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COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GATT Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SICA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Il ricorrente, per il tramite di un professionista di fiducia, espone di aver stipulato, in data 19.12.2007, con la banca convenuta, un mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero quale fideiussore solidale con la parte mutuataria, finalizzato all’acquisto di un immobile.

L’obbligazione fideiussoria prevedeva il pagamento, in solido con la parte mutuataria, di rate mensili dell’importo di € 1.408,00 somma che, in virtù delle pattuizioni contrattuali, veniva addebitata mensilmente sul conto corrente bancario del fideiussore tramite RID.

Deduce che, a partire dal primo dicembre 2017 l’istituto di credito convenuto, in virtù di un asserito “rafforzamento del franco svizzero” ha aumentato significativamente l’importo della rata di mutuo iniziando, così, ad incamerare una somma di gran lunga maggiore rispetto all’importo originario, corrispondente a quella derivante dal mutamento del tasso di cambio franco svizzero/euro, senza alcuna possibilità di controllo da parte del fideiussore.

Significa, infatti, che, nel periodo dal dicembre 2017 al giugno 2019, sono stati applicati e direttamente prelevati in conto conguagli che hanno di fatto incrementato l’importo della rata mensile da € 1.408,00 a € 1.947,43 con un aggravio di € 533,80; sostiene poi che ulteriori conguagli sarebbero stati annunciati per il semestre successivo, alla fine del quale la banca preleverà € 8.431,07.

Tanto premesso, osserva che sono noti gli orientamenti assunti dall’ABF nei confronti dell’odierna convenuta, in casi analoghi a quello di specie, in cui sono state accertate le numerose violazioni – da parte della mutuante- delle regole di correttezza, informazione e trasparenza nei rapporti con i mutuatari. Cita, poi, il provvedimento assunto dall’Autorità

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della concorrenza e del mercato in cui è stata sancita la violazione, da parte della mutuante, della normativa di cui al codice di Consumo. Sulla base di ciò e ritenendo applicabili alla presente fattispecie le determinazioni assunte sia dall’ABF e sia dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato eccepisce la nullità dell’intero contratto di credito. Rimasto insoddisfatto dall’interlocuzione intercorsa con la banca resistente, nella fase prodromica al presente procedimento, si rivolge all’arbitro per ottenere la tutela delle proprie ragioni.

L’intermediario ritualmente costituitosi, significa che

In data 19 dicembre 2007 veniva sottoscritto dalle parti mutuatarie e dall’odierno ricorrente in qualità di fideiussore contratto di mutuo indicizzato al Franco Svizzero per l’importo capitale di Euro 180.000,00 e per la durata di anni quindici.

Al fine di erogare il mutuo al ricorrente, la banca ha dovuto procurarsi, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l’equivalente in Franchi Svizzeri dell’importo corrispondente al capitale preso a prestito che, di conseguenza, in caso di estinzione anticipata, dovrà necessariamente essere restituito convertendone in Euro la parte residua al tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione.

Relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, evidenzia che lo stesso si articola in due fasi, e precisamente:

- in un primo momento, si converte in Franchi Svizzeri il capitale residuo in Euro, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula, ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in Euro, per il menzionato tasso di cambio convenzionale contrattualmente pattuito;

- in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma che, evidentemente, viene corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio esistente al momento della conversione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi Svizzeri per tale tasso di periodo.

A tale proposito, osserva che nell’operazione di estinzione la sola variabile che viene presa in considerazione è il tasso di cambio Franco Svizzero/Euro (non rilevando invece il tasso di interesse), giacché si tratta di un’operazione relativa al solo capitale trattandosi, appunto, di un conteggio di mero rimborso del capitale residuo mutuato, che non considera gli interessi. Da ciò consegue che, attesa l’indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” contrattualmente pattuito al momento della stipula (cioè nel caso in cui il Franco Svizzero si sia nel frattempo apprezzato sull’Euro), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso che ci occupa). Analogamente, ed in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio vigente al momento della conversione sia favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” pattuito al momento di erogazione del capitale (qualora cioè l’Euro si sia apprezzato sul Franco Svizzero), l’equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà invece inferiore all’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento.

- Quanto all’asserita opacità informativa (ex art. 35 D.Lgs. 206/2005) che inficerebbe una sufficiente presa di coscienza del prodotto sottoscritto da parte dei mutuatari, evidenzia come questi ultimi apprendevano la natura di mutuo indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula e dalle clausole contrattuali stesse, ma anche dalle comunicazioni riepilogative inviate al ricorrente che riportavano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di rivalutazione in caso di estinzione anticipata.

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Sostiene che anche la giurisprudenza di merito è concorde sulla piena comprensibilità delle clausole contrattuali inserite negli artt. 4 e 7 anche ad opera di soggetti non professionisti (richiama Tribunale di Roma, Decisione n. 1514 del 2019; Tribunale di Bologna, Decisione n. 107 del 14 gennaio 2019 e Tribunale di Nocera Inferiore, Decisione n. 1618 del 18 ottobre 2018).

- in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che a norma dell’art. 34, comma secondo, Codice del Consumo, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile, elemento quest’ultimo di cui non sembra potersi dubitare anche alla luce delle numerose pronunzie citate.

Con note di replica depositate in data 28.03.2020 la difesa di parte attrice eccepisce:

- la tardività delle controdeduzioni poiché depositate oltre il termine di 30 giorno dalla data di ricevimento del ricorso;

- nel merito, evidenzia come la convenuta abbia preso posizione su fatti del tutti estranei al perimetro del ricorso. Ed invero, la difesa di parte attrice precisa che oggetto di contestazione non è la clausola di estinzione anticipata del contratto bensì l’illegittimo

“aumento della rata di mutuo”. Dunque, le difese della convenuta devono considerarsi irricevibili e/o inammissibili. Nel riportarsi, quindi, al contenuto dell’atto introduttivo ne chiede l’integrale accoglimento.

DIRITTO

Si premette che il mutuo da cui scaturisce la controversia è stato stipulato in data 19.12.2007 e risulta incontroverso che lo stesso risulti ancora in ammortamento e che non sia stato ancora estinto.

Il contratto si caratterizza per il fatto che l’indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall’andamento del tasso di interesse (LIBOR), anche dal tasso di cambio Franco Svizzero/Euro (che deve quindi essere preso in considerazione per calcolare l’equivalente in Euro delle rate di rimborso).

Rilevano, pertanto, i seguenti elementi:

-nell’alea del contratto rientrano, oltre al rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo con parametro indicizzato), anche quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro;

- il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle rate del mutuo), avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto; in particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita costante secondo il piano di ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. L’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, appositamente acceso presso la banca a nome della parte mutuataria che, peraltro, non interviene nel presente giudizio.

Tanto premesso, parte attrice, che agisce quale fideiussore della parte mutuataria, si duole dell’aumento illegittimo della rata di mutuo evidenziando che a seguito di formale comunicazione della banca pervenuta in data 02.01.2020, l’importo della rata

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originariamente fissata in €1.408,00 sia aumentata in maniera considerevole ed in danno del ricorrente, in virtù del tasso di cambio franco svizzero/euro. Chiede, quindi, al Collegio di accertare la nullità dell’intero contratto e di condannare l’intermediario alla restituzione delle rate “illecitamente sottratte fino al 30.11.2019” nonché di inibire alla controparte il prelievo di somme non dovute”.

La domanda è probabilmente invero formulata male: non solo per il riferimento a provvedimenti inibitori non consentiti all’Arbitro, ma anche per la richiesta di accertamento della nullità integrale del contratto, che imporrebbe alla parte ricorrente l’immediata restituzione di tutto il capitale.

Invero, il ricorrente contesta specificamente i meccanismi di indicizzazione previsti in contratto e il comportamento della banca che, in asserita applicazione degli stessi, ha significativamente incrementato la rata prelevata mensilmente a mezzo addebito diretto in conto e ha provveduto a un prelievo per oltre 8.000 a titolo compensativo. E’ presumibile dunque che la parte persegua, in verità, l’accertamento della nullità parziale del mutuo ed in particolare della clausola determinativa degli interessi disciplinata dall’art. 4 del regolamento negoziale. Ciò che, peraltro, si ricava dalla stessa precisazione del contenuto della domanda che parte attrice fa in sede di replica in cui, contestando le difese della convenuta inerenti esclusivamente l’estinzione anticipata, circoscrive l’oggetto del petitum all’illegittimo incremento della rata di mutuo.

Posto, dunque, che l’oggetto del ricorso non riguarda l’accertamento della nullità della clausola di anticipata estinzione contemplata dall’art. 7 del contratto predisposto dall’intermediario ma, piuttosto, la nullità originaria della clausola determinativa degli interessi che, in virtù del meccanismo di indicizzazione, avrebbe determinato l’incremento della rata, si pone un problema di competenza ratione temporis dell’Arbitro.

Ed invero, sul tema della determinazione della competenza dell’Arbitro in relazione a contestazioni afferenti a un rapporto di mutuo stipulato anteriormente alla data del 1°

gennaio 2009, i Collegi operano una distinzione tra le clausole relative alla determinazione di interessi (al di fuori della competenza temporale ABF, se il contratto è stato stipulato prima del 1° gennaio 2009) e le clausole aventi ad oggetto il meccanismo di rivalutazione in ipotesi di estinzione anticipata.

In relazione alle contestazioni relative alla nullità delle clausole che prevedono il meccanismo di rivalutazione da applicare in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, la giurisprudenza dell’ABF ritiene che “il referente temporale, ai fini della valutazione della competenza ratione temporis, debba essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell’intermediario”. Lo stesso Collegio di Coordinamento (cfr. decisioni n. 5855/15 e n. 5866/15), ha chiarito che

“quando la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di anticipata estinzione e gli stessi risultano predisposti successivamente al 1° gennaio 2009, sussiste la competenza dell’ABF” ritenendo, quindi, sussistente la competenza in ragione di un’interpretazione della materia del contendere come vertente su una condotta tenuta dall’intermediario in pendenza del rapporto di mutuo, e non sull’interpretazione ab origine di una clausola negoziale dello stesso.

Nella fattispecie oggetto di disamina la domanda del ricorrente sembrerebbe diretta ad ottenere la declaratoria di nullità dell’art. 4 del contratto di mutuo, il cui esame porterebbe il Collegio a verificare l’effettiva sussistenza di un vizio risalente al momento stesso della stipulazione del mutuo, cioè ad un periodo (dicembre 2007) anteriore a quello in relazione al quale sussiste la competenza temporale dell’Arbitro.

In altri termini, se è vero che il comportamento che ha dato origine al presente procedimento si colloca nel 2019 ed è rappresentato dagli incrementi delle rate di mutuo è altrettanto vero che la presunta anomalia (nullità per vessatorietà della clausola), benchè

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si sia manifestata nella fase di esecuzione del programma negoziale, si radica al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 19.12.2007 e, dunque, in epoca anteriore alla linea di demarcazione della competenza temporale dell’Arbitro.

In assenza del predetto elemento, riferito all’estinzione del rapporto, ed attesa l’incompetenza ratione temporis, per il resto, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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