• Non ci sono risultati.

Novità fiscali del 3 settembre 2012: liquidazione di SRL senza notaio?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Novità fiscali del 3 settembre 2012: liquidazione di SRL senza notaio?"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Novità fiscali del 3 settembre 2012: liquidazione di SRL senza notaio?

Pubblicato il 3 settembre 2012

catasto: come individuare la rendita catastale, sua determinazione e criteri; il passaggio di un solo lavoratore non configura l’ipotesi del trasferimento d’azienda; apprendistato: se il lavoratore è formato si può chiudere il rapporto; i debiti fiscali “senza giudicato” entrano nel passivo con riserva; liquidazione SRL: se non interviene il Notaio vale la procedura semplificata; assistenza nel recupero dei dazi sorti nei paesi della UE: decreto pubblicato in G.U.; professionisti: anche con le testimonianze si può riscuotere la parcella; sisma in Emilia: in G.U. la proroga tributaria; in G.U. la liberalizzazione dei negozi

Indice:

1) Catasto: come individuare la rendita catastale, sua determinazione e criteri 2) Il passaggio di un solo lavoratore non configura l’ipotesi del trasferimento d’azienda

3) Apprendistato: se il lavoratore è formato si può chiudere il rapporto 4) I debiti fiscali “senza giudicato” entrano nel passivo con riserva

5) Liquidazione SRL: se non interviene il Notaio vale la procedura semplificata

6) Assistenza nel recupero dei dazi sorti nei paesi della UE: decreto pubblicato in G.U.

7) Professionisti: anche con le testimonianze si può riscuotere la parcella 8) Sisma in Emilia: in G.U. la proroga tributaria

9) In G.U. la liberalizzazione dei negozi

1) Catasto: Come individuare la rendita catastale, sua determinazione e criteri Rendita catastale: la Suprema Corte ha individuato gli elementi rilevanti per determinarla.

Secondo la Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza n. 9113 del 2012, il tessuto urbano di inserimento, il piano di ubicazione ed i servizi strutturati in godimento, lo stato di conservazione dell’unità immobiliare e del fabbricato di cui fa parte costituiscono gli elementi, singolarmente e nel loro insieme, rilevanti per la determinazione della rendita catastale.

Nel caso di specie era stato impugnato in sede giurisdizionale l’atto di classamento catastale effettuato dal competente ufficio in relazione ad un immobile sito in Firenze.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze respingeva il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale, pronunciandosi sull’appello, ritenendo eccessivo il saggio di fruttuosità dall’Amministrazione nel 2% lo rideterminava nell’1,50%.

(2)

I giudici supremi hanno accolto il ricorso a causa della mancata adeguata disamina della realtà fattuale, rendendo impossibile il controllo sulla logicità sviluppato per giungere alla decisione. Al riguardo, la CTR aveva valorizzato, con un generico riferimento, soltanto l’ubicazione centrale dell’immobile, ignorando gli altri elementi pur rilevanti nella determinazione della rendita catastale.

2) Il passaggio di un solo lavoratore non configura l’ipotesi del trasferimento d’azienda

Deve essere provato anche un passaggio di beni e strumenti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14457 del 2012, ha ribadito che il passaggio di un solo dipendente da un’impresa ad un’altra non costituisce trasferimento d’azienda e pertanto, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma, è possibile per il nuovo datore, ottenere gli sgravi per la nuova assunzione.

Nel caso di specie, il nuovo datore aveva assunto un lavoratore dimessosi da un precedente impiego e, contemporaneamente, era subentrato alle attività svolte dal precedente datore beneficiando degli sgravi della Legge n. 448/98. L’Inps ha disconosciuto gli sgravi sostenendo che tra i due datori si era verificato un trasferimento d’azienda e, quindi, non si trattava di un reale aumento di personale.

La Corte, invece, ha escluso che il passaggio di un solo lavoratore possa costituire trasferimenti di ramo d’azienda, ma perché si verifichi tale ipotesi, deve essere anche provato un passaggio di beni e strumenti ulteriori.

La riforma del lavoro, sul tema delle condizioni per beneficiare degli incentivi, rivede tutto il sistema con decorrenza 1 gennaio 2013 (art. 4 commi da 12 a 15).

Trasferimento d’azienda: Escluso beneficio contributivo in caso di passaggio lavoratori

Confermato il mancato riconoscimento degli sgravi di cui alla Legge n. 223/1991.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14245/12, ha stabilito l’esclusione dal beneficio contributivo nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende nelle quali si verifica il semplice passaggio di personale alla nuova impresa, ma senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato.

Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla legge 223 del 1991 per le imprese che assumono personale già licenziato in seguito a procedure di mobilità, specifica la Corte, presuppone l’accertamento dell’esistenza della situazione di esubero e l’esistenza di effettive ragioni economiche e non elusive con l’obiettivo di uno sconto contributivo attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro in corso.

(3)

3) Apprendistato: se il lavoratore è formato si può chiudere il rapporto

Termine del contratto e reale raggiungimento degli obiettivi formativi possono non coincidere.

Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 25014 del 2012, ha risposto ad alcuni quesiti sull’apprendistato.

Termine periodo transitorio

Per i contratti stipulati dal 26 aprile 2012 il nuovo Testo Unico sostituisce completamente la vecchia normativa, sia regolamentare che sanzionatoria, la quale resta in vigore solo per i contratti di apprendistato in essere al 25 aprile 2012 e fino alla loro naturale scadenza.

Formazione e fine rapporto

L’obbligo di formazione per l’apprendistato professionalizzante. Si spiega che il nuovo Testo Unico prevede un’integrazione tra la formazione di base e quella integrativa, ossia: Una formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, disciplinata dalla contrattazione collettiva e svolta sotto la responsabilità dell’azienda e l’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, la cui disciplina e programmazione sono rimesse alle regioni e province autonome nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

L’offerta formativa professionalizzante è comunque da intendersi sempre obbligatoria e a carico dell’impresa.

Durata dell’apprendistato

il Ministero asserisce che essa è legata all’essenzialità della componente formativa nel vincolo contrattuale.

In altri termini, la durata dell’apprendistato è sempre legata alla durata della formazione tanto che se al termine del periodo di formazione nessuna delle parti, datore di lavoro e/o lavoratore, esercita la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4) I debiti fiscali “senza giudicato” entrano nel passivo con riserva

Non può essere escluso il credito dell’Amministrazione finanziaria se la pretesa alla sua base è al vaglio della Commissione tributaria e non è ancora intervenuto il giudicato.

Nell’ambito di una procedura fallimentare, se sorgono contestazioni sul credito alla base del ruolo, portate all’attenzione del giudice tributario e non ancora risolte con sentenza passata in giudicato, il giudice deve comunque ammetterlo con riserva.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 14617 del 23 agosto 2012.

(4)

In seguito all’esclusione del credito, avvenuta ad opera del giudice delegato, conseguente alla domanda di ammissione al passivo dello stesso richiesta mediante ruolo, l’Agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate promuovevano opposizione allo stato passivo dinanzi al tribunale di Monza (ex articolo 98 Rd 267/1942).

Il Fallimento si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione di Equitalia, l’erroneità dell’iscrizione a ruolo del quantum e l’impossibilità di procedere all’ammissione con riserva (ex art. 88, Dpr 602/1973) a causa della nullità dei titoli giustificativi del credito.

Il tribunale confermava l’esclusione del credito, rilevando che l’avviso di accertamento alla base dell’iscrizione a ruolo era stato annullato in primo grado dalla C.t.p. competente, per inesistenza della sua notifica. Pertanto, avrebbero dovuto ritenersi nulli sia l’iscrizione a ruolo degli importi basati sul predetto atto impositivo, sia tutti gli altri atti successivi, con conseguente inutilizzabilità del ruolo per l’insinuazione al passivo.

Tale sentenza veniva impugnata dall’ente impositore dinanzi al giudice di legittimità.

Con la sentenza in esame la Corte di cassazione ha, invece, ribaltato il verdetto del tribunale fallimentare affermando che, in realtà, quest’ultimo è incorso in un errore di diritto nel momento in cui ha ritenuto definitivamente accertata l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento alla base del ruolo in forza della pronuncia di primo grado della Ctp, la quale era, comunque, ancora impugnabile.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, il tribunale avrebbe dovuto correttamente ammettere il credito con riserva applicando il disposto di cui all’art. 88, Dpr 602/1973.

Sulla base di tale assunto, la sentenza è stata cassata e il giudizio rinviato, anche per la decisione sulle spese di lite, al tribunale di Monza in diversa composizione.

5) Liquidazione SRL: se non interviene il Notaio vale la procedura semplificata

La procedura semplificata, limitata alle ipotesi di scioglimento previste dalla Legge (ex art. 2484 c.c. n. da 1 a 5) o dallo Statuto e che non comporta modifica dello statuto, è ormai consolidata tra le Camere di Commercio, che accettano pratiche di messa in liquidazione senza la forma dell’atto pubblico notarile.

E’, comunque, utile verificare la procedura presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente.

La procedura semplificata prevede che l’organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l’assemblea per la nomina dei liquidatori.

Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all’organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro Imprese.

(5)

Le fasi operative sono:

– Accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma;

– convocazione dell’assemblea dei soci;

– deliberazione dell’assemblea dei soci, che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i;

– approvazione Bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione dal Registro Imprese.

Come è noto, lo scioglimento della S.r.l. viene regolato dagli artt. 2484-2496 c.c..

L’art. 2484 prevede che le S.r.l. si sciolgono:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto é disposto dagli artt.

2447 e 2482-ter;

5) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell’assemblea;

7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

La società, inoltre, si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano ove compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

L’art. 2487 c.c. prevede che, salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) non abbia già provveduto l’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono

(6)

dell’atto costitutivo o dello statuto, su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Pertanto, in presenza dei suddetti presupposti, sono gli amministratori che accertano le cause con apposita dichiarazione da iscrivere al Registro Imprese competente nei casi in cui la società si sciolga:

– Per il decorso del termine;

– per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

– per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;

– per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto é disposto dagli artt.

2447 e 2482-ter;

– nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473.

6) Assistenza nel recupero dei dazi sorti nei paesi della Ue: decreto pubblicato in G.U.

Per fini dell’assistenza nel recupero dei dazi sorti nei paesi della Ue, é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012, il Decreto Legislativo n. 149 del 14 agosto 2012 di attuazione della direttiva Ue sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ecc..

Vengono, dunque, impartite istruzioni su come si deve attuare la “mutua assistenza” tra stati per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro stato membro.

Pertanto, dal 14 settembre 2012 sarà più semplice recuperare le somme non pagate dagli italiani in altri Stati Ue. La collaborazione riguarda i tributi i dazi nazionali e locali, i fondi Ue indebitamente fruiti, e le penali, sanzioni, tasse di natura amministrativa.

Esclusi sono i contributi previdenziali obbligatori e le multe. La procedura prevede l’introduzione di un “titolo uniforme” per l’adozione delle misure esecutive nello stato oggetto di richiesta e di un “modulo standard” che semplificherà la notifica negli altri stati membri di tutte le decisioni.

(7)

7) Professionisti: anche con le testimonianze si può riscuotere la parcella

Le testimonianze ed il parere di congruità dell’Ordine sono sufficienti al commercialista per giustificare la parcella.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14726 del 30 agosto 2012.

Ne è uscito sconfitto il cliente-ricorrente secondo il quale le prove addotte erano insufficienti.

Infatti, nel caso di specie, un professionista aveva chiesto al giudice un decreto ingiuntivo per ottenere la differenza tra quanto già avuto e il compenso totale.

Tutti e tre i gradi di giudizio hanno dato torto al cliente. Si è chiuso così un contenzioso durato un quarto di secolo.

8) Sisma in Emilia: in G.U. la proroga tributaria

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012, il Decreto del 24 agosto 2012 che ha spostato il termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari al 30 novembre 2012 per i cittadini e le imprese colpite dal sisma.

Un prossimo decreto fisserà le modalità di attuazione degli adempimenti e dei versamenti posteriori agli eventi sismici e fino alla nuova data finale di sospensione del periodo. Il provvedimento ha carattere eccezionale e va incontro alle richieste espresse dai presidenti delle tre regioni interessate Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. La ripresa degli adempimenti, prevista per il 1° ottobre 2012, sarebbe stata impraticabile considerati i ritardi con i quali stanno giungendo le risorse economiche nelle zone bisognose.

9) In G.U. la liberalizzazione dei negozi

Dal prossimo 14 settembre coloro che vorranno aprire una nuova attività potranno farlo più liberamente. Basta una segnalazione. Non servono più permessi o nullaosta.

Semplificazione a tappeto per le attività economiche. La Scia (Segnalazione di inizio attività) prende il posto della Dia (Denuncia inizio attività), con il risultato che si può aprire subito il negozio, senza aspettare permessi e nullaosta.

Tutto ciò grazie al Decreto Legislativo n. 147 del 06 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012, che attua la direttiva europea sui servizi e che sarà in vigore dal 14 settembre 2012. Altre semplificazioni riguardano l’attività di commercio all’ingrosso nel settore alimentare, di facchinaggio, di intermediazione. Scatta anche l’abrogazione di alcuni albi e ruoli.

(8)

Novità salienti

Vengono, quindi, introdotte misure per rendere più rapido e semplice l’avvio delle nuove attività nel settore dei servizi attraverso l’introduzione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che sostituisce la precedente Dichiarazione di inizio attività (Dia) per l’avvio delle attività di impresa non soggette a programmazione (viceversa, per quelle in cui resta fermo il regime autorizzatorio varrà l’istituto del silenzio assenso).

Sono poi previsti interventi di semplificazione riguardanti le attività di commercio all’ingrosso nel settore alimentare, di facchinaggio, di intermediazione commerciale e di affari, di spedizioniere, di acconciatore, di estetista, di lavanderia e di disciplina dei magazzini generali e dei mulini.

Infine, viene disposta l’abrogazione di alcuni albi e ruoli, tra i quali i commissionari, i mandatari, gli stimatori e pesatori pubblici e i mediatori per le unità da diporto.

Vincenzo D’Andò

Copyright © 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Riferimenti

Documenti correlati

Nel caso in cui, invece, l’impresa disponga già di una posizione assicurativa con lo stesso inquadramento dell’azienda cedente, il datore di lavoro cessionario

invio di Unico 2011 al 30 settembre 2011; società di comodo: aumenta IRES e nuove possibilità per essere considerati non operativi; IVA: dichiarazione annuale per il 2010 in

Andrea Zanoni, europarlamentare del Pd (ex Idv), già presidente di PaeseAmbiente, e successivamente consigliere comunale a Paese, va oltre i laghi. E lancia un

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO dp.Catanzaro@pce.agenziaentrate.it DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA dp.Cosenza@pce.agenziaentrate.it DIREZIONE PROVINCIALE DI

Tornando ai principi di diritto espressi in motivazione dalle due sentenze di Cassazione di cui si discute (n. 32506 dell’8 novembre 2021), va detto che, in aggiunta, è

Il prontuario raccoglie i valori utilizzati da questo Ufficio per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e

Qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento

In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve