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COMUNE DI SOLEMINIS PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

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COMUNE DI SOLEMINIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 26.03.2001

n. 12 del 20.03.2007 N.33 del18.04.2008 n. 50 del 01.10.2010

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SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Criteri generali

Art. 4 - Gestione delle risorse umane Art. 5 - Formazione del personale Art. 6 - Comunicazione interna Art. 7 - Trasparenza

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI Capo I - Struttura organizzativa

Art. 8 - Struttura organizzativa

Art. 9 - Principio di separazione delle competenze Art. 10 - Individuazione della struttura

Art. 11 - Area delle posizioni organizzative Art. 12 - Personale

Art. 13 - Il contratto individuale di lavoro Art. 14 - Disciplina delle mansioni

Art. 15 - Programmazione del fabbisogno del personale Art. 16 - Piano annuale delle assunzioni

Art. 17 - Dotazione organica ed organigramma Art. 18 - Ufficio relazioni con il pubblico

Capo II - Il segretario comunale Art. 19 - Il segretario comunale

Art. 20 - Attribuzione delle funzioni di direttore generale al segretario comunale Capo III - I responsabili di servizio

Art. 21 - Il responsabile di servizio

Art. 22 - Conferenza dei responsabili di servizi Art. 23 - Il responsabile di procedimento

Art. 24 - I responsabili di attività, interventi e simili

Art. 25 - Provvedimenti del segretario comunale e dei responsabili di servizio Art. 26 - Responsabilità e sistema premiante

Capo IV - Controlli Art. 27 - Controlli interni

Art. 28 - Nucleo di valutazione

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Capo V - Contratti per l'area direttiva e per le alte specializzazioni e collaborazioni esterne a tempo determinato

Art. 29 - Contratti a tempo determinato per funzionari dell'area direttiva e alte specializzazioni

Art. 30 - Revoca degli incarichi a tempo determinato Art. 31 - Collaborazioni esterne a tempo determinato

Art. 32 - Uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta Capo VI - Progettazione e pianificazione interna

Art. 33 - Progettazione e pianificazione ad opera di personale interno

TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 34 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Art. 35 - Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale

Art. 36 - Svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 37 - Autorizzazione al personale dipendente all'esercizio di incarichi esterni

TITOLO IV - MOBILITA' DEL PERSONALE Art. 38 - Mobilità esterna a domanda

Art. 39 - Mobilità interna

TITOLO V - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 40 - Il procedimento disciplinare

Art. 41 - Sanzioni disciplinari

Art. 42 - Competenza del responsabile del servizio

Art. 43 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari Art. 44 - Sospensione cautelare dall'impiego

Art. 45 - Riduzione della sanzione

Art. 46 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari

TITOLO VI - MODALITA' DI ACCESSO

Capo I - Costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato Art. 47 - Modalità di assunzione all'impiego

Art. 48 - Procedure selettive Art. 49 - Requisiti d'accesso

Art. 50 - Materie delle prove d'esame Art. 51 - Corso-Concorso

Art. 52 - Concorso pubblico - Preselezione

Art. 53 - Assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

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Art. 54 - Finalità della selezione - Contenuto delle prove Art. 55 - Indici di riscontro

Art. 56 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione Art. 57 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità

Art. 58 - Copertura dei posti Art. 59 - Limiti di età

Art. 60 - Altri requisiti - Prove d'esame - Modalità di copertura posti d'organico

Capo II - Concorsi pubblici per titoli ed esami Art. 61 - Bando di concorso

Art. 62 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità Art. 63 - Documenti da allegare alla domanda

Art. 64 - Diffusione del bando di concorso

Art. 65 - Riapertura del termine e revoca del concorso Art. 66 - Ammissione ed esclusione dal concorso Art. 67 - Irregolarità delle domande

Art. 68 - Imposta di bollo

Art. 69 - Commissioni esaminatrici

Art. 70 - Adempimenti della commissione esaminatrice Capo III - Valutazione dei titoli e degli esami

Art. 71 - Punteggio

Art. 72 - Valutazione dei titoli

Art. 73 - Valutazione dei titoli di studio

Art. 74 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare Art. 75 - Valutazione del curriculum professionale

Art. 76 - Valutazione dei titoli vari

Art. 77 - Valutazione delle prove di esame Art. 78 - Pubblicità delle valutazioni attribuite Capo IV - Prove concorsuali

Art. 79 - Svolgimento delle prove Art. 80 - Prove concorsuali Art. 81 - Prova scritta Art. 82 - Prova pratica Art. 83 - Prova orale

Capo V - Svolgimento e valutazione delle prove - Formazione della graduatoria di merito

Art. 84 - Criteri di valutazione delle prove d'esame Art. 85 - Durata e data delle prove

Art. 86 - Accertamento dell'identità dei concorrenti

Art. 87 - Adempimenti della commissione - Adempimenti dei concorrenti

Art. 88 - Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte Art. 89 - Ammissione alle prove successive

Art. 90 - Prova pratica - Modalità di svolgimento Art. 91 - Prova orale - Modalità di svolgimento

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Art. 92 - Graduatorie

Capo VI - Approvazione degli atti concorsuali

Art. 93 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali Art. 94 - Presentazione dei documenti

Art. 95 - Accertamenti sanitari

Art. 96 - Contratto individuale di lavoro Art. 97 - Costituzione del rapporto di lavoro

TITOLO VII - SELEZIONE INTERAMENTE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE Art. 98 - Ambito di applicazione

Art. 99 - Modalità di espletamento Art.100 - Commissione esaminatrice Art.101 - Prove d'esame

Art.102 - Valutazione dei titoli

Art.103 - Formazione della graduatoria

TITOLO VIII - COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (E STAGIONALE)

Art.104 - Rapporti di lavoro a tempo determinato Art.105 - Modalità di assunzione a tempo determinato

Art.106 - Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato Art.107 - Assunzione di personale stagionale

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI Art.108 - Responsabilità

Art.109 - Norme finali Art.110 - Rinvio

Art.111 - Pubblicità del regolamento Art.112 - Entrata in vigore

ALLEGATI

ALLEGATO A - Dotazione organica ALLEGATO B - Organigramma

ALLEGATO C - Requisiti e modalità di accesso

ALLEGATO D - Indici di riscontro delle idoneità nelle selezioni

ALLEGATO E - Titoli richiesti per le selezioni riservate all’interno dell’Ente

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TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Soleminis.

Il presente regolamento disciplina, altresì:

a) i rapporti di lavoro a tempo parziale;

b) i procedimenti disciplinari;

c) l’istituto della mobilità del personale, interna ed esterna;

d) le modalità di accesso all’impiego per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Articolo 2 Finalità

L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente ed è funzionale agli obiettivi ed ai programmi definiti dall’Amministrazione comunale.

Articolo 3 Criteri generali

Il Comune ispira la propria azione nel campo dell’organizzazione degli uffici e del personale ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.

Gli uffici comunali sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

I criteri organizzativi da osservare sono i seguenti:

a) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

b) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea;

c) ampia flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi da parte degli organi preposti alla gestione;

d) distinzione dei ruoli fra organi politici e organi burocratici, con l’attribuzione ai secondi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, unitamente alla responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e del raggiungimento dei

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Articolo 4

Gestione delle risorse umane

La gestione delle risorse umane del Comune è ispirata ai seguenti principi:

a) parità e pari opportunità per l’accesso al lavoro, per la progressione professionale e per il trattamento sul lavoro;

b) equità, trasparenza e flessibilità;

c) impiego dei dipendenti che tenga conto delle situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro;

d) valorizzazione dell’esperienza professionale e della qualificazione acquisita dal personale all’interno dell’Ente, perseguita anche attraverso la previsione di forme di progressione economica all’interno delle categorie e l’attivazione di procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione;

e) procedimenti di selezione mediante lo svolgimento di prove atte all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.

Il Comune garantisce priorità nell’impiego flessibile per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro.

Articolo 5

Formazione del personale

Il Comune valorizza lo sviluppo professionale e la formazione dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione.

La formazione a favore del personale del Comune privilegia, principalmente, oltre al campo specifico di interesse dei singoli servizi, i seguenti campi:

a) sistemi informatici;

b) relazioni con l'utenza;

c) tecniche di programmazione e controllo di gestione.

Lo stanziamento in bilancio per progetti di formazione del personale è annualmente determinato in misura non inferiore alla quota minima prevista dalla contrattazione collettiva del comparto.

Articolo 6

Comunicazione interna

Deve essere garantita la circolazione interna delle informazioni in possesso degli uffici, non coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio, utili per il miglior svolgimento dell’attività comunale nel suo complesso. A tal fine devono essere organizzate, fra l’altro, periodiche riunioni di lavoro che coinvolgano il maggior numero possibile di dipendenti.

Le procedure amministrative sono razionalizzate e semplificate mediante l’uso di sistemi informatici interconnessi, che consentano la generalizzata conoscenza delle informazioni ed il flusso degli atti fra gli uffici.

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Articolo 7 Trasparenza

L’attività amministrativa è ispirata al principio della massima trasparenza.

Per le finalità di cui al comma 1, deve essere garantita a ciascun soggetto interessato l’informazione in ordine alla struttura competente, al responsabile del relativo procedimento ed ai tempi necessari per la sua definizione.

L’ufficio competente è tenuto, comunque, a fornire direttamente ai soggetti interessati ogni informazione richiesta non coperta dall’obbligo del segreto d’ufficio.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO I

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 8

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa si articola in servizi ed uffici:

a) i servizi sono le unità organizzative di massimo livello e corrispondono alle aree di interesse dell'Ente; hanno funzioni di organizzazione e coordinamento dei servizi nell'ambito delle competenze attribuite dal presente ordinamento e nel rispetto del programma gestionale di attuazione definito dal Segretario/Direttore Generale;

b) gli uffici sono unità cooperative semplici costituite nell'ambito dei servizi sulla base dell'omogeneità dei processi gestiti o delle competenze richieste e possono avere natura di unità finale o di supporto; hanno funzioni di attuazione di progetti, servizi e provvedimenti specifici nel rispetto del programma di lavoro definito dal servizio di appartenenza.

Gli uffici possono avere natura di strutture permanenti, se attengono a funzioni ed attività a carattere continuativo; strutture temporanee o di progetto, quando sono connesse alla realizzazione di specifici progetti.

Articolo 9

Principio di separazione delle competenze

Il presente regolamento si uniforma altresì al principio di separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono le funzioni di indirizzo e di controllo sul conseguimento degli obiettivi, mentre agli organi burocratici fanno capo le competenze gestionali.

Agli organi politici compete più in particolare:

a) l’attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi;

b) l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche dei nuclei di valutazione e dei servizi di controllo interno.

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Ai responsabili dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

Resta salva l’applicabilità della disciplina introdotta dalla legge 23.12.2000 n° 388, art. 53, comma 23.

Articolo 10

Individuazione della struttura La struttura operativa del Comune è suddivisa nei seguenti Servizi:

a) Affari generali;

b) Servizio Finanziario;

c) Tecnico – Manutentivo.

Articolo 11

Area delle posizioni organizzative

Ai fini di cui all’articolo 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni - Autonomie locali del 31 marzo 1999, sono individuati le seguenti posizioni organizzative:

a) Affari generali;

b) Servizio Finanziario;

c) Tecnico – Manutentivo.

Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti, con provvedimento motivato del sindaco, per un periodo massimo non superiore a cinque anni rinnovabili con le medesime formalità, a dipendenti classificati nella categoria D, individuati tenendo conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, dei seguenti elementi:

a) la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare;

b) i requisiti culturali;

c) le attitudini e le capacità professionali;

d) l’esperienza professionale acquisita.

Al personale individuato come titolare delle posizioni organizzative spettano la retribuzione di posizione e quella di risultato, il cui ammontare complessivo non può comunque essere inferiore all’importo delle competenze e delle indennità da esse assorbite ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del 31 marzo 1999.

La retribuzione di posizione è attribuita dal sindaco in base ad una graduazione del valore delle posizioni organizzative effettuata dal Nucleo di valutazione.

La valutazione annuale dei risultati, il procedimento di garanzia nel caso di valutazione non positiva, la possibilità di revoca dell’incarico, anche anticipata, per valutazione negativa dei risultati o per cambiamento delle esigenze organizzative, il trattamento economico accessorio spettante e gli altri elementi attinenti la disciplina delle posizioni organizzative sono regolati secondo quanto previsto dalla contrattazione

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collettiva nazionale e sulla base di criteri generali definiti in sede di concertazione sindacale.

Il Comune può stipulare polizze assicurative della responsabilità civile a favore dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tali finalità sono previste nel bilancio annuale e tengono conto della reale capacità di spesa dell’Ente.

Ai sensil’art. 53, comma 23 della Legge n. 388 del 28 .12.2000, modificato dall’lart.

29, comma 4 della Legge n. 448 del 28.12.2001 che dispone che gli EE.LL. con popolazione inferiore a 5000 abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4 lett.d) del D.Lgs n. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possano previa adozione di apposite disposizioni regolamentari, attribuite ai componenti dell’Organo Esecutivo al responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, possono essere attribuite ai componenti l’Organo Esecutivo.

Articolo 12 Personale

Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nell'organizzazione comunale secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Ogni dipendente è inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Ogni dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro cui corrispondono compiti e mansioni sinteticamente definiti nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 13

Il contratto individuale di lavoro

Oltre a quanto indicato nell’articolo 12, comma 3, il contratto individuale di lavoro deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) categoria di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di destinazione dell’attività lavorativa;

f) in caso di contratto a tempo determinato, il termine finale.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a tempo parziale, il relativo contratto deve, altresì, contenere gli elementi di cui all’articolo 35, comma 1.

Ogni modificazione degli elementi di cui all’articolo 12, comma 3, al comma 1 del presente articolo ed all’articolo 35, comma 1, comportando la necessità di cambiare il contenuto del contratto individuale, richiede la stipulazione di un nuovo contratto individuale.

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Art. 14

Disciplina delle mansioni

Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione o di responsabilità.

Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori secondo le previsioni di legge:

a) nel caso di vacanza del posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per le ferie, per la durata dell’assenza.

Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuibile in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Chi ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retribuite o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.

Articolo 15

Programmazione del fabbisogno di personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale e le relative variazioni sono approvate dalla giunta comunale con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio dell’Ente e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti all’Ente stesso.

Alla ridefinizione delle dotazioni organiche si procede ogniqualvolta risulti necessario a seguito di riordino o trasferimento di funzioni.

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Articolo 16

Piano annuale delle assunzioni

La giunta approva annualmente e previa informazione alle organizzazioni sindacali, il Piano delle assunzioni, nel quale vengono determinati i posti vacanti che si intende ricoprire nel corso dell’anno e quali di essi sono destinati all’accesso dall’esterno.

Articolo 17

Dotazione organica ed organigramma

La dotazione organica generale del Comune consiste nell'elenco dei posti di ruolo previsti, classificati in base ai sistemi contrattuali in vigore.

L’organizzazione, la consistenza e la variazione della dotazione organica sono determinati in funzione delle finalità di accrescimento dell’efficienza, di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e di realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni.

L'organigramma del Comune individua le risorse umane effettivamente disponibili per ogni settore, servizio ed ufficio. L’organigramma è proposto del segretario comunale, sentiti i responsabili apicali dei settori, sulla base dei programmi deliberati dagli organi elettivi dell’Ente e del Piano delle assunzioni di cui all’articolo 16.

Articolo 18

Ufficio relazioni con il pubblico - U.R.P.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) svolge i compiti e le funzioni previste dal regolamento comunale per il diritto di accesso.

Fino alla costituzione dell’U.R.P., i compiti ad esso attribuiti sono svolti dai singoli settori a cui vengano rivolte richieste di accesso e di informazione da parte degli interessati.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 19 Il segretario comunale

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, svolge compiti di collaborazione, proposta e assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del sindaco, del consiglio, della giunta, dei singoli assessori e dei responsabili di servizio, in merito alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il segretario comunale in particolare:

a) dirige nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, l’attività di tutti i responsabili dei settori coordinandola e organizzandola ai fini della migliore ed efficiente funzionalità dell’intera struttura operativa;

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b) prende parte, con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni della giunta e del consiglio con diritto di iniziative per provvedimenti a valenza organizzativa generale;

c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

d) presiede le commissioni di concorso relative alle categorie apicali;

e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e ne coordina l’attività, risolvendo eventuali conflitti di competenza tra gli stessi;

f) ripartisce le competenze tra i responsabili dei settori interessati in caso di interventi riguardanti più settori;

g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti ovvero conferitagli dal sindaco, comprese quelle di cui all’art. 107, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

h) riferisce al sindaco su ogni situazione di irregolarità o disfunzione gestionale.

Qualora il segretario comunale sia investito dell’incarico di direttore generale, ai sensi dell’articolo 20, esercita anche tutte le competenze proprie di tale figura.

Articolo 20

Attribuzione delle funzioni di direttore generale al segretario comunale

Il sindaco può attribuire al segretario comunale le funzioni di direttore generale, per un periodo di tempo non superiore a quello del mandato del sindaco stesso, al fine di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune e di introdurre misure operative e strumenti per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi comunali e dell’azione amministrativa.

Nel caso in cui il segretario comunale venga nominato direttore generale, alla sua retribuzione si aggiunge una specifica indennità compensativa stabilita dalla giunta comunale sulla base dei seguenti parametri:

a) grado di complessità organizzativa dell’Ente;

b) ammontare degli stanziamenti di bilancio di parte corrente e conto capitale;

c) numero di servizi erogati direttamente;

d) eventuale attribuzione da parte del sindaco di ulteriori funzioni specifiche, ai sensi del successivo comma 4.

Spetta, in particolare, al segretario - direttore generale:

a) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 197, comma 2, lett. a), del T.U.EE.LL n. 267/00;

b) la sovraintendenza sulla gestione dell’Ente, al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

c) l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal sindaco;

d) la determinazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico, previa informazione alle rappresentanze sindacali ed eventuale esame congiunto e nel rispetto dei criteri generali in materia stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nonché del potere di coordinamento e riorganizzazione del sindaco di cui all’articolo 50, comma 7, del T.U.EE.LL n. 267/00;

e) l’adozione delle misure per l’interconnessione sia tra uffici del Comune sia con altre amministrazioni;

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f) ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

Esclusivamente al fine di migliorare l’organizzazione degli uffici ed assicurare più elevati livelli di funzionalità del Comune, il sindaco può attribuire al segretario-direttore generale ulteriori funzioni specifiche con appositi provvedimenti.

CAPO III

RESPONSABILI DI SERVIZIO

Articolo 21

Il responsabile di servizio

Spetta ai responsabili di servizio l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.

Spettano, in particolare, ai suddetti responsabili:

a) le determinazioni a contrattare;

b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

c) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, ivi compresa l’approvazione dei relativi verbali;

d) la stipulazione dei contratti;

e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

f) gli atti di amministrazione e gestione del personale, nel rispetto della contrattazione decentrata;

g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

h) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;

i) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Spettano, altresì, ai responsabili dei servizi i seguenti compiti:

a) distribuzione, mediante ordine di servizio, delle risorse umane e tecniche che l’amministrazione ha assegnato al servizio e loro gestione;

b) cura dei piani di lavoro e dei sistemi informativi all’interno del settore;

c) verifica periodica dei risultati, con conseguente analisi degli eventuali scostamenti dai programmi e relativa individuazione delle cause e delle responsabilità;

d) cura della gestione corrente delle attività e delle risorse affidate nell'ambito degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti dall'amministrazione e concordati a livello settoriale;

e) orientamento e sviluppo professionale del personale nonché verifiche inerenti le prestazioni svolte ed i risultati ottenuti;

f) emanazione di ordinanze, in applicazione di leggi o regolamenti con esclusione di quelle contingibili ed urgenti;

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g) lavori di somma urgenza, accertata con ordinanza sindacale;

h) la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.

675/96.

Competono ai responsabili dei servizi tutti gli atti che siano agli stessi attribuiti a seguito di apposite disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti o in base a quanto in essi disposto.

Spetta inoltre ai responsabili di servizio la responsabilità di procedimento ai sensi della legge n. 241/90 relativamente a tutti i procedimenti di competenza del servizio individuabili “ratione materiae”, nonché tutti i compiti istruttori previsti dall’ordinamento. La responsabilità di procedimento può essere delegata ad un addetto del servizio o dell’ufficio di idonea professionalità, senza alcun vincolo di qualifica minima; la delega può essere continuativa o occasionale e deve essere notificata all’interessato.

Il responsabile del servizio finanziario, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi, assume la responsabilità delle seguenti funzioni:

a) vigilanza, controllo, coordinamento e gestione dell’attività finanziaria dell’Ente;

b) verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

c) registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata;

d) emissione e registrazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento;

e) tenuta dei registri e delle scritture contabili necessari per la rilevazione degli effetti sul patrimonio comunale dell’attività amministrativa, nonché per la rilevazione dei costi di gestione dei servizi e degli uffici;

f) predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e degli allegati schemi di relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale, da presentare alla giunta comunale sulla base delle proposte formulate dai servizi e dei dati in suo possesso;

g) predisposizione del rendiconto di gestione;

h) formulazione degli schemi di variazione delle previsioni di bilancio, su proposta dei responsabili dei servizi interessati o di sua iniziativa;

i) segnalazione scritta al sindaco, all’assessore delegato, al segretario comunale e all’organo di revisione economico-finanziaria dei fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio.

Il responsabile del settore tecnico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi, assume la responsabilità delle seguenti funzioni:

a) svolgimento delle funzioni di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n.

626/1994 e successive modificazioni in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori;

b) approvazione del progetto esecutivo e della contabilità finale dei lavori.

Se il posto apicale è vacante o in altri casi adeguatamente motivati il sindaco può nominare:

a) il dipendente di livello sub-apicale, in via transitoria;

b) il dipendente di altro Ente, in convenzione;

c) una figura professionale esterna (contratti a termine ex art.110 del T.U 267/ 2000);

d) il segretario comunale (o il direttore se nominato);

e) un componente dell’Organo esecutivo.

(16)

Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni nell’arco dell’anno solare, le funzioni sostitutive sono automaticamente conferite ad altro dipendente del servizio, senza attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.

Le funzioni inerenti la stipulazione dei contratti urgenti ed improrogabili sono attribuite, in caso di assenza del responsabile di servizio, ad altro responsabile il quale assume responsabilità esclusivamente in merito alla rispondenza del contratto stipulato agli atti presupposti e non nel merito del contenuto specifico.

Il coordinamento tra i servizi è garantito dal segretario/direttore generale.

Articolo 22

Conferenza dei responsabili di servizi

Allo scopo di assicurare il coordinamento dell’attività dei responsabili di servizi e, in generale, il collegamento dell’attività fra gli uffici, è istituita la conferenza dei responsabili di servizi.

La conferenza dei responsabili di servizi si riunisce ogniqualvolta lo decida il segretario comunale ovvero su richiesta di un responsabile.

La conferenza è presieduta dal segretario comunale ed è composta da tutti i responsabili di servizi.

Delle riunioni della conferenza è redatto verbale a cura di un componente della conferenza. Copia del verbale è trasmessa, a cura del presidente della conferenza, al sindaco.

La conferenza dei responsabili di posizione organizzativa:

a) svolge ruolo di coordinamento generale preventivo, intervenendo nei processi di formulazione dei programmi, valutando le condizioni di loro effettiva realizzabilità e la loro rispondenza agli obiettivi prefissati dall’Amministrazione;

b) esprime pareri sulle proposte di approvazione e modifica dei regolamenti;

c) esprime pareri sulle proposte riguardanti progetti e programmi che interessano l’intera struttura organizzativa del Comune, nonché sulle altre questioni sottoposte al suo esame dal sindaco, dal segretario comunale o da ciascun responsabile di servizio;

d) formula proposte in merito al programma annuale di formazione e aggiornamento dei dipendenti;

e) formula proposte in merito alla revisione annuale delle unità organizzative degli organici;

f) svolge ogni altra attività diretta ad assicurare la comunicazione fra gli uffici.

La conferenza dei responsabili di settore prende in esame annualmente l’assetto organizzativo dell’organico effettivo dell’Ente e ne valuta l’adeguatezza in relazione ai programmi dell’Amministrazione, delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili. In particolare, la conferenza riconsidera:

a) l’assetto dei servizi e degli uffici;

b) la distribuzione degli organici fra i servizi;

c) l’adeguatezza, quantitativa e qualitativa, delle risorse umane rispetto ai compiti da svolgere.

(17)

Sulla base dell’esame di cui al comma 6, la conferenza formula, prima dell’approvazione del Piano delle assunzioni, proposte in relazione alla politica delle assunzioni, alla gestione indiretta e diretta dei servizi, alla ridistribuzione del personale, agli interventi di formazione e aggiornamento del personale.

Le proposte di cui al comma 7 sono oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

Articolo 23

Il responsabile di procedimento

Il responsabile di procedimento è nominato dal responsabile del servizio e nel caso di unità non facenti capo ad un servizio, dal segretario comunale.

Il responsabile di procedimento ha la responsabilità dei procedimenti assegnata dal responsabile di servizio e, nel caso di unità non facenti capo ad alcun servizio, dal segretario comunale.

Articolo 24

I responsabili di attività, interventi e simili

Qualora norme di legge o di regolamento prevedano figure di responsabili di attività, interventi o simili, la relativa nomina è effettuata dal sindaco, sentito il segretario comunale, tra i responsabili di settore dotati della qualificazione specifica in relazione alla competenza richiesta.

Spetta, in particolare, al sindaco la nomina:

a) del responsabile unico del procedimento di attuazione degli interventi previsti dal programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dei responsabili dei trattamenti di dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) del funzionario responsabile dei tributi.

In mancanza di professionalità idonee all’interno, il sindaco provvede ai sensi dell’articolo 29.

Articolo 25

Provvedimenti del segretario comunale e dei responsabili di servizio

Gli atti di competenza del segretario comunale e dei responsabili di servizio sono adottati sotto la forma delle determinazioni.

Le determinazioni devono:

a) essere trasmesse al segretario comunale per il visto e, ove comportanti impegni di spesa, al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

b) essere ordinate cronologicamente e raccolte in apposito registro generale.

(18)

Le determinazioni, ove comportanti impegni di spesa, diventano esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Le determinazioni vengono pubblicate all’albo pretorio a cura del segretario comunale, per la durata di quindici giorni.

Copia di tutte le determinazione dovrà essere inviata con cadenza settimanale al sindaco.

Articolo 26

Responsabilità e sistema premiante

I responsabili di posizione organizzativa sono responsabili dei risultati conseguiti dalle unità organizzative.

Tutto il personale deve collaborare per il buon esito dell'azione amministrativa, è responsabile delle proprie prestazioni e corresponsabile dei risultati conseguiti e su tali basi è valutato, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio.

CAPO IV CONTROLLI

Articolo 27 Controlli interni

Il controllo di regolarità amministrativa è svolto dai responsabili di servizio.

Il controllo di regolarità contabile è svolto dal responsabile del servizio finanziario.

Articolo 28 Nucleo di valutazione

La valutazione delle prestazioni del personale di categoria apicale è effettuata con cadenza annuale dal Nucleo di valutazione, che è posto alle dirette dipendenze del sindaco, in posizione di autonomia.

Il Nucleo di valutazione è composto dal segretario comunale, con funzioni di Presidente, e da un esperto scelto tra docenti universitari, liberi professionisti competenti, per studi effettuati o esperienze in materia di organizzazione, da dimostrare con apposito curriculum, dirigenti pubblici. Il Nucleo è nominato con decreto del sindaco per una durata non superiore a quella del mandato del sindaco stesso; le funzioni di segreteria del Nucleo sono svolte da un dipendente dell’Ente individuato dal segretario comunale.

Il Nucleo ha il compito di valutare, in coerenza con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, le prestazioni dei responsabili di settore, la realizzazione degli obiettivi nonché i comportamenti relativi alla corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite ed introitate e di quelle professionali, umane ed organizzative assegnate, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti.

(19)

Il Nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai responsabili dei servizi, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia.

Il compenso dei componenti del Nucleo di valutazione non può essere superiore a quello previsto per l’organismo di revisione economico-finanziaria.

Il Comune può provvedere all’istituzione del Nucleo di valutazione anche in forma associativa, mediante stipula di apposita convenzione con altri Enti.

CAPO V

CONTRATTI PER L’AREA DIRETTIVA E PER LE ALTE SPECIALIZZAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE A TEMPO

DETERMINATO

Articolo 29

Contratti a tempo determinato per funzionari dell’area direttiva e alte specializzazioni

Nel limite del cinque per cento, arrotondato all’unità superiore, della dotazione organica, il sindaco, previa deliberazione della giunta, può ricorrere alla stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, per i funzionari dell’area direttiva o per le alte specializzazioni.

Il contratto di cui al comma 1 non può essere in ogni caso stipulato per una durata superiore a quella del mandato del sindaco.

Il responsabile di servizio a contratto deve possedere i requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica da ricoprire.

Per procedere alla scelta del personale di cui al presente articolo, deve essere approvato un avviso pubblico di selezione indicante:

a) la durata dell’incarico;

b) il corrispettivo attribuito;

c) i requisiti richiesti;

d) eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato;

e) eventuali ulteriori notizie utili.

L’avviso di cui al precedente comma 4 è pubblicato all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e nelle altre forme stabilite di volta in volta in relazione alla professionalità da reperire.

La selezione si svolge tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti, anche mediante incarico ad una ditta specializzata.

Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e può essere integrato dalla giunta comunale, su proposta del sindaco e sentito il segretario comunale, da una indennità aggiuntiva da determinare nel rispetto dei seguenti parametri:

(20)

a) specifica qualificazione professionale e culturale;

b) durata del rapporto;

c) condizioni di mercato afferenti le specifiche competenze professionali;

d) bilancio del Comune.

Il trattamento economico e l’eventuale indennità aggiuntiva non possono essere imputati al costo contrattuale e del personale.

Gli impegni di spesa per i contratti di cui al presente articolo sono assunti con determinazione del responsabile del servizio finanziario.

Articolo 30

Revoca degli incarichi a tempo determinato

Gli incarichi di cui al precedente articolo 29 possono essere revocati con provvedimento del sindaco, previa conforme deliberazione della giunta, nei seguenti casi:

a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

b) comportamenti denotanti scarsezza od assenza di attitudini allo svolgimento delle mansioni assegnate;

c) perdita della libertà personale;

d) condanna penale passata in giudicato ostativa all’assunzione nel pubblico impiego;

e) inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell’assessore di riferimento.

Articolo 31

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione: oggetto, finalità, limiti e ambito di applicazione.

Il presente articolo disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e ricerca, ovvero di consulenza ad esperti esterni – d’ora in avanti “incarichi” – secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e successive modificazioni e dall’art. 110, comma 6 del D.lgs 267/2000;

Il presente articolo non si applica agli incarichi conferiti:

a) per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’amministrazione;

b) agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori, in quanto disciplinato dal D.lgs. 163/2006;

c) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell’ente.

Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti nel limite massimo della spesa annua di € 40.000,00 (quarantamila), ad eccezione degli incarichi finanziati con contributi di altre Amministrazioni.

La competenza per l’affidamento degli incarichi è dei Responsabili di settore, che possono ricorrervi nell’ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione, dal Piano Esecutivo di Gestione, dal presente Regolamento e dal programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi della L. n. 244/2007 e dall’art. 42, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000.

Articolo 31 bis

(21)

Presupposti per il conferimento di incarichi.

Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria (possesso di laurea magistrale o titolo equipollente), in presenza dei seguenti presupposti:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuita dall’ordinamento all’Amministrazione nonché a obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Gli obiettivi e i progetti di cui alla lett. a) del presente comma 1, dovranno essere individuati nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 55 dell’art. 3 della L. n. 244/2007 ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b) del T.U. di cui al D.lgs. n. 267/2000.

Articolo 31 ter

Procedura per il conferimento degli incarichi.

Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionale e successivo colloquio.

Ai fini di cui al comma 1, il Responsabile di settore interessato provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all’albo pretorio e sul sito internet dell’Amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:

a) il progetto e le attività richieste;

b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico, il termine non può essere inferiore a quindici giorni;

c) i criteri di valutazione delle domande;

d) le modalità di realizzazione dell’incarico.

Il Responsabile procede alla verifica delle candidature pervenute, aventi particolare e comprovata specializzazione universitaria (possesso di laurea magistrale o titolo equipollente) ai quali conferire l’incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche sulla base dei seguenti criteri:

a) qualificazione professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta;

c) precedenti esperienze documentate relative a progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto dall’Amministrazione;

d) proposta economica.

Articolo 31 quater

Ipotesi di affidamento dell’incarico in via diretta.

Fermo restando quanto previsto nell’articolo precedente, il Responsabile di Settore può conferire gli incarichi di cui all’art. 31 del presente Regolamento, in via diretta, senza l’esperimento della procedura di selezione, in presenza dei seguenti presupposti:

a) quando sia andata deserta la procedura comparativa;

(22)

b) in casi di particolare urgenza, tale da non rendere possibile l’esperimento della procedura comparativa di selezione;

c) quando si tratti di conferire un incarico ad un dipendente appartenente ad altra pubblica Amministrazione, previo acquisito consenso della medesima, in virtù delle sue comprovate ed acquisite competenze specifiche relativamente all’oggetto dell’incarico stesso;

d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sua particolare interpretazione o elaborazione;

e) per gli incarichi di importo sino a 5.000,00 €, fermo restando il divieto di scorporo nell’ambito della medesima categoria.

Articolo 31 quinques

Contenuto del contratto, compenso e verifica della prestazione resa.

Il Responsabile del settore formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto, contenente i seguenti elementi essenziali;

a) l’oggetto della prestazione;

b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;

c) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;

d) il compenso.

Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla quantità e alla qualità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell’incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto e dell’attività oggetto dell’incarico.

La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l’inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell’ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

Il Responsabile del settore verifica il corretto svolgimento dell’incarico mediante riscontro delle attività svolte dell’incaricato e dei risultati ottenuti.

Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte dell’incaricato e dei risultati ottenuti.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il Responsabile del settore può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione. Ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

Aricolo 31 sexies

Pubblicizzazione degli incarichi conferiti.

Gi incarichi conferiti sono resi pubblici, oltre che attraverso la denuncia nominativa all’anagrafe delle prestazioni ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 165/2001, anche attraverso la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web dell’Ente.

Per ogni incarico devono essere resi pubblici i riferimenti indicativi del collaboratore, l’oggetto, la durata e il compenso.

I contratti relativi agli incarichi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto e ragione dell’incarico e del relativo compenso sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Amministrazione.

(23)

La liquidazione del corrispettivo degli incarichi di collaborazione, studi e ricerca, ovvero di consulenza, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità del dirigente preposto nel caso di omessa pubblicazione nel sito istituzionale dell’Amministrazione dei dati di cui al precedente comma.

Articolo 32

Uffici alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta

Può essere costituito un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituito da personale dell’Ente, ovvero, purché l’Ente non abbia dichiarato il dissesto o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del T.U.EE.LL. n.

267/00, da collaboratori assunti a contratto a tempo determinato.

Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

L’ufficio di cui al presente articolo è costituito con deliberazione della giunta, che può stabilire, con provvedimento motivato, di attribuire al personale assunto a contratto a tempo determinato un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale sostitutivo del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi. L’impegno di spesa è assunto con determinazione del responsabile del servizio

CAPO VI

PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE INTERNA

Articolo 33

Progettazione e pianificazione ad opera di personale interno

Per la redazione di progetti, di opere o lavori e degli atti di pianificazione ai sensi dell’art.18 della Legge n. 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni, il Comune ripartisce tra il personale interno le somme relative agli “Incentivi e spese per la progettazione” con le modalità e i criteri definiti da apposito regolamento.

La somma di cui al comma 1 è inserita nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui agli articoli 15 e 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico1998-1999 stipulato il 1° aprile 1999.

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Articolo 34

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere chiesta dagli appartenenti a qualsiasi profilo professionale di ciascuna categoria, con esclusione dell’area delle posizioni organizzative, sia per esigenze di tipo familiare o

(24)

personale sia per lo svolgimento di un’altra attività di lavoro subordinato od autonomo, anche comportante l’iscrizione ad albi professionali.

La prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere in alcun caso inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Qualora la trasformazione a tempo parziale venga richiesta per svolgere un’altra attività di lavoro subordinato od autonomo, la relativa prestazione lavorativa non può essere superiore al 50% di quella a tempo pieno.

I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare la percentuale massima del 25% per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna categoria.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene, nell’ambito del contingente di cui al comma 3, automaticamente dal sessantesimo giorno dalla data di presentazione della domanda, qualora non sia stato adottato alcun provvedimento di diniego o di differimento del termine da parte dell’Amministrazione per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Il differimento può essere disposto quando, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, la trasformazione possa comportare grave pregiudizio alla funzionalità dell’attività amministrativa.

Con apposito provvedimento, l’Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto quando l’attività di lavoro subordinato o autonomo del richiedente comporti un conflitto di interessi con la specifica attività dello stesso all’interno dell’Ente o sia in concorrenza con essa ovvero quando sia già stato superato il limite massimo del contingente di cui al comma 3.

Il personale a tempo parziale non può svolgere attività relative ad incarichi professionali nell’ambito di procedimenti di competenza del Comune.

Qualora le richieste dovessero superare, per ciascuna categoria, il contingente di cui al comma 3, viene data precedenza ai dipendenti che assistono familiari portatori di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

Non è possibile chiedere il rientro da tempo parziale a tempo pieno prima che siano decorsi due anni dalla trasformazione del rapporto. Qualora, nel frattempo, l’Amministrazione abbia già coperto la percentuale di posto che era stata lasciata libera e non vi siano posizioni vacanti nella dotazione organica, il rientro avviene in sovrannumero, con riassorbimento al momento del verificarsi di successive vacanze.

Articolo 35

Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale comporta la stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, contenente, in aggiunta o in alternativa a quelli di cui all’articolo 13, i seguenti elementi:

a) la tipologia di tempo parziale (orizzontale o verticale);

b) la percentuale dell’attività lavorativa a tempo parziale;

c) le ore di lavoro che devono essere effettuate;

d) l’articolazione dell’orario di lavoro a tempo parziale;

(25)

e) la retribuzione, rapportata alla durata della prestazione di lavoro che verrà effettuata;

f) la data di decorrenza;

g) ove si tratti di prestazione a tempo parziale finalizzata allo svolgimento di un’altra attività di lavoro subordinato od autonomo, le limitazioni alla libertà di accettazione di incarichi professionali in conflitto con gli interessi del Comune.

Gli elementi di cui alle lettere a) e d) del precedente comma 1 sono concordati tra il responsabile del settore ed il dipendente interessato, tenendo conto sia delle esigenze di servizio sia di quelle del dipendente in questione.

Qualora non si riesca ad addivenire ad una articolazione consensuale dell’orario di lavoro e quella proposta dal dipendente dovesse comportare disfunzioni al servizio, l’Amministrazione potrà respingere la stessa e la trasformazione non potrà considerarsi come conclusa per mancato raggiungimento del consenso tra le parti su un elemento essenziale del nuovo contratto individuale di lavoro.

Articolo 36

Svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle prestazioni di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Partecipa alla ripartizione del fondo di produttività con le modalità di cui alla contrattazione collettiva.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale (se la prestazione a tempo parziale viene articolata su tutti i giorni lavorativi) hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i dipendenti a tempo parziale verticale (se la prestazione a tempo parziale viene articolata su alcuni giorni della settimana o del mese) hanno invece diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

I dipendenti a tempo parziale hanno diritto altresì ad un numero di ore di permessi retribuiti in proporzione al servizio prestato.

Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e figura professionale, di pari anzianità.

Tutti gli altri aspetti attinenti al trattamento economico e previdenziale del personale a tempo parziale sono disciplinati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Si applica lo stesso trattamento del rapporto a tempo pieno per le assenze per maternità, il congedo per il servizio militare, i periodi di malattia e di aspettativa.

Articolo 37

Autorizzazione al personale dipendente all'esercizio di incarichi esterni

(26)

Resta ferma per tutti i dipendenti del Comune la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dall’art. 58 del D.lgs. 29/1993 e dall’art. 26 del D.Lgs. n. 80/1998 e nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dalla vigente normativa in materia.

Eccezionalmente il dipendente può essere autorizzato all'esercizio di incarichi che provengono da altre pubbliche amministrazioni ovvero da società o persone fisiche.

L’autorizzazione è concessa dal sindaco, su richiesta dell'interessato, sentito il segretario comunale, a condizione che l'incarico:

a) attenga alla specifica professionalità del dipendente interessato;

b) abbia durata limitata;

c) sia svolto fuori dal normale orario di servizio presso il Comune;

d) non sia incompatibile, sia di diritto che di fatto, con l'interesse del buon andamento dell'amministrazione comunale;

e) riguardi lo svolgimento di attività saltuarie ed occasionali.

Sono escluse dalla preventiva autorizzazione le seguenti attività:

a) prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;

b) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie o simili;

c) utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

d) partecipazione a convegni o seminari;

e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

f) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

g) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le sedi distaccate o in aspettativa non retribuita.

TITOLO IV

MOBILITA’ DEL PERSONALE

Articolo 38

Mobilità esterna a domanda

La mobilità di personale di ruolo verso altri Enti è subordinata all’accertamento che dalla stessa non derivi pregiudizio all’efficiente gestione ed erogazione dei servizi.

Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal segretario comunale, previa deliberazione della giunta comunale, a seguito di richiesta motivata dell’interessato e previa acquisizione del parere favorevole e non condizionato del responsabile di servizio di assegnazione del dipendente. Qualora il richiedente sia un dipendente di categoria apicale, il parere è espresso dal segretario comunale.

Articolo 39 Mobilità interna

L’interessato che desidera cambiare servizio di assegnazione dovrà presentare apposita domanda motivata al segretario comunale, con indicazione del servizio cui desidera essere trasferito.

(27)

Ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di trasferimento, il segretario comunale acquisisce le motivate valutazioni dei responsabili dei servizi interessati.

I trasferimenti d’ufficio sono disposti con provvedimento del segretario comunale, sentiti i responsabili dei servizi interessati, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza, per far fronte a particolari situazioni operative ovvero per promuovere un più razionale ed efficace impiego del personale.

I trasferimenti del personale, sia a domanda dell’interessato sia d’ufficio, all’interno dello stesso servizio sono di competenza del responsabile del servizio stesso.

Il trasferimento deve sempre avvenire in posti della stessa categoria ed analogo profilo professionale, nel rispetto dell’equivalenza delle nuove mansioni in rapporto a quelle di assunzione o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita dal lavoratore per effetto di procedure concorsuali o selettive.

Tutti i provvedimenti di mobilità interna di cui al presente articolo vanno comunicati, prima della loro esecuzione, all’interessato e trasmessi con tempestività al settore personale. Uguale comunicazione va inviata alle OO.SS.

Le norme di cui al presente articolo in tema di mobilità interna si applicano anche ai casi di mobilità temporanea.

TITOLO V

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 40

Il procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare nei confronti del personale è regolato dagli articoli 58 bis e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle norme del presente regolamento.

Articolo 41 Sanzioni disciplinari

Il dipendente che viola i doveri d'ufficio è soggetto, secondo la gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle sanzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente nel tempo.

Articolo 42

Competenza del responsabile del servizio

Il responsabile del servizio in cui è inserito il dipendente interessato irroga direttamente le sanzioni per le quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la sua competenza.

(28)

Il responsabile del servizio provvede alla preventiva contestazione per iscritto degli addebiti entro venti giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto e alla successiva convocazione dell'interessato, che non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Ascoltate le difese dell'interessato, che può essere assistito da un procuratore ovvero da un rappresentante sindacale cui abbia conferito mandato, ovvero trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione, il responsabile del servizio decide per l'applicazione della sanzione o per l’archiviazione del procedimento.

Al termine del procedimento, il responsabile del servizio trasmette copia di tutti gli atti all’ufficio che cura gli affari del personale per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.

Nel caso di rimprovero verbale, il responsabile del servizio comunica all’ufficio che cura gli affari del personale la data in cui esso è stato inflitto e i motivi, ai fini dell'annotazione nel fascicolo personale.

Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza ai sensi del comma 1, il responsabile del servizio segnala il fatto all'ufficio che cura gli affari del personale, entro dieci giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del fatto medesimo.

Articolo 43

Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

E' competente per i procedimenti disciplinari che comportino l'applicazione di una sanzione superiore a quelle di cui all’art. 42 l’ufficio del segretario comunale.

L’ufficio di cui al comma 1, ricevuta la segnalazione da parte del responsabile del servizio, istruisce il procedimento disciplinare e contesta per iscritto l'addebito al dipendente entro venti giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto.

Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all'interessato ed al responsabile del servizio da cui proveniva la segnalazione.

Al termine del procedimento, l'ufficio provvede all'inserimento di tutti gli atti nel fascicolo personale del dipendente interessato.

Articolo 44

Sospensione cautelare dall'impiego

La sospensione cautelare dall'impiego in corso di procedimento disciplinare e in caso di pendenza di un procedimento penale è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

La sospensione cautelare è disposta dal sindaco, su proposta dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Articolo 45

Riduzione della sanzione

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