaria.

ART. 13 (OBBLIGHI MANUTENTIVI PARTICOLARI E SPECIFICI IN CAPO ALL’ASSOCIAZIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INVESTIMENTI O SERVIZI ESSENZIALI A SUO CARICO)

1. Si intende per manutenzione straordinaria ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici. Inoltre si considera straordinaria ogni opera di adeguamento alle leggi e alle norme vigenti o che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

2. La manutenzione del manto stradale è affidata al concessionario anche qualora qualificabile come manutenzione straordinaria, per lavori ripristino o per il suo totale rifacimento.

In questo caso è ammesso il riconoscimento della spesa sostenuta dal concessionario nei limiti di cui

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all’art.4 ,ultimo comma.

3.Qualora il concesisonario rilevasse la necessità di realizzare eventuali interventi ed opere di manutenzione straordinaria a carico dell’Amministrazione Comunale, il concessionario è tenuto a segnalarle entro il 30 settembre di ogni anno, affinché l’Amministrazione Comunale possa valutarne l’urgenza e la priorità per l’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Interventi urgenti, tali da compromettere le sicurezza e la stabilità dell’impianto dovranno essere segnalati contestualmente alla rilevazione.

4.Il concessionario può proporre ed attuare a propria cura e spesa interventi di manutenzione straordinaria di ogni genere che ritiene necessari per un miglior funzionamento dell’impianto, purché previa presentazione di progetto o relazione tecnico-economica, che dovranno essere approvati ed autorizzati dall’Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà altresì allegare un piano di finanziamento e di ammortamento dell’investimento, ogni intervento dovrà godere della piena autonomia economico-finanziaria, e non dovranno derivare nemmeno indirettamente oneri a carico dell’Amministrazione Comunale.

5.Il piano delle opere e manutenzioni straordinarie proposte dal concessionario in sede di gara dal diverranno parte integrante della convenzione ed elencate in apposito allegato alla presente convenzione. Le spese riconosciute secondo quanto previsto al precedente art.4. dovranno essere rendicontate e sottoposte a parere di congruità dei competenti servizi tecnici comunali preposti.

6. Le opere oggetto dell’investimento diverranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

7. L’Amministrazione Comunale al termine della convenzione non è tenuta ad alcun indennizzo al concessionario per i lavori da questi effettuati a proprie spese, anche se espressamente autorizzati.

8.I progetti proposti e realizzati interventi dal concessionario quali opere e manutenzioni straordinarie, sono soggetti al rispetto dei vincoli ambientali, regolamenti comunali e normative vigenti in materia, ed in particolare l’affidamento e l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire tramite soggetti qualificati nel rispetto della normativa relativa alle opere pubbliche, D.Lgs. 163/2006 e sue modificazioni (Codice Appalti).

ART. 14 (INTERAZIONI OPERATIVE TRA AMMINISTRAZIONE ED ASSOCIAZIONE IN ORDINE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI)

1. L’Amministrazione ha facoltà di visitare con propri dipendenti ed incaricati gli impianti e le attrezzature, a fini della verifica e controllo della funzionalità e dello stato manutentivo degli stessi.

2. Qualora gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1 evidenzino la mancata esecuzione delle opere di manutenzione concordata (ordinaria o straordinaria eventualmente assegnata) l’Amministrazione invita l’Associazione /Concessionario ad eseguire le stesse, assegnandole un tempo congruo per la loro esecuzione. Qualora da successivi controlli l’Amministrazione verifichi la mancata esecuzione dei lavori richiesti, si riserva il diritto, compatibilmente con le proprie disponibilità, di eseguirle direttamente addebitando le relative spese all’Associazione / Concessionario.

3. L’attività di controllo sullo stato di conservazione e manutenzione potrà essere delegato anche a soggetti e società patrimoniale all’uopo incaricati.

ART. 15 (PROFILI ECONOMICI )

1. Al Soggetto concessionario competono tutte le attività per assicurare il regolare funzionamento dell’impianto sportivo secondo le indicazioni (periodi ed orari di apertura, tipologia dell’utenza, ecc.) dell’Amministrazione Comunale e/o derivanti dal progetto sportivo e gestionale proposto in sede di gara. Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri gestionali dell’impianto stesso, comprese le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento, come previsto agli allegati B) Piano di Conduzione Tecnica, C) Piano di utilizzo. Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall’uso dell’impianto affidato in gestione.

2. L’impianto sportivo “Circuito Ciclistico Paolo Balestri” affidato dall’Amministrazione Comunale all’Associazione______________________, secondo la forma della concessione in uso e gestione

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secondo quanto contenuto nel presente atto, a fronte del progetto sportivo e gestionale presentato in sede di gara e dell’assunzione di tutte le spese, prevede l’utilizzo da parte del concessionario e la possibilità di stabilire la propria sede nell’impianto sportivo.

3. Gli introiti derivanti dalle concessioni a terzi dell’uso degli impianti e delle attrezzature dovranno essere reinvestiti nell’attività del Concessionario ed iscritti a bilancio.

4. Il concessionario ha l’obbligo di presentare all’Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno un rendiconto consuntivo della gestione dell’impianto sportivo ed il bilancio dell’Associazione stessa, nonché una serie di informazioni che consentano di rilevare l’impatto sociale delle attività svolte nell’impianto sportivo.

ART. 16 (SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ)

1. Il concessionario gestisce gli spazi pubblicitari afferenti all’impianto sportivo, nonché le sponsorizzazioni riferibili all’impianto stesso ed alle attività realizzabili.

2 Nelle more della presente convenzione, l’utilizzazione degli spazi a fini pubblicitari è soggetta al rispetto delle normative specifiche e dei regolamenti comunali vigenti. I messaggi pubblicitari non dovranno avere contenuto politico, contrario all’ordine pubblico, al decoro ed alla morale, e pertanto l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di controllo e la facoltà di diffida.

ART. 17 (PENALI, RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE)

Per quanto riguarda l’esecuzione del servizio il mancato rispetto dei patti e delle condizioni, disfunzioni o interruzioni potranno dare luogo all’applicazione di una penale:

- di euro 250 per ogni contestazione in caso di negligenza che abbia creato situazione di pericolo o grave disfunzione;

- di euro 100,00 per ogni contestazione per tutti gli eventuali disservizi, inadempimenti e inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario.

A titolo indicativo si esplicita che si intendono per disservizi, inadempimenti e inefficienze le seguenti casistiche: mancata esecuzione della manutenzione o delle pulizie e cura dell’area; mancato pagamento delle utenze ed oneri, attività in contrasto con la presente convenzione, immotivato diniego dell’utilizzo impianto ai richiedenti.

La sospensione dell’attività di gestione o chiusura dell’impianto per cause imputabili al concessionario sono da ritenersi gravi disfunzioni.

Potrà dar luogo alla risoluzione della concessione, con conseguente estinzione del diritto d’uso, qualsiasi grave inosservanza ai patti stabiliti nella presente convenzione o reiterata inosservanza ai Regolamenti Comunali per la concessione in uso e gestione impianti sportivi. Nel caso di violazioni accertate l’Amministrazione Comunale ne darà comunicazione in forma scritta al Concessionario il quale dovrà provvedere - entro il termine stabilito dalla contestazione o comunque entro dieci giorni dal ricevimento della stessa - all’osservanza precisa e puntuale delle prescrizioni. E’ ammessa la facoltà del concessionario di fornire motivate giustificazioni.

La concessione potrà altresì essere revocata dall’Amministrazione Comunale qualora ricorrano motivi di pubblico interesse comunicati al concessionario con un preavviso di 3 mesi.

ART. 18 (GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE)

A fini di garanzia della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione il concessionario costituisce in via definitiva una cauzione, per un valore di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), mediante polizza fidejussoria assicurativa n. ___________________rilasciata in data ___________________, con scadenza in data ___________________, conservata presso l’Area Servizi al Cittadino e alla Comunità, Servizio promozione sportiva e coesione sociale.

ART. 19 (COLLABORAZIONI CON ALTRI CONCESSIONARI DELL’AREA)

Nell’area attigua al Circuito Ciclistico e sue pertinenze hanno sede altre associazioni, in due distinti edifici con le quali il concessionario dovrà concordare le modalità d’uso dell’area comune, la manutenzione, compreso lo sfalcio periodico dell’erba secondo la pertinenza, nonché la programmazione delle iniziative.

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ART. 20 (DISPOSIZIONI DI RINVIO)

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l’attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);

b) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;

c) dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

ART. 21 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Le controversie che insorgessero in relazione all’interpretazione della presente convenzione tra l’Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Bologna.

ART. 22 (SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE)

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del Soggetto affidatario, mentre eventuali spese registrazione della presente convenzione, restano a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ _________________________

IL PRESIDENTE:

(SIG.---)

PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO – IL DIRIGENTE:

(Dott.__________________________)

ALLEGATI:

- Allegato A) Descrizione dell’impianto sportivo “Circuito Ciclistico P. Balestri”;

- Allegato B) Piano di conduzione tecnica “Circuito Ciclistico P. Balestri”;

- Allegato C) Piano di Utilizzo “Circuito Ciclistico P. Balestri”;

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