• Non ci sono risultati.

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGIONE MARCHE Assemblea legislativa"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 4

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Baiocchi

presentata in data 12 novembre 2020

______

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012, N. 31

“NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA”

_________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

1. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2012, n. 31 (Norme in ma- teria di gestione dei corsi d'acqua) è aggiunto il se- guente:

"9 ter. Per promuovere la realizzazione di in- terventi di rimozione della barra di foce finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della naviga- zione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regio- nali, la Regione può stipulare le convenzioni di cui al comma 8 bis. La Regione concorre altresì alle spese derivanti dall' esecuzione di tali inter- venti destinando a tale scopo una quota non in- feriore all' ottanta per cento dei canoni riscossi, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 9 giu- gno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di ac- qua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico", dai titolari delle concessioni finalizzate all'ormeggio dei natanti nel corso d'acqua oggetto dell'intervento.".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e fi- nanziarie previste dalla legislazione vigente.

Riferimenti

Documenti correlati

9 (Disciplina per la rea- lizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'a- dolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della

Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede

Il Consultorio familiare è un servizio territo- riale multiprofessionale rivolto alla comunità e orientato alla prevenzione e alla tutela della salute e della qualità

50 (Codice dei con- tratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non

__________.. La Regione riconosce il saltarello quale aspetto identitario della comunità marchigiana, della cultura e della tradizione popolare musicale regionale, da

10 (Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili)

d) coordinare il registro regionale di cui al comma 3 dell’articolo 2 e redigere una relazione an- nuale sul monitoraggio delle patologie indicate all’articolo 1. Il

26 (Riordino del servizio sa- nitario regionale), le parole: “del servizio sanità e del servizio politiche sociali” sono sostituite dalle parole: “delle strutture