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Diario quotidiano del 28 luglio 2016: in materia di sanzioni amministrative non è ammessa l applicazione della legge successiva più favorevole

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Diario quotidiano del 28 luglio 2016: in materia di sanzioni amministrative non è ammessa l’applicazione della legge successiva più favorevole

Pubblicato il 28 luglio 2016

1) Se non è catering il titolare della ditta che somministra pasti all’interno di strutture deve avere la SCIA

2) Ruolo attivo del curatore nell’azione di risarcimento dei danni

3) Pagamenti alla Cassa Previdenza Ragionieri più semplici, aboliti i MAV

4) Sanzioni amministrative: no all’applicazione della legge successiva più favorevole 5) Per i bonifici on line la banca ne risponde sempre

6) Verifica DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi 7) MIT: modello unico per partecipare alle gare pubbliche

9) Rinuncia ai crediti vantati dai soci: come renderla fiscalmente immune 10) Mascarpone: cessione con Iva 10%

11) Diritti particolari sugli utili nella s.r.l.

12) Elusione: è nullo l’accertamento che non motiva sulle osservazioni del contribuente

Indice:

1) Se non è catering il titolare della ditta che somministra pasti all’interno di strutture deve avere la SCIA

2) Ruolo attivo del curatore nell’azione di risarcimento dei danni: chiesto l’intervento delle SSUU

3) Pagamenti alla Cassa Previdenza Ragionieri più semplici, aboliti i MAV

4) Sanzioni amministrative: no all’applicazione della legge successiva più favorevole 5) Per i bonifici on line la banca ne risponde sempre

6) Verifica DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi 7) MIT: modello unico per partecipare alle gare pubbliche

9) Rinuncia ai crediti vantati dai soci: come renderla fiscalmente immune 10) Mascarpone: cessione con Iva 10%

11) Diritti particolari sugli utili nella s.r.l.

12) Elusione: è nullo l’accertamento che non motiva sulle osservazioni del contribuente

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1) Se non è catering il titolare della ditta che somministra pasti all’interno di strutture deve avere la SCIA

Il titolare della ditta che ha ricevuto incarico, da parte dei titolari di una residenza protetta, di preparare e somministrare i pasti agli ospiti utilizzando le strutture della residenza, deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività) presso il comune competente per territorio. —> Leggi tutto

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2) Ruolo attivo del curatore nell’azione di risarcimento dei danni: chiesto l’intervento delle SSUU

Bancarotta preferenziale: Quali sono i limiti del curatore ?. Il curatore ha la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni per il delitto di bancarotta preferenziale? Con l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 15501 depositata il 26 luglio 2016, la questione è stata rimessa al primo presidente per l’eventuale assegnazione della decisione alle Sezioni unite. Tutto inizia da un giudizio intrapreso da una curatela nei confronti degli amministratori della società fallita a cui veniva imputato il danno causato dall’aver effettuato pagamenti preferenziali. La curatela vedeva negata, sia in primo grado sia in appello, la legittimazione attiva a far valere l’azione di risarcimento danni per il delitto di bancarotta preferenziale. La Suprema Corte ha ricordato che ai fini della configurabilità del reato sia necessaria la violazione della par condicio creditorum nella procedura fallimentare, con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore, ma nell’alterazione dell’ordine di soddisfazione dei creditori.

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3) Pagamenti alla Cassa Previdenza Ragionieri più semplici, aboliti i MAV

Come annuncia una nota della Cassa di Previdenza dei Ragionieri adesso pagare i contributi alla Cassa è più facile, infatti, dal 15 luglio 2016 si può pagare i contributi alla Cassa on line, utilizzando la piattaforma informatica pubblicata nell’area riservata del sito. Basta entrare in area riservata e accedere alla sezione Pago on line, poi seguire le istruzioni.

Di lato si trovano due video tutorial per guidare all’utilizzo del nuovo sistema. E’ possibile versare i contributi dell’anno, alle scadenze stabilite, tramite carta di credito o bonifico bancario.

La piattaforma può essere utilizzata anche per versare contributi di anni precedenti e si può scegliere se pagarli a rate (solo se il pagamento è assistito da SDD – addebito pre-autorizzato – sul proprio conto corrente).

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Rateazione

Se si sceglie la rateazione, il programma farà in automatico una simulazione del tuo piano di ammortamento a seconda del numero di rate prescelto e potrai decidere come procedere. Per richiedere il pagamento rateale dei contributi, quindi, non è più necessario compilare un modulo. La rateizzazione non è ammessa per i contributi dell’anno in corso, la singola rata non può essere inferiore a 150 euro e il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la risoluzione per inadempienza del contratto con perdita del beneficio della rateizzazione.

Mav aboliti dal 2017

Entro la fine dell’anno il M.av. come strumento di pagamento dei contributi sarà dismesso. Gli uffici della Cassa sono a disposizione per qualsiasi dubbio e possono essere contattati al numero verde 800 814601 attivo ogni giorno, dalle ore 9.30 alle 13.00, anche da cellulare per rispondere alle domande e supportare nell’utilizzo della piattaforma.

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4) Sanzioni amministrative: no all’applicazione della legge successiva più favorevole In materia di sanzioni amministrative, non è ammessa l’applicazione, all’autore dell’illecito amministrativo, della legge successiva più favorevole (Corte Costituzionale, sentenza n.

193 del 20 luglio 2016).

La Consulta non rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Nella specie, il Tribunale di Como sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l’applicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge successiva più favorevole, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., e quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 4 agosto 1955, n. 848.

Come noto, il principio di legalità prevede che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi in esse considerati.

Secondo il giudice rimettente, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, risiederebbe nel contrasto della disposizione censurata con il principio di retroattività della norma più favorevole, principio che sarebbe applicabile anche alle sanzioni

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amministrative.

La giurisprudenza, infatti, ha più volte sottolineato come l’art. 7 CEDU non sancisca solo il principio di irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche implicitamente il principio delle retroattività della legge penale meno severa; “le disposizioni che definiscono le infrazioni e le pene sottostanno a delle regole particolari in materia di retroattività che includono anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole all’imputato”.

Secondo i giudici delle leggi, nell’affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mote, la giurisprudenza della Corte europea non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, ma singole discipline sanzionatorie, in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell’ordinamento convenzionale.

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5) Per i bonifici on line la banca ne risponde sempre

Per l’intrusione nella home banking del cliente che poi ha disconosciuto la disposizione di bonifico eseguita con addebito sul proprio conto corrente ne risponde la banca.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10638 del 2016.

Inoltre, la Corte Suprema con la sentenza n. 15408 del 26 luglio 2016, ha dato ragione al cliente della banca per l’acquisto di obbligazioni in default.

Ma andiamo per ordine: Nel primo caso, La Cassazione afferma che in tema di ripartizione dell’onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni online che agisca per l’abusiva utilizzazione delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno come riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre la banca risponde, quale titolare del trattamento, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d’accesso del correntista, ove non dimostri che l’evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore. Tale ricostruzione è coerente peraltro anche con gli obblighi previsti in capo al prestatore del servizio di pagamento in base ai quali se l’tente nega di aver autorizzato un’operazione, l’onere di provarne la genuinità ricade essenzialmente sullo prestatore medesimo. E nel contempo obbliga quest’ultimo a rifondere con sostanziale immediatezza il correntista in caso di operazione disconosciuta, tranne ove vi sia un motivato sospetto di frode, e salva la possibilità di dimostrare che l’operazione di pagamento era stata autorizzata, con il diritto di chiedere e ottenere dall’utilizzatore la restituzione dell’importo rimborsato.

Nel secondo caso il cliente aveva acquistato obbligazioni in adesione ad un’offerta pubblica per un prestito obbligazionario sul mercato russo con capitale garantito. Il cliente contestava con

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esiti negativi dinanzi al tribunale e poi presso la corte d’appello a Milano la clausola contrattuale in base alla quale la banca aveva cessato di corrispondere gli interessi essendo emerso che la Russia versava in condizioni di default in relazione al suo debito estero. La Suprema corte ha, quindi, accolto il ricorso del cliente.

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6) Verifica DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi

L’Inps, con il messaggio n. 3184 del 25 luglio 2016, informa dell’avvio, dal 6 luglio 2016, di un nuovo sistema gestionale di verifica della regolarità contributiva attraverso la piattaforma durc on line.

In particolare, da tale data l’Istituto ha avviato un’attività di interrogazione del sistema durc on line finalizzata alla registrazione dell’esito della verifica automatizzata sul Fascicolo Elettronico Aziendale (FEA).

In questa prima fase, l’interrogazione avverrà utilizzando la funzionalità di consultazione, al fine di utilizzare i durc on line già presenti ed in corso di validità.

Posto che il sistema del durc on line opera le interrogazioni sulla base del codice fiscale delle posizioni da sottoporre a verifica, la registrazione dell’esito nel FEA verrà effettuata a livello di semaforo master, su tutte le matricole associate al medesimo codice fiscale.

Al fine di agevolare l’immediatezza della consultazione da parte degli operatori, la definizione sul semaforo master avverrà, prossimamente, in caso di esito regolare, tramite accensione, esclusivamente lato intranet, di apposita colorazione azzurra, che sarà ulteriormente specificata con la registrazione, nella medesima sezione, della seguente dicitura:

“ Verifica della regolarità richiesta il gg/mm/aaaa – Documento protocollo n° XXXXXXXX – scadenza validità GG/MM/AAAA”

L’indicazione circa la scadenza di validità non sarà presente in caso di esito irregolare del documento “ verifica della regolarità contributiva” prodotto a seguito dell’interrogazione.

Per quanto attiene, invece, la vista internet del fascicolo, il semaforo manterrà le consuete colorazioni.

Alla definizione dell’esito sul FEA seguirà l’automatico ricalcolo delle relative note di rettifica giacenti in Gestione Contributiva, in stato emesso, per le quali non sia stata notificata la PEC nei due precedenti invii e per le quali, di conseguenza, sul fascicolo non sia presente un semaforo

“rosso lucchettato” per il periodo corrispondente.

Tale operazione, come detto avviata il 6 luglio, si prevede possa concludersi entro il mese di

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settembre e non richiede, in questa fase, alcun tipo di attività gestionale da parte degli operatori di sede.

Successivamente, si avvierà l’attività di interrogazione del sistema durc on line con l’inserimento delle richieste di verifica da parte di Gestione Contributiva relativamente alle posizioni non ancora definite.

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Modalità di presentazione della domanda di assegno emergenziale per il fondo di solidarietà del credito cooperativo: Esempio di calcolo errato

L’Inps, con il messaggio 3183 del 25 luglio 2016, ricorda che l’Istituto previdenziale ha fornito le istruzioni operative (circolare n. 203 del 18 dicembre 2015) per la presentazione delle domande di assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo –Decreto interministeriale n.

82761/2014 e per il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito –Decreto interministeriale n.

83486/2014.

In particolare, nella richiamata circolare, sono stati allegati degli esempi di calcolo di assegno emergenziale sia per il Fondo credito ordinario, sia per il Fondo credito cooperativo.

Viene quindi precisato che nell’allegato 3 “Fondo credito cooperativo” è stato riportato un esempio di calcolo non completamente aderente alle modalità di calcolo dell’assegno emergenziale previste dal decreto n. 82761/2014, in caso di riconoscimento pari al 70% ed al 60% della retribuzione tabellare lorda mensile; pertanto si rende necessario pubblicare un nuovo esempio di calcolo dell’assegno emergenziale per il Fondo credito cooperativo. L’esempio sostituisce l’allegato 3 alla circolare 203/2015.

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7) MIT: modello unico per partecipare alle gare pubbliche

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2016, le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

—> Leggi tutto

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8) Comunicazione sugli aiuti di Stato nel settore bancario: sentenza della Corte di

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giustizia

Il 19 luglio 2016, la Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-526/14) si è pronunciata sulla validità e interpretazione della comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“comunicazione sul settore bancario” del luglio 2013).

E’ quanto afferma Assonime nella nota del 26 luglio 2016.

La Corte di giustizia era stata adita in via pregiudiziale dalla Corte costituzionale della Slovenia, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge sul settore bancario, che ha contenuto analogo a quello della comunicazione della Commissione, sulla base della quale erano state applicate misure straordinarie per la ricapitalizzazione, il salvataggio e la liquidazione di cinque banche slovene. Le misure per queste banche, destinatarie di aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione, comprendevano il burden sharing per gli azionisti e i detentori di titoli subordinati.

Sulle diverse questioni pregiudiziali la Corte di giustizia ha osservato in particolare quanto segue.

Con riferimento alla domanda relativa agli effetti della comunicazione della Commissione, la Corte osserva che la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può adottare orientamenti per stabilire i criteri in base ai quali valuterà la compatibilità con il mercato interno di misure di aiuto di Stato. Con tali orientamenti la Commissione si autolimita dovendo in linea di principio autorizzare un aiuto di Stato che le viene notificato e sia conforme ai criteri individuati. Gli Stati membri dal canto loro possono notificare alla Commissione aiuti di Stato non conformi ai criteri stabiliti negli orientamenti, invocando specifiche circostanze eccezionali che la Commissione ha l’obbligo di esaminare. Ne consegue che la comunicazione non è idonea a creare obblighi autonomi in capo agli Stati membri e non ha pertanto effetti vincolanti nei loro confronti.

La Corte analizza la questione della compatibilità con il Trattato dei punti da 40 a 46 della comunicazione sul settore bancario, che prevedono la condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori subordinati (burden sharing) ai fini della valutazione di compatibilità di un aiuto di Stato da parte della Commissione. La Corte sottolinea che la comunicazione è stata emanata sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, che consente di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti che mirano a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. La condivisione degli oneri è volta a garantire che, prima della concessione degli aiuti, i costi di ristrutturazione delle banche vengano sopportati anzitutto dagli azionisti e dai creditori subordinati, mediante la conversione dei loro crediti in capitale o la svalutazione di tali crediti. L’obiettivo è limitare l’entità dell’aiuto al minimo necessario ed evitare il rischio di distorsione della concorrenza che sorgerebbe poiché la banca a cui non fosse applicato il burden sharing riceverebbe un aiuto di entità superiore a quanto sarebbe stato sufficiente a colmare la carenza di capitale.

Con riferimento alla questione se la condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori subordinati possa violare il principio di tutela del legittimo affidamento, la Corte ricorda che per avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento occorre che rassicurazioni precise,

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incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione. La circostanza che nella prima fase della crisi finanziaria i creditori subordinati non fossero stati chiamati a contribuire al salvataggio delle banche non costituisce una rassicurazione precisa, incondizionata e concordante tale da far sorgere negli azionisti e creditori subordinati il legittimo affidamento di non essere sottoposti a misure di condivisione degli oneri.

La Corte non ravvisa la violazione del diritto di proprietà degli azionisti e dei creditori subordinati. Quanto ai primi, essa osserva che gli azionisti sono responsabili per le passività della banca fino a concorrenza del capitale sociale della stessa; il fatto che la comunicazione richieda che per rimediare alla sottocapitalizzazione della banca, prima della concessione di un aiuto di Stato, essi contribuiscano a coprire le perdite nella stessa misura in cui dovrebbero farlo in assenza dell’aiuto non può essere considerato come un elemento che incide sul loro diritto di proprietà. Secondo la Corte il burden sharing non pregiudica nemmeno il diritto di proprietà dei creditori subordinati: in virtù del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato (punto 46 della comunicazione), infatti, i creditori subordinati non possono ricevere in termini economici meno del valore che i loro strumenti finanziari avrebbero avuto in caso di mancata concessione dell’aiuto.

Infine, la Corte osserva che uno Stato membro non è obbligato a imporre alle banche in difficoltà, prima della concessione di un aiuto di Stato, di convertire in capitale i titoli subordinati o svalutarli, né di impiegare integralmente tali titoli per assorbire le perdite. In tali casi, tuttavia, non si può ritenere che l’aiuto sia limitato al minimo necessario. Quindi lo Stato e le banche interessate si assumono il rischio di vedersi opporre una decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità di tale aiuto con il mercato interno. La comunicazione prevede la possibilità di derogare all’attuazione delle misure di conversione o svalutazione quando questo

“metterebbe in pericolo la stabilità finanziaria o determinerebbe risultati sproporzionati”. In particolare, non si può imporre di convertire o svalutare i titoli in misura superiore a quanto necessario per superare la carenza di capitale della banca.

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9) Rinuncia ai crediti vantati dai soci: come renderla fiscalmente immune

Come è noto, il comma 4 bis dell’art. 88 del TUIR (modificato dall’art. 13, co. 1 del D.Lgs.

147/2015) ha previsto che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio comunica alla società partecipata detto valore, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Dunque, dal 2016 la rinuncia ai crediti dei soci è fiscalmente rilevante, in particolare a seguito delle novità portate dal decreto “internazionalizzazione” la rinuncia dei soci ai crediti derivanti da finanziamenti costituisce sopravvenienza attiva per la società. Tuttavia, in funzione del valore fiscale é possibile neutralizzare l’effetto fiscale.

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A tal fine, il socio comunica alla società partecipata detto valore, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Dichiarazione sostitutiva

Per neutralizzare l’effetto della nuova disposizione fiscale in capo alla società, il socio deve, quindi, rilasciare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dichiarare un valore fiscale del finanziamento uguale al suo ammontare.

Pertanto, il socio dovrà comunicare alla società, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscale della rinuncia.

L’adempimento deve essere espletato in qualunque caso. Infatti, la norma prevede che, in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è zero. Quindi, senza la comunicazione, la società dovrebbe rilevare l’intera sopravvenienza attiva.

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10) Mascarpone: cessione con Iva 10%

Prodotti a base di mascarpone: la cessione sconta l’Iva al 10%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 63/E del 27 luglio 2016.

La risposta dell’Amministrazione, in seguito a istanza di interpello presentata da un consorzio caseario, tiene conto dell’accertamento tecnico effettuato dall’Agenzia delle Dogane

La cessione del prodotto a base di mascarpone è compresa tra le operazioni che scontano l’Iva con applicazione dell’aliquota nella misura del 10% (numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972). È quanto chiarisce la l’Amministrazione finanziaria che ha fornito il parere in seguito a istanza di interpello presentata da un consorzio caseario che aveva intenzione di lanciare sul mercato un nuovo prodotto consistente in un preparato a base di mascarpone.

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Precompilata 2016, 2 milioni di cittadini scelgono il 730 “fai da te”

+ 43% di modelli inviati in autonomia quest’anno. Il 730 precompilato chiude in positivo il suo secondo anno. Sono quasi 2 milioni i cittadini che hanno trasmesso il modello da soli tramite il servizio web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il dato 2016, incluse anche le dichiarazioni Unico Web, segna un più 43% rispetto a quello registrato lo scorso anno, quando le dichiarazioni inviate direttamente online dai contribuenti furono 1,4 milioni. È questo il bilancio

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dell’operazione 2016, realizzata con il supporto del partner tecnologico Sogei. Di mezza età e residente nelle regioni settentrionali del Paese: questo l’identikit del cittadino che ha dimostrato maggiore familiarità con il 730 precompilato e che quindi ha accettato o modificato e inviato in autonomia il modello predisposto dal Fisco. La “geografia” definitiva della campagna 2016 evidenzia le regioni in cui la procedura online è stata più utilizzata: il primo posto assoluto va al Friuli-Venezia Giulia (14%), mentre, a livello provinciale spicca il dato di Monza-Brianza (16,8%).

Ai 730 precompilati trasmessi in autonomia dai cittadini si aggiungono oltre 100mila Unico Web che risultano già ricevuti a sistema e che portano l’asticella della precompilata “fai da te” 2016 oltre quota 2 milioni. Sono14 milioni, infine, le dichiarazioni 730 scaricate dai Caf e dagli altri intermediari dal sito dell’Agenzia.

(Agenzia delle entrate, stralcio comunicato n. 156 del 27 luglio 2016)

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11) Diritti particolari sugli utili nella s.r.l.

Due nuovi studi del Notariato – Abuso del diritto nella pratica notarile e Diritti particolari sugli utili nella s.r.l.

Gli ultimi lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione TROVA STUDIO e hanno approfondito tematiche relative al diritto societario e tributario:

Diritti particolari sugli utili nella s.r.l.: le clausole dell’atto costitutivo – Studio n.

48-2016/I

Lo studio approfondisce il tema dei diritti particolari sugli utili, che possono essere introdotti nell’atto costitutivo di società a responsabilità limitata ex art. 2468 c.c., con specifico riguardo alle modalità di redazione delle relative clausole e alle diverse configurazioni ipotizzabili.

Abuso del diritto nella pratica notarile: rilevanza delle valide ragioni extrafiscali nelle operazioni societarie straordinarie – Studio n. 56-2016/T

Lo studio intende approfondire nell’ambito dell’abuso del diritto il tema della rilevanza delle valide ragioni extrafiscali nelle operazioni societarie straordinarie. Si analizzano principalmente l’individuazione e l’esplicitazione delle ragioni sul piano pratico. Il lavoro si conclude con l’analisi degli effetti della contestazione dell’abuso del diritto.

(Consiglio Nazionale del Notariato, comunicato del 27 luglio 2016)

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12) Elusione: è nullo l’accertamento che non motiva sulle osservazioni del contribuente

Accertamento fiscale nullo se non motiva il rigetto delle difese: E’ nullo l’accertamento che non motiva sulle osservazioni presentate dal contribuente: l’Agenzia delle Entrate deve spiegare i motivi per cui ritiene di non accogliere le difese del soggetto accertato.

Dunque, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15616 del 27 luglio 2016, ha stabilito che è nullo l’accertamento fiscale che, al suo interno, non specifica le ragioni per cui l’Agenzia delle Entrate non intende accogliere le osservazioni del contribuente contro le contestazioni mossegli dal fisco. L’Agenzia deve sempre motivare le ragioni dell’accertamento fiscale e, se il contribuente muove delle obiezioni, specificando elementi a propria difesa, è altresì necessario che l’atto impositivo chiarisca le ragioni per cui dette difese non vengono tenute in considerazione.

Se, quindi, in seguito ad una verifica della Guardia di finanza o a una lettera con richiesta di chiarimenti delle Entrate, viene contestata un’operazione poco trasparente o, comunque un’elusione fiscale al contribuente, e quest’ultimo presenta delle osservazioni, nell’eventuale e successivo accertamento è necessario che vi sia il riferimento a tali obiezioni e alle ragioni per cui lo stesso non viene ritenuto ammissibile. Un generico riferimento, con formula di stile, alle osservazioni del contribuente non è considerato sufficiente e, quindi, l’accertamento è da considerarsi nullo. Difatti, la normativa non solo prevede testualmente il diritto al contraddittorio preventivo di ogni cittadino “vittima” di accertamento fiscale (ossia il diritto ad essere ascoltato di persona o a presentare documentazione a propria difesa, prima dell’accertamento) ma, anche, che vi sia una specifica motivazione sulle deduzioni presentate da quest’ultimo in tale sede di contraddittorio.

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Altre dalla giurisprudenza del 27 luglio 2016:

– Accertamento: niente prova sulla correttezza dello studio di settore applicato quando in contraddittorio il contribuente concorda;

– Addio rimborso perché non è overruling lo stop della Consulta al tributo senza organizzazione minima;

– Redditometro: no all’accertamento se c’è la prova che le somme sul conto del parente sono destinate a esigenze familiari.

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Vincenzo D’Andò

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