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DIRITTO COSTITUZIONALE

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DIRITTO COSTITUZIONALE

Capitolo 1. La norma giuridica e le situazioni giuridiche soggettive Capitolo 2. Forme di Stato e forme di Governo

Capitolo 3. Le fonti del diritto

Capitolo 4. Gli enti autonomi territoriali Capitolo 5. Diritti e libertà

Capitolo 6. Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale

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CAPITOLO 1

LA NORMA GIURIDICA E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

DIRITTO

I – LA NORMA GIURIDICA 1. Introduzione.

La norma giuridica consiste in una regola che disciplina in astratto la condotta dei consociati al fine di assicurare la stabilità della comunità sociale. La giuridicità della norma deriva dall’inse- rimento di questa nell’ordinamento che concorre a formare e si contrappone ad altre norme, morali, etiche, deontologiche, che permeano ordinamenti distinti, quali quello religioso, spirituale, profes- sionale.

Strutturalmente, è possibile distinguere in essa due componenti distinte:

il precetto, cioè il comando che impone un determinato comportamento, positivo o nega- tivo;

la sanzione, cioè la risposta dell’ordinamento alla violazione del precetto da parte del destinatario (es.: multa, reclusione, decadenza).

Esistono vari tipi di norme:

— proibitive: vietano determinati comportamenti;

— precettive: impongono determinati comportamenti;

— permissive: autorizzano determinati comportamenti;

— attributive: attribuiscono capacità, diritti, poteri, status;

— programmatiche: si limitano ad individuare le finalità da perseguire;

— definitorie: definiscono concetti giuridici;

— metanorme, o norme di seconda istanza: regolano la produzione di altre norme;

— imperfette: sono prive di sanzione.

Con riferimento alla loro derogabilità si distinguono in dispositive, suppletive e cogenti. Le norme dispositive regolano un rapporto ma possono essere derogate dalle parti con una disciplina pattizia; le suppletive regolano un rapporto giuridico solo in mancanza di una espressa volontà delle parti; infine, le norme cogenti non possono essere derogate e disapplicate neppure per volontà delle parti.

2. Caratteri della norma giuridica.

Generalità e astrattezza: la norma si configura, prevalentemente, come una prescrizione o un divieto, rivolta ad una pluralità indistinta di destinatari (generalità), per disciplinare non una singola fattispecie ma fattispecie astratte, perché ipotetiche e future (astrattezza).

Coercibilità: le norme sono accompagnate dalla minaccia dell’applicazione di una sanzione in caso di inosservanza e dalla possibilità di ricorrere per imporre determinati comportamenti.

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Intersoggettività: esse disciplinano comportamenti relativi alla condotta di un individuo nei confronti di un terzo.

Novità: le norme giuridiche pongono prescrizioni prima inesistenti o, se vigenti, le modi- ficano o le abrogano.

Esteriorità: l’oggetto della norma giuridica è solo l’azione che il soggetto manifesta al- l’esterno, a nulla rilevando dal punto di vista giuridico le pulsioni dell’animo, anche se socialmente riprovevoli.

Certezza: le norme giuridiche devono essere certe, ovvero formulate con espressioni chiare e determinate, nonché raccolte in documenti ufficiali che ne fissino i contenuti e ne consentano la conoscibilità.

Positività: esse, infine, sono emanate in un determinato momento storico e in riferimento ad un determinato gruppo sociale, da organi a ciò legittimati e nelle forme previste dalla Costituzione e dalle leggi.

3. L’interpretazione della legge.

L’interpretazione della legge è l’attività compiuta dall’interprete per individuare le norme ricavabili da una disposizione e per determinare il suo significato linguistico ai fini della sua applicazione.

Dal punto di vista del soggetto chiamato a svolgere tale operazione, l’interpretazione può essere:

— giudiziale, ovvero, compiuta dal giudice ed il risultato, in questo caso, è una norma giuri- dica che serve da fondamento per una decisione che ha valore giuridico;

— autentica, cioè operata dal Legislatore che interviene per fissare il significato delle disposi- zioni normative contenute nelle leggi, vincolando, in tal modo, gli interpreti del diritto con quel preciso significato, anche retroattivamente;

— dottrinale, compiuta da studiosi esperti di diritto (la cosiddetta “dottrina”) e il suo risultato non costituisce una norma giuridica risolutiva di una fattispecie concreta, ma un orienta- mento, più o meno autorevole, di una disposizione di legge;

— burocratica, compiuta ad opera del Ministro, vincola tutti gli uffici del Ministero e tutti i soggetti esterni che vengono a contatto con tali uffici;

— dei consociati, è compiuta dal singolo individuo al fine di decidere se adeguare o meno la propria condotta a quanto prescritto dalle norme giuridiche.

Dal punto di vista, invece, dei criteri con cui l’attività interpretativa è svolta, è possibile distinguere l’interpretazione:

— letterale, attraverso cui si attribuisce alle disposizioni il significato proprio delle parole, così come risulta dall’uso comune e dalle connessioni sintattiche fra le stesse;

— sistematica, che ha lo scopo di determinare il significato della disposizione per come è inserita nel sistema legislativo complessivo e per come è connessa alle altre disposizioni e ai principi fondamentali dell’ordinamento;

— adeguatrice, in quanto adatta il significato di una disposizione affinché non contrasti con il significato di altre norme di rango superiore (ad esempio una norma viene interpretata con un significato che non contrasti con la Costituzione);

— restrittiva, poiché riduce l’ambito applicativo di una norma;

— estensiva, in quanto estende il significato della disposizione oltre il dato letterale;

— evolutiva, quando la disposizione da interpretare viene adattata al mutato contesto storico, sociale e culturale in cui deve essere applicata;

260 1•La norma giuridica e le situazioni giuridiche soggettive

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— storica, quando la norma da interpretare viene letta alla luce della volontà del Legislatore che l’ha formulata.

L’interpretazione può essere anche analogica, quando un caso concreto non possa essere risolto applicando una norma preesistente nell’ordinamento giuridico. In tal caso, per colmare la lacuna normativa il giudice applica al caso concreto una disposizione che regola casi simili o materie analoghe. Solo qualora non sia possibile applicare al caso concreto un ragionamento analogico (cosiddetta analogia legis), ovvero, applicare al caso sottoposto all’esame del giudice, la disciplina prevista per altra fattispecie simile, allora, il giudice deve ricorrere ai principi generali dell’ordina- mento giuridico, sanciti dalla Costituzione o rinvenibili nelle norme di legge (cosiddetta analogia iuris). L’interpretazione analogica non può applicarsi alle norme penali e a quelle eccezionali, secondo quanto dispone l’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.

II – LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. Definizione.

Le norme giuridiche, quando regolano fattispecie concrete, producono in capo ai destinatari degli effetti giuridici, creando, modificando o estinguendo situazioni giuridiche soggettive in capo agli stessi. La condizione che un soggetto assume nell’ambito di un rapporto prende il nome di situazione giuridica soggettiva.

2. Classificazione.

Le situazioni giuridiche soggettive possono essere classificate in:

ATTIVE, quando l’ordinamento riconosce ad un individuo una situazione di vantaggio per la tutela dei propri interessi.

Le situazioni giuridiche soggettive attive sono rappresentate da:

— diritto soggettivo

è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale protetto dall'ordi- namento giuridico;

— potestà

potere attribuito al singolo nell’interesse della collettività, ragione per la quale il soggetto che ne è titolare la deve esercitare con il vincolo della tutela degli interessi per cui la potestà gli è stata attribuita (diritto-dovere);

— facoltà

rappresentano manifestazioni del diritto soggettivo; non sono pertanto autonome situazioni giuridiche soggettive ma rappresentano i modi attraverso cui il diritto soggettivo può eserci- tarsi;

— aspettativa

è una posizione di attesa cui l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, riconoscendone l’attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo e apprestando una serie di strumenti di tutela in via strumentale che ne favoriscano la conservazione in vista della futura trasformazione. Si caratterizza come posizione di interesse iniziale giuridicamente riconosciuta non come tale, ma in vista del suo successivo evolversi in una situazione finale corrispondente ad una posizione di diritto soggettivo. Tale situazione rileva in particolare nella condizione, in pendenza della quale le parti contrattuali hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede. Non ogni aspettativa, 261 Diritto costituzionale

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tuttavia, è giuridicamente rilevante e, dunque, tutelata. Si distingue, al riguardo, tra aspettativa di diritto o legittima e aspettativa di fatto: solo la prima appare meritevole di tutela dal momento che solo in tal caso la fattispecie produttiva di effetti attributivi di diritti è già in essere nei suoi primi elementi. ➔ Si pensi, a titolo d’esempio, al feto che è stato concepito e che, prima della nascita, vanta un’aspettativa che si tramuterà in diritto soggettivo solo con la nascita, ovvero con il suo primo respiro.

La caratteristica dell’aspettativa, pertanto, è la provvisorietà, dal momento che la fattispecie in formazione o si perfezionerà ed allora nascerà un diritto soggettivo, oppure, tale perfeziona- mento risulterà impossibile (nell’esempio fatto, il concepito non viene al mondo) ed allora non nascerà alcun diritto e verrà meno anche la situazione di aspettativa.

Si ha aspettativa legittima anche nel caso di diritti condizionati per volontà delle parti, le quali possono decidere di subordinare l’efficacia di un negozio o il venir meno dei suoi effetti all’av- veramento di un evento futuro e incerto, apponendo al negozio una condizione sospensiva o risolutiva. Durante la fase di pendenza della condizione le parti possono disporre della propria aspettativa, così, ad esempio, l’acquirente di un immobile sotto condizione, può sostituire a sé un terzo che a sua volta diventerà proprietario solo se la condizione si avvererà. Inoltre, in tal caso, l’aspettativa è tutelata non solo in via conservativa come di regola (art. 1356 c.c.), ma anche mediante lo strumento della finzione di avveramento, secondo cui la condizione si considera avverata quando sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse al suo non avveramento, trasformandosi così, per volontà della legge, l’aspettativa in diritto.

— interesse legittimo

è la pretesa qualificata del privato alla legittimità dell’azione amministrativa, pretesa ricono- sciuta a quel soggetto che, con riferimento al potere della Pubblica Amministrazione, si trovi in una posizione differenziata rispetto ad altri soggetti. ➔ Si pensi al candidato ad un concorso pubblico: egli è titolare dell’interesse legittimo alla regolarità della procedura concorsuale, interesse che, al contrario, non vanta chi non partecipi a quel concorso. Il tipico strumento di tutela dell’interesse legittimo è l’impugnazione dell’atto o del provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, al fine di ottenerne l’annullamento.

PASSIVE, la posizione è passiva o di svantaggio quando impone al suo titolare una deter- minata condotta qualificabile in termini di:

— obbligo, per cui il soggetto è tenuto a porre in essere una data condotta;

— soggezione, che consiste nel dover sopportare l’esercizio dell’altrui diritto potestativo (es.:

il minorenne nei confronti dei genitori che esercitano la potestà genitoriale);

— onere, che si ha quando ad un soggetto è attribuito un potere l’esercizio del quale è condizionato ad un adempimento; l’adempimento non è obbligatorio, ma senza di esso non si beneficia del potere attribuito (es.: onere della prova, per cui i diritti ricevono protezione giurisdizionale solo se ed in quanto chi li fa valere in giudizio fornisca la prova dei fatti sui quali essi si fondano);

— dovere generico di astensione, incombe su tutti i consociati difronte a un diritto assoluto e consiste nel dovere di astenersi dal ledere il diritto assoluto (come la proprietà e l'integrità fisica) di un soggetto.

262 1•La norma giuridica e le situazioni giuridiche soggettive

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FRASEOLOGIA

1 L’interpretazione della legge è l’attività compiuta dall’interprete per indivi- duare le norme ricavabili da una disposizione e per determinare il suo signi- ficato linguistico ai fini della sua applicazione.

2 Le norme sono coercibili perché accompagnate dalla minaccia dell’applica- zione di una sanzione in caso di inosservanza e dalla possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per imporre determinati comportamenti.

3 La condizione che un soggetto assume nell’ambito di un rapporto giuridico prende il nome di situazione giuridica soggettiva.

4 La norma giuridica è la regola che disciplina in astratto la condotta dei con- sociati al fine di assicurare la stabilità della comunità sociale.

5 La norma giuridica è dotata del carattere della intersoggettività in quanto di- sciplina comportamenti relativi alla condotta di un individuo nei confronti di un terzo.

6 Le norme giuridiche sono dotate del carattere della positività in quanto ema- nate in un determinato momento storico e in riferimento ad un determinato gruppo sociale, da organi a ciò legittimati e nelle forme previste dalla Costi- tuzione e dalle leggi.

7 Le norme giuridiche sono dotate del carattere della novità in quanto pongono prescrizioni prima inesistenti o, se vigenti, le modificano o le abrogano.

8 La giuridicità della norma deriva dall’inserimento di questa nell’ordinamento che concorre a formare e si contrappone ad altre norme, morali, etiche, deon- tologiche, che permeano ordinamenti distinti, quali quello religioso, spirituale, professionale.

9 L’interesse legittimo è la pretesa qualificata del privato alla legittimità del- l’azione amministrativa, pretesa riconosciuta a quel soggetto che, con rife- rimento al potere della Pubblica Amministrazione, si trovi in una posizione differenziata rispetto ad altri soggetti.

10 L’interpretazione analogica è un procedimento interpretativo della norma giuridica mediante il quale il giudice individua disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe alla controversia a lui sottoposta.

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DIZIONARIO GIURIDICO A

ANALOGIA: procedimento attraverso il quale il giudice, per decidere un caso concreto a lui sotto- posto e non regolato da alcuna legge, applica una norma che disciplina un caso simile (analogia le- gis). Qualora il giudice non riesca a rinvenire nel- l’ordinamento alcuna norma applicabile al caso si- mile, dovrà ricorrere ai principi generali dell’or- dinamento (analogia iuris).

ASPETTATIVA: è una posizione di attesa cui l’or- dinamento attribuisce rilevanza giuridica ricono- scendone l’attitudine a trasformarsi in diritto sog- gettivo e apprestando una serie di strumenti di tu- tela in via strumentale che ne favoriscano la con- servazione in vista della futura trasformazione.

C

CERTEZZA DEL DIRITTO: le norme giuridiche devono essere certe, ovvero formulate con espres- sioni chiari e determinate, nonché raccolte in do- cumenti ufficiali che ne fissino i contenuti e ne con- sentano la conoscibilità.

COERCIBILITÀ: le norme sono accompagnate dalla minaccia dell’applicazione di una sanzione in caso di inosservanza e dalla possibilità di ricorrere alla forza fisica per imporre determinati compor- tamenti.

E

ESTERIORITÀ: l’oggetto della norma giuridica è solo l’azione che il soggetto manifesta all’esterno, a nulla rilevando dal punto di vista giuridico le pul- sioni dell’animo, anche se socialmente riprovevoli.

F

FACOLTÀ: rappresentano manifestazioni del di- ritto soggettivo; non sono, pertanto, autonome si- tuazioni giuridiche soggettive, ma rappresentano i modi attraverso cui il diritto soggettivo può eser- citarsi.

G

GENERALITÀ e ASTRATTEZZA: la norma si con- figura, prevalentemente, come una prescrizione o un divieto, rivolta ad una pluralità indistinta di de- stinatari (generalità), per disciplinare non una sin- gola fattispecie ma fattispecie astratte, perché ipo- tetiche e future (astrattezza).

I

INTERESSE LEGITTIMO: è la pretesa qualificata del privato alla legittimità dell’azione amministra- tiva, pretesa riconosciuta a quel soggetto che, con riferimento al potere della Pubblica Amministra- zione, si trovi in una posizione differenziata rispetto ad altri soggetti (es.: candidato ad un concorso pubblico, in quanto tale, titolare dell’interesse le- gittimo alla regolarità della procedura concorsuale, interesse che, al contrario, non vanta chi non par- tecipi a quel concorso). Il tipico strumento di tutela dell’interesse legittimo è l’impugnazione dell’atto o del provvedimento amministrativo ritenuto ille- gittimo, al fine di ottenerne l’annullamento.

INTERPRETAZIONE ANALOGICA: è il procedi- mento in base al quale se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha ri- guardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

P

POTESTÀ: potere attribuito al singolo nell’inte- resse della collettività, per cui il soggetto che ne è titolare la deve esercitare con il vincolo della tutela degli interessi per cui la potestà gli è stata attribuita (diritto-dovere).

PRECETTO: comando che impone un determi- nato comportamento, positivo o negativo.

S

SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA: posi- zione che un individuo assume nell’ambito di un rapporto giuridico.

(9)

DOMANDE E RISPOSTE

92) Cos’è la norma giuridica?

La norma giuridica consiste in una regola che disciplina in astratto la condotta dei con- sociati al fine di assicurare la stabilità della comunità sociale. La giuridicità della norma deriva dall’inserimento di questa nell’ordinamento che concorre a formare e si contrap- pone ad altre norme, morali, etiche, deontologiche, che permeano ordinamenti distinti, quali quello religioso, spirituale, professionale. Essa è composta da due elementi, il pre- cetto e la sanzione. Il precetto è il comando che impone un determinato comportamento, positivo o negativo; la sanzione è, invece, la risposta dell’ordinamento alla violazione del precetto da parte del destinatario (ad esempio, multa, reclusione, decadenza).

93) Quali sono i caratteri della norma giuridica?

La norma giuridica si caratterizza: per la sua generalità e astrattezza, poiché essa si con- figura, prevalentemente, come una prescrizione o un divieto, rivolta ad una pluralità indistinta di destinatari (generalità), per disciplinare non una singola fattispecie ma fat- tispecie astratte, perché ipotetiche e future (astrattezza); per la sua coercibilità, in quanto è accompagnata dalla minaccia dell’applicazione di una sanzione in caso di sua inosser- vanza; per l’intersoggettività, perché disciplina comportamenti relativi alla condotta di un individuo nei confronti di un terzo; per la novità, in quanto pone prescrizioni prima inesistenti o, se vigenti, le modifica o le abroga; per la esteriorità, perché l’oggetto della norma giuridica è solo l’azione che il soggetto manifesta all’esterno, a nulla rilevando dal punto di vista giuridico le pulsioni dell’animo, anche se socialmente riprovevoli; per la certezza, poiché deve essere formulata con espressioni chiare e determinate e pubbli- cata in documenti ufficiali che ne fissino i contenuti e ne consentano la conoscibilità;

infine, per la positività, perché emanata in un determinato momento storico e in riferi- mento ad un determinato gruppo sociale, da organi a ciò legittimati e nelle forme previste dalla Costituzione e dalle leggi.

94) Cosa sono le situazioni giuridiche soggettive?

Si parla di situazioni giuridiche soggettive con riferimento alle posizioni di vantaggio o di svantaggio che una norma giuridica attribuisce ad un soggetto nell’ambito di un deter- minato rapporto giuridico. Esse, pertanto, rappresentano le posizioni che un soggetto assume nell’ambito di un rapporto e si possono distinguere in attive e passive. Le situa- zioni giuridiche soggettive attive sono posizioni di vantaggio riconosciute dall’ordina- mento al soggetto di un rapporto giuridico e consistono in diritti, potestà, facoltà, aspet- tative e interessi legittimi; le seconde, invece, rappresentano posizioni giuridiche di svantaggio, quali il dovere, l’obbligo, la soggezione e l’onere.

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NORMA GIURIDICA

si compone di

precetto sanzione

esistono vari tipi di norme

(p.e.: proibitive, precettive, permissive, ecc...) con rif. alla derogabilità,

si distingue tra NORME:

DIspOsItIvE sUpplEtIvE COGENtI

CARAttERI DEllA NORMA GIURIDICA generalità e

astrattezza

certezza coercibilità

intersoggettività novità esteriorità

positività

INtERpREtAZIONE DEllA NORMA GIURIDICA si distingue, a seconda di:

sOGGEttO CHIAMAtO A svOlGERE tAlE OpERAZIONE:

- giudiziale - autentica - dottrinale - burocratica - dei consociati

CRItERI CON CUI l’AttIvItÀ INtERpREtAtIvA È svOltA:

- letterale - adeguatrice - sistematica - restrittiva - estensiva - evolutiva - storica +

INtERpREtAZIONE ANAlOGICA

SCHEMA DI SINTESI

Riferimenti

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