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DELIBERAZIONE N. 48/32 DEL

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Academic year: 2022

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Oggetto: Contributo straordinario a favore delle società sportive professionistiche e delle società sportive che rappresentano nelle rispettive discipline l'espressione massima regionale per assicurare la continuità delle attività di forte impatto sportivo e sociale per la Sardegna. Euro 10.000.000 (missione 06 – programma 01 – titolo 1). Esercizio finanziario 2021. Legge regionale 22 novembre 2021, n.

17, art. 7, comma 15.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport richiama la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, recante "Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale", che all'art. 7, comma 15, prevede "In considerazione delle minori entrate da biglietteria o dei maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19 sostenuti nelle annualità 2020 e 2021 e che hanno determinato forti criticità nelle stagioni 2019/2020 e 2020 /2021 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 10.000.000 quale contributo straordinario a favore delle società sportive professionistiche e delle società sportive che rappresentano nelle rispettive discipline l'espressione massima regionale per assicurare la continuità delle attività di forte impatto sportivo e sociale per la Sardegna. L'erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione da parte delle società di garantire l'equilibrio economico-finanziario anche attraverso la razionalizzazione della gestione economico-finanziaria. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, definisce i criteri e le modalità di attuazione (missione 06 - programma 01 - titolo 1)".

L'Assessore evidenzia che la pandemia ha messo a dura prova la sostenibilità economica di tutte le società sportive, in particolare di quelle che militano nella massima serie delle rispettive discipline, che, a causa delle limitazioni della presenza del pubblico, hanno avuto una drastica riduzione delle entrate correlate agli spettatori paganti, pur continuando a sostenere i costi derivanti dall'attività svolta e dai contratti degli atleti e dovendo, altresì sostenere i costi per gli adeguamenti alle norme covid.

Le difficoltà, palesate nella stagione 2019/2020 e perduranti nella stagione 2020/2021, potrebbero causare il fallimento di alcune di queste società, con un serio rischio per la Sardegna di perdere un patrimonio inestimabile che va ben oltre il solo merito sportivo.

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L'Assessore ricorda la normativa sugli aiuti di Stati, che definisce gli aiuti di Stato come "aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri".

Sulla base di quanto sopra, un intervento si configura come aiuto di Stato quando sussistono cumulativamente tutti gli elementi costitutivi: la sussistenza di un'impresa, l'imputabilità della misura allo Stato ovvero il finanziamento mediante risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura, la possibile distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi tra Stati membri.

L'Assessore precisa alla Giunta regionale, che, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, i contributi stanziati dalla richiamata norma di cui all'art. 7, comma 15, della L.R. n. 17/2021, vengono concessi sulla base di quanto previsto nella sezione 3.1 – Aiuti, sotto forma di sovvenzioni a valere sul "Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza di Covid-19", adottato con comunicazione CE del 19 marzo 2020, e precisa che il regime Quadro Nazionale SA.57021 (adottato con il decreto legge n. 34/2020, articoli 54 – 61) è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 28 del D.L. n. 41/2021 precisando che la proroga del predetto regime SA.57021 è stata autorizzata dalla CE con decisione del 9.4.2021 e, pertanto, l'aiuto di cui trattasi è già stato notificato, fermo restando l'obbligo di registrazione sul Registro nazionale Aiuti di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.

Al momento della pubblicazione della richiamata L.R. n. 17/2021:

- gli aiuti di cui alla sezione 3.1. sono aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità e che possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze;

- l'importo complessivo dell'aiuto, che viene concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, non deve superare l'importo di euro 1.800.000, limite vigente alla data di pubblicazione della L.R.

22 novembre 2021 n. 17, e si riferisce al concetto di impresa unica;

- per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di

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amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

- la soglia di euro 1.800.000 è da intendersi come totale per gli incentivi concessi dal 19 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 nel caso di gruppi aziendali;

- l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

- l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

- l'aiuto deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, essendo stata estesa a tale data, in data 28 gennaio 2021, la precedente scadenza prevista che era fissata al 30 giugno 2021;

- l'aiuto può essere cumulato con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti;

- l'aiuto non può essere cumulato con altri aiuti a valere sulla stessa sezione del Quadro Temporaneo;

- rimane fermo l'obbligo di registrazione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.

Al fine della individuazione e determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione, l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport precisa:

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a) soggetti beneficiari:

i soggetti beneficiari sono sia le società sportive professionistiche che le società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (ASD, SSD, società di capitali, etc.), che rappresentano, nelle rispettive discipline, l'espressione massima regionale, aventi sede operativa in Sardegna, intendendo, con tale espressione, le società sportive, in qualunque forma costituita, che o nell'annualità 2020/2021 o nel 2021/2022, o in entrambe le stagioni, abbiano partecipato a campionati per cui in Sardegna non vi era e/o non vi è altra società posizionata in una serie superiore.

Si precisa che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;

b) domanda e dati da presentare:

1. ciascuna società sportiva, intesa quale impresa unica, secondo la definizione data, dovrà presentare una sola domanda, ma, qualora abbia più squadre che rappresentino, nelle rispettive discipline, l'espressione massima regionale, dovrà esplicitare, per ciascuna squadra, i dati relativi al calo delle entrate derivanti dalla vendita di biglietti e di abbonamenti e l'importo dei maggiori costi sostenuti per gli adeguamenti alle norme Covid;

2. ogni Società dovrà dichiarare gli eventuali altri aiuti concessi (ancorchè non ancora ricevuti), dal 19 marzo 2020 alla data di presentazione della domanda di cui al presente ristoro;

c) calo del fatturato:

relativamente al calo del fatturato da incassi per spettatori paganti, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi derivanti da incasso per spettatori confrontando i dati del periodo dal 1.1.2019 al 30.11.2019 con il dati del periodo dal 1.1.2020 al 30.11.2020 e infine con i dati dal 1.1.2021 al 30.11.2021. Alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi derivanti da spettatori, come sopra evidenziati (differenza tra 2019 e 2020; differenza tra 2019 e 2021), occorre applicare una delle seguenti percentuali, come segue:

1. 50% per le società sportive con ricavi o fatturato non superiori a quattrocentomila euro nell'anno 2019;

2. 45% per le società sportive con ricavi o fatturato superiori a quattrocentomila euro e

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fino a un milione di euro nel 2019;

3. 40% per le società sportive con ricavi o fatturato superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro nel 2019;

4. 35% per le società sportive con ricavi o fatturato superiori a 5 milioni di euro nel 2019;

d) aumento costi:

relativamente invece ai maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19, l'ammontare del contributo a fondo perduto è pari al 60% dei maggiori costi sostenuti sia nella stagione 2019 /2020 che nella stagione 2020/2021, precisando che gli stessi non devono essere stati oggetto di altri contributi.

Si evidenzia che anche tale contributo a fondo perduto è un aiuto ricevuti sulla sezione 3.1 – Aiuti, sotto forma di sovvenzioni a valere sul "Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza di Covid-19", ed ai relativi massimali.

e) contributo forfettario:

indipendentemente dal calo del fatturato da incassi e dai maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, forfettario, per il riavvio e la ripartenza, pari a euro 20.000 per squadra militante in massima serie delle rispettive discipline. Qualora una società abbia più squadre militanti in massima serie delle rispettive discipline il contributo forfettario sarà incrementato di ulteriori euro 10.000, oltre i 20.000 euro sopra indicati.

Si precisa che anche tale contributo a fondo perduto, forfettario è un aiuto ricevuti sulla sezione 3.1 - Aiuti, sotto forma di sovvenzioni a valere sul "Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza di Covid-19", ed ai relativi massimali.

f) massimale di contributo:

gli aiuti concessi compensano i danni direttamente causati dalla pandemia e dalle relative misure restrittive che hanno impedito, de jure o de facto, al beneficiario di esercitare la sua attività, quale, appunto, è stata la chiusura al pubblico degli stadi e degli impianti sportivi, prima, ed il contingentamento al numero degli spettatori negli stessi, poi.

Per quanto sopra, dal momento che le misure restrittive impartite dal governo nazionale, per

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fronteggiare la pandemia, sono state maggiormente invasive rispetto a quelle operate nel 2021, si ritiene di dover differenziare il contributo massimo spettante nel 2020 da quello spettante nel 2021.

L'importo del contributo totale spettante (contributo totale, dato dalla sommatoria di contributo per calo di fatturato, contributo per costi covid e contributo una tantum) alla singola società non potrà, in ogni caso, superare la somma di euro 700.000 per il 2020 ed ulteriori euro 500.000 per il 2021.

g) ulteriori requisiti:

1. il contributo, di natura straordinaria e a fondo perduto, è direttamente connesso a favorire l'equilibrio finanziario compromesso dalla pandemia e non può generare sovra compensazioni;

2. ogni società dovrà, infine, dimostrare il mantenimento dell'equilibrio economico- finanziario anche attraverso la razionalizzazione della gestione economico finanziaria.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame

DELIBERA

- di individuare come soggetti beneficiari sia le società sportive professionistiche che le società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (ASD, SSD, società di capitali, etc.), che rappresentano, nelle rispettive discipline, l'espressione massima regionale, aventi sede operativa in Sardegna, intendendo, con tale espressione, le società sportive, in qualunque forma costituita, che o nell'annualità 2020/2021 o nel 2021/2022, o in entrambe le stagioni, abbiano partecipato a campionati per cui in Sardegna non vi era e/o non vi è altra società posizionata in una serie superiore, precisando che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;

- di approvare che l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese

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(ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

- di precisare che il contributo, di natura straordinaria e a fondo perduto, è direttamente connesso a favorire l'equilibrio finanziario compromesso dalla pandemia e non può generare sovra compensazioni e che ogni società dovrà, infine, dimostrare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario anche attraverso la razionalizzazione della gestione economico finanziaria;

- di precisare che l'aiuto consiste in una misura adottata con la finalità di far fronte alla crisi derivante dalle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, per cui trova applicazione la Comunicazione della Commissione europea relativa al "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19", secondo le disposizioni contenute nella sezione 3.1 del Quadro Temporaneo prorogate al 31 dicembre 2021 dal Quinto emendamento al Quadro temporaneo stesso;

- di specificare che ciascuna società sportiva, intesa quale impresa unica, secondo la definizione data, dovrà presenterà una sola domanda, ma, qualora abbia più squadre che rappresentino, nelle rispettive discipline, l'espressione massima regionale, dovrà esplicitare, per ciascuna squadra, i dati relativi al calo delle entrate derivanti dalla vendita di biglietti e di abbonamenti e l'importo dei maggiori costi sostenuti per gli adeguamenti alle norme Covid;

- di precisare che, relativamente al calo del fatturato da incassi per spettatori paganti, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi derivanti da incasso per spettatori confrontando i dati del periodo dal 1.1.2019 al 30.11.2019 con il dati del periodo dal 1.1.2020 al 30.11.2020 e infine con i dati dal 1.1.2021 al 30.11.2021. Alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi derivanti da spettatori, come sopra evidenziati (differenza tra 2019 e 2020; differenza tra 2019 e 2021), occorre applicare una delle seguenti percentuali, come segue:

a) 50% per le società sportive con ricavi o fatturato non superiori a quattrocentomila euro nell'anno 2019;

b) 45% per le società sportive con ricavi o fatturato superiori a quattrocentomila euro e fino a un

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milione di euro nel 2019;

c) 40% per le società sportive con ricavi o fatturato superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro nel 2019;

d) 35% per le società sportive con ricavi o fatturato superiori a 5 milioni di euro nel 2019;

- di precisare che relativamente invece ai maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19, l'ammontare del contributo a fondo perduto sia pari al 60% dei maggiori costi sostenuti sia nella stagione 2019/2020 che nella stagione 2020/2021, precisando che gli stessi non devono essere stati oggetto di altri contributi. Si evidenzia che anche tale contributo a fondo perduto è un aiuto ricevuti sulla sezione 3.1 – Aiuti, sotto forma di sovvenzioni a valere sul "Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza di Covid-19", ed ai relativi massimali;

- di prevedere, indipendentemente dal calo del fatturato da incassi e dai maggiori costi derivanti dalle restrizioni dovute all'applicazione delle misure di sicurezza obbligatorie causate dalla pandemia da Covid-19, un contributo a fondo perduto, forfettario, per il riavvio e la ripartenza, pari a euro 20.000 per squadra militante in massima serie delle rispettive discipline. Qualora una società abbia più squadre militanti in massima serie delle rispettive discipline il contributo forfettario sarà incrementato di ulteriori euro 10.000, oltre i 20.000 euro sopra indicati. Si precisa che anche tale contributo a fondo perduto, forfettario è un aiuto ricevuti sulla sezione 3.1 – Aiuti, sotto forma di sovvenzioni a valere sul "Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza di Covid-19", ed ai relativi massimali;

- di specificare che l'importo del contributo totale spettante alla singola società, intesa quale impresa unica, secondo la definizione data, (contributo totale, dato dalla sommatoria di contributo per calo di fatturato, contributo per costi covid e contributo una tantum) non potrà, in ogni caso, superare la somma di euro 700.000 per il 2020 ed ulteriori euro 500.000 per il 2021;

- di dare atto che ogni richiedente dovrà dichiarare tutti gli aiuti ricevuti (ancorchè non materialmente incassati), dal 19 marzo 2020 alla data di presentazione della domanda di cui alla presente deliberazione, sulla sezione 3.1 – Aiuti, sotto forma di sovvenzioni a valere sul

"Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza di Covid-19", e di precisare che l'importo di tutti gli aiuti ricevuti non può superare

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l'importo complessivo di euro 1.800.000, limite vigente alla data di pubblicazione della L.R. 22 novembre 2021, n. 17;

- di dare mandato alla Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per il tramite del competente Servizio, per l'espletamento dei necessari adempimenti amministrativo-contabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Giovanna Medde Alessandra Zedda

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