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COMUNE DI CARMIANO PROVINCIA DI LECCE

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Deliberazione n. 15 del 30/03/2011) OGGETTO: Adozione della variante al vigente strumento urbanistico limitatamente alla modifica dell’art. 10

delle N.T.A. allegate al Regolamento Edilizio e inerente la zona omogenea di completamento B1.

L'anno 2011 e questo dì 30 del mese di MARZO alle ore 17:12, in Carmiano nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Urgente ed in 1^ convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da referto di che agli atti, sotto la presidenza di Maria Emanuela BRUNO, nelle persone dei Consiglieri Signori:

Cognome e nome Presenti Assenti

1 MAZZOTTA GIANCARLO X

2 ERROI GIOVANNI X

3 MANCA LUIGI X

4 VILLANI MIGLIETTA ACHILLE X

5 PETRELLI COSIMO X

6 ARNESANO STEFANIA X

7 PAOLO SALVATORE X

8 SPAGNOLO SALVATORE X

9 SPAGNOLO GIOVANNI X

10 CARROZZO DANIELE X

11 CASILLI BRUNO X

Cognome e nome Presenti Assenti

12 QUARTA ANNA X

13 BRUNO MARIA EMANUELA X

14 SPEDICATO CLAUDIO X

15 FERRIERI CAPUTI UMBERTO X

16 DE CRUTO SALVATORE X

17 BRUNO COSIMO X

18 VERGARI CORRADO X

19 MARINO MASSIMILIANO X

20 MAZZOTTA GERARDO X

21 IANNE DANIELE X

(Sono presenti Consiglieri n. 18 - Sono assenti Consiglieri n. 3)

Partecipa il sottoscritto Pier Luigi CANNAZZA, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno:

Scrutatori sigg. _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore

Vito SPEDICATO

(2)

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

− con Deliberazione di C.C. n° 41 del 03/03/1973 veniva adottato il Regolamento Edilizio (R.E.) Comunale con annesso Programma di Fabbricazione (P.d.F.) redatto dagli arch.

Carlo Rocco Ferrari e Antonio Renzulli da Bari, approvato definitivamente con D.P.G.R. n°

2140 del 22/12/1973 con le chiarificazioni di cui alla relazione dell’Ufficio Urbanistico Regionale n° 339 del 09/11/1973;

− con Deliberazione di C.C. n° 144 del 04/08/1976 veniva approvato e notificato lo strumento urbanistico vigente nelle parti modificate dalla citata relazione dell’Ufficio Urbanistico Regionale n° 339/73;

− con D.P.G.R. n° 186 del 28/01/1977 è stato annullato il succitato Decreto n° 2140/73, in quanto adottato senza la dovuta deliberazione di G.R.;

− con successivo D.P.G.R. n° 246 del 01/02/1977 sono stati approvati, con modifiche e integrazioni, il P.d.F. ed il R.E. adottati con le predette Deliberazioni n° 41/73 e n°

144/76;

− con Deliberazione di G.R. n° 10177 del 02/11/1981 venivano approvate le varianti al P.d.F. di questo Comune adottate con Delibera di C.C. di seguito riportate:

• n° 49 del 18/03/1976 riguardante modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);

• n° 163 del 30/07/1977 riguardante ubicazione aree preferibilmente destinate a edilizia economica e popolare;

• n° 124 del 03/06/1978 riguardante la viabilità;

• n° 151 del 13/10/1979 riguardante varianti alle N.T.A.

− questa Amm.ne Com.le ha in corso il processo di formazione e approvazione del P.U.G.

secondo gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti del D.R.A.G. essendo in atto la verifica della coerenza del Documento Programmatico Preliminare approvato con atto di C.C. n°

23 del 2002 con le scelte di pianificazione territoriale che si intendono intraprendere;

− l’U.T.C. ha condotto uno studio sull’attuazione del piano nelle zone omogenee di tipo B1 (il tessuto urbano è definito in ogni sua parte, ed esso sotto l’aspetto viario costituisce di fatto un piano particolareggiato per la viabilità) riscontrando la presenza di fronti con dimensioni variabili mediamente tra i 5 e i 10 ml, situazione che, combinandosi con l’impossibilità di costruire sul confine, porta di fatto all’impossibilità di edificare in zona B1 e quindi al non soddisfacimento delle previsioni di completamento della maglia urbana così come prevista dal P.d.F.;

− nelle more della formazione dello strumento urbanistico generale, per i motivi testé enunciati, si sono registrate delle esigenze emendative in materia di distanze tra fabbricati nelle zone B1, anche in funzione di una omogeneizzazione rispetto alla disciplina prevista per le zone B2 e, in particolare, per consentire l’edificazione in aderenza o sul confine al fine di evitare l’insorgenza di contenziosi civilistici;

− l’art. 10 del Titolo II Capo II delle N.T.A. del P.d.F. vigente disciplina le distanze e le possibilità edificatorie in tali zone B1;

− la citata normativa regolamentare di riferimento consente in dette zone B1:

a) le opere di consolidamento statico e quelle di bonifica igienica e distributiva all’interno dei fabbricati;

b) la demolizione e la ricostruzione dei singoli edifici, nel rispetto degli allineamenti stradali preesistenti; in tale caso la massima densità fondiaria (If) ammessa è di 5 mc/mq; è ammesso un indice di fabbricabilità fondiaria superiore al predetto limite quando esso non ecceda il 70% della densità fondiaria media preesistente;

c) la costruzione di nuovi edifici su suoli liberi, sopraelevazione e completamento di edifici esistenti.

− nel caso della lettera c) tra i parametri edilizi figura testualmente scritto:

Dc = distanza dai confini = 5 ml;

Df = distacco tra i fabbricati = 10 ml

− per effetto delle distanze appena definite, la disciplina regolamentare vigente nelle zone

(3)

B1 non consente, di fatto, l’edificazione in aderenza o su confine, poiché non espressamente contemplata, recando la chiara prescrizione di un distacco minimo oltre che dagli edifici anche dai confini;

detta disciplina è impeditiva dell’operatività del c.d. “principio di prevenzione”, grazie al quale, secondo il Codice Civile, una costruzione in aderenza è possibile quando sul confine esiste già una costruzione oppure quando non esiste alcuna costruzione; in altri termini, secondo tale principio, il soggetto che per primo ha costruito impone al confinante di seguire la propria scelta, cioè costruire in aderenza oppure rispettare il distacco minimo previsto;

− al fine di rendere più concrete le potenzialità edificatorie dei lotti siti in zona B1 rispetto al proprio intorno ed al fine di evitare l’insorgenza di contenziosi civilistici, risulta necessaria la variante al P.d.F. vigente nella sola parte normativa per una maggiore specificazione della stessa e, in particolare, per apportare alcuni chiarimenti all’art. 10 delle N.T.A.

inerenti le zone di completamento B1;

− detta variante comporta un mero adeguamento alle N.T.A. del P.d.F. relativamente alle distanze tra fabbricati e quindi è ammissibile sotto il profilo amministrativo e dal punto di vista tecnico-urbanistico;

RITENUTO di adottare la variante urbanistica in oggetto nei modi e nei termini sopra indicati in considerazione delle motivazioni precedentemente enucleate ed, in particolare, sulla base dei presupposti seguenti:

• le zone B1 sono di fatto delle maglie totalmente edificate (intendendo per maglia un complesso edilizio delimitato da strade esistenti) e gli eventuali lotti liberi e le sopraelevazioni al primo piano hanno, per conformazione, un fronte stretto anche in ragione della sopravvenuta parcellizzazione delle proprietà; ciò comporta elevate difficoltà all’edificazione (o addirittura impossibilità) se dovessero essere rispettati i parametri edilizi legati alle distanze presenti nelle N.T.A. del P.d.F. vigente;

la situazione esistente è impeditiva dell’operatività del citato “principio di prevenzione”, nel senso che i prevenuti sono impossibilitati ad avvalersi delle medesime facoltà a loro tempo godute dai prevenienti;

DATO ATTO che entro i successivi 15 (quindici) giorni dall’adozione, così come previsto dalle LL.RR.

n° 56/80 e n° 20/01, si dovrà procedere al deposito presso la Segreteria Generale del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi affinché chiunque possa proporre osservazioni, anche ai sensi dell’art.

9 della L. n° 241/90 e s.m.i.;

UDITA la discussione, come riportata nell’allegato resoconto stenotipografico (All. A);

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 – T.U.EE.LL.;

VISTI gli artt. 873, 875 e 877 del Codice Civile;

VISTE le LL.RR. n° 56/80 e n° 20/01;

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 3 (Bruno, Ianne, Marino) espressi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) DI ADOTTARE, in conseguenza, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse e nei modi e nei termini in esse evidenziati, la variante urbanistica sopra citata, dando atto che, in sede di approvazione definitiva della presente variante dopo l’iter di legge, verrà conseguentemente modificato l’art. 10 del Titolo II Capo II delle N.T.A. del P.d.F. allegato al R.E. vigente nel seguente modo:

Art. 10 – Zone di completamento B1 (formulazione corrente) In tali zone, quasi totalmente edificate, sono consentite:

a) le opere di consolidamento statico e quelle di bonifica igienica e distributiva all’interno dei fabbricati;

b) la demolizione e la ricostruzione di singoli edifici, nel rispetto degli allineamenti stradali preesistenti; in tale caso la massima densità

(4)

fondiaria (If) ammessa è di 5 mc/mq; è ammesso un indice di fabbricabilità fondiaria superiore al predetto limite quando esso non ecceda il 70% della densità fondiaria media preesistente;

c) la costruzione di nuovi edifici su suoli liberi, sopraelevazione e completamento di edifici esistenti. In tali casi vanno rispettati i seguenti indici e parametri:

If = Indice di fabbricabilità fondiaria = 4 mc/mq;

Q = rapporto massimo di copertura = 70%.

In tutti i casi sopra riportati (lettere a, b, c) vanno rispettati i seguenti parametri:

H = Altezza massima del fabbricato = 8,50 ml;

Dc = Distanza dai confini = 5 ml;

Df = distacco tra fabbricati = 10 ml;

Ds = distanza dalla strada = tale da garantire il rapporto 1/1 fra l’altezza dell’edificio e la larghezza della strada prospiciente.

Modi di intervento: è consentito l’intervento diretto (licenza edilizia singola), con le limitazioni previste per questo tipo di intervento dalle vigenti leggi urbanistiche.

Vanno rispettate le disposizioni di cui al 6° comma dell’art. 17 della legge 6.8.1967, n° 765; in alternativa però l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla redazione di studi particolareggiati ai sensi della circolare dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica e LL.PP. n° 344 del 4-5-1972.

Art. 10 – Zone di completamento B1 (formulazione variata) In tali zone, quasi totalmente edificate, sono consentite:

d) le opere di consolidamento statico e quelle di bonifica igienica e distributiva all’interno dei fabbricati;

e) la demolizione e la ricostruzione di singoli edifici, nel rispetto degli allineamenti stradali preesistenti; in tale caso la massima densità fondiaria (If) ammessa è di 5 mc/mq; è ammesso un indice di fabbricabilità fondiaria superiore al predetto limite quando esso non ecceda il 70% della densità fondiaria media preesistente;

f) la costruzione di nuovi edifici su suoli liberi, sopraelevazione e completamento di edifici esistenti. In tali casi vanno rispettati i seguenti indici e parametri:

If = Indice di fabbricabilità fondiaria = 4 mc/mq;

Q = rapporto massimo di copertura = 70%.

In tutti i casi sopra riportati (lettere a, b, c) vanno rispettati i seguenti parametri:

H = Altezza massima del fabbricato = 8,50 ml;

Dc = Distanza dai confini = 5 ml;

Df = distacco tra fabbricati = 10 ml;

Ds = distanza dalla strada = tale da garantire il rapporto 1/1 fra l’altezza dell’edificio e la larghezza della strada prospiciente.

È consentita l’edificazione in aderenza o sul confine.

Modi di intervento: è consentito l’intervento diretto (licenza edilizia singola), con le limitazioni previste per questo tipo di intervento dalle vigenti leggi urbanistiche.

Vanno rispettate le disposizioni di cui al 6° comma dell’art. 17 della legge 6.8.1967, n° 765; in alternativa però l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla redazione di studi particolareggiati ai sensi della circolare dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica e LL.PP. n° 344 del 4-5-1972.

3) DI DARE MANDATO al Responsabile del V Settore “Tecnico” per l’esecuzione di tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla legge.

(5)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Maria Emanuela BRUNO

SEGRETARIO GENERALE Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE - SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno

_________

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì

_________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE Giovanna PALADINI

IL RESPONSABILE Giovanni CAIAFFA

[ ] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

[ ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì _____________

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