Gazzetta IReiale
DEL REGNO D'ITALIA
Allho 1909 A0AA
-Sabato, 10 luglio Numero 160.
DII.IGHINI Si ¡iubblica o Roma tatti i Ciorni
nonfestiv¡ A31311NISTRAZiWŒ
In tãoma þressol'AmminMtrarone:aurioL $$: 561710BÍI'o Fa. 917: trinteatt la. O Atti gliidiziar1. . . . L. 4.83
a. 4omicilioe nel liegno: > > :lG: > > $@t > > 20 Altri arittunsi . . . . . . . O. Ita per ora Itwo o spa*14 di itaea de
Unionne
o le: 42 - > SS Dirigerele age es•1 emesse se ..• annen se gyg,li abbessamenti si prendene prennu l' Amministrasieme e gli Ernel Por le modalitA dela richieste d' enterr60 ve•east leav rr•:uz.ØsLe.um
¡•astali; aeeerrene dat tod'ogmmese. degli annuusi.
To
saýsreto
W Romo cent. RO - nel Regno cent.Éë
-arr:trado in Roma dette.NA
-stAlegno
cefit- 54- an' Est<roer 4. .74& il
giornale
si cotrtpore d'oltre 16 papine il pres.o aumenta proporzionetainere¢e.SOMMARIO Parte afilolate.
Le
gi
edêõîàil
íLeggi
un. 420 e4f2
concernenti:Contenzione per.fampliamento
e¾eanutenzione della retetelegrafica
sot lof•ipa.· ßosijlt¢zione
diConsorgi
dicooperq¢ive
per ap-.di Jareri
pybf>ljci
- R.gecreto
n.CXCVIT.(parte
sup-en'lake à1ta
staUilisde lecondigioni þer
ladancesstöne diappezzlunoillidda
reiti a scopotigricolottellaßbmalia ilätia-
na.-
Ministéro
delle finanse: Graduatoria dei vincitoridel concorsoaposti
di arcleivistanelleintendeniéAi finanza-
El-nistego
pp e deitelegrafi:
Avviso fininter1 del-Plikrus 6, della marina, do1Ïà
guerra e di gra-misto
" a edëi cuttl
:Disposikioni
neipersonali dipen- dend
&Ministero
del tesoro- Direzionegenerale
del Debitopubblicó:Rettiftelee'd'intestazione
- Smarrimentodi rice- puta -Dipezione gondrafe
del tesoro: Prezzo del cambiopqi certificati
dipagamento
dei dazidopanali
diintpor-
gggiong
-Ministerg
'agricoltura,
industria e com-mèröfo
-Ispåborità generale dell'industria
edél
commercio:Mediaaël ¿órai
deicontalidati negoziati
aboníanti
nellevarie Borgedel
Regno
- Concorsi.ará lión
nilleiale.8 a
doithgno
edÃî¾ei•a
deidéputati:
Seditie del 9luglio ...platio;estero
o--Motizie varie -Telegtamidi
_dell'Agen-
*G
oyefans
Bolettino
meteorico - InserEiOBl.PAllTE UFFICIALE
I.ada-GET E nocam'i'I
fi mimerë
420 della raccoltau/ficiale
delleleggi
e dei decreti delItegno
contiene laseguente legge:
VITTUR10 E11AN1JELE III
per grazia di Dio
eper volonth della Nazlone
RE D'ITALIA
E
Sen:eoe laCamera dei depuíati hanno approvato;
Kai abbiamo sanzionató á ýromulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Ë approvata l'annessa convenzione allegato A del
22 novembro 1908
conl'atto addÏzionale della stessa
data, stipulata fra il Ministero delle posi;e
edei tele- grafi
ela ditta Pirelli
eC. di iiilano, per la posa di sei nuovi cavi telegrafici sottomarini occorrenti
acol-
logare alla rete telegrafica le isole di Alicudi, Filicudi, Montecristo, Levanzo, Linosa
eLampedusa
; oper la manutenzione dei cavi stessi
edegli altri cavi, già appartenenti allo Stato, descritti nella conVenziono medesima.
Art. 2,
È pure approvata l'altra coñŸeniione, aÏ1egato B,
del 14 ottobre 1908, stipulata fra il Ministero dolla marina
ela. ditta Pirelli
eC. di Milano, por l'uso della R.
naveCittà di Alfilaio, Äei lavori di posa
édi
ma-nut ilzlóne dei dàvi telegafici Àtt'oniarlai.
Art. 3.
11 .pagain Ëío. dilÏe annuiÚiá di L. 332,144 (tre- centotrentaduemila centoquarantaquattro) dovuto alla ditta Pirolli
eC., per là ýoaa
ela manutenzione dei cavi sottomarini di cui all'art. 1, sarà provveduto
coni fondi che vengono all'uopo stanziati
inogn1
eser-cizio Ital bila'nbio ordinado del Ministero delle posto
edei tälàþáÏl.
3T74 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITAL1A
Ortiiniamo cho la prosente, inuilita del sigillo dÃÍlo
Stato, sia insorta nolla raccolta ufficiale delle leggÍ o'dei
docreti
<leiRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti
(li osserverla
e difarla
osservaro comelegge dello Stato.
Data
aRoma, addl 1° luglio 1909.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI
--SCHANZER
-ÀÍIRABELLO
-CARCANO.
Visto, il
guardasigilli:
ORLANDO.Allegato
A.Convenzione
conla ditta Pirelli
.eÔ. di M.ilang per
ia'npliamento
ela manutenzione di
unarete di cavi sottomarini.
L 3linistero delle
posto
e deitelegrafi
e la ditta Pirelli e C. di 3filano sono addivenutiallastipulazione
della seguente convenzione por la pasa e la manutenzione di una rete di cavi sottomarini.Art. 1.
L.: clilta Pirelli e C. si
obbliga
dimantenere,
per la durata della pre n:econvenzione,
le lineetelegrafiche
sottomarine dello Statoqui
sot tospecificate
:a)
Tremiti-Montemileto;6) Mazzara-Pantelleria;
c)
Lipari-Vulcano;
d) Lipari-Panarea;
e)
l%narea-Stromboli;
)
Livorno-Gorgona;
g) Giglio-Monteargentario;
It) Napolt-Palermo;
;)
Ustic1-Palermo;
.j) Elba-Capraia;
h) Elba-Pianosa
;/) Ponza-Montecirceo;
m)
Ponza-Ventotene ;n)
Orbetello-Terranova;o) Otran'o-Valona;
p) Trapani-Favignana;
q)
Marsala-Marittimo;r) Capri-P. Campanella
;s)
Piombino-Portoferraio;;)
Cavocontemplato
dall'atto addizionale allapresente
con- Tenzione.Art. 2.
La Ditta Pirelli e C. si
impegna
altresi di mantenereiquattro
cavi
multipli posati
nelgiugno
1908 nello Stretto diMessina,
equello
a due conduttori
posato
nel 1904 'nellostessoStretto,
tutti di pro-prietà
dello Stato,conobbligo
daparte
dell'Amministrazione deitelegrafi
di fornire il cavo chepotrà
occorrere nelleriparazioni.
I cavi destinati a
queste riparazioni
saranno conservati nelle va, sehe dell'Amministrazione aNapoli
od inquelle
che l'Amministra.zione costruisse a Messina.
Qualora in causa della vicinanza dei cavi suddetti e delle forti correnti dello Stretto avvenisse di
grappinare
un cavo per unaltroo
d'impiegare
unaquantità
di cavomaggiore
delnormale,
la ditta dovrà sempreproce'ere
a tutte leriparazioni
occorrenti e l'Ammi- nistrazione deitelegrafi
dovrà fornire il cavo necessario.Art. 3.
La ditta Pirelli e C. si
obbliga
puredicostruire,immergereemet-
tere a
disposizione
dell'Amministrazione deitelegrafi
iseguenticavi
sottomarini:t)
Salina-Filicudi;u) Filicudi-Alicudi;
v) Pianosa-Montecristo;
to) Favignana-Levanzo;
x)
Pantelleria- Linosay) Linosa-Lampedusa.
I cavi di bui alle lettere t ed u saranno
posati
entro un annodall'approvazione
dellapresente convenzione; quelli
di cui allo let- tere ve 2o entro l'anno successivo alprecedente; quelli
di cui alle lettere x edy entro l'anno succcessivo alprecedente.
Per
questi
limiti verraperò
fatta eccezione delperiodo
in cui la R. nave Città di Milano non fosse messa adisposizione
delladitta, qualora questa
ticabbia fatta richiesta alla marina almeno tre mesiprima
della scadenzadegli
anni considerati.I cavi faranno capo alla
spiaggia
inquei punti
chela ditta repu- teràpiù
convenienti e dovranno essere deitipi
usati finora dalladitta, giusta.
le annessodescrizioni,
od itipi equivalenti.
Ad
ogni
cavo immerso un funzionariodelegato dall'Amministra-
zione dei
telegrafi
faràgli esperimenti
chereputerà più
adatti onde accortarsi dello statoperfetto
d'isolamentoe diconducibilità
del cavo.
È
in facoltà della ditta di fare assistere aquesti esperimenti
unproprio rappresentanto,
nelqual
caso sarà redatto un vervale fir- mato dalle dueparti.
Art. 4.
La ditta Pirelli e C. si
obbliga
di mantenere i vari cavi di cuiagli
articoli1,
2 e3,
in modo che possa essereeseguita
con cia- souno di essi laregolare
trasmissione deitelegrammi
con i si-stomi
telegrafici
asemplice
ed adoppia
corrente(occettuato
il si- stomaRowland)
attualmente in uso sulle lineedell'Amministra- zione,
iquali
l'Amministrazionstessa,
nell'interesse delservizio,
crederà inogni tempo più opportuno
diadottare,
suogni singolo
cavo.
Per i cavi a due
coppie
di conduttori di cui all'art.2dovrà
es.sere inoltre
garantita
una.regolare
trasmissione telefonica.Art. 5.
Tutti i cavi di cui sopra saranno esercitati
esclusivamente
dalGoverno con
personale,
uffici edapparati propri
secondo leregole dell'arte,
e col numerodi elementi dipila
necessarioper far fun- zionaregli apparati adoperati.
Entro il termine di tre anni
dall'approvazione
della presento convenzione dovranno essereeseguiti
dalla dittamiglioramenti
sulcavo
Napoli-Palermo,
per assicuraremeglio
il servizio epotervi
attivare la trasmissioneHughes
adoppia
corrente ed a Wheat- stone.Art. 6.
La ditta avrà il diritto di porre inopera ai
punti
diapprodo
diogni
cavo onegli
ufflci neiquali ogni
cavo dovra mettere capo,quei ripari
o meccanismi che lepiacera
di adottareall'oggetto
diproteggere
i cavi.I
ripari agli approdi
non dovrannopero
essered'inciampo
allalibera
navigazione,
all'esercizio delle artimarittimo ed aibisogni
dela difesa nazionale.
Ove fosse necessario adottare
speciali ripari
di carattereelettrico, quesil
dovranno essereapprovati dall'Amministrazione.
Art. 7.
Per
gli obblighi
che la ditta Pirelli o C. assume collapresente
Convenzione, il Governopagherà
ad essa ditta a rate trimestraliposticipate
la somma annua di L.332,144 (lire trecentotrentaduemila
GAZZET'fA OFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
3T75centoquarantaquattro)
apartire
dallaapprovazione
dollapresente
cbnvänzione,
salvoquanto
àdisposto dagli
articoli12, 13, 14;
15é 16.Art. 8.
li-efigttWegli adicoli
12 e13
ilcWADALçamplegãygdLeni
al-l'articolo
precedente
viene suddiviso fra i cavi como segue:a)
Tremiti-Montemileto. . . . . L.4,800 b).,Mazzara-Pantelleria
. . . . .23,540 -c) Lipari-Vulcano.
. . . . . . . 557d) Lipari-Panarea
. . . . . . .3,725 e) Panarea-Stromboli
. . . . .4,970
f) Livorno-Gorgona
. . . . . .7,90
g) Giglio-Monteargentario
. . . »3,880 h) Napoli-Palermo
. . . . . . . >64,600 i)
Ustica-Palermo. . . . . . . . >12,330 j) Elba-Capraia
. . . . . . . .8,075
)11ba-Pianosa
. . . . . . , ,3,545
l)
Ponza-Montecirceo . . . . . » 8,910m)
Ponza-Ventotene . . . . . . »8,460 n)
Orbetello-Terranova . . . . »43,300 o) Otranto-Valona
. . . . . . . »18,360 p) Trapani-Favignana
. . . . . >2,435 q)
Marsala-Marittimo . . . . . »7,220 r) Capri-P. Campanella
. . . . »1,754 s)
Piombino-Portoferraio . . . . »2,210 i) ŠsÍina-Filicudi
. . . . . . . »4,740 u)
Filicudi-Alicudi . . . . . . . »4,380 v) Pianosa-Monteoristo
. . . . . »7,950 w) Favignana-Levanzo
. . . . . '»1,540 x)
Pantelleria-Linosa . . . . . »20,943 y) Linosa-Lampedusa
. . . . .) 10,500
;)
Cavocontemplato
dall'atto addi- zionalo allapresente
convenzione . . . . .43,300
L.
332,144
Art. 9.
Alla scadenza della convenzione il Governo
diverrà padrono
as-soluto ancho dei cavi
posati
a mente dell'art.3,
senzaobbligo
di111toriori
pagamenti
nè di alcun rimborso o compenso.Art. 10.
Per i lavari sui cavi
sottortarini
inappalto
del R. Governo, la ditta Pirelli e C. avrà il diritto di servirsi della R. nave Città di Milano alle condizionistipulate
nellaconvenzione
in data 14 otto- bre 1908 tra il Ministero della marina e la ditta steega.La stessa ditta avrà
l'obbligo
di mantenere una ofIicina sul ter-titorio
italiano per la fabbricazione dei cavi.Art. 11.
La
Witta
Pirelli e C. siobbliga
diprocedote
allariparazione
diclaseun
cavocontemplato
nellapresente convenzione, quando
osso vengaa cessare di operare; oppurequando
il suo isolamento o ladua ondticibilità
siano riconosciuti tali da nonpermettere
la rego- lareifasmissione
deitelegrammi
ai sensi dell'art. 4.La
riattivazÏone
del servizioregolare
del cavoguasto
dovrà averluogo
entro tre mesi apartire
dalgiorno
in cui la ditta avra rice- Tutodall'Amministrazione
l'avviso delguasto
avvenuto. Nel calcolo diquesti
tremesi sarà escluso. ilperiodo
dal 1° novembre al 31inho,
equello
in cui la Città di Miläno non fosse messa adispo-
sizione della
ditta,
o,quantunque
adisposizione
di essa, fosse ec-cupata
in altri lavori por conto dell'Ainministrazione deitelegrafi.
Art, 12.
In caso di
guasto
d'un cavo, ai sensi dell'art.11,
la ditta Pirellie C.
perderà
il diritto ad unaquota proporzionata
del canone as-segnato.al
cavo stesso(come
d:ill'art.fi)
apartire
dalgiorno
in cui la ditta avrà ricevuto da11°Amministenzione definitiva noiizia del- l'avvenutoguasto
sino algiorno
in cui la dittaPh·cilioC.farà alla R.marina domandagella
Città di Muanoporintragendere
laripa- Fazione
del cavg steššoNessuna ritenuta del canone verrà fatta alla ditta
pei
ritarli cho fa R. Tilarinafrapj)oturg
i mettere a di leidisposizione
la R. navo Città di Milano e neanohe durante il tempoin cui- la nave saráoccupata
dalla dittaad,
imbarcare il materiale per i lavori di posao
riparazione
di.caviGöttältiarini,
o adeseguire
lavori per conto dell'Amministrazionedei telegrafi.
La ritenuta suddetta sarå
però
fatta anche per iperiodi
ditempo
in cui la
ditta, malgrado
chela navesiaa suadisposizione
nelporto
di
Spezia,
perragioni
suoproprie
non se no servisse.Art. 13.
La
ditta,
ove lasciasse trascorrereunperiodo
ditempo
eccedente la durata dei tre mesi di cui all'art. 11 senzaintraprendere
laripa-
razione di un cavo
guasto, pagherà
al Governo una mnFagiorna-
lieracorrispondente
al canonogiornaliero assegnato
par il cavo stesso dall'art.8,
con un-minimo di L. 23 al.giorno,
sino alcompi-
mento di 12 mesi dalla notificazione delguasto.
Nelemnputo
diquesti
12 mesi è escluso ilperiodo
dal l° novembro al 3l marzo per i cavipiù lunghi
di 20chilometri,
ed è escluso anche ilperiodo
in cui la Città di Milano nonfosse messa a
disposizione
delladitta,
o
quantunque
adisposizione
di essa, fosseoccupati
in alt i lavori per conto dell'Amministrazione deitelegrafi.
Se il cavo avesse una
lunghezza
inferiore a 20 chilomatei,
o se ilguasto
si fosse manifestato inqualsiasi
cavo ad unadistana
inte- riore a 20 chilometri da un sicuroancoraggio
della nave,casserailperiodo
di esclusione suddetto.Qualora la ditta non avesse
riparato
ilguasto donÎinz
to entro i dodici mesicomputati
come sopra, laconvenziono s'intenderàsciolta ed il Governo resteràpadrone,
senza alcun compenso alladitta,
dei cavi nuovi immersi - come se fosse avvenuta la scadenza naturfue del contratto -nonchó
della cauzionedi cui all'art.30edellosoinnio dovuto per il trimestre in corso, fermo restandol'obbligo
alla ditta, diconsegnare laquantità
di cavo nonimpiegato
nelleriparazioni,
corie
dagli
articoli 20 e21, computato
in baseagli
amii trascorsi dalla data della convenzione aquella
dalloscioglimento,
La ditta ha pure
l'obbligo,
in casodiguasto
nelcavi dello sgetto diMessina,
di curarnelariparazione
ai scusidolPhrt.
2. Se talori-parazione
nonsarà intrapresa
entro i tre Absi come sopra sarà ap-plicata
una multagiornaliera
di L.39
perogni
cavoguasto.
Art. 11.
Le multe
di
cui all'articoloprecedente
saranno accertate trimo- stralmente o trattonute dall'Amministrazione sulcomplesso
dei ca- noni trimestrali successivi dovuti alla ditta.Art, 15,
Non saranno
applicabili
lopenalità
indicato nell'art. 13qu.tudo
la ditta dichiariall'Amministrazione,
entro i to mesi(esclusi quelli invernali)
dalla notifica dell'avvenuto guasto, di avero decisola rir. novazione totale del cavo, o
parziale
di almeno 100chilometri
di esso. Inogni
caso tale sostituzione dovrà averluogo
entroun annodalla notifica del
guasto
alla ditta senza eccozione di alcun meseinvernale,
Resta
però
eccettuato dalcomputo
diquesto
anno ilperioda
ditempo
in cui la ditta noir avessodisponibile
la Città diMilano, purchè
no abbia fatta domanda alla R.marina entro diacimesi dalla dichiarazione delguasto.
Qualora 11
guasto
sia statoriparato
con la sostitutione totala oparziale
del cavo come sopra, o nei limitiditempo predetti
ladittaperderà
soltanto il dirittoallapei•cezione
del canoneassegnato
al cavo, portutto
11tempo
in cui sari durato ilguasto.
3776 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
Art. 16.
Qualora
dopo
la dichiaraziono di cui all'articoloprecedente,
laditta,
invece della rinnovazioneparziale
o totalecontemplata
dal- l'articolomedesimo,
abbia con minor consumo di cavoprovveduto
allariparazione
entro un anno, calcolato a-partire
dalla notifica delguasto
senza eccezione di alcun mese,paghera
la multa di cui all'art. 13 per tutti igiorni
teascorsi dalla datadelguasto
aquella
dellariparazione.
Nel caso
che, dopo
la suddettadichiarazione,
non abbia avutoef- fotto lariparazione
del cavo, nè la sostituzione di esso entro i do- dici mesicomputati
como sopra, la convenzione s'intenderàsciolta,
con le conseguenze a carico della
ditta,
come all'articolo 13.Art. 17.
La
guasto
s'intenderàriparato quando
le condizioni d'isolamento.c di conducibilità del cavo saranno tali da
permettere
ilregolare
tunzionamentodegli apparati
che normalmento vi sono adibitiArt. 13.
Nel caso
d'impcr
ottogudamento
dellacorrispondenza,
é in fa- coltà del'Aniministrazione di dare incarico ai suoi funzionari tec- nici di misurare lo costanti elettriche deicavi,
comunicando i ri- sultaii allt ditta.Art. 19.
I cavi che la ditta
impiegherà
nelleriparazioni
dovranno corri-spondero
aitipi
di cui all'articolo 3 od aquelli
che venissero con- cordati fra la ditta e l'Amministrazione.Il funzi mario che sarà
designato
dall'Amministrazione ad assi- stere nil,operationi
diriparazioni
deicavi,
avrà facoltà di accer-tarsi <HD Lontà dei cavi da
impiegarsi,
di rendersi conto dei ri- sultati delbriparazioni
e diraccogliere
i dati inerenti alle mede-sime.
È
in ILeoltà dell'Amministrazione deitelegraft
di fare assisteredue
propri agenti
subalterni alleoperazioni
di posa o diripara-
zione dei cavi.Tali
agenti
sono imbarcati a puro scopo di istruzione e non po- trannoingarirsi
in nessun modo nei lavori.Per tutto
quanto
concerne il loro imbarcoprovvederà
l'Ammini- strazione deitelegrafi
d'accordo con laRegia
marina.Art. 20.
Qualora a:It scadenza dolla convenzione la ditta non avesse ado-
perato
naa manutenziono un totale di cavocorrispondente
aduna media un ladi 50chilometri,
essa dovrà fornire senza compenso all'Amministrazione deitelegrafi
unaquantità
dicavopari
aquella
non
impie
att.Questo caso dovrà essere dei
tipi
usati finora dalladitta,
come è detto all'art. :'.Art. 21.
11 delegato ministeriale dovrà controllare esattamente il
quanti-
tativo ed il
tipo
di cavoimpiegato
nelleriparazioni
eredigere,
d'accorda colrappresentante
delladitta, analoghi
verbali in base aiquali
sarà fatta, alla scadenza dellaconvenzione,
laliquidazione
di cui all articolo
precedente.
S'intende che i cavi immersi nuovamente nello stato in cui ven-
nero
salpati
non entreranno nelcomputo
dellaliquidazione
di cui sopra.Per
gli
effettidegli
articoli 20 e 22 al termine diogni
annosaràcompilato
dalleparti
contraenti unprospetto
dimostrativo delcavoimpiegato
nell'anno ed inquelli precedenti,
in base ai verbali redatti come sopraArt. 22.
A
garanzia dell'impegno
assunto dalla ditta con l'art.20,
se essaalla fine dei
primi
dodici anni-avesseimpiegato'
per leriparazioni (all'infuori
dei caviposati poi
nuovicollegamenti
di cui all'art.3 dellapresente convenzione)
unalunghezza
dicavo interiore ai 600chilometri,
sarà tenuta a versare alla Cassadepositi
eprestiti
unasomma di L.
62,500
perogni
50 chilometri dicavoris13armiatoresclusi
i
printi
100'chiloridtri à doinpii'tándo
il resto di 50in50cliildihetri;
saranno trascurate le
frazioni
di 50 chilometri.Ad
ogni
bienniosuccessivo al dodicenriio saranno nella misura di cui sopra, accresciuti idepositi'dalla
dittaper'le
ulteriori even-tuali economie
dell'impiego
del cavo, otvero sa1'anno restituiti alla ditta idepositi corrispondenti'
allaqttantità
didavo,
calcolate di 50 in 50 chilometri come sopra,impiegate
nella mattutenzione.Art. 23.
Alla
scadan2a della confeãziono,
oqualora esp;
non venga rin-novata,
se ilquantitativo
'di cavo dí cuiall'art..20
nonraggiungerà
i 100
chilometfi,
l'Amininîstrazio'nóacquisierá ÀÀlÏa dÎtta
PirellieC.tanto cavo
quanto
ne manca fluo alcompimento
dei detti 100 chi- lometri.Il prezzo del cavo è stabilito fin da ora in L. 1.80141 metro indif ferentemente
pei
varitipi
di óui lascoÀa á costifuita.
Art.24:
Qualoraalla scadenza della
conyonzione PAraministraziono
assu-messe in
proprio
il servizio dellamanutenzionadoÞcavi,essa acqui-
sterà dalla ditta Pirelli e C.tutto il corredo di macchinario o mate- riali per lavoria mare, in buono
stato;
11 prezzo di
questo
materiale.emacchinario,
sarà. fissato da unperito
scelto in comune, ovvero da treperiti,
uno per ciascunaparte
ed uno nominato daquesti
due.In
ogni
casol'obbligo
diacquísto
daparte dellMmministrazione
dei
telegrafi
s'intende limitato allaconcorrenza di L..30,000.
Art.25.
La ditta Pirelli e C. assumera la spesadi costruziono
pei
casottie
pali
diapprodo pei
nuovi cavi daimmergere,
e li fornirà dei ne- cessari scaricatori. La manutenzione deicasotti, pali
o scaricatori saràperó
fattadall'Amministrazione.
Art. 26.
Nei
periodi
di posa oriparazione
dei cavi sottomarini l'Ammini- strazione metteràpossibilmente
adisposizione
della dittapropri
anzionari od
impiegati telegrafisti
da adibirsialIà corrispondenza telegrafica
o telefonica fragli approtli
e la nave. A tali funzionari odimpiegati
ladittaassegnerÚuna indennità ughale
aquella
che lorocorrisponderebbe
l'Amministrazionequalora
essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.Art. 27.
I
telegrammi
scambiati fra ilpersonale
della ditta Pirelli e C.abordo della R. nave Città di Milano ed il
personale
incaricato dellaguardia .agli approdi
durante ilavori,
oppure fra detti perso- nali e il Ministero della marina e deitelegrafi
od anche alla ditta Pirelli e C. a Milano od aSpezia,
saranno considerati come tele- grammiurgenti
diservizio, quando
essisiriferiscano esclusivamente ai lavori in corso.Art. 28.
I cavi vecchi
salpati
nelleriparazioni
eportati nell'ofDüna
della ditta Pirelli e C. per essereriparati
odisfatti,
sargnno am- messi allatemporanea importazione
per laquantità
difilo
o ver-ghetta
di ferro(od acciaio)
e di filo overghetta
di rame in essocontenuto;
conobbligo
alla ditta Pirelli o C. diriesportare
i cavidopo riparati
o dirispondere
verso ladogana
deldazio
sul 111o overghetta
di ferro o di acciaio e sul illo overghetta
di rame; siaGAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 3777
col
pagamento
del daziostesso,
sia colriesportarli incorporati
in altri cavi destinati adossereposati
in mare, e ció congaranzia
enk
tormlni"clie verranno stabiliti d'accordo fra il Ministero delle finanzooquellokelle poste
e deitelegrafi. È intesoche
il filoover-ghetta
di forro/(Ed acciaio) ricuperato
dal disfacimento dei cavi ed inservibile a nuovo uso, venendo messo inÊommercio
nelloStato,
sara
anúñèss
allostesso
trattamento alquale
sarebbesottoposto
sevenisse
iniýörtato
come filo di ferro vecchio e direttamente dal-l'es'teko.
Art. 29.
La
presente
convenzione avrà la durata di anni 20 a datare dallasua
approvazione.
Qualoradopo
iprimi.
15 anm vemssero a man- care le convenzioni della ditta Pirelli o C. con laR. marina per l'usodella ICilO
diMilano,
sarà in facoltà della ditta Pirelli e C. di di-chiarage sciolta le presente
convenzione con sei mesi dipreavviso di
anno m anno apartire
dal 15° anno, senzaobbligo
o diritto dialðunäonipens
verso l'Amministrazione. ,Soep
roguse indipohdeuti
dalla volouth delladitta,=
la naveCittàdi-Miland Ÿonisse
a mancare, sarà in facolta di una delloparti
contruentiedildichiarare sciolto il contratto ed in tale casofladitta avràÑiiltto
alpagamento
della somma di lire•7,700
per il cavoPianosa-Montecristo, 9,080
>Salina-Filicudi-Alicudi, 28,700
>Pantelleria-Linosa,
10,200
>Linosa-Lampedusa,
1480 >
Favignana-Levanzo,
57;160
porogni
anno sino al 15° annoincluso,
incorrispettivo
dolla sposa sostenuta dalla ditta per l'immersione dei nuovi cavi di cui
All?frt.
3.So
lo-parti/non
sivalgono
dellafacoltisuddetta,
la dittaspotra provvoderbicon altri
mozzipurché
sieno digradimento
dell?Ammi-nistrazione.
Art. 30.
A
garanzia, dell'adempimento degli obblighi assunti,
la ditta Pi-rollino:.C., Ig
all'atto della sottoscrizione dellapresente
conven- ziono11;d090Aito
di L.100,000
in cartelle del debito dello Stato al valoro di Borsa secondo il listinoprecedente
della BorsadiRoma.:Tale
deposito
resteraacquisito
al Governoed il contratto s'in-tendera sciolto,
ovo neilimiti
stabiliti dall'art. 3 non siano statiinlutersi
i.cavidesignati
in tale articolo.Coníþiutas
con successo l'immersione doi·cavi di cui all'art. 3saràrestitkita
allfditta la metà deldeposito,
o l'altra metà resteri de-positata
alla Cassadepositi
eprestiti,
per conto della ditta stessaeregtepä vincolgta
come cauzione agaraµzia degli obblißhi
assunticon
Ïgpresente
conven2ione.È
iritosoche,
la ditta saràproprietaria
oriscuoterà
le cedole del- locaptello
cosìdepositate.
Allo
spiräro
della convenzione la cauzione sarà restituita alladÏtta,
se essaavràadempiuto regolarmente
a tutti i suoidiŠlighi.
Art. 31.
.ggitga, prcxio
epnsenso delCyoverno, potra
.cedere il suo con- 4 9iag 444 $dgiothangpigngje
disolv,ihilità coposciuta
ed aventeofHeina di
costruzipno
diqqvi,in Italia,
segzaphe
per ciòpospa
ri-tirage, il deposite
e-lecauzioni; egis‡pati.
Art. 82.
prggnto, pouvonzione,84 gisttata meditate
il solo diritto Assodi
una lira.Art. 33.
Per
gli
effetti civili dellapresente
convenzionela ditta PirellieC.delega a-rapp
sentarla coipieni poteri
unö deipropri gerenti
in-gognarolGM.' Piralli, Pietrd Pirolli, Albettò Pirelli,
iquáli eleggono
ilfoþrlo'domicilio legale
inMilano,
via Ponte Seveso, 21.l
Art. .34.La
presento
convenzione.non sarà valida se non saråapprovata
per
legge.
Fatta a
Roma,
addi 22 novembre 1908.GIOV. BATTISTA PlRELLI.
CARLO SCHANZER.
AIIegato alla convenzione
conla ditta Pirelli
eC. di
Milano.sper l'ampliamento
ela manutenzione di
una
rete di caŸi sottomarini, in data 22
novem-bre 1908.
Descrizione dei
tipi
di cava sottomariniimpiegati
dalla ditta Pirelli e C. di Milano.Anima.- L'anima .6 nella massima
parte
dei cavicostituita
dai tre
tipi 1,
2 e 3neguenti:
Tipo
1. -Corda
di fili di rame7×0.711 millimetri, coperta
contre strati di
guttaperga
alternati con Chatterton a75/10
millimetricirca.
Tipo
2. - Corda di fili di rame7X0.807 millimetri, coperta
contre strati di
guttaperga
31ternati con Chatterton a71/10
millimetricirca.
Tipo
3. - Corda di fili di ramo7X0.711
millimetricoperta
con tre strati diguttaperga
alternati con Chattertona66/10
millimetricirca.
Esistono inoltre
piccolo quantità
di altritipi:
Tipo
H. - Corda di fili di ramo7×0.711
millimetricoperta
conquattro
sti'ati diguttaperga
alternaticon Chatterton a85/10
milli-metri circa.
Tipi
vari. - Esistono inpiccola quantità
animo ditipi
intermodiai
precedenti,
ma nessuna'inferiore comoquantità
di rame o diguttaperga
all'anima 3.Questi tipi
di anima sono variamento combinati coiseguenti tipi
di
armatura,
otalyolta noircavi
disponda
edintermedi,
le animosono fasciate con un nastro di ottone.
Armatura. --
È
fattageneralmente
incinque tipi
como segue:Tipo
A. -N. 10 fili ferrozincato
da 9.5 millimetridiametro, doppia
fasciatura esterna catramata.Tipo
B.- N. 10 fili ferro zincato da 6.5 millimetridiametro, doppia
fasciatura esterna catramata.Tipo
C. .- N. 10 fili ferro zincato da5millimetridiametro, dop- pia
fasciatura esterna catramata.Tipo
D. - N. 15fili acciaio zincato da 2.75 millimetridiametro, doppia
fasciatura estbrna catramata.Tipo
0. - N. 15fili acciaio zincato da 2.5 millimetridiametro, doppia
fasciaturaesterna catramata.In
piccole quantità
esistono anche iseguenti tipi:
Tipo
D-owt. - N. 14 fili acciaio zincato da2.4 millimetri dia-metro,
ágnuno fasciato di nastro catramato e fasciatura esternacatramata.
Tipo
D-ret. - N. 15 fili di acciaio zineato da 2.45millimetri
diametro e fasciatura esterna catraumta.
Tipo
a 16 fili acciaio zincato da 2.5millimetri
diametro e fa- sciatura esterna catramata.Tipo.a
12 illisäcciaio zincato da2.4millimetri diametroefascia- tura esterna catramata.Tipos
a 12 fili.acciaio zincato da €.4 mm. diametro ognuno fa- sciato con nastropatramato,
fasciatura esternacatremata.
Tipo
H -(di costa).
N. 12 fili ferro sincato da 5.25 mm. dia- metro.Tipo
H --(di profondità),
N. la filiferro
zincato da 4mm.dia- metro.Tipo
a 12 fili ferro zincato da 6.5 mm. diametro.Tipo
a 13 fili ferro zincato da 3.8 mm. diametro.Tipo
a 12 fili ferro zincato da 7.6 mm. diametro.778 GAZZETTA UFFICIALE DEI; REGNO ITITALIA
-T¿To
adoppia
armatura formata da 18 fili acciaio zincato da 2.5 F m. e da 16Jili ferro zincato da 5 mm. diametro.Tipo
adoppÏÔtmaiura
formata da 10 fili ferro zincato da 5 inm. o da 18fill:ferró
zincato da 0.05 mm. diametro.Trpo
C-F. -- N. 10 fili ferro zincato da 5 mm. diametro consovrapposti
2 nastriferro,
fasciatura esternacatramata.Tipo
L - N. 12 fili ferro zincato da4.17 mm. diametro edop- Pia fasciatura
esterna catramata.A questi
tipi
vannoaggiunti quelli
checostituiscono
le linee che la ditta Pirelli o C. assume or,a in manutenzione(Trapani-Favi-
gnana,Marsala-Marittimo, Capri-P. Campanella, Piombino-Portofer- raio)
di cai non si conosca lacomposizione.
I cavi
nuovi,
d3fabbricarsi,
soddisfaranno alle seguenti condi- zioni;onducibilità del rame
adoperato
97 per cento.Per la determinazione della
capacita
e dell'isolamento dei cavi si prende1à a base che un'anima in cui ilrapporto Did
= 3 debba possedere a 15° nu isolamento minimo di 2000megohm
ed una ca-parità
massima di moi. 0.?L19 <¡nanto alla resistenza meccanicadelle armature:
per 3 ferro non meno di
kg.
40 al mmq,por l'acciaio da
adoperarsi
per i cavi di fondo non meno di 80 al mirq.11 filo di ferro o di acciaio sarà
galvanizzato
epotrà sopport
trequattro
immersioni nellasoluzione normale di solfato di rame.Per i
þui
noncompletamente
nuoviadoperati
nelleriparazioni,
l'isolam uto niinimo dovrà essere di almeno 800
megohm
a 15° C.dopo
I'.Bomt,
li 22 novembre 1908,GIO. BATTISTA PIRELLI.
CARLO SCIIANZElt.
Allegato
B.Convenzione
trail Ministero della marina
ela ditta Pirelli
oC.
diMilano por il noleggio della R.
navoCE di Milano,
Art. 1.
A
Idi
dal:a d:tta diapprovazione
perlegge
dellapresente
convenzione e por tutta la durata di
questa,
la R. nave Città diNilano, r.iquirtenonic
al R.naviglio
delloStato,
oposta,
a ricliiösta della ditt:1 INeolli e C. e con lo modalità approssoindicate,
adispo-
sizione de'Ja ditta
stessa,
laquale
so no servirà limitatamente aquanto riptarda il servizio di posa o manutenzione di cavi tele- gralici sett ainarini in Mediterraneo.
Art. 2.
La R. marina assume
l'obbligo
di consegnaro alla ditta Pirellio C. la R. nave Città di Milano
completamente pronta
al servizio che dovecompioro
entro il termine massimodi 40giorni
dalla do- manda delladitta,
non escludendo diconsegnarla
entroun termineminore, qualora
ciò sia richiesto dalla ditta stessa e sia conciliabilecon lo
esigenze
del servizio che la navecompie
per conto dell'Am- ministrazione della R. marina.La R. marifta
s'impegna
di lasciare adisposizione
della ditta Pi- relli e C. la vasca di estrema prora perildeposito
dei cavi sotto- marini che la dittastessa devemantenerepermanentemente
abordo,
mentro si riserva la facoltà di rendere mobili ed
asportabili
i coni interni delle altre due vasche di centro e di poppa allo scopo di utilizzarlo per iltrasporto
di materiali.Duranto i
periodi
ditempo
neiquali
la Città di Milano sarà al servizio della ditta Pirelli eC.,
la R. marina manterrà la nave ar- mata a suo speso colproprio personale
militare e fornita di tutti i materiali necessari al suo esercizio, non esclusi il combustibile o le materie lubrificanti perl'apparato
motore e por tutti i meccanismi di bordo.Art. 3.
Spetterà
alla ditta Pirellie C. di porre a bordo e mantenere ilpersonale
tecnicospeciale
per leoperazioni telegrafiche.
Questo
personale,
saràsoggetto
airegolamenti
della R. marína invigore
per iborghesi
imbarcati sulle RR. navi.11
personale
direttivo della ditta Pirelli e C. saráaggregato
allamensa
degli
ufliciali dibordo,
ðper
esso la ditta rimborserà allo Stato le spese di trattamento e di razioneviveri,
chesarannoquello
stabilite
pei componenti
le mense ufficiali della R. marina. Invece ilpersonale
di bassa forza della ditta Pirelli e C.(operai
e marinaispecialisti)
farà mensa asè,
a spese della ditta medesima.Art. 4.
Qualora si debbano effettuare
importanti
e radicali lavori di ri-parazione della Città di
Mitareo,
per l'esecuzione deiquali
non sia sulliciente ilperiodo
di 40giorni
indicato all'art.2, .il
Ministero della marina ne darà comunicazione alla ditta Pirelli e C. almeno due mesiprima
dell'inizio deilavori.
Durante la esecuzione di que- sti ultimi e fino allaloro completa ultimazione,
la ditta Pirelli eC.non
potrà
richiedere che la Città di Milano sia messa a sua di-sposizione
equilidi,
nel casocontemplato
dalpresento articolo,
laR. marina rimane sciolta
dall'obbligo
di cui all'art.2.Art. 5.
In
corrispettivo degli obblighi
che con lapresente
convenzione la.R. marina si assume, la ditta Pirelli e 0.
corrisponderà
allaRegia
marina per tutta la durata della
convenzione,
un contributo annuofisso di L.
50,000
che sarà versato in rate trimestraliuguali
po-sticipate.
Questo contributo rimarrà inalterato
qualunque
siala durata annua
de) nologgio
della Cità diMilano, purchè
la durata non siasuperiore
a 250giorni
porogni quinquennîo, corrispondenti
aduna media di 50giorni
all'anno. Questa duratacomplessiva
sarà ridottainproporzione per eventuale
periodo
ditempo
inferiore adunquin- quennio
in fine di contratto.Nel caso che tale numero di
giorni
siasuperato,
la ditta Pirollio C.dovrà
corrispondere
alla R. marina alla fine delquinquennio
la
quota
dinoleggio
di L. 700 perogni giorno
inpiù
oltro i 250.Xel
computo
deigiorni contemplati
inquesto
articolo non saran-no
compresi quelli
per l'imbarco e lo sbarco dei materiali della ditta entro i limiti massimi digiorni cinque
egiorni
trerispetti-
vamente per
ogni
campagna; né igiorni impiegati
per la verifica dellebussole,
nèquelli
di.forzata inazione della nave per avario ai meccanismi dinavigazione,
o per altre causo di forzamaggiore.
Art. 6.
La ditta Pirellie C.si
obbliga
dirisarcife l'Amministrazione della R. marina di tutti i danni ed avarie che derivassero alla Città di Milano nei lavori di posa, disalpamento
o diriparazione
dei cavisottomarini por esclusiva
imperizia
o traseuranza delpersonale
delladitta stessa.
Art. 7.
La
presente
convenzione.avrà la durata di ventianni,
rimanendo in facoltà della R. marina discioglierla dopo
ilquindicesimo
anno, di anno in anno,qualora
la Città di.Milano non si trovi in buone condizioni e richieda spese eccessive di manutenzione.L'accertamento di tali condizioni della navo è
esclusivamente
de- voluto alla R.marina,
nèpotrà
in alcun caso darluogo
ad arbi- trato fra leparti contraenti;
e la dichiarazione della risoluzione della convenzione dovrà essere com cata alla ditta con un anno almeno dipreavviso.
Art. 8.
La
Regia
marinaconservoràladistribuzione attuale dei varispazi
e locali di