žiETTA UFFIÔÏÂ
DEL REGNO D
'I T ALIA sissues
wmions
PARTE PRIMA Ron
-Lunedi, 4 gennaio 1987
-Amo XV
MENO I FESTIVIDIREZIONE E RE0AZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAllA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI-TELEFONI: 50-107 - 50-033- 53-914 CONDIZIONI DI ABBONAM10NTO
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normeriportate nella testata della parte seconda
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SOMMARIO
.Rettifiche d'intestazione . . . . . .
Pag.
14Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito
pub-
blico . . . . . . . . . . .
Pag.
15CON CORSI
Ministero dell'educazione nazionale: Concorso al
posto
di ordi- natore in prova(gruppo B)
nelle Bibliotechegovernativo.
Pag.
15Regia prefettura
di Trento: Varianti allagraduatoria
dei vin- citori del concorso aposti
di medico condotto. .Pag.
16Regia prefettura
di Vicenza: Revoca del concorso alposto
di assistente della SezioneBatteriologica
e medicomicrografico
del Laboratorio
provinciale,
diigiene
eprofilassi
di Vicenza.Pag.
10LEGGIEDECRETI
LEGGI E DECRETI
LE GGE 26 dicembre 1936-X
V,
n. 2174.Esposizione
Universale ed Internazionale indetta inRoma
per l'anno 1941-XX . . . . . . . .Pag.
9REGIO DECRETO-LEGGE
19 novembre1936-XV,
n. 2175.Temporanee
modificazioni all'ordinamento delpersonale
delruolo di Governo
dell'Amministrazione
coloniale . .Pag.
10REGIO DEORETO-LEGGE 15 dicembre
1936-XV,
n. 2176.Disposizioni
per ilpersonale
dello Stato edegli
altri Entipubblici
richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato inlicenza,
e normeintegrative
del R.decreto-legge
l•
aprile 1935-XIII,
n. 343 . . . . . .Pag.
11LEGGE 28 dicembre
1936-XV,
n. 2174.Esposizione
Universale ed Internazionale indetta in Roma per l'anno 1941-XX.VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PEli VOLONTÀ DELLA NAZIONS
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi
abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto segue:
REGIO DECRETO 23 novembre
1936-XV,
n. 2177.Nuove classifiche e
declassifiche
di strade nella rete stataledell'istria . . . . . . . . . .
Pag.
13REGIO DECRETO
15 ottobre1936-XIV,
n. 2178.Revoca
della concessioneaccordata
alla Socletà anonima Palma Dum per la raccolta del frutti dipalma
dum nel boschi demanlalidell'Eritrea
. . . . . . . . . . . .Pag.
13DISPOSIZIONI
ECOAIUNIÇATI
Alinistero delle
finanze:
Ðiffida per
smarrimerito
di cert-ificatiprovvisori deEPrestito
delLittorio
e ... 4 . , , , , . , ,Peg. 33
Art. 1.
E indetta in
Roma,
perl'anno 1941-XX,
unaEsposizione
Universale ed
Internazionale
cheaccoglierà quanto
nel cam-po
spirituale
emateriale
è statocompiuto dalle varie
Na-zioni.
Art. 2.
La rappresentanza utliciale, l'indirizzo generale ed il
coor-diriamento
delle warieattività dell'Esposizione
sonodevoluti
ad un
commissario generale alle dirette dipendenze
delCapo del
Governo.11
commissario generale
saràcoadiuvato
da due commis-sarivagglimti.
I() 4-1-1937 (XV)
-GAZ'4NTTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
- N. 2Art.
3.Il
commissario generale ed
icommissari aggiunti
sarannonominati âon
decretoReale,
suproposta
delCapo del Go-
verno.
Art. 4.
AlPEsposízione
non sonoapplicabili
ledisposizioni di
cuial R. decreto-legge 20 gennaio 1934-XII,
n.454, convertito
nella
legge
5luglio 1934-XII,
n.1607,
chedetta
normeper il disciplinamneto delle flere,
mostre edesposizioni.
Art. 5.
Le
invenzioniindustriali,
imodelli
e idisegni
di fabbrica relativiagli oggetti
chefigureranno nell'Esposizione,
go-draxino
della protezione temporanea
stabilita dallalegge
18It¡glio 1905,
n. 423.Art. 6.
Per
provvedere all'organizzazione ed
alfunzionamento del- PEsposizione,
ècostituito
un Ente autonomo consede
inRoma,
aventepersonalità giuridica propria denominato:
«
Esposizione
Universale di Roma».IZEnte è
posto
alledirette dipendenze del Capo
del Go- verno.Art. 7.
L'Ente
provvede
ai suoi fini:a) con i
contributi dello Stato;
b)
con iproventi di qualunque
naturadipendenti dalla gestione
delPEsposizione
;c)
conle oblacioni, le donazioni, le
eredità ed ilasciti che fossero per pervenirgli.
Art.
8.
L'Ente ha
gestione propria.
I
bilanci preventivo
econsuntivo
sonoapprotati
dalCapo
del
Governo,
sentito il Ministro per le finanze.Art. 9.
L'Ente autonomo è retto ed
afhministrato
da unpresi-
dente.
11
commissario generale dell'Esposizione
è ilpresidente
dell'Ente
ed icommissari aggiunti
ne sono i vicepresidenti
e vi
eserciteranno
lefunzioni
chepotranno
essere loro alli-date dal
presidente.
Art. 10.
L'Ente ò ammesso a fruire
delle facilitazioni fiscali, doga- nali, ferroviarie, marittime
epostali, previste
da'11edisposi- zioni vigenti
sulleesposizioni.
Con decreto
Reale,
suproposta
delCapo
delGoverno,
diconcerto con i Ministri
interessati,
saranno stabilite le ul- terioriconcessioni
chepotessero rendersi
necessarie.Art.
11.
Con decreti del Capo
delGoverno,
suproposta
del com-missario
generale dell'Esposizione, potrauno
essere nomi-nati
gli organi
diconsultazione
che si manifestëranno neces-sari ai fini
dell'organizzazione
edel
funzionamento del-l'Ente.
.Art. 12.
Sul bilancio del
Ministero
delle finanze delPesercizio.1936-XIV.1937-XV,
rubrica della Presidenza delConsiglio
dei
31inistri,
ò istituito ilcapitolo
n. 317-ter con la deno- minazione: « Contributo dello Stato all'Ente AutonomoEsposiziolle Universale
di Roma », conlo stanziamento
dilire 10 milioni.
Con successivi provvedimenti
saranno inscritte in bilan-cio,
inrelazione
alle effettivenecessità,
leulteriori
sommeoccorrenti
per l'organizzazione
ed ilfunzionamento
del-l'Ente.
Art. 13.
Espletati
icompiti
per iquali
vienecostituito, l'Ente,
condecreto del
Capo
delGoverno,
saràposto
inliquitfazione.
L'attivo
finale
dellagestione
saràdevoluto
alloStato.
Art. 14.
Con decreto
Reale,
suproposta del Capo
delGoverno, di
concerto con iMinistri per
le finanze e per lecorporazioni,
saranno emanate le norme
per l'organizzazione
ed il funzio- namentodell'Ente, nonchè
le altreeventualmente
necessarie perl'attuazione della presente legge.
Ordiniamo
che
lapresente, munita
delnigillo dello Stato,
sia inserta nella raccoltaulliciale delle leggi
edei decreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma, addì
26 dicembre 1936 - Anno XV VITTORIOEMANUELE.
MUSSOUNI - CIANO - ÍÆSSONA - Sotan - DI REVEL -- BOTTAI - COBOLLI-ÛIGLI- ÎlOSSONI-- BENNI
-- IJANTINI - ALFIEl:1.
Visto, il Guardasigini: SOLMI.
ILEGIO
DE0ILETO-LEGGE
19 novembre1936-XV,
n.2,175.
Temporance
modificazioni all'ordinamento delpersonale
del ruolo di Governo de11'Amministrazione coloniale.VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PEli VOLONTA DELLA NAZIONS
RE D'ITALIA
IAIPEllATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre
1923-11,
u.2395,
sulPordi-namento
gerarchico
delle Amministrazioni delloStato,
e le successivemodificazioni;
Visto il 11. decreto 30 dicembre
1923-II,
n.2000,
sullo statogiuridico degli impiegati
civili delle Amministrazioni delloStato;
Visto il R.
decreto-legge
26 feboraio1928-VI,
n.355,
cou-vertito
nella legge
22 novembre1928-VII,
n.3450,
sul riordi- namento delpersonale
delPAmministrazionecoloniale,
modi-ficato dal II.
decreto-legge
21 dicembre1933-XII,
n.1992,
con-vertito nella
legge
14giugno 1934-XII,
n.1270;
Visto
il R.decreto-legge
2giugno 1930-XIV,
n.1020,
sulriordinamento dei rnöli del
persofiale
delPAmministrazionecoloniale;
Visto l'art.
3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1920-IV,
n.100,
sulla facoltà del
potere esecutivo
di emanare normegiuri- diche;
Iticonosciuta
Purgente
ed assoluta uecessità diapportare
modificazioni all'ordiimmento delpersonale
di Governo del-l'Amministrazione
coloniale;Visto il R. decreto 16 ottobre
3930-XIV,
con ilquale
vieneconferita al
Capo
del Governo la facoltA di firmaregli
atti dicompetenza
dei Ministri per le colonie eper i lavoripubblici;
Sentito il
Consiglio
dei MinistriGI-1937 (XV)
-GAZZËTTk tFFICIALE
DELREONO
D'ITALIA -N.
2A l
Sulla proposta
delMinistro Segretario di
Statoper
le co-louie, di
concerto con il MinistroSegretario di
Stato per lefinanze;
Abbingno decretato
edecretiamo:
'Ad icolo tmico.
Fino
al30 giugw 1937-XV,
ilMinistro
per lecolonie
hafavoltà
iprocedelp, y
votounanimo del Consiglio
diammi- nistrazione,
apromozioni
per meriti eccezionaliai gradi 5·,
6' e 7°
del personale
del ruolo di Governodell'Amministra-
zionecoloniale prescindendo
dai termini di serviziostabiliti
daidue primi
commadell'art.
9 del R.decreto-legge
20 feb-braio
1028-VI,
n.353,
modificato dall'art. 1 del R. decreto-Icgge
21 dicembre1933-XII,
n. 1992.Ciascun
funzionario nonpotrà conseguire più di
una pro-mozione per.meriti eccezionali.
Le
disposizioni
delprecedente primo
comma non sono ap-plienbili
nifunzionari promossi
per meritieccezionali'in vii•tù del disposto
delseëondo
comma dell'art.17
delItegio decretodegge
2giugno 1930-XIV,
n. 1020.11
presente
decreto entrerà invigore dalla
datadella suo pubblicatione nella
GazzetteT.1fficiale
delItegno,
e sarà pre- sentato al Parlainento per la conversione inlegge;
il Ministroproponente
àautorizzûto
allapresentazione
del relativo dise- gnodi legge.
Ordiniamo che
il presente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia inserto
nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osserYarioedi.farlo
osservare.Dato
aRoma, addl
10novembi•e 1930
- AnnoXV,
,VITTORIO EMANUELE.
11UssoLINI -
$1
REVEL.Visto, il GuardasigHli: Sol.Mr.
Ilegistrato alla Corte dei conti, addl 31 dicembre 1936- Anno XV Alli del Governo, registro 380, loßlio 156. - MANctNI.
REGIO
DECRETO LKGGE
15 dicembre1936-XV,
n. 2176.Disposizioni
per 11personale
dello Stato edegli
altrl Entipubblici
richiatuato in servizio militare per mobilitazione ed inviato inlicenza,
e normeintegrative
del II,decreto-legge
I•aprile IS35•XIII,
n. 343.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO li: PER VOLONTÀ UELLA NAZIONE 1110 D'1TALIA
IMPERATORE
D'ETIOPIAYisto il R.
decreto-legge
1*aprile 1935-XIII,
n.343,
con- Tertito nellalegge
3giugno 1935-XIII,
n.1019,
concernente iltrattamento
alpersonale
statale edegli
entipubblici
ri-thiamato alle armi per
mobilitazione;
Visto il decreto
del Capo
del Governo del 6 novembre3tM5-XIV,
contenente normeesecutive
perl'applicazione
delsuddetto It.
decreto-legge
1°uprile 1935-XIII,
n.343;
Visto l'art.
3, n.)
dellalegge
31gennaio 1920-IV,
n.100;
Ritenuta
l'urgente ed asso14ta
necessità diprovvedere;
Sentito
ilConsiglio
deiMinistri;
Snila
proposta
delCapo del Governo, Primo
Ministro Se-gietario
diStato,
e delMinistro Segretario
di Stato per lefinanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art. 1.
Il
personale contemplato negli
articoli 1 e i del R.de- creto-legge
1•aprile 1935-XIII,
n.343, richiamato
o tratte-noto
alle
armi o arruolatosivolontariamente
m occasloue dimobilitazione, qualora
vengadall'autorità
militare in.viato
in
licenza permotivi di
salute per untempo superiore ad
un mese, haFebbligo, al
terminedel primo
mese di li-ceilza, di riprendere servizio civile presso PAmministruzio-
ne da cui
dipende.
Nel caso che per condizioni di
salute,
debitamente accer-tate,
detta riassunzione nonpossa
averluogo:
a)
ilpersonale
di ruolo di cui all'art. 1 del citato de-creto-legge
1*aprile 1935-XIII,
n.343,
continus --qualora
la'
licenza
sia stata concessa per motivi di salute ricono- sciutidipendenti
da causadi
servizio --- ad essere conside-rato,
perl'ulteriore periodo
dilicenza,
nellaposizione
dicongedo speciale
per lichiamo o trattenimento alle armi o arruolamentovolontario
inoccasione
dimobilitazione,
coltrattamento
previsto
dal suddetto art.1;
mentre se la liceu-za è stata concessa per motivi di salute non riconosciuti
òipendenti
da causa diservizio,
èconsiderato,
per il se- condo mese dilicenza,
incongedo
straordinario a' termini dell'art. 95 del14.
decreto 30dicenibre 1923-II,
n.2000,
odelle
corrispondenti
norme delrispettivo
statogiuridico,
esuccessivamente in
aspettativa
permalattia,
secondo le nor-me dello stesso R.
decreto
30 dicembre1923-II,
n. 2000 -o
quelle corrispondenti
delrispettivo
statogiuridico
- condiritto,
durante ilcongedo straordinario
el'aspettativa,
nitrattamento
economico piil
favorevole fraquello previsto
per
le suddetteposizioni
equello
checompete
nellaposi- zione
dimilitare
in licenza per motivi di salute nondipen- denti
da causa diservisio;
b)
ilpersonale
civile non di ruolodi
cui all'art. 4 del R.decreto-legge
1'aprile 1935-XIII,
n.343,
continua -qualora
lalicenza
sia stata concessa per motivi di salute ri- conosciutidipendenti
da causa diservizio
-- adessere con-siderato,
per l'ulterioreperiodo
dellalicenza,
nellaposi-
zione di richiamato o di trattenuto alle armi o di arruolata volontariamente in
occasione di mobilitazione,
col tratta- mentoprevisto
dalpredetto
art.4;
mentre se la liccuza è stata concessa permotivi di salute
non riconosciutidipen-
denti da causa di
servizio,
èconsiderato,
per l'ulterioreperiodo
dilicenza,
assente per motividi salute,
senza di- ritto adassegni civili,
salvoquanto competa
nellaposizione
di militare in licenza per
motivi
di salute nondipendenti
da causa di
servizio.
Art. 2.
La
disposizione
contenuta nelprimo
comma del prece-dente
art. 1 è estesaagli operai permaneuti
edagli
incari-cati
stabili
di cui all'art. 2 del R.decreto-legge
l'aprile 1935-XIII,
n. 343.I salarkiti di ruolo
che, per
condizioni disalute,
debita- menteaccertate,
non smno ingrado
di riassumere servizio alla scadenza del suindicatotermine
di un mese, continue-ranno ad essere
considerati, lier
ladurata della
licenza stessa, come assenti per trattenimento allearmi
o arruola- mentovolontario
inoccasione
dimobilitazione,
con diritto:a) se la lifenza sia stata concessa per
moi;ivi
disalute
riconosciutidipendenti
da causa diservizio, agli assegni
stabiliti
dalfart. 2 del citato R.decreto-legge
1•aprile 1935-XIII,
n.343;
b)
se la licenza sia stata concessa perragioni
di saintenon riconosciute
dipendenti
da causediservizio,
alseguente
trattamento:
1° per il
periodo
di novantagiorni,
al sussidio di ma- lattia nella misuraprevista
dall'art. 49 det teste unico delle12 4+1937 (XV)
-GAZZETTÄ UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA' - N. 2disposizioni legislative
sullo statogiuridico
e sul tratta-mento economico dei salariati dello Stato
approvato
conR. decreto 24 dicembre
1924-III,
n.2114,
inluogo,
sepiù favorevole,
del trattamentoeventualmente spettante
nellaposizione
di militare in licenza per motivi di salute nondipendenti
da causa diservizio;
26 per il
periodo
successivo al906 giorno,
al tratta-mento eventualmente
spettante
nella suddettaposizione
dimilitare in licenza per
ragioni
di salute nondipendenti
dacause di
servizio,
esclusoogni
assegno inerente allaqualità
di
salartato
diruolo.
Trascorso il
periodo
di un anno, ilpersonale
salariato di ruolo in licenza per motivi di salutenondipendenti
da causadi servizio e
semprechè
nonabbia,
comunque,ripreso
effet-tiro servizio
militare,
sarà l.icenziato a norma dell'art..64,
lettera
b),
del citato testo unico 21 dicembre1924-III,
nu-mero 2114.
Gli
operai temporanei
egli
incaricatiprovvisori
che sitrovino nelle condizioni
previste
dalcitato
R.decreto-legge
1°
aprile 1033-XIII,
n.343,
e che dall'autorità militare siano inviati in licenza per motivi di salute comunque determi-nati, potranno,
durante la licenzasuddetta,
chiedere di es- sere riassunti in servizio civile presso le Amministrazioni dallequali precedentemente dipendevano,
restando in facol- tà delle Amministrazioni stesse diaccogliere
o meno la do-manda.
'Art. 3.
Il
personale contemplato negli
articoli1,
2(primo
com-ma) e 4 del II.
decreto-legge
1°aprile 1935-XIII,
n.313, richiamato
o trattenuto alle arnii o arruolatosi volontaria- mente in occasione dimobilitazione, qualora
venga dall'Au- torità militareinviato'in
licenzatemporanea
per motiti di- versi daquelli previsti
nell'art. 1 delpresente decreto-legge,
lia
l'obbligo
diriprendere
servizio civile presso l'Ammini- strazione da cuidipende
entro 10giorni
dalla decorrenza dellalicenza.
Gli
operai temporanei
egli
incaricatiprovvisori
che sitrovino nelle condizioni
previste
dal II.decreto-legge
1°apri-
le
1935-XIII,
n.343,
e siano inviati in licenzatemp.oranea
per motivi diversi da
quelli
indicati nelprecedente
art.1, potranno chiedere,
durante la licenzasuddetta,
di essererias- sunti in servizio civile presso le Amministrazioni di appar- tenenza.'Art. 4.
'Al
personale che,
inapplicazione
delledisposizioni
con-tenute nei
preecdenti articoli, riprende
servizio civile presso'?Amministrazione
da cuidipende, spetta,
dalgiorno
in cuiriprende servizio,
l'intero trattamento economico inerenteall'impiego civile,
nonchè l'eventualeeccedenza, rispetto
adetto
trattamento,
diquello complessivo
checompeta
nellaposizione
di militare inlicenza.
Art. 5.
Il
personnie precario
assunto ai sensi dell'art.3, seconilo
comma, del R.
decreto-legge
1°aprile 1935-XIII,
n.343,
insostituzioue
diquello civile
non di ruolo richiamato o trat- tenuto alle armio arruolatosivolontariamente,
in occasione dimobilitazione, dev'essere
licenziato anche se la riassun- rionedel-servizio civile di.guest'nttimo personale
haluogo in applicazione
delle normecontenutenei precedenti articoli.
Art. G.
La
mienra
dellaconcessione
dastabilirsi
ai sensi del terzo commadell'art.
2 delIU 'decretá-legge
1•aprife 1935-NIfI,
n.
313, Ëál fini 'dèl¾afköntò con gli
emolumentimilitari'
previsto
_
dal 1° comma dello stesso
articolo,
s'intende deter- minata dal trattamento civile ingodimento degli operai
pers manenti edegli incaricati stabili,
per paga o retribuzionegiornaliera
edaggiunta
difamiglia, eventualmente spet-
tante.Art.
7.
L'art. 4 del R.
decreto-legge
1•aprile 1933-XIII,
n.343,
si
applica
anche alpersonale
civne non di ruolo assuntodopo
il 16gennaio 1935-XIII,
se la nomina siaconseguita
in base ad esami
di
concorso banditi entro il 31 dicembre1934-XIII.
Art. 8.
L'art.
7 del II.decreto-legge
1°aprile 1935-XIII,
n.343,
si
applica
anche ai candidati dei concorsi banditinel
pe- riodo dal 1°gennaio
al 15 ottobre1931-XII,
per nomma net ruoli dipersonale
delle Amministrazionistatali,
compresequelle
adordinamento autonomo,
che si trovino nelle condi- zioni ivi richieste.Gli
impiegati
civili di ruolo candidatinegli
esami di con-corso o di idoneità per
promozioni
indettiposteriormente
at1°
gennaio 1934-XII,
o da indirsi dalle Amministrazioni delloStato,
compresequelle
ad ordinamentoautonomo,
iquali
abbiano ottenuto od
ottengano
l'ammissione ale prove oralie
comprovino,
mediante dichiarazione dellacompetente
autorità
militare,
di non averpotuto
sosteuerleperchè
ri-chiamati alle armi o comunque in causa del servizio mili-
tare, potranno
sostenere le prove orali nelprimo
esame ri-spettivamente
di concorso o di idoneità perpromozione,
nelruolo cui
appartengono,
che venga bandito successivamente al lorocongedamento;
equalora
lesuperino,
saranno in-clusi,
secondo la votazioneriportata,
nellagraduatoria
delprecedente
esame in cui sostennero le prove scritte e nelnuovo
grado,
alquale
verranno promossi in relazione alle vacanze, occuperanno ilposto
che sarebbe ad essispettato
se a suo
tempo
avesseropotuto
sostenere le prove orali delprecedente
esame, considerandosi a tale finepromossi
conriserva
d'anzianità
i candidati diquesto
esame, rimasti in serviziocivile,
che sianorispettivamente
risultati vincitori od idonei.Le norme del
precedente
comma siapplicano
ancheagli impiegati
che siano stati ammessi o vengano ammessiagli
esami di concorso o d'idoneità per
promozione
iviindicati,
ma non abbiano
potuto
sostenere le prove scritteperchè
richiamati alle armi o comunque in causa del servizio militare.
Le stesse norme si
applicano agli impiegati
che siano stati ammessiagli
esami di concorso o di idoneità per promo- zione e il cuicongedo
dalle armirisalga
ad unperiodo
an,tecedente le prove scrittenon
superiore
a tre mesi.Art. D.
Le
disposizioni
deiprecedenti
articoli sonoestese,
in quan-to
applicabili,
alpersonale dipendente
dalle Amministra-zioni,
Istituti ed Enticontemplati
nell'art. 9 del R. decreto-legge
1°aprile 1935-XIII,
n. .'113.Le
disposizioni
medesime non siapplicano
alpersonale
delle Ferrovie dello
Stato,
per ilquale provvederà
con suodecreto il Ministro per le
comunicazioni,
di concerto conquello
per le finanze.Art.
10.Il
preselite decreto
entrerà invigore
dalgiorno della
suspubblicazione
nella GazzettaUfficiale
e saràpresentato
at-Parlamento per la conversione in
legge.
Il
Caßo
delGoverno proponente,
èautorinato
a presen, tire ilrelatisp disegno
dilegge;
4-IJD37 (XV)
- GAZZETTA UFFICIALE I L REGNO D'ITALIA - N. 213
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
dipuservarlo
e di farlo osservare.Dato a
Roma,
addì 15dicembre
1936 . AnnoXV, VITTORIO. EMANUELE.
MúSSOLINI -- Dr REVEL.
Visto, fi
Guardasigilli:
SoLati.Registrato alla Corte detconti, addi 28 dicembre 1936-Anno XV Auf del Governo, registro 380,
foglio
140. - MANCINI.REGIO DECRETO
23 novembre1936-XV,
n. 2177.Nuove classiûche e
declassinche
di strade nella rete statale dell'Istria.VITTORIO
EMANUELE IIIPERGRA21A DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONERE
D'ITALIAIMPERATORE
D'ETIOPIAVisto l'art. 2
della legge
17maggio 1928,
n.1091,
istitu-tiva
dell'A.A.S.S.;
Vista la
legge
24giugno 1929,
n. 1138 ;Ititenuta
l'opportunità
diprovvedere
allaclassifica
nellarete delle strade statali delle
seguenti arterie:
1)
Crocevia Tizzano-San Lorenzo delPasenatico-Leme- glossi-Valle d'Istria-Dignano;
2) Divio Antignana-Antignana-Mompaderno-Parenzo;
3) Pola-Lavarigo-Marzana-Cregli-Barhana;
e alla
declassifica dei seguenti
tronchidelle strade statali
lin.
15,
15-biae61: '1) Dignano-Pisino (S.
S. n.15)
;2)
liivioAntignana-Crocevia
Tizzano(S.
S. n.15)y 3)
Crocevia Tizzano-Parenzo(S.
S. n. 15bis);
4) Dignano-Barbana (S.
S. n.61);
Cousiderato
che, nelPinteresse
dellagrande viabilità,
lesuddette nuove classifiche e
corrispondenti
declassifiche di stra<1e stataliappariscono giustificate
da notevoli abbrevia- zioni di percorsonelle
comunicazioni fra la città di Polae
quelle
di Trieste eFiume, nonchè
dalgenerale migliore
tracciato
plano-altimetrico
delle strade daclassificare,
inconfronto a
quello degli
attualitronchi statali,
che esse de-yono
sostituire;
Visto il
decreto
Reale 1• ottobre1936-XIV,
con cui vieneconferita
alCapo
del Governo la facoltà di firmaregli
attidi
competenza
dei Ministri per le colonie e per i lavoripub- blici;
Visto il voto 10
settembre 1936-XIV,
n.1920,
del Consi-glio
diamministrazione
dell'Azienda autonoma statale dellastrada;
Visto il voto 3 settembre
1930-XIV,
n.1471,
delConsiglio superiore
dei lavoripubblici;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato per i lavoripubblici,
di concerto conquello
per lefinanze;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
Art. 1.
E
approvata,
condecorrenza odierna,
la variazione nell'an- damentogenerale
delle stradestatali,
con la cancellazioneglei seguenti tronchi
dellestrade
statali nn.15, 15-Ais
e01:
1) Dignano-Pisino (S.
S. n.15)
;2)
BivioAntignana-Crocevia
Tizzano(S.
S. n.15);
rocevia Tissano.Parenzo .(S.
S. n.15:bia) 4) Dignano-Barbana JS. S. n..01)
.e con la iscrizione in loro vece delle
seguenti arterie:
1)
Crocevia Tizzano-San Lorenzo delPasenatico-Lemo-
Sossi-Valled'Istria-Dignano (S.
S. n. 15 - Flavia-)
;2)
BivioAntignana-Antignana-Parenzo (S.
S. n. 60 del31onte
Maggiore d'Istria)
;3) Pola-Lavarigo-31arzana-Cregli-Barbana (8.
S. n. 61Liburnica).
Art.
2.
In conseguenza del nuovo
andamento delle strade
statalin. 15 e n.
60,
il trattoPisino-Bivio Antignana,
che rimanestatale,
passa dalla strada statale n.15,
dellaquale
faparte attualmente,
alla strada statale n. 60.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
edei
decreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diopservarlo
e di farlo osservare.Dato a
Itoma,
addi 23novembre
1936 - AnnoXV, VITTORIO
E3IANUELE.ÍUSSOLINI - ÛI REVEL.
Visto, (I Guardasigilli: SOLMI.
Registrato
alla Corte dei conti, addi 29 dicembre 1936- Anno XVa Atti del Goverrto, registro 380, foglio 144. - MANCINI.ILEGIO DECRETO 15 ottobre
1936-XIV,
n. 2178.Revoca della concessione accordata alla Società anonima Palma Dum per la raccolta dei frutti di
palma
dum nei boschi demaniali dell'Eritrea.N. 2178. II. decreto 15 ottobre
1936,
colquale,
sullaproposta
del Ministro per le
colonie, viene
revocata la concessione accordata allaSocietà
anonima PalmaDum,
per la raccolta deifrutti
dipalma
dum nei boschi demanialidell'Eritres.
Visto, il
Guardastgilli:
SOLMI.Reg.istrato alla Corte dei conti, addi 24 dicembre 1936- Anno XV
DISPOSIZIONI E COMUNICATI
MINISTERO DELLE FINANZE
:DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(3*
pubblicazione).
Diffida per smarrimento di certincati
provvisori
del Prestito del Littorio.
In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufflefale del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del
Regio
decreto 8 giugno 1913, n. '700, si notitlca che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato provvisorio dal Prestito del Littorio.Nurr.ero d'ordine del registrosmarrimenti: 12 -Numero del cer- tificato provvisorio: 5 per cento - Data di emissione: 22 dicembre 1936 - Uffleio di emissione:
ûcggio
Calabria - Intestazione: Fim- manò Saverio fu Antonio da Beroletto della Chiesa (Reggio Calabria)- Capitale: L. 200.
Si diffida
chiunque
possa avervi interesse che,trascorsi sel mesi dalla data della primapubblicazione
nella Ga:zettaill/lciale
del Regno, senza che siano state notifleateopposizioni
a chi ha denun- ziato lo smarrimento del suddetto certitlcatoprovvisorio,
e sia state depositato 11 relativo attò di notifica presso questa Direzione gene- rate, nonche ase l'opponente ne fosse in possessoa il certificatoprovvisorio
denunziato smarrito, siprovvederà
per la consegna a chi dl ragione del titolo definitivo del Prestito del Littorio corrisp0R•dente al cortificato di .cui trattas
Roma, .addl 31
Agosto
1936 .Anno.IIV
(3591)
. . Iglyttge generale
; PolaNra.14 4-1-1937 (XV)
•GAZZETTÄ UFFICIALE DEL
REGNOD'ITALIX
- N. 2MINISTERO DELLE TINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLIG)
13• pubblicazione).
ettifiched'intestazione. Elerico
tt 20.Si dichiara ehe le rendite Begitenti, per errore occors6 nelle indicazioni date dai richiedenti alPAmministrazione del Debito puþblico, , ennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dotetano intestarai e vincolarsi comealla colonna 6, essendo quelle ivi risultanti e vere
indicazioni dei titolari delle rendite stesse: .
BlilBITÓ N A e a IltTESTAZIONEDARETTIFICAftE TENOREDELLA RETTIFICA
renditaannua
1 2 4 6
Rod.3.50% 491916 (1934
a 180995
i 160041
i 212882
g 820503
i (82968
e $39500
Cons.3,60% 8096'l9 (1906)
Obbl. FeW. 180 v.!Aa¾
ReaditA$¾
3HB(1936)
i 6148
i 6151
le 6147
6160
a . 6110
Red.850% 140008
3 148003
8 171180
Co 9.4,50 % 11518
LO
Alon.§,Ѿ 110138 (lume
a 110136
2402- Baviozzi Ëmma fu Giulio, anbile, dom. a Siena, con
ugufrutto vitalia.loa favore di Piacentini Antoniettg to Cristoforo Ved. Marnazi. dem a Pisa.
à7,60 Scarpiello Colle Lttigina fu dirolanto minore sotto la
Ÿor
o aPom
Scarpiello Sof.afu Enrico, dom. in8†,50 Cotnesopra, con usufrutto vitatizio a favore di Scar- piello Sofia fu Enrico ved Scarpiello Colle Girolamo, dom. a Forenza.
¶$,50 Cox4esopra,con usufrutto vitalistoa tavoredi beatplello NORafaEnrico, ved. Scarpiello Collo Girolamo, dom. a
Forenza.
520,50 Comesopra,conusufrutto vitalizioa tavore di Scarptello SofiafuEnrico, red. Boarpiello Colle Girolamo, dom. a
Forenza.
60,60 Rontuort Maria til Michelangelo, minore sotto la p. 9.
del padra een untiftutte a favore di Di Renzo Albina fu Oluseppe, Montoori Miçhelangelo fu Snverio e Di Ch!«ro Angetò fa Cataldo, congiuntamente e cumuta-
tivamente, dom. aTrant.
8500* ÚaGlórgi blinð, adoardo, Eslo. Anita e Santina fu Al- fonso, minori sotto la p. p. della madre Cano Angela fu Giuseppo ted. di DeGiorgis Alfonto, dem. A (tet.
magno dL Valstrona
(Novara)
con usufrutto vitalizio a Cano Angþ1a fudinsoppe, red. di De Giorgie Alfon-so dom a Germagnodi Valstrona (Novarat
1T50 - Ferragatta Franresca-Marfa-Teodera di Giovannt, nu.
bite, dom. o Carisin (Novara), detale della titolare þei matrintonio da ðontrarre con gremotti Pietró fu
GiuseÞpa,
Originoits- Dupur Teresa fu ditonso, moglia di Noris Carle. dom.
A- a Torino.
im* Diatia Diana i Antohto moglia di Tadin1 D1ego fu Luigi, nom. a Losa (Novarat.
- Diana 1616 di Antouto, snoglie di Right Marcello di Giovannt. dont a Lena (Nuvara).
6000- Diana Luigi di Antonio, dom, a Lesa (Novara), Diana Antohto fu Lalgt, dotn. a Lesa (Novara) per i
.. viitni dûc hIlilano per it terzo.
Tutticon usufrutto vitalizioa Diana ðnofrio fu Luigl.
dom. a Lasa (Novara).
10,80 ftúl Audhile (tl Francesco, minore sotto 14 os p. della naadre Giroletti Roan, vedova Freri,,moglie in se·
cende boksedi Bertoletti Giovannt. dom. a Cablisane (Cremona) con annotazione di Øsufrutto a farnre di detta Giroletti Rosa.
500 Frefî AmabilefuFrancesco. minote, sotto la p. p. della madre Giroletti Rosa ved. Freti, inoglio ith seconde nozze di Bertolett1 Giovanni, dom, a Camisano (Gre-
inona).
1698 * Alberino Salvatore. Tiberio e Dante di Lorenzo, minori sotto la p o. del padre o nascituri di questo, dõtn.
a Capri; Alberino Saratore, Af1ebele. Antonietta, Raf.
faelae Itarta di Antnino e nascituri di otetto dom.
a .Piatto di Borrehto. Gargiulo Antonfetta, nubile, liarlano, Maria, Franceseq P Balvatore di Micitele;
gli ultimi tre gninori sotto la p. 9 del vndre e nas
satturÏ da Alberinn Emanuela fuSaÎvatore, moglie di detto Gargin11o afichele, dom. a Positano, tutti eredi indivoi ed in parti escali di Alberino Salvatore fa afichele.
Annotastone. - Con neufrutto ad Alberino Lomnro in
i Salvaturo, dom. 4Capel, Ather'no Antoninofu Salva- tore, dom, a Piano di Sorrento e Atherino Emanuela
di Salvatore in Garginlo, dom. a Positano.
120 ¯
FaraccoCarmera di Giovanni.moglie di FaraccoGiusep- pe. dem in Maratea (Potenza)
Di Dagno Guidi Galeazzo di Giuseppe, minore sotto la 9, p. del padre e Agli nascituridi quest'ultimo, dom.
a Satignanodi Itchiarna
Di Bagne Guidi Ferdinando 41 Giullelpe, minore ecc.
come soprà
Saviozzi Emma fuGiulio, unhile, dom. aSiena,con usa.
frutto vit. a favore di Placentini Maria•Antonfette o
lifória-AntoniafuOristofanoved. Maruzzi dom.aPisa.
ScarpÏeÌlo Colle Giuesppina-Elvira 1,stgtna fu Atf(Iso•
Girolamo minore sotto la p. p. della madre Scarpiello Soga-Margherfra fu Enrico, dom. in Forenza.
Come sopya, con usufrutto vitalizio a favore di Scar.
piello SognaMargherita fuEnrico, ved. kicarpiello Cels le Attilio=0irolamo, dem. a Forenza.
Onme sopra ton asufrutto 91talitto a fatore di Scar.
piella Soga.Margherita tuEnrico, ved. Scarpiello Col.
le Attilio.Girolamo, dotn a Forenza.
Cotne sopra, enn nantrutto vitalizio a favore di Scar.
piello Sofia llargherita faiEnrico. ved. ScarpielloColle Attilfo-Girolamo. dom. a Forenza.
Montuor! Haria di ifichelangelo, minore sotto la p. p.
del vadre, con usufruttoaTarote di Di lienzo Albina in Giuseppo. Un"tuori 1(icholamreio fa Bavario e 111 Chiaro Angela fu Cataldo. congiuntamente a cumula.
tivamente, dam. 4 Trani
De Giorgie Nino, Itale dette Adoorde ecc. come contro.
Fertagatta Afaria-Franstata.Teodora, ecc. come contro.
Dupuy Giulta-fertta-Clementino te Domenito.Giulio.
Alfonso scoglie di Noria Carlo dum. a Torino, come contro.
Come contro.
Come contro.
Come contro.
Tutti conusufrutto vitalizioa Diana 4neclo-Onofrie fa Laiti dom, aT.ees (Noveral.
Freri Maria.txtabile. ecc. come centro.
Freri Maria-Amatile, eee comocontre.
Alberino Salvatore, Bruno-Tiberio e Lorenzo. ecc. come vogtro.
Faraco Carminella i Giovanni, moglie di Faraco Giu- Eeppe, dom in Muraten (Potenzak
Gurds Di Ðogno G•,leazzo di Giuseppe, ecc. come contro,
Guidi Di Bagno ferdinando di Giaserpe, minore eco.
come contro.
'A termini dell'art. 167 del regolamnto generale out Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si dillida chiunque possa averviinteresse che, trascorso un mcse alla datadella prima pubblicazione di questo avviso, ere non siano statetslotineate opposizioni a questa Direzione gcuerale, le inttatazióninendd Ile karanho come togra rettificate.
(