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(1)Eventuale sussistenza di un dovere di astensione in capo ai componenti del Consiglio giudiziario

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Eventuale sussistenza di un dovere di astensione in capo ai componenti del Consiglio giudiziario.

(Risposta a quesito del 12 ottobre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 ottobre 2016, ha adottato la seguente delibera:

1. Con nota del 19 settembre 2016 la dott.ssa …, in servizio presso la Procura della Repubblica di … quale Sostituto Procuratore della Repubblica, eletta quale componente del Consiglio giudiziario della Corte di appello di … per la funzione requirente; chiedeva se sussista in capo al componente del Consiglio giudiziario un dovere di astensione ove il collegio sia chiamato a trattare la pratica relativa al progetto organizzativo e tabellare dell'ufficio di appartenenza del componente medesimo.

2. Deve premettersi che la disciplina legislativa sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli giudiziari non dispone nulla circa l'astensione del componente. Ciò non significa, come già chiarito nella delibera del 23 luglio 2007, che non sussistano principi generali applicabili in via analogica ai procedimenti amministrativi in esame.

La giurisprudenza ha, infatti, da tempo elaborato i criteri che presiedono alla astensione nell’ambito degli organi amministrativi collegiali. E’, in particolare, oramai pacifico, che l'obbligo di astensione, nell’ambito del procedimento amministrativo, sussista e trovi il proprio fondamento nell’art. 97 Cost., quale espressione del principio generale secondo il quale chi ha un interesse personale alla deliberazione deve astenersi, perché è contrario al senso giuridico che questi possa intervenire e pronunciarsi sulla pubblica utilità, qualora si trovi in una situazione di parzialità.

In tale prospettiva, l'incompatibilità può ravvisarsi non solo quando il provvedimento da adottare possa giovare o nuocere al soggetto in modo diretto, ma anche nel caso in cui gli effetti che ne derivano possono incidere sull'interesse del funzionario in modo indiretto.

Tuttavia, si è precisato che la situazione di incompatibilità è configurabile soltanto in presenza di una situazione obiettiva di una certa gravità che possa suscitare dubbi sulla posizione di assoluta serenità rispetto alla decisione del titolare o del componente dell'organo amministrativo. Così, ad esempio, tale è stata considerata una comprovata inimicizia con il destinatario del provvedimento, tale da pregiudicare l'obiettività e l'imparzialità della decisione. Nella spessa prospettiva, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7797/2004 ha ritenuto che fosse individuabile una lesione dell'imparzialità amministrativa, nella forma dell'interesse indiretto, in presenza di un possibile scambio incrociato di favori.

Conclusivamente, non è dubbio che, pur in assenza di una esplicita previsione legislativa in materia, possa configurarsi un dovere di astensione del componente di un Consiglio giudiziario, ma è altrettanto certo che esso presuppone, si direbbe necessariamente, serie ragioni che pongano in dubbio l'imparzialità del componente rispetto al contenuto della decisione da adottare, cioè ragioni non astratte e del tutto ipotetiche, ma fornite dei necessari caratteri della concretezza ed attualità.

Tale ultima precisazione è vera, peraltro, soprattutto nel caso di cd. interesse indiretto, ove il criterio della la serietà delle ragioni e quelli della attualità e concretezza dell’interesse, debbono essere accertati secondo criteri ancor più rigorosi, attesa la notevole diluizione della relazione sussistente tra l’agente ed il destinatario della condotta.

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3. Sulla scorta di tali considerazioni può pervenirsi alla risposta al quesito proposto nel senso che (ferma restando la operatività di regole più specifiche, eventualmente previste dal regolamento del singolo Consiglio giudiziario, quali quelle di divieto di assegnazione di pratiche dell'ufficio di appartenenza di un componente), la mera circostanza che il componente dell'organo collegiale appartenga all'Ufficio il cui progetto organizzativo sia all'esame del Consiglio medesimo, non determina automaticamente una situazione dì incompatibilità e, dunque, un obbligo di astensione.

Spetta a ciascun componente valutare se, in presenza di una situazione del tipo di quelle innanzi indicate, sia titolare di un interesse concreto ed attuale che possa giustificare l'insorgenza di una sua incompatibilità.

Ciò può accadere, ad esempio, laddove il componente del Consiglio giudiziario abbia personalmente formulato osservazioni al piano organizzativo dell'Ufficio al quale appartiene, ovvero laddove tali osservazioni abbiano, comunque, contenuto tale da determinare l'insorgenza di un suo obbligo di astensione.

Tale regola trova applicazione anche nei confronti dei due componenti di diritto del Consiglio giudiziario - il Presidente della Corte di appello e il Procuratore generale presso la stessa Corte - nelle ipotesi in cui le osservazioni portate all'attenzione dell'organo collegiale riguardino un progetto organizzativo dell'Ufficio da loro rispettivamente sottoscritto, qualora la contrapposizione di soluzioni dovesse tradursi in una potenziale carenza di imparzialità di uno o di entrambi quei Capi ufficio.

Sotto diverso profilo v’è, peraltro, da rilevare che la affermazione generalizzata della sussistenza di un obbligo di astensione del componente per il solo fatto che la deliberazione riguardi provvedimenti dell’ufficio di appartenenza potrebbe determinare problemi di funzionalità e rappresentatività dell’organo collegiale.

Per queste ragioni il Consiglio

delibera di rispondere come in parte motiva. "

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