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Pass invalidi: ultime sentenze

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Pass invalidi: ultime sentenze

Autore: Redazione | 10/09/2021

Leggi le ultime sentenze su: reato di falsità materiale; permesso di parcheggio riservato ad invalidi; fotocopia del pass invalidi di altri e apposizione sulla propria auto; sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada; pass originale rilasciato dal Comune.

Fotocopia del pass per parcheggio invalidi

Solo se nell’intenzione dell’agente il pass viene presentato come fotocopia e/o

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riproduzione di un documento vero, senza apparire dunque come un documento falso, idoneo a trarre in inganno, viene automaticamente escluso il reato di uso di falso (nella specie, il pass per parcheggio invalidi era stato esposto come fosse l’originale, costituendone la riproduzione fotostatica plastificata artigianalmente in modo tale da avere l’apparenza dell’originale).

Cassazione penale sez. V, 20/10/2020, n.836

Il diritto dell’invalido di accedere nelle Ztl

Non è consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in zone a traffico limitato limitare l’incondizionato diritto dell’invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.

Tribunale Torino sez. III, 07/09/2020, n.2889

Diritto di sostare nelle aree riservate

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il diritto di sostare nelle aree riservate, previsto in favore dei detentori del

“contrassegno invalidi”, presuppone non solo la titolarità, ma anche l’effettiva esposizione del contrassegno stesso, in mancanza della quale, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di disabilità, l’autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione di cui all’art. 158 del codice della strada.

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2019, n.12625

Sosta in area destinata agli invalidi senza esposizione del contrassegno

Nell’ipotesi in cui il conducente sosti in un’area destinata a portatori di handicap (senza l’esposizione dell’apposito contrassegno), non perché sia personalmente titolare di tale beneficio, ma in quanto accompagnatore di un soggetto invalido, deve comprovarsi l’esistenza dell’autorizzazione in favore del soggetto accompagnato ed inoltre che il veicolo sia a servizio di quest’ultimo.

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Cassazione civile sez. VI, 13/05/2019, n.12625

Fotocopiare il pass invalidi di altri e apporlo sulla propria auto

In caso di riproduzione fotostatica dell’originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi, attribuito ad altri, ed esposizione di tale copia sul proprio veicolo si configura il reato di falso materiale commesso dal privato in autorizzazioni amministrative laddove tale documento abbia l’apparenza dell’originale e come tale venga utilizzato, non presentandosi quale mera riproduzione.

Cassazione penale sez. V, 29/03/2018, n.32366

Titolari del contrassegno invalidi

Il regolamento comunale può decidere di limitare l’assegnazione dell’eventuale spazio di sosta riservato solo ai soggetti titolari di contrassegno invalidi muniti anche di patente di guida. E la disposizione restrittiva è legittima nonostante il codice stradale ammetta questa possibilità anche per i soggetti non titolari di licenza.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 22/06/2018, n.1423

Fotocopia del pass disabili

Integrano il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) la riproduzione fotostatica dell’originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.

Cassazione penale sez. II, 25/05/2017, n.38816

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Uso di un falso contrassegno per il parcheggio degli invalidi

Ai fini della configurabilità del reato di uso di un atto falso previsto dall’art. 489 c.p., non è rilevante la finalità perseguita dall’agente, né l’idoneità concreta dell’atto al conseguimento di un vantaggio, essendo a tal fine sufficiente qualsiasi modalità di utilizzo del documento falso con il fine di perseguire uno scopo conforme allo stesso (fattispecie relativa all’utilizzo di un falso contrassegno per il parcheggio degli invalidi utilizzato per parcheggiare sulle strisce blu).

Cassazione penale sez. V, 06/03/2017, n.13925

L’esposizione di falso permesso di parcheggio per invalidi

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) la riproduzione fotostatica dell’originale di un “permesso di parcheggio riservato ad invalidi” attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.

Cassazione penale sez. V, 19/01/2016, n.8900

Reato di falsità in scrittura privata

Integra il reato di falsità in scrittura privata e non quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta consistita nella allegazione ad una serie di ricorsi al prefetto (avverso verbali di accertamento di violazioni al codice della strada in cui l’imputato prospettava falsamente di aver trasportato soggetti titolari di pass per invalidi) di false dichiarazioni degli invalidi, atteso che queste ultime hanno natura di scrittura privata e non sono destinate ad essere trasfuse in alcun atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati.

Cassazione penale sez. II, 13/02/2015, n.9951

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La responsabilità del titolare di un permesso per invalidi

Ai sensi dell’art. 482 c.p., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo, come nella specie, degli originali, qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dell’imputato, legittimo titolare di un permesso per invalidi, che aveva utilizzato la fotocopia di tale permesso su una vettura utilizzata eccezionalmente, a causa del problema meccanico dell’automobile usata di solito; a detta della Corte, l’imputato avrebbe potuto tranquillamente portare con sé il pass sull’altro veicolo adoperato, invece di predisporre un duplicato).

Cassazione penale sez. V, 11/04/2014, n.26799

Reato di falso in certificazione amministrativa

Quando la duplicazione di un documento di concessione venga esibito come originale, si ha il reato di falso in certificazione amministrativa. L’art. 477 c.p. mira infatti a tutelare la fede pubblica e il principio dell’affidamento nella provenienza dell’autorizzazione da parte dell’autorità pubblica, che ne appare emittente (fattispecie relativa alla riproduzione di concessione del parcheggio per invalidi, apparentemente rilasciata dal Comune competente).

Cassazione penale sez. V, 09/05/2014, n.29582

Copia a colori del permesso di parcheggio invalidi

Sussiste il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. tutte le volte in cui la copia del documento abbia l’apparenza e sia utilizzata come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, e come tale sia idoneo a trarre in inganno la pubblica fede (nella specie, la Corte ha confermato la configurabilità del reato de quo nell’apposizione sul parabrezza di un auto di una

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copia a colori del permesso di parcheggio invalidi, in tutto simile all’originale, che consentiva di rilevare la sua reale natura solo a seguito di un attento esame, svolto dall’interno del mezzo, poiché solo nella parte posteriore, non esposta, riportava la dicitura copia, e conseguentemente poteva sfuggire ad un controllo meno approfondito).

Cassazione penale sez. fer., 17/08/2012, n.40875

Pass invalidi: l’autovettura intestata alla nonna

Non risponde del reato di cui agli art. 472,482 c.p. per avere formato falsamente un pass invalidi per l’autovettura intestata alla nonna, colui che parcheggiava, in un posto riservato agli invalidi, l’autovettura di proprietà della nonna, che esponeva non il pass originale rilasciato dal Comune, ma la semplice fotocopia del documento originale (e quindi non un documento falsificato): l’illiceità dell’utilizzo del pass da parte dell’imputato, soggetto non legittimato, ha rilevanza sul piano amministrativo della violazione delle norme del codice della strada ma non concreta una violazione delle norme del codice penale.

Tribunale La Spezia, 21/09/2011, n.874

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