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Causa 168/83. Laura Pasquali-Gherardi contro Parlamento europeo. «Dipendente Infortunio sul lavoro Domanda di risarcimento dei danni»

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Laura Pasquali-Gherardi contro

Parlamento europeo

« Dipendente — Infortunio sul lavoro — Domanda di risarcimento dei danni »

Massime

Dipendenti — Ricorso giurisdizionale — Reclamo amministrativo previo — Presupposto per la ricevibilità del ricorso — Eccezione

(Statuto del personale, artt. 90, ». 2, e 91, n. 2)

Le disposizioni dello statuto le quali stabili- scono che il ricorso è ricevibile solo se al- l'autorità che ha il potere di nomina sia stato previamente proposto un reclamo hanno lo scopo di consentire e di favorire il componimento bonario della controversia insorta fra dipendenti e amministrazione. La

ricevibilità del ricorso senza previo reclamo è ammessa unicamente nel caso in cui esso sia diretto contro un atto, come la decisione della commissione giudicatrice di un con- corso, che l'autorità che ha il potere di no- mina non può annullare o modificare.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON

dell'I 1 dicembre 1984*

Signor Presidente, signori Giudici,

Il ricorso per risarcimento danni presentato dalla sig.ra Pasquali-Gherardi contro il Par- lamento europeo nella sua qualità di auto-

rità che ha il potere di nomina (in prosie- guo: APN) è volto a far dichiarare da code- sta Corte la responsabilità di detta istitu- zione per il ritardo nel destinare la ricor- rente ad un impiego in relazione all'aggra- vamento del suo stato di salute.

* Traduzione dal francese.

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Il 17 ottobre 1979, dopo aver vinto il con- corso generale n. P E / 7 4 / C , la Pasquali- Gherardi veniva assunta come stenodattilo- grafa di lingua italiana di grado C3. Il 15 novembre 1979, l'interessata era vittima di un infortunio sul luogo di lavoro che le cau- sava un serio trauma nella regione dell'oc- chio sinistro. Il fatto che dalla fine dell'anno 1979 alla primavera dell'anno 1981 la Pa- squali-Gherardi abbia dovuto ripetutamente interrompere la propria attività per congedi di malattia si spiega con la menomazione vi- siva conseguente a questo incidente che le rendeva particolarmente difficile lo svolgi- mento delle mansioni di stenodattilografa per cui era stata assunta. Queste interru- zioni del lavoro sono all'origine di un rap- porto sfavorevole sul periodo di prova se- guito da una conforme decisione di licenzia- mento in seguito revocata dall'APN. La ri- corrente è oggi dipendente di ruolo, pro- mossa il 14 gennaio 1983 al grado C2 con effetto dal 1° gennaio 1982.

I postumi dell'infortunio ponevano il pro- blema del grado d'invalidità da riconoscere alla ricorrente. Di conseguenza, venivano successivamente avviate due procedure.

Poiché la situazione della ricorrente poteva rientrare nel disposto dell'art. 78 dello sta- tuto, il 21 gennaio 1982, al fine di determi- nare se l'interessata fosse affetta da una

« invalidità permanente riconosciuta come totale che la ponga nell'impossibilità di eser- citare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera », il direttore del personale e degli affari sociali del Parlamento convo- cava la commissione d'invalidità, costituita conformemente al disposto dell'art. 7 dell'al- legato II dello statuto. Nella relazione, pre- sentata il 28 gennaio 1983, questa racco- mandava « la destinazione dell'interessata ad

• un impiego corrispondente alla sua carriera, ma che non comporti sforzi visivi notevoli ».

La seconda procedura, avviata in seguito, era volta a determinare, in applicazione del-

l'art. 73 dello statuto, l'importo del capitale, da versare da parte del Parlamento europeo, a titolo di indennità in relazione al grado di invalidità stabilito dalla commissione medica incaricata a tal fine. Questa, la cui consulta- zione veniva richiesta dalla ricorrente ', si pronunziava, nella sua relazione in data 10 gennaio 1984, in favore di un grado d'inva- lidità del 7 % .

È quindi opportuno collocare in questo con- testo la controversia insorta fra l'APN e la ricorrente in merito alla possibilità di desti- nare la seconda a mansioni più consone al suo stato di salute Poiché nessuna soluzione è stata ancora trovata, la Pasquali-Gherardi continua, oggi come oggi, a svolgere le mansioni di stenodattilografa. Di conse- guenza, invocando la mancanza di diligenza da parte del Parlamento nello sgravarla da mansioni divenute inidonee in seguito al suo infortunio, la Pasquali-Gherardi ha propo- sto il presente ricorso.

Prima di valutare il fondamento di quest'ul- timo, è opportuno esaminarne la ricevibilità, contestata dal convenuto.

1. Sulla ricevibilità

Come constatato dal Parlamento, la ricor- rente ha presentato il ricorso senza farlo precedere da un reclamo indirizzato al- l'APN, nonostante l'art. 9 1 , n. 2, dello sta- tuto secondo cui

« Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

— l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, nel termine ivi previsto ... ».

1 — Art. 19 detla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia dei dipendenti delle Comu- nità europee, adottata il 17 gennaio 1977 dal Parlamento europeo.

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Infatti, il reclamo « preliminare » è stato presentato dopo la presentazione del ricorso il quale andrebbe quindi dichiarato irricevi- bile.

Per giustificare tuttavia il fatto di avere adito direttamente la Corte la Pasquali- Gherardi si basa sulla soluzione derivante dalla vostra sentenza Marcato, in seguito costantemente ribadita, secondo cui il re- clamo contro l'APN relativo alla decisione di una commissione giudicatrice di concorso è superfluo in quanto l'amministrazione non può modificarla 2. Orbene, nel caso di spe- cie, il danno subito dalla ricorrente sarebbe definitivo; il Parlamento non avrebbe la pos- sibilità di porvi rimedio.

Non posso condividere tale argomento che si fonda sulla trasposizione, inidonea alla fattispecie, della vostra sentenza Marcato.

Se avete ritenuto che la procedura del re- clamo preliminare indirizzato all'APN, in caso di contestazione della decisione di una commissione giudicatrice di concorso, è

« inoperante », ciò è dovuto all'indipen- denza di questa commissione, le cui deci- sioni non possono essere modificate dal- 1ΆPN \ Di conseguenza, la presentazione di un reclamo « giungerebbe unicamente a prolungare, senza alcuna utilità, il procedi- mento » 4 poiché l'APN non ha il potere né di annullare, né di riformare le decisioni della commissione giudicatrice.

Orbene, nessuna seria analogia può essere stabilita fra gli elementi su cui si basa la struttura di questa procedura e la situazione del caso di specie.

In questo caso, lungi dall'essere inoperante, l'uso, da parte della ricorrente, della proce- dura amministrativa predisposta dall'art. 90 dello statuto rispondeva perfettamente allo scopo da voi riconosciuto a questa: « facili-

tare la composizione amichevole della con- troversia ... »5. Anzi, essa sarebbe stata l'e- spressione del « dovere di lealtà » che im- pone ad ogni ricorrente di permettere al- l'APN di conoscere le sue doglianze e di comporre la controversia immediatamente, evitando il procedimento giurisdizionale 6. Aggiungo infine che, trattandosi di un ri- corso per mancata decisione da parte del- 1ΆPN in merito al trasferimento della ricor­

rente, la Pasquali-Gherardi avrebbe dovuto far precedere il suo ricorso da una domanda seguita eventualmente da un reclamo: per­

tanto non è stata osservata nel suo com- plesso la procedura amministrativa istituita dallo statuto appunto per formalizzare una controversia onde accelerarne la soluzione ed evitare se possibile il ricorso. Ciò è ancor meno comprensibile in quanto la ricorrente, come ha essa stessa riconosciuto, ha cercato, con il presente ricorso, di costringere il Par- lamento europeo ad adottare una decisione in materia.

L'insieme di queste considerazioni mi in- duce a proporvi di dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla sig.ra Pasquali-Ghe- rardi. Lo esaminerò quindi nel merito sola- mente in via subordinata.

2. Quanto al merito

Ricordo anzitutto l'oggetto esatto della con- troversia. Esso non verte sull'ottenimento, da parte della Pasquali-Gherardi, del risarci- mento del danno conseguente all'infortunio.

L'azione di risarcimento concerne unica- mente il danno che risulterebbe dall'aggra- vamento del suo stato di salute in seguito a tale infortunio; quest'aggravamento sarebbe conseguenza, innanzitutto, dell'omessa co- municazione immediata nei suoi confronti, da parte dell'APN, delle conclusioni della commissione d'invalidità e, in secondo luogo, del ritardo dell'APN nel destinarla ad una mansione più adatta, tenuto conto

2 — Causa 44/71, Marcato, (Race. 1972, pag. 427), punti 4-9 della motivazione.

3 — Causa 34/80, Authiè (Race. 1981, pag. 665), punto 7 della motivazione.

4 — Causa 7/77, von Wüllerstorff e Urbair (Race. 1978, pag.

769), punto 8 della motivazione.

5 — Causa 543/79, Birke (Race. 1982, pag. 4425), punto 26 della motivazione.

6 — Cause riunite 22 e 23/60, Elz (Race. 1961, pag. 345), con- clusioni dell'avvocato generale Roemer, pag. 367.

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dei postumi dell'infortunio. V a dunque di- mostrata l'esistenza di questi illeciti, la realtà del danno e quella del nesso eziolo- gico. Seguendoquest'ordine, esaminerò, per quel che necessita, la sussistenza o meno di queste condizioni.

Per quel che riguarda il duplice illecito con- testato al Parlamento, propongo le seguenti osservazioni.

Per quel che riguarda la comunicazione tar- diva della relazione della commissione d'in- validità, la censura non può essere accolta.

L'art. 9 dell'allegato II dello statuto, relativo alla commissione d'invalidità, pone il princi- pio della trasmissione delle conclusioni della commissione all'interessato, ma non ne pre- cisa il termine. Nel caso di specie, queste conclusioni pervenivano alla ricorrente in seguito alla richiesta formulata dal suo av- vocato entro i due mesi successivi alla pre- sentazione della relazione. Anche se è possi- bile deplorare il fatto che tale trasmissione non sia stata effettuata d'ufficio, il lasso di tempo trascorso non mi sembra eccessivo.

La Pasquali-Gherardi contesta al Parla- mento un secondo illecito, quello di aver omessodi cercare una soluzione professio- nale al problema di salute a cui essa ha do- vuto far fronte in seguito all'infortunio, mentre la questione del trasferimento ad un impiego più idoneo era stata sollevata per la prima volta in una lettera del direttore gene- rale della cancelleria in data 8 dicembre

1980, in seguito nuovamente in una lettera del direttore del personale in data 25 mag- gio 1982 e infine nella raccomandazione stessa della commissione d'invalidità in data 28 gennaio 1983. In altri termini, nono- stante che sia stata riconosciuta molto pre- sto l'inidoneità del suo stato di salute alle mansioni per cui essa era stata assunta, il Parlamento non avrebbe fatto prova della diligenza a cui esso è tenuto nei confronti dei suoi dipendenti.

A questo proposito, vanno formulate le se- guenti osservazioni.

È incontestabile che il trauma subito dalla Pasquali-Gherardi a seguito dell'infortunio

ha ridotto la sua capacità visiva, il che rende difficoltoso all'interessata lo svolgimento delle mansioni di stenodattilografa per cui essa era stata assunta. È d'altronde assodato che la ricorrente continua, nello stato at- tuale, a svolgere tali mansioni, e che sarebbe auspicabile, come il Parlamento non nega, ch'essa ottenga un altro impiego.

Tuttavia, il lamentato ritardo non mi sembra

• costituire un illecito imputabile all'APN.

Contrariamente a quanto affermato dalla ri- corrente, penso che il problema del trasferi- mento potesse porsi realmente soltanto in seguito alla raccomandazione espressa dalla commissione d'invalidità. Infatti, la lettera dell'amministrazione, in data 8 dicembre 1980, non costituisce un riferimento perti- nente perché fa menzione solamente di una

« collocazione in invalidità o ogni altra for- mula » senza maggiori precisazioni.

Invece l'amministrazione, con la lettera 25 maggio 1982, prendeva in considerazione l'ipotesi del trasferimento della Pasquali- Gherardi a causa del suo stato di salute.

Tuttavia, l'attuazione di questa soluzione presupponeva, innanzitutto, risolto il pro- blema se l'interessata fosse in grado di con- tinuare a svolgere un'attività professionale, il che dipendeva, evidentemente, dalle con- clusioni della commissione d'invalidità.

Questa è stata effettivamente adita più di due anni dopo l'incidente. Ricordo tuttavia che, nel frattempo, il medico di fiducia del Parlamento, considerando che lo stato del- l'interessata non si era ancora stabilizzato, aveva differito la determinazione del grado d'invalidità alla metà del 1981, e che risale proprio a quest'epoca il deplorevole episo- dio del licenziamento, provvedimento que- sto fortunatamente revocato dal segretario generale del Parlamento alla fine del 1981.

Orbene, fra quest'ultima decisione e l'inca- rico conferito alla commissione d'invalidità sono trascorsi meno di due mesi. Di conse- guenza, il problema del trasferimento del- l'interessata si è posto appunto alla data delle conclusioni presentate dalla commis- sione d'invalidità.

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Ora, in seguito a questa raccomandazione, il Parlamento proponeva alla Pasquali- Gherardi due posti alternativi, uno nel ser- vizio degli uscieri, l'altro negli archivi del personale. Benché non abbia contestato l'estrema difficoltà per l'APN di trovare, nella sua carriera, un impiego che non com- porti sforzi visivi notevoli, al punto da rico- noscere che si tratterebbe di un « impiego miracolo », la ricorrente non ha ritenuto di dover accettare queste due proposte.

Da queste constatazioni risulta che la Pa- squali-Gherardi non può contestare all'APN il ritardo impiegato nel proporle un nuovo impiego adatto al suo stato di salute. Ri- tengo, di conseguenza, che gli illeciti impu- tati all'APN non siano provati.

Qualora voi doveste tuttavia essere di di- verso parere, rimarrebbe allora da esaminare

il carattere effettivo del danno subito dalla ricorrente in conseguenza degli illeciti così commessi. La Pasquali-Gherardi sostiene che il suo stato di salute si è deteriorato a causa del ritardo dell'APN nel destinarla ad un impiego più idoneo.

Non condivido la convinzione della ricor- rente, la quale non ha fornito la prova, in particolare tramite una perizia medica, né di questo aggravamento, né del suo nesso col ritardo imputato al Parlamento. La rela- zione della commissione medica, che ha de- terminato un grado d'invalidità limitato al 7%, non fornisce a questo proposito nessun elemento a favore della ricorrente. D'al- tronde, non è stata prodotta alcuna prova dell'esistenza di un tale nesso eziologico, il quale, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non può essere presunto.

In conclusione, vi propongo:

1) di dichiarare il ricorso irricevibile;

2) in via subordinata, di respingerlo;

3) conformemente all'art. 70 del regolamento di procedura, di compensare le spese.

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