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C APITOLO 5 Fitofarmacovigilanza: obiettivi
Con il termine fitofarmacovigilanza si definisce una disciplina che, valutando il rischio connesso all’uso dei fitoterapici e monitorando l’incidenza delle ADRs potenzialmente associate al trattamento fitote- rapico, aiuta a definire la sicurezza di questi prodotti naturali di origi- ne vegetale.
Gli obiettivi principali sono così riassunti:
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individuare nuove ADRs da fitoterapici, non escluse quelle rare, ma gravi, che potrebbero passare inosservate in ragione della loro gra- vità o della loro scarsa specificità;
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individuare ADRs che possono manifestarsi in occasione di associa- zioni farmacologiche non abituali fitoterapico/farmaco convenzio- nale;
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individuare ADRs che possono manifestarsi per l’influenza di fatto- ri relativi al paziente (età, stato fisiopatologico, caratteristiche gene- tiche);
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migliorare le informazioni sulle ADRs sospette già note;
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valutare i vantaggi di un fitoterapico rispetto ad una terapia farma- cologica convenzionale ben nota;
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facilitare la diffusione delle informazioni acquisite per rendere più corretta e sicura la pratica terapeutica.
Gli strumenti adoperati per individuare le reazioni avverse sono diversi: segnalazione spontanea, monitoraggio intensivo, studi di coor- te, studi caso-controllo, banche dati su morbilità/mortalità, monitorag- gio degli eventi prescrittivi (PEM, dall’inglese Prescription-Event Monitoring), cioè identificazione di eventi clinici conseguenti all’assun- zione di fitoterapici di recente commercializzazione. Di tutti questi strumenti, la segnalazione spontanea svolge un ruolo preponderante nel rilevare gli effetti indesiderati e tossici ed ha il pregio di estendere l’osservazione sull’intera popolazione che utilizza un dato fitoterapico nelle condizioni più diverse e di non essere vincolata, come nel caso degli studi clinici, ad una singola ipotesi formulata ab initio.
La segnalazione spontanea delle ADRs sospette si è avuta per la pri- ma volta nel 1964 nel Regno Unito. Da questa data in poi è stato richie-
Capitolo 1 - Introduzione
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sto al personale sanitario di compilare una yellow card
11(una scheda pratica) ogni qual volta sospettavano che un farmaco somministrato a dosi normalmente consigliate, per la profilassi o la terapia di una malattia, causasse un effetto indesiderato. La yellow card doveva essere compilata anche quando la risposta nociva al farmaco si manifestava in seguito a modificazioni dello stato fisiologico. Questa pratica è ben pre- sto diventata un mezzo mediante il quale medici e farmacisti riporta- vano le loro “impressioni” sui farmaci in commercio, migliorando le informazioni sulla sicurezza dei farmaci e contribuendo alla scoperta di nuove indicazioni terapeutiche. Al giorno d’oggi in diversi paesi, tra cui l’Italia, si adopera un simile sistema per stabilire la sicurezza di un far- maco di sintesi o naturale.
La scheda per la segnalazione spontanea è fornita dalle Autorità sani- tarie competenti: dal Ministero della Salute in Italia, dalla FDA (Food and Drug Administration) negli USA, dal CSM (Committes on Safety of Medicine) nel Regno Unito e così via. Una volta compilata, la scheda deve essere inviata quanto prima ad un centro nazionale di raccolta; in Italia la scheda va inviata al Servizio Farmaceutico della ASL (Azienda Sanitaria Locale) o dell’azienda ospedaliera di competenza che provve- derà a inviarla al Centro Nazionale istituito presso il Servizio Farma- ceutico del Ministero della Salute.
Il Centro Nazionale invierà a sua volta le segnalazioni ricevute al cen- tro internazionale delle ADRs, il WHO Collaborating Center for International Drug Monitoring di Uppsala, noto come Uppsala Monitoring Center (UMC) che aggiorna il database internazionale del- le ADRs.
È ovvio che la segnalazione fatta dall’operatore sanitario è solo un sospetto, non una certezza. Per correlare la reazione avversa al fitotera- pico sono necessari studi aggiuntivi più specifici (ad esempio studi caso-controllo) che potranno verificare l’ipotesi formulata e fornire ulteriori informazioni che potranno determinare il ritiro, la sospensio- ne, la variazione delle indicazioni terapeutiche o del regime di dispen- sazione del farmaco in questione. Poiché le ADRs comportano un costo da parte del paziente e del SSN e visto che molte di queste potranno essere previste ed evitate, la fitofarmacovigilanza potrà nel tempo ridurre questi costi e consentire un risparmio di risorse.
Comunque la scarsa regolamentazione nel settore fitoterapico porta a scarsi controlli sia sulla qualità del prodotto fitoterapico (contami-
Fitofarmacovigilanza - Vigilanza sulla sicurezza dei prodotti fitoterapici
11La yellow card fu istituita dalla Committee on Safety of Drugs (attualmete si chiama Committee on Safety of Medicines) inglese, presieduta da Sir Derrick Dunlop. Negli USA si usa la Med Watch per segnalare reazioni avverse.
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nanti, standardizzazione, ecc.) sia sull’efficacia e sicurezza del prodotto finito. Inoltre, il fenomeno è sottostimato e sottovalutato anche perché sono tuttora pochi i paesi che prevedono la segnalazione delle sospette ADRs da fitoterapici. Nel Regno Unito la segnalazione è partita nel 1996; in Italia la farmacovigilanza è stata implementata con il D.L.vo n.
178 del 29 maggio 1991, con il successivo n. 44 del 18 febbraio 1997 (che recepiva i principi e i criteri della direttiva 93/39 CE) e infine con l’atto normativo più recente, il D.L.vo 8 aprile 2003, n. 95. Da alcuni anni una commissione provvede a raccogliere ed esaminare le ADRs da fitoterapici. Nel settembre 2001 è stato attivato un Centro di controllo di ADRs da prodotti a base di “erbe” medicinali (CRAmac).
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Capitolo 5 - Fitofarmacovigilanza: obiettivi