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REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI BREGNANO PROVINCIA DI COMO SCHEMA DI CONCESSIONE DI AREA CON SOVRASTANTE

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REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI BREGNANO

PROVINCIA DI COMO

SCHEMA DI CONCESSIONE DI AREA CON SOVRASTANTE CHIOSCO DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI O E BEVANDE.

L’anno DUEMILAVENT….. il giorno …., del mese di

…………..., presso la Residenza Comunale, nell’Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. ………, Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell’interesse del Comune, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- il ………, nato a ……….. il ……….., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, C.F./P.IVA 00625920137, che rappresenta nella sua qualita’ di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici /manutenzioni;

- il Sig. ……….., nato a ……… il ………

(C.F. ……….), il quale in qualita’ di legale

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rappresentante della ………., con sede a ……… in Via

……….., Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. ………..….., che dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse della Società che rappresenta.

Comparenti della cui identita’ personale e capacita’

giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 1.10.2020 è stato espresso l’indirizzo per la concessione di area con sovrastante chiosco di proprietà comunale da destinare all’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1- Oggetto e durata

Art. 2 – Accettazione dell’incarico di gestione in concessione;

Art. 3 – Carta dei Servizi per gli utenti;

Art.4 – Manutenzione straordinaria ed oneri dell’Amministrazione;

Art. 5 – Obblighi del Concessionario;

Art. 6 – Interventi di manutenzione e adempimenti

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Art. 7 – Strumenti di controllo degli interventi;

Art. 8 – Tutela degli addetti;

Art. 9 – Gestione della sicurezza;

Art. 10 – Responsabilità e assicurazioni;

Art. 11 – Restituzione dell’area con sovrastante chiosco di proprietà comunale;

Art. 12 – Cessione;

Art. 13 – Risoluzione della convenzione;

Art. 14 – Penali;

Art. 15 – Recesso;

Art. 16 – Foro competente;

Art. 17 – Disposizioni finali;

Art. 1- Oggetto e durata

1. Il Comune di Bregnano di seguito denominata

“L’Amministrazione”, concede alla Società

“………..” (in forma abbreviata

“………..”) di seguito definita il

“Concessionario”, la gestione in concessione di area con sovrastante chiosco di proprietà comunale da destinare all’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito in via Nazario Sauro n 27,composto da:

a) sala principale, tre bagni e relativi antibagni, due laboratori, un disimpegno, ed

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annesse area verde ed area pavimentata come meglio identificata da allegata planimetria, con contorno in colore rosso.

L’immobile citato è identificato al catasto Fabbricati del Comune di Bregnano al foglio 6 particella 6402, categoria C/1 classe 4, consistenza 115 mq. superficie catastale 190 mq., R.C. € 2.019,35.-

b) Oltre a detta unità è dato l’onere della cura, pulizia e manutenzione delle seguenti aree adiacenti, di cui una della superficie di circa 220 mq. su cui insistono giochi per minori, e posta ad est rispetto all’edificio principale, oltre ad area “verde” posta a nord e ovest rispetto all’edificio principale, confinante con la pavimentazione esistente in mac adam . Queste aree a “verde” e “giochi” sono identificate in per la maggior parte quale porzione dell’unità censita al catasto fabbricati del Comune di Bregnano al foglio 6 particella 382, subalterno 704 via Nazario Sauro n. 27, senza rendita;

per minima parte quale porzione della particella censita al catasto fabbricati del

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categoria C/1 classe 4, consistenza 115 mq. , superficie catastale 190 mq. R.C. €. 2.019,35.

Dette aree sono contornate in colore verde nella planimetria allegata, dette aree sono aperte al pubblico.

c) E’ inoltre dato in uso non esclusivo il vano tecnico per ricovero contatori oggetto di abilitazione edilizia prot. 20032 del 17.04.2012.

2. L’area ed il sovrastante chiosco e quanto sopradescritto ai punti a), e c) vengono assegnati nello stato di fatto in cui si trovano e, pertanto, tutti i lavori e servizi di adeguamento e miglioria del manufatto, degli impianti, delle attrezzature e dell’area esterna restano a carico del Concessionario, in particolare, si precisa che il chiosco risulta sfornito di arredi (interni ed esterni), di attrezzature e fornito di impianti come da documentazione fotografica allegata.

E’ affidato al concessionario l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto indicato al punto b).

3. La presente convenzione ha una durata di anni dodici (12) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

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4. E’ escluso il tacito rinnovo.

Art. 2 – Accettazione dell’incarico di gestione in concessione

Il Concessionario accetta in concessione la gestione dell’area e dell’edificio sopracitati, si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente concessione e nel rispetto della proposta di gestione pluriennale presentata dallo stesso “Concessionario” nell’ambito dell’offerta presentata e del bandi di gara e relativi allegati.

Art. 3 – Carta dei Servizi per gli utenti

Entro tre mesi dalla stipula del Contratto e comunque prima dell’avvio dell’attività il concessionario provvede alla stesura della “Carta dei servizi per gli utenti” da sottoporre per l’approvazione all’amministrazione. Nella “Carta dei servizi per gli utenti” dovranno essere indicati i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all’utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso “Gestore”, con particolare riferimento

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pubblico. La carta dei Servizi è soggetta a revisione triennale e previa approvazione da parte dell’amministrazione, deve essere esposta a cura del gestore nello spazio adiacente i servizi igienici con accesso al pubblico in prossimità del “parco giochi bimbi”, in apposita locandina.

Art.4 – Manutenzione straordinaria ed oneri dell’Amministrazione

Il Concessionario è tenuto alla manutenzione straordinaria della struttura che si rendesse necessaria nel corso di validità della convenzione.

Ogni intervento di manutenzione straordinaria deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione che, in ogni caso, non riconoscerà al Concessionario alcun indennizzo o compenso per gli interventi realizzati.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provvedere tempestivamente alla esecuzione di lavori che rivestono carattere di urgenza in quanto possono pregiudicare l’integrità della struttura ovvero che possono incidere sulla sicurezza degli utenti, l’Amministrazione vi provvederà direttamente con oneri a carico dello stesso Concessionario con

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diritto di ripetizione delle somme sborsate nei confronti del Concessionario.

Qualora il Concessionario non ottemperi al rimborso delle somme sborsate dall’amministrazione la convenzione dovrà intendersi immediatamente risolta.

Art. 5. – Obblighi del Concessionario 1. Il Concessionario si obbliga:

a. a sottoscrivere, previo contraddittorio, entro il termine fissato dall’Amministrazione il verbale di stato di consistenza riportante il valore economico degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori esistenti al momento della firma della convenzione;

b. a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell’Amministrazione;

c. ad assumere la custodia e la sorveglianza dell’edificio, pertinenze, attrezzature ed impianti realizzato, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo;

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d. a segnalare immediatamente all’Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;

e. a tenere indenne l’ Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;

f. a segnalare le necessità di interventi straordinari all’edificio, alle strutture, pertinenze ed attrezzature;

g. a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;

h. ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento della struttura oggetto della presente

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convenzione nonché agli interventi di manutenzione indicati al successivo art. 6;

i. ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile con riferimento alle strutture e attività dirette;

j. a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessita l’impianto realizzato.

k. a provvedere, entro la data di inizio delle attività, ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti di nuova realizzazione

l. a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza.

Il Concessionario, con la stipula del contratto di Concessione e senza compenso o rimborso alcuno avrà l’obbligo altresì di:

m. acquisire, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva se non già in possesso, idonea

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licenza di somministrazione come previsto dalla vigente normativa;

n. presentare entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, tutte le necessarie pratiche edilizio/amministrative (SCIA, SUAP etc) per la sistemazione dell’area concessa in uso (sia interna al chiosco sia esterna), secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara;

o. presentare entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, allo sportello unico la SCIA di agibilità ai sensi dell’art. 24 comma 1 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.; si rammenta che i lavori dovranno essere terminati entro il 20/03/2021;

p. stabilire nel territorio del Comune di Bregnano, oltre che domicilio legale, anche una sede operativa di impresa;

q. ottemperare a tutti gli impegni contenuti nel contratto di concessione;

r. non mantenere posizionate e non posizionare ex novo macchine automatiche per il gioco d’azzardo;

s. non sono ammessi sexy shop, money transfer, phone center, agenzia di scommesse e, anche se

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collaterali rispetto alla destinazione principale, utilizzi come sala giochi.

t. non cedere, totalmente o parzialmente il contratto o sub concedere a terzi tutta o parte della struttura;

u. richiedere entro 30 giorni dalla fine dei lavori, tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, comprese nella gestione attraverso lo Sportello Unico per le Imprese SUAP competente (Lomazzo), oltre che provvedere agli allacciamenti di tutti i servizi e utenze, sostenendone i relativi costi ed oneri;

v. si rammenta che il chiosco dovrà essere aperto per la stagione primavera 2021 e, dunque, entro il 21.03.2021.

w. provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento/miglioramento dell’area concessa in uso (previo ottenimento di tutti i nulla- osta/autorizzazioni comunali a seguito della presentazione di tutte le pratiche edilizio/amministrative a tal fine necessarie), fra i quali risulta compresa la fornitura degli arredi (interni ed esterni),

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delle attrezzature e di tutto quanto necessario e previsto dal progetto tecnico offerto in sede di gara;

x. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione o rifacimento dei servizi con accesso dall’esterno del fabbricato. Tenere a disposizione del pubblico dalle ore ………. alle ore ………. tutti i giorni e comunque negli orari di apertura dell’attività di concessione, nonché alla cura, pulizia, custodia e manutenzione degli stessi durante tutta la durata della concessione;

y. provvedere all’ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni e/o titoli sia per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti sia per la realizzazione degli interventi di adeguamento del chiosco e dell’area concessa in uso per tutta la durata del contratto;

z. destinare il chiosco/bar esclusivamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

aa. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla custodia, alla vigilanza e pulizia dell’area

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oggetto di concessione (chiosco, annessa area esterna destinata a verde pubblico, servizi igienici esterni, ivi compreso svuotamento dei cestini), come definita nella planimetria allegata;

bb. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla pulizia dell’area verde pubblica e giochi indicata in planimetria e contornata in colore verde, ivi comprese le alberature, ed ogni onere connesso al servizio offerto in sede di gara, come da programma annuale relativo alla manutenzione del patrimonio arboreo e verde;

cc. provvedere al pagamento del canone quadrimestrale, anticipato, pari ad euro

………., soggetto alla rivalutazione annua secondo i coefficienti ISTAT- FOI;

dd. provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione degli allacci delle utenze (se mancanti) e degli scarichi delle acque;

ee. provvedere al pagamento della TOSAP e dei consumi relativi alle utenze, quali (a titolo esemplificativo) telefono, luce, acqua, gas, energia elettrica, fognatura, rifiuti;

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ff. provvedere alla fine dei lavori di sistemazione/manutenzione dell’immobile e dell’area concessa in uso entro il 20.03.2020 ed all’apertura del chiosco entro il 21.03.2021.

gg. sulla copertura dell’edificio è installato un impianto wi.fi. di proprietà ed uso comunale pertanto l’impianto e relativi collegamenti , connessioni ecc….gravano quale servitù attiva a favore del Comune e passiva a carico del Concessionario.

Sono pure a carico del Concessionario i consumi di detto impianto in quanto collegato all’impianto elettrico e contatori del Chiosco.

La mancata osservanza delle tempistiche, come sopra indicate, comporterà l’applicazione di una sanzione pari ad Euro 1.000,00 per ciascuna violazione. In caso di ripetute mancanze, previa diffida, si procederà alla decadenza dell’assegnazione.

E’ obbligo del concessionario esercitare l’attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nel rispetto della destinazione d’uso del chiosco, nonché delle norme in materia di sicurezza e

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prevenzione incendi. Sarà cura e spese del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.

Al termine della concessione, il Concessionario non pretenderà dal Comune alcuna somma né a titolo di avviamento commerciale, né a qualsiasi altro titolo, in quanto di ciò non è stato tenuto conto in sede di determinazione di patti e condizioni contrattuali. Alla scadenza della concessione (o anche a seguito di risoluzione anticipata), l’intera area, ad eccezione degli arredi ed attrezzatture interne (fatto salvo diverso accordo fra le Parti), rientrerà nella piena disponibilità del Comune senza obbligo di pagamento di alcuna indennità e risarcimento. In ogni caso, tutte le opere realizzate, sia i lavori di adeguamento, sia a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le migliorie, s’intenderanno acquisite al patrimonio del Comune di Bregnano senza obbligo di indennizzo. Il Concessionario provvederà a propria cura al saldo delle spese, alla cessazione di tutti i contratti di utenza producendone debita quietanza per l’ottenimento dello svincolo delle polizze.

Art. 6 – Interventi di manutenzione e adempimenti del concessionario

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1. Il Concessionario è tenuto a provvedere alla realizzazione dei seguenti interventi:

- lavori di pulizia delle aree in uso nonché almeno 8 (otto) tagli del prato per anno solare, oltre alla manutenzione e potatura delle piante e siepi esistenti.

2. Il Concessionario dovrà munirsi dei prescritti titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di interventi edilizi se necessari.

3. Sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale, allo scadere della concessione, scegliere se far rimuovere gli interventi realizzati dal Concessionario o acquisirli al patrimonio comunale previo accordo con la Concessionaria.

4. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all’acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.

5. E’ fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell’Amministrazione.

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6. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, persone fisiche, giuridiche o ente, restando l’Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

7. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività sopra elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

8. E’ in facoltà del Concessionario, previa autorizzazione dell’Amministrazione, eseguire altri interventi migliorativi o di ampliamento della struttura. In tal caso le parti possono convenire ad una modifica della presente convenzione.

Art. 7 – Strumenti di controllo degli interventi Il concessionario deve presentare all’Amministrazione, entro il 31 agosto di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all’anno passato. L’Amministrazione, a

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autorizzati, può accedere ai singoli impianti esistenti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza l’obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

a. l’esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente contratto;

b. la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione atte a mantenere gli impianti realizzati in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;

c. La modalità di esecuzione degli interventi di riqualificazione e di manutenzione di cui al precedente.

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti realizzati e per il personale ai medesimi adibito, l’amministrazione intima al concessionario l’esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza.

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Il concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l’interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli impianti realizzati.

Art. 8 – Tutela degli addetti

1. L’Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra Il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 9 – Gestione della sicurezza

Per tutta la durata della presente convenzione il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree, attrezzature e dell’edificio, in Concessione e, quindi, al pieno rispetto del D.lgs. 81/2008 ed eventuali e successive modifiche.

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Alla firma della presente il concessionario deposita una cauzione emessa da ……….agenzia di ………..in data ……….. a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito, pari all’importo del 10%

(dieci per cento) dell’importo contrattuale valevole per tutta la durata della concessione.

Una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari al 20% dell’importo complessivo previsto per il progetto tecnico/gestionale, emessa da ………..

agenzia di ………….. in data ………., a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto relativamente agli interventi di sistemazione promessi in sede di gara, nonché eventuali danni arrecati alla struttura ed all’area oggetto di concessione per incuria o mancata manutenzione. Lo svincolo degli obblighi garantiti dalla predetta polizza potrà avvenire solo dopo l’emissione da parte dell’A.C. di idonea certificazione a lavori ultimati e collaudati.

Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di

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leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l’amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

L’amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del centro sportivo realizzato dal concessionario dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto.

Il concessionario, ferma restando la sua piena e

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tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione prima dell’inizio del servizio ed a pena di decadenza dell’aggiudicazione , un contratto di assicurazione per responsabilità civile per danni verso terzi, intendendosi per tali anche l’amministrazione Comunale ed il personale della stessa, a copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, con espressa estensione dei rischi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande. Tale assicurazione dovrà avere una durata coincidente con quella della concessione e dovrà prevedere un massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a: R.C.T. non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, euro 2.000.000,00 per danni a persone, euro 1.000.000,00 per danni a cose o animali.

R.C.O. responsabile civile verso i prestatori di lavoro (se presenti) euro 2.000.000,00 per sinistro, euro 1.000.000,00 per danni a persone. Copertura da rischio “locativo” dell’immobile euro 50.000,00 per sinistro.

Dette polizze deve tenere indenne il concessionario anche per:

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- morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i rappresentanti dell’amministrazione autorizzati ad accedere all’impianto realizzato ed a cose, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, volontari, consulenti, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;

- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della presente convenzione.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del concessionario.

Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso l’Amministrazione. Le polizze devono essere automaticamente rinnovabili,

“a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale”. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere

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relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario deve ogni anno, per tutta la durata della convenzione, consegnare all’amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze, in difetto la convenzione dovrà intendersi risolta di diritto.

Art. 11– Restituzione dell’area con sovrastante chiosco di proprietà comunale

All’atto della riconsegna all’Amministrazione dell’area e sovrastante chiosco, ad eccezione degli arredi, fatto salvo diverso accordo tra le parti, rientrerà nella disponibilità del Comune senza obbligo di pagamento di alcuna indennità e risarcimento. In ogni caso, tutte le opere realizzate, sia i lavori di adeguamento, sia a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le migliorie, s’intenderanno acquistate al patrimonio del Comune di Bregnano senza obbligo di indennizzo. Il Concessionario provvederà a propria cura al saldo delle spese, alla cessazione di tutti i contratti di utenza ( con voltura) producendone debita quietanza per l’ottenimento delle polizze.

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Art. 12 – Cessione.

1. E’ vietata la cessione della presente convenzione.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è causa di risoluzione ipso iure della presente convenzione

3. E’ fatto divieto al Concessionario di costituire ipoteca sulla struttura, pertinenze, aree ed attrezzature date in Concessione.

Art. 13 – Risoluzione della convenzione.

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art.

1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Qualora il concessionario, i suoi soci, o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale;

a) Qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento del Concessionario o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura dell’eventuale compagine sociale del Concessionario stesso tali da far venire meno

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il rapporto fiduciario sulla base del quale viene stipulato il contratto;

Qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi e reiterate violazioni degli obblighi contenuti nel presente bando;

sono in ogni caso, considerate gravi violazioni:

Mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 15 del bando di gara.

b) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento nei confronti degli utenti o del Comune di Bregnano illegittimo e suscettibile di costituire causa di licenziamento ;

c) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;

d) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;

e) mancata prestazione e presentazione delle garanzie assicurative e fideiussorie (art. 10) previste dalla presente concessione nei termini ivi previsto;

f) mancato inizio degli interventi programmati entro il termine di cui all’art. 5, della presente convenzione;

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g) mancato adempimento di quanto previsto negli artt. 4 , 6, 8 , 12.

h) In ogni caso il concessionario sarà tenuto a proprie spese al ripristino degli immobili.

Art. 14 - Penali

1. Oltre i casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni l’Amministrazione comminerà al Concessionario il pagamento della penale di 1.000,00 (mille/00) euro per ogni violazione di quanto prescritto nel bando di gara quale obbligo dell’aggiudicatario.

Stabilire nel territorio del Comune di Bregnano, oltre che domicilio legale, anche una sede operativa di impresa;

Sottoscrivere il contratto di concessione nel giorno ed ora che verranno indicati in apposita comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, il Comune potrà procedere alla risoluzione del rapporto ed all’affidamento del concorrente che segue in graduatoria;

Ottemperare a tutti gli impegni contenuti nel contratto di concessione;

Non cedere, totalmente o parzialmente il contratto o sub concedere a terzi tutta o parte della

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2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata (via A/R o pec) dal responsabile del servizio dell’Amministrazione – con diritto a contro dedurre entro il termine massimo di 5 giorni da parte del Concessionario.

3. L’ Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, con oneri finanziari a carico del Concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto Concessionario, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

4. E’ facoltà del Amministrazione di valersi delle polizze assicurative di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al Concessionario.

5. Le penali a carico del concessionario verranno applicate solo a partire dalla seconda settimana conclusa di ritardo sulla data pattuita.

6. Art. 15 – Recesso.

1. L’Amministrazione potrà recedere dalla convenzione con preavviso non minore di quattro mesi a mezzo A/R o pec per motivi di pubblico interesse ovvero in attuazione di disposizioni

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normative che comportino la cessazione della gestione salvo il rimborso delle spese sostenute fino a tale data – se ed in quanto dovute.

2. In ogni caso il concessionario, in qualunque periodo avvenga il recesso, non avrà diritto ad alcun indennizzo per avviamento o indennità di sorta.

3. Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata o pec senza nulla a pretendere rispetto agli interventi realizzati e, in ogni caso, senza qualunque pretesa di indennizzo.

4. Art. 16 – Foro competente.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Como.

Art. 17 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

La presente convenzione e’ stipulata in forma pubblica amministrativa in formato elettronico ai

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Legislativo 50/2016.

Io Segretario Comunale ne ho dato lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volonta’e insieme a me lo sottoscrivono con firma digitale, previo accertamento della validita’ dei certificati elettronici, dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione e che vengono firmati contestualmente.

Il presente atto occupa per intero …….. facciate e

……….righe fin qui della facciata …..

per il COMUNE – ……….(firma digitale) per la SOCIETA’ – ………. (firma digitale) IL SEGRETARIO COMUNALE – ………..(firma digitale)

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