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Tribunale, Ivrea, 03/05/2016, n. 509

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SENTENZA

Tribunale , Ivrea, 03/05/2016, n. 509 Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IVREA

Il Giudice del Tribunale di Ivrea, Dott. Ludovico Morello alla pubblica udienza del

6 aprile 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

G.L. nato a B. (F.) il (omissis...) dichiaratamente domiciliato ex art. 161 c.p.p.,

in San Giorgio Canavese (TO) via (omissis...) presso la società C.T. S.r.l.;

- libero - assente -

G.M. nato ad A. (B.) il (omissis...) con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso

lo studio del difensore di fiducia avv. Mario Benni del Foro di Ivrea in Vicolo Baratono

n. 3 Ivrea;

- libero - presente -

IMPUTATI

per il reato di cui all'artt. 40 c.p., 590 co. 2-3-4 c.p., perché, con condotte

tra loro indipendenti, cagionavano, ovvero non impedivano che venissero cagionate,

(2)

a D.M.M. e a G.F., lavoratori dipendenti della società C.T. Srl, in distacco

ex art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003 presso la società M.C. S.c.a.r.l., lesioni

personali gravi consistite, per il primo, in fratture vertebrali multiple, e, per

il secondo, in policontusioni alla schiena, al braccio destro e alla spalla destra,

dalle quali originava una malattia e un 'incapacità di attendere alle ordinarie

occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni (199 giorni di inabilità temporanea

per M. e 66 giorni di inabilità temporanea per F.), lesioni verificatesi a seguito

del cedimento di una rampa e conseguente ribaltamento, sul fianco destro, del mini

escavatore marca "New Holland" (del peso di 16 quintali) che F. stava manovrando

durante le operazioni di discesa dal cassone dell'autocarro marca I. mod. 75/E4 dopo

che i lavoratori predetti avevano abbassato la sponda posteriore dell'autocarro e

avevano appoggiato le rampe all'estremità del cassone per consentire la discesa

del suindicato mini escavatore; e ciò avveniva per colpa, consistita in imprudenza,

negligenza, imperizia e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro, in particolare:

G., in qualità di amministratore unico della società C.T.

Srl, datore di

lavoro e distaccante dei lavoratori D.M.M. e a G.F., in violazione degli artt. 37

e 3 co. 6 del D.Lgs. n. 81 del 2008, contravveniva all'obbligo fornire ai predetti

lavoratori una formazione e sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza

e, in qualità di distaccante, ometteva di informare e formare i lavoratori predetti

sui rischi specificatamente connessi alle mansioni per i quali veniva operato il

distacco, tra cui le operazioni di scarico dell'escavatore dall'autocarro;

(3)

G., in qualità di amministratore unico della società M.C.

S.c.a.r.l., e

distaccatario dei lavoratori predetti, in violazione degli artt. 3 co. 6 e 71 comma

4 lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008, ometteva adottare le necessarie misure affinché

le attrezzature di lavoro fossero installate e utilizzate in conformità alle

istruzioni d'uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo

la permanenza dei requisiti di sicurezza, atteso che le rampe di discesa, difformemente

dal punto 5 delle istruzioni d'uso, non potevano essere saldamente appoggiate e fissate

alla struttura dell'autocarro, non presentando alcun elemento che ne potesse permettere

il fissaggio all'autocarro per evitarne lo scivolamento durante le attività

di carico e scarico del cassone, risultando la rampa di sinistra priva, sul lato

inferiore, di un apposito anello che ne avrebbe permesso il fissaggio al cassone

tramite l'ausilio di una fune o di una catena, risultando la cerniera inferiore sinistra

della sponda priva del perno che ne avrebbe permesso il fissaggio al cassone, risultando

le staffe di contenimento della cerniera della sponda a ribalta posteriore dell'autocarro

prive del perno di fermo atto ad evitare la caduta durante la fase di ribalta.

In Al. il (omissis...).

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. ssa Roberta Bianco V.P.O. come da delega

in atti e dell'avv. Gianluca Morello del Foro di Venezia ed Enrico Scolari del Foro

di Ivrea difensori di fiducia per G.; e avv. Mario Benni del Foro di Ivrea di difensore

di fiducia assente sostituito ex art. 102 c.p.p. per delega orale dall'avv. Scolari

del Foro di Ivrea per G..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

(4)

Con decreto di citazione del 10.9.2014 il pubblico ministero ha citato a giudizio G.L. e G.M. per il reato di cui in epigrafe.

Il dibattimento si è svolto alle udienza del 17.12.2014,8.5.2015,12.9.2015,27.1.2016 e 6.4.2016 in cui sono state ammesse ed assunte tutte la prove dichiarative e documentali richieste dal pubblico ministero e dalle difese.

Si sono costituite le parti civili D.M.M. e G.F. ed i responsabili civili C.T. srl, A.R.M. e U.S.A.; non si è costituito il responsabile civile M.C. scarl.

Le parti civili costituite hanno revocato espressamente lo loro costituzione con atto depositato in Cancelleria in data 4.4.2016.

All'udienza del 6.4.2016, esaurita l'assunzione delle prove, il Tribunale ha dichiarato utilizzabili per la decisione tutti gli atti acquisiti nel fascicolo del dibattimento e le parti hanno concluso come in epigrafe.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato la presente sentenza mediante la lettura del dispositivo.

Il termine per il deposito delle motivazioni è stato fissato in giorni 30 state la complessità delle questioni trattate.

L'attività istruttoria espletata in dibattimento non ha consentito di dimostrare la penale responsabilità degli imputati in ordine al fatto di reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio. Risulta infatti non raggiunta, con un sufficiente grado ci certezza logico processuale, la piena prova relativa alla commissione delle condotte colpose ascritte in imputazione ai due rei.

Dal corredo probatorio, limitatamente a quanto rileva in questa sede, è emerso quanto segue.

Le persone offese M. e F. al 12.6.2013 erano dipendenti della società C.T. srl, di cui G. era amministratore unico, ed in distacco ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n.

27 del 2003 presso la società M.C. scarl, di cui G. era amministratore unico; le due società facevano parte del medesimo consorzio Co.ve.co.

M. era stato assunto dalla C.T. srl nel luglio 2012, ma già a far data dal 2005, con medesime funzioni di autista di camion, era dipendente A.A. (oggi S. srl).

F., a sua volta, era dipendente C.T. srl dal luglio 2012 e già dipendente A.A.

(oggi S. srl), con funzioni analoghe di escavatorista (oltre che di operaio), dal

(5)

In data 12.6.2013 i due lavoratori stavano svolgendo attività lavorativa presso il cantiere di Alpette (TO) ove erano i corso lavori stradali comprendenti attività di scavo - urgenti e da terminare in giornata - per la posa di condutture idrauliche;

erano altresì presenti in loco altri due dipendenti di A.A. (oggi S. srl) B.I. e Z.F..

In mattinata le due persone offese hanno lavorato utilizzando un escavatore ed un camion che poi, su decisione di M.A. (altro dipendente C.T. srl adibito a formare le squadre di lavoro e capocantiere), nel pomeriggio sono stati sostituiti dai mezzi di cui in imputazione in quanto di quelli precedentemente usati dai due lavoratori vi era necessità in altro cantiere.

Nel corso della predetta attività ed alla luce del cambio mezzi citato, si è reso necessario effettuare 10 scarico dell'escavatore cingolato marca New Holland (del peso di 16 quintali e quindi definito "mini escavatore") dal pianale dell'autocarro marca I. modello 75/E4 tg (omissis...).

Il primo mezzo era stato noleggiato da C.T. srl in data 13.7.2012 da I.O. di Torino, mentre l'autocarro era di proprietà era I.F. spa e l'utilizzatore era la C.T.

srl; in data 7.12.2012 l' autocarro era stato conferito con contratto di conferimento beni strumentali dalla C.T. srl alla M.C. scarl.

Per effettuare lo scarico dal pianale dell'autocarro sono state utilizzate due rampe metalliche che, appoggiate sul bordo posteriore del pianale del camion, avrebbero dovuto consentire all'escavatore di scendere dal pianale medesimo.

Il F. era a bordo dell'escavatore, mentre il M. era a terra in prossimità delle rampe (che erano state posizionate da entrambi i lavoratori).

Durante la fase di discesa dell'escavatore, a seguito dello spostamento di una rampa, l'escavatore è caduto a terra, si è ribaltato su un lato ed ha colpito il sig.

M.; il F., che si trovava a bordo dell'escavatore, è caduto a terra sebbene sia riuscito in qualche modo ad attutire la caduta trattenendosi al mezzo.

A causa dell'urto predetto, il M. ha riportato fratture vertebrali multiple dalle quali è originata una malattia e una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di inabilità temporanea pari a 199 giorni; il F. ha riportato policontusioni alla schiena, al braccio destra ed alla spalla destra dalle quali è originata una malattia e una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di inabilità temporanea pari a 66 giorni.

Lo spostamento della rampa è risultato pacificamente conseguente al mancato fissaggio delle stesse all'autocarro.

(6)

La mancanza del fissaggio delle rampe è stato determinato dalla assenza di qualunque elemento che potesse permettere il predetto fissaggio all'autocarro.

Le possibili modalità di fissaggio, così come evidenziato dal consulente tecnico delle partì civili e dal teste S. AP.( Alsl To 4 Ivrea) erano in astratto unicamente tre: la prima, detta "fissaggio con linguetta", consisteva nell'inserimento di una linguetta metallica presente alla sommità di ogni rampa nella fessura che si trova tra il bordo del cassone dell'autocarro e la sponda posteriore, in condizione di sponda posteriore ribaltata ovvero in posizione completamente aperta; la seconda, detta "fissaggio con perno", consisteva nell'inserimento di un perno presente all'estremità di ogni rampa in un corrispondente foro presente sul cassone dell'autocarro in prossimità del bordo posteriore; la terza, detta "fissaggio con funi o catene", consisteva nel fissaggio a mezzo di funi o catene delle singole pedane a punti di fissaggio sull'autocarro (cfr. altresì schema in atti depositato all'udienza del 9.12.2015).

Orbene, nel caso in esame è emerso che nessuna delle tre modalità- sicure e stabili - di fissaggio è stata in concreto attuabile dai lavoratori.

Il "fissaggio con linguetta" non è stato possibile per la rottura della cerniera sinistra della sponda ribaltabile del cassone che ha impedito alla sponda di restare in posizione è formare, tra la sponda ed il bordo del cassone, lo spazio entro il quale la linguetta, applicata alla rampa, deve inserirsi per costituire un fermo in posizione della rampa; l'assenza della predetta linguetta, su entrambe le rampe, ha reso il fissaggio impossibile.

Il "fissaggio con perno" non è stato possibile poiché è stata riscontrata l'assenza sul cassone dell'autocarro del foro di introduzione del perno della rampa; l'assenza del perno, su entrambe le rampe, non poteva che impedire l'utilizzo del predetto sistema.

Il "fissaggio con catene o funi" non è risultato utilizzabile, nel caso di specie, in quanto è stata riscontrata l'assenza, sulla rampa sinistra, del punto di fissaggio della relativa fune o catena (assenza dovuta ad un danneggiamento della rampa); sono altresì risultati assenti i punti di fissaggio delle funi o delle catene sull'autocarro; erano carenti anche le stesse funi o catene per poter utilizzare le predette modalità di fissaggio.

Nel caso in esame, invero, la modalità di fissaggio effettiva prevista dal mezzo in esame era con ogni probabilità proprio la prima, non attuata per la rotture predetta.

I due dipendenti F. e M., al momento di scaricare il mini escavatore, si erano

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procedere in quanto il lavoro che dovevano effettuare era urgente e non prorogabile, (cfr. testim. B. sul punto).

Il danno alla sponda, come evidenziato dal teste M. (soggetto che la sottoscritto il verbale di consegna del mezzo in data 19.3.2013; cfr. allegato 7 relazione consulente ing. B.M.), era avvenuto circa cinque mesi prima; lo stesso aveva diligentemente provveduto a informare il responsabile dei mezzi - sia per C.T.

che per M.C. - T.D., ma nessuno aveva mai provveduto alla riparazione.

Dall'istruttoria è emerso come il T. fosse il soggetto preposto - per entrambe le società - ad occuparsi della riparazione ordinaria e straordinaria dei mezzi: nel primo caso avrebbe potuto (e dovuto) ripararlo direttamente da sé o rivolgersi autonomamente alla vicina officina convenzionata (Trevi Service di Ozegna) presso la quale la C.T. aveva un "conto aperto"; in caso di interventi straordinari con una previsione di spesa ingente, avrebbe sempre dovuto rivolgersi- ove possibile - a tale officina, previa consultazione con Beordo (dipendente C.G. srl, società del consorzio CO.VE.CO. che si occupava dell'aspetto contabile dei mezzi per tutte le società del gruppo) e G. (amministratore unico di C.T. srl).

Orbene, nel caso in esame, a seguito delle prescrizioni dello Spresal (a cui era subordinato il dissequestro del mezza), l'intervento di riparazione della cerniere della sponda e della aggiunta di un occhiello ad una delle due rampe è stato eseguito direttamente dal T. in un'ora circa di lavoro; il Beordo ha dichiarato di non essere stato preventivamente informato della predetta carenza da parte del responsabile mezzi T..

In relazione all'aspetto formativo delle due persone offese, nel corso dell'istruttoria è emerso che i due dipendenti, prima di essere assunti in C.T. srl, svolgevano con ogni probabilità analoghe mansioni presso l'A.A. (oggi S. srl).

Inoltre, entrambi avevano frequentato un corso specifico di sedici ore nel luglio 2012 al momento dell'ingresso in C.T. srl che li abilitava come operatori specializzati anche con competenze relativi ai "rischi connessi all'uso di macchine da cantiere e attrezzature con addestramento all'uso" (cfr.

programma di corsi allegato ad attestati e testim. B.).

Inoltre il F. era un RLS ed aveva per ciò frequentato un corso di n. 32 ore tra l'ottobre ed il novembre 2012.

Al rientro in azienda dopo l'infortunio, in data 3.9.2013 la consulente B.

(all'epoca RSPP della C.T.) ha potuto constatare personalmente le perfette conoscenze - teoriche e pratiche - del F. in relazione alle mansioni a cui era addetto e, in particolare, alle modalità di salita e discesa del mini escavatore dall'autocarro (cfr. testim. B. e video di cui all'allegato n. 5 della memoria ex art.

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121 c.p.p. depositata in Cancelleria dal difensore degli imputati in data 15.3.2016).

Orbene, da quanto accertato risulta quanto segue.

In via preliminare si osserva che "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante"

(cfr. Cas. 3130/2013).

Nel caso di specie, in relazione alle responsabilità del G.M., quale amministratore unico illo tempore della distaccataria M.C. scarl, si osserva che non è emersa la prova, al di là id ogni ragionevole dubbio, che il medesimo sia stato informato dal suo responsabile della manutenzione dei mezzi (T.D.) in relazione ai danni alla sponda dell'autocarro I. in esame, a causa dei quali le persone offese non hanno potuto fissare le rampe.

Si evidenzia, al contrario, che sono emersi elementi contraddittori in relazione a tale circostanza: il T., tempestivamente informato dal M., avrebbe infatti ben potuto (e dovuto alla luce del suo ruolo) occuparsi della riparazione del danno e così permettere ai dipendenti di utilizzare mezzi idonei e sicuri.

Come si è visto, difatti, l'intervenuto de quo è stato effettuato dallo stesso T.

dopo l'infortunio senza alcuna difficoltà e, secondo l'organigramma aziendale ed alla luce dei poteri a lui conferiti in concreto, è altamente improbabile che abbia in effetti notiziato il G. circa le problematiche del mezzo (che ben poteva risolvere da sé o rivolgendosi autonomamente alla vicina officina convenzionata).

Ne consegue che G.M., ai sensi dell'art. 530, comma 2, va assolto per non aver commesso il fatto, risultando semmai sussistente una più probabile condotta colposa (di carattere omissivo) del responsabile della manutenzione T. per non aver riparato il mezzo (di cui era responsabile) in maniera tempestiva.

Non si opta per una formula assolutoria relativa alla insussistenza oggettiva del fatto, in quanto si ritiene che la condotta delle due persone offese non abbia in alcun modo interrotto il nesso causale tra condotta ed evento lesivo.

Sul punto è sufficiente rimarcare che l'intervento in esame era di natura urgente

(9)

giornata; pertanto, anche essendosi resi conto delle problematiche di fissaggio delle rampe, hanno agito per eseguire direttive datoriali.

La condotta di F. e M., quindi, non è da ritenersi abnorme e completamente avulsa dalla attività lavorativa che stavano svolgendo.

Analogamente deve dirsi per la scelta del Merletto di cambiare i mezzi in uso alle due persone offese, circostanza irrilevante da un punto di vista del decorso causale in quanto determinata da scelte tecnico - operative in ordine all'organizzazione dei vari cantieri.

In relazione ai doveri di informazione e formazione gravanti sul G., quale amministratore unico illo tempore della distaccante C.T. srl, sono emersi elementi contraddittori con una carenza formativa ed informativa così come contestata dalla pubblica accusa.

In primo luogo, le due persone offese avevano seguito un corso di 16 ore nel luglio 2012 che li abilitava, con ogni probabilità, alle mansioni che svolgevano il giorno dell'infortunio.

Si evidenzia poi come il F. fosse un RLS aziendale e come lo stesso, al rientro dall'infortunio abbia dimostrato le sue capacità (teoriche e pratiche) nel caricare e scaricare un escavatore da un autocarro (cfr. testim. B. e video cit.).

Da ultimo, è emerso come i due dipendenti, già da molti anni, svolgevano analoghe mansioni presso la l'A.A. (oggi S. srl).

Ne consegue che non si ritiene raggiunta la prova, al di là di ogni dubbio ragionevole, che il G. abbia omesso di formare ed informare le due persone offese sui rischi specificatamente connessi alle mansioni per le quali veniva operato il distacco (tra le quali le operazioni di carico e scarico del mini escavatore sull'autocarro), né che in concreto l'evento in esame sia stato determinato proprio da tali eventuali carenze (difatti, anche se si ravvisassero in astratto omissioni formative specifiche da parte del G., risulta comunque probabile che i due lavoratori fossero già sufficientemente esperti e formati per la pregressa attività lavorativa svolta presso la A.A.).

Per tali ragioni anche l'imputato G. va assolto dal reato ascritto, ai sensi dell'art.

530, comma 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

(10)

Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica in persona del Dott.

Ludovico Morello

Visto l'art. 530, comma 2 c.p.p.,

assolve G.L. e G.M. dal reato ascritto per non aver commesso il fatto;

Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p.,

fissa in giorni 30 il deposito della motivazione.

Così deciso in Ivrea, il 6 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2016.

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2018 16/12/2018

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