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COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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(1)

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GATT Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SICA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Il ricorrente lamenta di essere stato illegittimamente segnalato a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Afferma che si tratterebbe di un credito “palesemente prescritto” per il quale non avrebbe ricevuto alcuna documentazione né alcun preavviso di iscrizione.

Inoltre, lamenta che l’importo della sofferenza pari a € 151.000, segnalata sin dal mese di luglio 2008, sarebbe stato ridotto a seguito della vendita del bene.

Infine, fa presente che la segnalazione avrebbe determinato il rifiuto di finanziamenti necessari per la continuazione della sua attività e si sarebbe visto preclusa ogni possibilità di crescita e di sviluppo lavorativo con danno imminente ed irreparabile. La segnalazione, inoltre, avrebbe comportato un danno alla reputazione.

Per concludere, richiede di ricevere copia della seguente documentazione, dichiarando di essere disposto a corrispondere soltanto i costi provati dalla banca resistente:

• Copia Contratto mutuo e di finanziamento, comprensivo di allegati

• Piano di Ammortamento aggiornato

• Polizze Assicurative con condizioni generali di contratto (qualora siano presenti polizze)

• Accordo di rinegoziazione con rimodulazione della rata (qualora il contratto fosse stato rinegoziato)

• Quietanza liberatoria (qualora il contratto risulti già estinto)

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• Copia Contratto conto corrente con specifica delle condizioni economiche applicate

• Copia Contratto apertura di credito, anticipo fatture, SBF con specifica delle condizioni economiche applicate

• Copia estratti conto dall’apertura del rapporto sino all’ultimo disponibile

• Ogni altro atto e/o documento afferente alla posizione in oggetto

Pertanto, rimasto insoddisfatto dell’interlocuzione con la banca resistente nella fase di reclamo, propone ricorso all’ABF chiedendo la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Costituitosi, l’intermediario eccepisce che:

- le richieste del ricorrente sono formulate in modo “tanto articolato quanto confuso” e che dalle verifiche disposte la posizione risulterebbe correttamente segnalata nella Centrale Rischi della Banca d’Italia in cointestazione con la moglie;

- il ricorrente aveva contratto assieme alla moglie con altro intermediario un prestito personale di € 14.350,00 nel 2004 e un mutuo ipotecario di € 149.100,00 nel 2005, rapporti poi migrati alla banca resistente, a seguito di cessione di ramo d’azienda;

- a partire dalla rata con scadenza giugno 2007 per il mutuo e dalla rata con scadenza ottobre 2007 per il prestito, il ricorrente non avrebbe più pagato le rate a suo carico, essendo venuta meno l’unica sua attività lavorativa, quale collaboratore della moglie in un negozio di commercio al dettaglio, poiché l’attività della moglie veniva dichiarata fallita in data 23.4.2008;

- in data 13.06.2008, veniva comunicata ai due coniugi la risoluzione del mutuo, del prestito e il recesso dal conto corrente e in data 18.07.2008 la posizione veniva appostata a sofferenza fino al novembre 2019, quando la stessa posizione veniva ceduta ad una società di recupero crediti;

- alla data del luglio 2008, la normativa Banca d’Italia non prevedeva l’invio di apposita comunicazione al soggetto segnalato, dal momento che solo a partire dalla rilevazione di giugno 2010 veniva previsto che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente la prima volta che segnalano lo stesso a sofferenza” (Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 – 13° aggiornamento del 4 marzo 2010);

Tanto premesso, l’intermediario fa presente che:

- contemporaneamente al fallimento, in data 3.10.2008 una società di gestione dei crediti, su mandato dell’intermediario resistente, avviava nei confronti dei ricorrenti una procedura esecutiva immobiliare per l’importo di € 152.059,97;

- la procedura fallimentare veniva chiusa per insufficienza dell’attivo il 9.4.2010; tale procedura, quindi, si concludeva in data 10.02.2016 con l’assegnazione alla banca dell’importo di € 72.900,00.

Pertanto, la banca resistente evidenzia come appaia ampiamente dimostrato il presupposto sostanziale della segnalazione, ovvero lo stato di grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile allo stato di insolvenza, in cui si sarebbe trovato il ricorrente dal 2007. Infatti, il nominativo del ricorrente non sarebbe mai stato segnalato singolarmente a sofferenza dalla banca resistente. L’unica segnalazione a nome del ricorrente risultante a sistema (quindi ad opera di altri istituti) riguarderebbe una garanzia personale “di prima istanza” di euro 30.000 utilizzata per 19.000 euro a favore della moglie, a sua volta a sofferenza “a sistema” per euro 19.000.

Relativamente, poi, al presunto danno patrimoniale che sarebbe stato subito dal ricorrente per effetto della segnalazione della sofferenza in Centrale Rischi operata dalla banca resistente sulla cointestazione, la richiesta risarcitoria non potrebbe essere accolta, in quanto il ricorrente non avrebbe prodotto alcuna prova di aver conseguito un pregiudizio da tale segnalazione. Infatti, l’affermazione della conseguente impossibilità ad accedere

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ad una linea di credito presso altro istituto bancario è priva di qualsiasi dimostrazione, né sarebbe ravvisabile alcun nesso causale tra la mancata concessione del credito e la predetta segnalazione.

Per quanto attiene ad un presunto danno non patrimoniale, riconducibile ad una lesione d’immagine e della reputazione economica – commerciale del ricorrente, del pari, per consolidato orientamento di codesto Arbitro, si richiede che sia fornito almeno un principio di prova dell’effettività della protestata reputazione di “buon pagatore”.

Nel caso in specie, emerge con sufficiente chiarezza la presenza di plurimi insoluti e tale morosità assumerebbe rilievo ai fini risarcitori. L’accertato prolungarsi di un andamento irregolare nei pagamenti, con passaggio successivo a “sofferenza” della posizione della cointestazione facente capo al ricorrente per inadempimento, varrebbe ad escludere la configurabilità di un danno, in quanto non sembra che sussistano elementi di prova di una reputazione di “buon pagatore” in capo al ricorrente, semmai il contrario.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di produzione di documentazione contrattuale, la resistente rileva come l’elenco dei documenti contenuto sia nel reclamo che nel ricorso appaia ridondante, riducendosi in realtà al contratto di mutuo e di conto corrente, dal momento che, essendo stato estinto il conto corrente il 18.7.2008, al momento del passaggio a sofferenza, non sarebbe più possibile produrne gli estratti conto, non più emessi, ed essendo comunque decorso il periodo di 10 anni stabilito dall’art. 119, comma 4 TUB.

In ogni caso, nella risposta al reclamo il ricorrente sarebbe già stato informato che sarebbe stata resa disponibile in filiale la documentazione, previo pagamento delle spese previste dal Foglio Informativo. Tuttavia, né il rappresentante del ricorrente, né il ricorrente stesso si sarebbero mai rapportati con la filiale per dare corso all’operazione.

Ciò dedotto, l’intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

Il ricorrente, con repliche alle controdeduzioni, risponde che la banca non avrebbe provato la regolarità formale della segnalazione nella Centrale Rischi.

Inoltre, afferma che la banca non avrebbe consegnato la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 119 TUB. In particolare, la copia del contratto di conto corrente sarebbe priva di firma della banca né vi sarebbe prova dell’erogazione dei finanziamenti. Inoltre, la vendita del bene sarebbe “nulla”.

Quindi, rappresenta che il danno da lui lamentato sarebbe conseguenza immediata e diretta dell’illegittima condotta della società di recupero crediti.

Pertanto, conferma quanto richiesto nel ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente attiene ad una richiesta di cancellazione di una segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi per asserita prescrizione del debito e per mancanza di invio del preavviso di iscrizione, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale oltre alla richiesta di documentazione relativa al rapporto oggetto di contestazione.

Ora, prima di procedere all’analisi nel merito, si rileva che il ricorrente non ha versato agli atti copia di una visura in Centrale dei rischi, non assolvendo l’onere della prova a suo carico. Infatti, allega soltanto copia della richiesta alla C.R. e non anche la visura. Al tempo stesso, neanche la banca resistente allega una visura in C.R. sebbene non contesti la sussistenza delle segnalazioni e si limita ad affermare di aver segnalato dal 2008 al 2019 la “cointestazione” ossia il ricorrente e la moglie (e non il singolo nominativo del ricorrente).

Ciò posto, da quanto affermato dalle parti, emerge la seguente sequenza di avvenimenti:

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- il ricorrente contrae assieme alla moglie con altro intermediario un prestito personale di € 14.350,00 nel 2004 e un mutuo ipotecario di € 149.100,00 nel 2005, rapporti poi migrati alla banca resistente, a seguito di cessione di ramo d’azienda. Non risulta, tuttavia, la data di tale cessione. In ogni caso, non emerge una problematica di legittimazione passiva, in quanto già la lettera di risoluzione del rapporto del 2008 proviene dalla banca resistente;

- già dalla rata con scadenza giugno 2007 per il mutuo e dalla rata con scadenza ottobre 2007 per il prestito, il ricorrente non avrebbe più pagato le rate a suo carico, essendo venuta meno l’unica sua attività lavorativa, quale collaboratore nell’attività commerciale della moglie dichiarata fallita in data 23.4.2008;

- in data 13.06.2008, veniva comunicata al ricorrente dalla banca resistente la risoluzione del mutuo, del prestito e il recesso dal conto corrente e in data 18.07.2008 la posizione veniva appostata a sofferenza dalla banca resistente.

Da quel momento, luglio 2008, la cointestazione veniva segnalata dalla banca resistente a sofferenza in C.R., sino al novembre 2019 quando il credito veniva ceduto pro-soluto ad una società esercente attività di acquisizione e gestione di portafogli di crediti non- performing. La banca, tuttavia, non ha provato tale cessione né di aver cessato di effettuare la segnalazione a dicembre 2019.

Contemporaneamente al fallimento, in data 3.10.2008 una società di gestione dei crediti, su mandato dell’intermediario resistente, avviava nei confronti dei coniugi una procedura esecutiva immobiliare per l’importo di € 152.059,97. Mentre la procedura fallimentare veniva chiusa per insufficienza dell’attivo il 9.4.2010, la procedura immobiliare, invece, si concludeva in data 10.02.2016 con l’assegnazione alla banca resistente dell’importo di € 72.900,00.

Ora, con riferimento al presupposto sostanziale delle segnalazioni, la Circolare n.

139/1991 prevede che la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi non è più dovuta solo quando il debito è interamente prescritto. Per i crediti bancari la prescrizione decennale, di cui agli artt. 2934 e seguenti del codice civile, decorre dal giorno in cui la banca comunica il recesso dal rapporto e, se il credito trae origine da una sofferenza, coincide con il giorno in cui è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine.

Inoltre la prescrizione non cancella le segnalazioni precedenti ma soltanto quelle dal giorno in cui matura la prescrizione, salvo i casi di interruzione della prescrizione.

Pertanto, nel caso di specie il dies a quo risale – come detto - al 13.06.2008 giorno in cui veniva comunicata al ricorrente dalla banca resistente la risoluzione del mutuo, del prestito e il recesso dal conto corrente con conseguente appostamento della posizione a sofferenza in data 18.07.2008 sino al novembre 2019. La prescrizione risulta essere stata effettivamente interrotta dall’avvio della procedura fallimentare e da quella esecutiva immobiliare. Ne consegue che la mancata prescrizione del debito, quale presupposto sostanziale della segnalazione, risulta sussistente (cfr. Coll. Napoli, nn. 26113/2019 e 1214/2019).

Con riferimento, poi, al presupposto formale del preavviso di iscrizione, va accolta l’eccezione formulata dalla banca resistente, che ricorda come l’invio del preavviso per le segnalazioni in Centrale dei Rischi sia stato introdotto dall’art. 1 D.lgs. 13 agosto 2010 n.

141 modificando l’art. 125 T.U.B., con disposizione che all’epoca della prima segnalazione – nel luglio 2008 - non era ancora in vigore.

Inoltre, per le segnalazioni nella Centrale dei Rischi, trattandosi di atti dovuti, l’invio del preavviso rivestirebbe una funzione meramente informativa senza costituire requisito di validità delle stesse. L’omissione del preavviso può eventualmente costituire titolo per riconoscere l’esistenza di un obbligo risarcitorio a carico dell’intermediario (cfr. Coll. Napoli 1214/2019).

(5)

Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno, il Collegio rileva che il ricorrente non ha fornito prova di aver subito un danno patrimoniale né sarebbe configurabile un danno non patrimoniale alla sua reputazione in presenza delle sofferenze a nome suo e della moglie. Tra l’altro, il nominativo del ricorrente è stato segnalato anche ad opera di altri istituti per una garanzia a favore della moglie, a sua volta posta a sofferenza a sistema.

Infine, quanto alla richiesta del ricorrente di ricevere copia della documentazione del rapporto segnalato a sofferenza, ai sensi dell’art. 119 TUB questi avrebbe effettivamente diritto a tale documentazione sebbene entro i limiti del termine decennale di conservazione della medesima, termine che, nel caso in esame, risulta decorso

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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