Registrazioni sul luogo di lavoro:
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written by Redazione | 10/02/2021
Privacy e diritti del lavoratore: quando le conversazioni in azienda sono segrete e quando possono essere usate ai fini difensivi.
Registrazioni di colloqui tra colleghi e dipendenti sul luogo di lavoro, ammissibilità
La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel “genus”
delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, sicché la sua effettuazione, operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il proprio datore di lavoro, non integra illecito disciplinare.
Né tale condotta, comunque scriminata ex art. 51 cod. pen., in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può
ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente l’affidamento di quest’ultimo sulle capacità del dipendente di adempimento dell’obbligazione lavorativa.
Corte appello Milano sez. lav., 20/02/2019, n.369
La registrazione della conversazione alla quale il lavoratore è presente non costituisce condotta disciplinarmente rilevante
In tema di sanzioni disciplinari, la registrazione della conversazione alla quale il lavoratore sia presente non costituisce condotta disciplinarmente rilevante, perché deroga consentita dall’ordinamento alle previsioni di cui al D.Lgs. 196/03 in quanto effettuata al fine di tutelare un proprio diritto.
Tribunale Venezia sez. lav., 17/07/2019, n.493
Licenziamento del dipendente che effettua registrazioni occulte
La registrazione di conversazioni tra presenti, all’insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza, con conseguente legittimità del licenziamento intimato.
Cassazione civile sez. lav., 16/05/2018, n.11999
Sulla legittimità delle registrazioni sul luogo di lavoro
Il trattamento dei dati personali, ammesso di norma in presenza del consenso dell’interessato, può essere eseguito anche in assenza di tale consenso, se volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive; ciò a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Le registrazioni di colloqui ad opera di una delle persone presenti e partecipi ad essi, effettuate all’insaputa dei soggetti coinvolti, posto che vengano adottate tutte le dovute cautele al fine di non diffondere le registrazioni, trattandosi di una condotta posta in essere dal dipendente per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda ritenuta pregiudicata dalla condotta altrui, sono legittime e come tali non integrano in alcun modo non solo l’illecito penale ma neanche quello disciplinare.
Cassazione civile sez. lav., 10/05/2018, n.11322
Non costituisce illecito disciplinare il tentativo del lavoratore di registrare una sua conversazione con il superiore, ove potenzialmente spendibile nel corso di un processo civile. La registrazione fonografica di un colloquio al quale egli ha partecipato, infatti, rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche, ammissibili nel processo civile e in quello penale e il diritto di difesa non e limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancora prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso.
La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel “genus”
delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, sicchè la sua effettuazione, operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il proprio datore di lavoro, non integra illecito disciplinare. Nè tale condotta, comunque scriminata ex art. 51 cod. pen., in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente l’affidamento di quest’ultimo sulle capacità del dipendente di adempimento dell’obbligazione lavorativa.
Cassazione civile sez. lav., 29/12/2014, n.27424
Non vertendosi in ipotesi di videoriprese di comportamenti comunicativi all’interno di un domicilio privato, è senz’altro consentito alla polizia giudiziaria, senza necessità di provvedimento dell’autorità giudiziaria, di procedere all’installazione di telecamere dirette a riprendere l’area di un ufficio ove è posto l’orologio marcatempo onde apprezzare indebiti utilizzi delle tessere magnetiche di ingresso e l’effettivo accesso nell’ufficio dei dipendenti risultanti falsamente registrati come presenti. Infatti, l’ufficio tutelato quale domicilio è solo la sede di lavoro propria
del singolo soggetto in cui questi abbia l’autonomo diritto di permanere e precludere l’ingresso a terzi, conseguendone che non può attribuirsi la caratteristica del domicilio all’atrio dell’ufficio, alle parti comuni e alle stanze collettive (uffici open space). Se non, in quest’ultimo caso, limitatamente alle singole aree di lavoro che siano state ricavate con parziali separazioni finalizzate a garantire un livello minimo di riservatezza.
(Da queste premesse, la Corte, nel ritenere legittime le registrazioni, che l’altro avevano consentito di apprezzare il modus agendi di un dipendente che, utilizzando il badge di altri, ne faceva risultare falsamente la presenza in ufficio, ha ritenuto che tali registrazioni dovessero ritenersi – non documenti ex articolo 234 del Cpp in quanto i documenti presuppongono la formazione al di fuori del procedimento, bensì – prove atipiche ex articolo 189 del Cpp, utilizzabili nell’ambito del procedimento).
Cassazione penale sez. VI, 04/06/2013, n.30177
Licenziamento e illecito disciplinare
L’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio;
ne consegue che è legittima, ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.
Cassazione civile sez. lav., 10/05/2018, n.11322
Liceità dell’uso, da parte del datore di
lavoro, di registrazioni video per finalità
“difensive”
Il divieto previsto dall’art. 4 st. lav. di installare impianti audiovisivi od altre apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori non preclude al datore di lavoro, al fine di dimostrare l’illecito posto in essere dai propri dipendenti, di utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall’azienda da un soggetto terzo, del tutto estraneo all’impresa, per esclusive finalità difensive del proprio ufficio e della documentazione custodita.
Cassazione civile sez. lav., 17/02/2015, n.3122