IL FENOMENO SOCIALE
ASPETTI DI MEDICINA LEGALE MILITARE
Ten. Col. me. Enrico Messale∗
Cercherò di dare alcuni rapidi flash, funzionali al tema in discussione, con specifico riferimento al personale di carriera delle FFAA, delle forze militari di polizia (CC e GdF) e di polizia civili ad ordinamento speciale (PdS; Polizia Penitenziaria; Guardia Forestale).
Ciò, naturalmente, in considerazione dello specifico concetto di idoneità al Servizio Militare Incondizionato e/o d'Istituto che riguarda tali componenti del pubblico impiego, il cui temporaneo stato di sofferenza attiva la temporanea sospensione dal servizio per motivi di salute: licenza straordinaria di convalescenza, fino ad un massimo di 45 giorni, anche non consecutivi, oltre i quali scatta la posizione di Aspettativa per infermità con durata massima di 24 mesi nel quinquennio, per le categorie militari, ma di 18 mesi continuativi o 30 mesi non consecutivi, per le categorie civili ad ordinamento speciale. La posizione di aspettativa, disposta con decreto ministeriale, modifica temporaneamente il rapporto dì impiego, durante il quale il dipendente è prosciolto dall'obbligo di prestare servizio. Detta posizione, ove sia dovuta a patologie dipendenti da causa di servizio non determina detrazione di anzianità, né della retribuzione, percepita per intero; ove sia invece determinata da patologie non dipendenti da causa di servizio non provoca detrazioni di anzianità, ma comporta che stipendio, assegni fissi ed indennità di impiego operativo siano fruiti in misura intera solo per i primi 12 mesi, ridotti della metà nei sei mesi successivi (tranne che per gli assegni di famiglia), del tutto sospesi per i successivi 6 mesi. Per detto personale il giudizio in ordine alla idoneità o alla non idoneità, permanente o temporanea che sia, è espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare o presso il Centro Militare di Medicina-Legale competenti per territorio. La CMO deve graduare la durata della temporanea non idoneità tenendo conto del grado di recuperabilità del soggetto ai fini del suo utile e tempestivo reimpiego.
∗Presidente C.M.0. 1° C.M.M.L., Messina
Tagete n. 1-2003 Ed. Acomep
La CMO ha cioè l'obbligo giuridico di concedere periodi più o meno lunghi di temporanea non idoneità soltanto quando una affezione, per sua natura ed entità clinica, sia suscettibile di miglioramento, tale da consentire il recupero del dipendente entro i termini massimi dell'aspettativa. La commissione deve altrimenti formulare subito giudizio di permanente non idoneità di fronte a patologia invalidante stabilizzata, quindi non suscettibile di miglioramento.
Naturalmente, in tale contesto, per quanto riguarda la Temporanea non idoneità, vale la legge del tutto-nulla, nel senso che ci si esprimerà nell'ambito di una Inabilità Temporanea Assoluta, non essendo ipotizzabile una Invalidità Temporanea Parziale compatibile con il servizio militare incondizionato. Ciò a differenza della invece ammessa Inidoneità Permanente Parziale ex DPR 738/81 (per tutte le Forze di Polizia); 339/82 (per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia); 443/94 (per la Polizia Penitenziaria); L. 68/99 (estensiva del DPR 738/81 al personale delle FFAA e della Protezione Civile) e L.
266/99 (in qualche modo estensiva del DPR 339/82 al personale delle FFAA, dei CC e della GdF), con possibilità, diversamente modulata a seconda dei casi, di riutilizzazione del personale invalido nel medesimo ruolo della stessa amministrazione, ma con specifiche controindicazioni (738) o in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni dello stato.
Utilizzando allora la CMO come osservatorio di valutazione della malattia e della conseguente Inabilità Temporanea in termini di perdita di giornate lavorative, emergono dati sostanzialmente sovrapponibili tra le varie componenti che ad essa afferiscono. In tale contesto, accanto ad una quota di patologia di franca ed evidente valenza temporaneamente invalidante -lesioni traumatiche, malattie acute o croniche riacutizzate di chiara valutabilità clinico-strumentale- si può osservare una "quota grigia" cui appartengono due sottopopolazioni di dipendenti per le quali non è agevole esprimere un pronto e sereno giudizio in ordine alla idoneità:
l. dipendenti già orientati verso la pensione, ma "frustrati" nelle aspettative pensionistiche dalle più recenti norme in materia in qualche modo per loro penalizzanti. Essi tendono a riproporre, per rivalutazione medico-legale, lamentandone l'aggravamento della espressività sintomatologica, patologie in genere già dipendenti da causa dì servizio, delle quali sono effettivamente
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portatori, ma di gravità fino a quel momento non esimente. Ciò attiva, ovviamente, una indagine medico-legale valutativa della specifica idoneità che, talvolta, richiede, appunto, uno o più periodi di TNI, mi "osservazione", per approfondimento diagnostico, tesi a chiarire la reale portata invalidante o inabilitante del fenomeno. Infatti, la difficoltà per la CMO consiste essenzialmente nel non potere in realtà affermare che una tale "quota grigia" sia certamente priva di patologia invalidante. In tale contesto sono ovviamente ipotizzabili anche tentativi di simulazione, generalmente rievocativa e per esagerazione, che possono dare luogo a specifiche dinamiche giudiziarie ove poste in essere con modalità idonee a trarre effettivamente in inganno i valutatori fino ad oggi, tuttavia, almeno nella nostra esperienza, non si sono verificati fenomeni eclatanti in tal senso.
2. Analoghe considerazioni valgono per una seconda sottopopolazione di dipendenti che in realtà verosimilmente esprimono, nel ricorrere alla CMO, un disagio, un malessere lavorativo spesso correlato -come talvolta emerge molto chiaramente dalla anamnesi- ad attività routinarie, monotone, ripetitive, poco stimolanti e gratificanti, magari articolate in turni e/o inserite in un contesto gerarchico conflittuale. Non dispongo in atto di dati numerici concreti, ma emerge con un’evidenza che va oltre la semplice sensazione che proprio da settori così connotati, probabilmente anche in ragione di secondaria crisi motivazionale, con
"appannamento" della individuazione dell'obiettivo lavorativo, provenga una maggiore quota di frequentazione della CMO. Al contrario, da settori in cui é maggiore l'impegno operativo, anche se spesso, tenuto conto delle fattispecie in esame, gravato certamente da una maggiore quota di rischio, le "richieste di malattia" sono generalmente minori e motivate da situazioni patologiche di più chiara e congrua valenza nosografica. In tali settori, anzi, spesso si osserva il fenomeno opposto della richiesta, a volte pressante, di più rapido reinserimento nell'attività lavorativa.
Ed in affetti è di certo più gratificante operare nel contesto di un gruppo in cui la reciproca solidarietà tra gli operatori sia stimolata anche da rischi condivisi in cui pure condivi siano non solo gli obiettivi, ma anche la stessa leadership. Le patologie più frequentemente in gioco in questa "quota grigia" sono la ipertensione arteriosa, esibita come persistente e resistente al trattamento terapeutico; le lombosciatalgie su base artrosica e/o discopatica resistenti, sotto il
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profilo sintomatologico-funzionale, al trattamento farmacologico e fisioterapico ed anche gli esiti di interventi chirurgici per ernia discale; il diabete; la patologia psichica minore che, senza volere generalizzare e senza voler mettere all'indice l'intera categoria, sembra investire maggiormente, tra le forze di polizia, la polizia penitenziaria, forse e probabilmente appunto in ragione del particolare tipo di lavoro, a volte svolto in turni intensi, con accumulo di riposi forzatamente non fruiti, in carenza di personale.
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