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APSS.22/01/ Allegato Utente 1 (A01)

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Academic year: 2022

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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E RIORDINO ARCHIVI IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO AMBITO VAL DI NON, VAL DI SOLE E ROTALIANA

La scrivente amministrazione, considerato l’alto valore sociale perseguito dalle cooperative sociali di tipo B, ha ritenuto opportuno riservare la partecipazione alla gara in oggetto del presente capitolato soltanto a tale tipologia di cooperative, che realizzano attività economiche attraverso l’impiego di persone svantaggiate, con particolari problemi sociali (riferimenti normativi:

deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 805/2011 – 2095/2014 - 129/2015 riguardanti le linee guida per l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B e per la disciplina dell’obbligo di impiego di persone svantaggiate nei contratti pubblici di forniture di beni e servizi).

Requisito per la partecipazione alla presente procedura di gara è il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e provinciale nonché l’iscrizione nel Registro delle Cooperative della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

Oggetto del contratto è l’appalto del servizio di facchinaggio e riordino archivi nell’ambito del territorio di competenza dell’Ambito Ovest (Val di Non - Val di Sole - Rotaliana) e dell’Ospedale

“Valli del Noce” di Cles.

Nello specifico il servizio riguarda le seguenti attività:

− facchinaggio di modica entità sia all’interno delle strutture che tra le varie strutture assegnate all’Ambito Ovest;

− riordino e movimentazione di materiale/merci e beni mobili;

− movimentazione, riordino archivi presso i magazzini afferenti alle strutture dell’Ambito Ovest.

Ai fini di una corretta valutazione del servizio da effettuare si precisa che in via prevalente l’attività si svolgerà presso le strutture di Cles.

Potranno essere richiesti marginalmente interventi su tutta l’area di competenza, ossia zona Valle di Non (Cles – Fondo – Denno – Taio etc.) – zona Valle di Sole (Malè – Pellizzano etc. ) - Piana Rotaliana (Mezzolombardo – Lavis – Mezzocorona – Zambana etc. ) – Altopiano della Paganella (Andalo – Fai della Paganella etc.) – Valle di Cembra (Cembra – Segonzano etc.).

Art. 2 – Articolazione del servizio

Il servizio si articolerà in attività ordinaria di circa 30 ore mensili in giornate ed orari da concordare successivamente. Si precisa che la quantificazione di 30 ore mensili è indicativa.

In caso di necessità alla Cooperativa potrà essere richiesta un’ulteriore attività aggiuntiva dovuta ad esigenze estemporanee o improvvise; tale attività aggiuntiva dovrà essere di volta in volta richiesta dal Responsabile dell’Ufficio Gestione Servizi Generali o suo delegato e, in caso di urgenza, l’intervento dovrà essere svolto entro il termine massimo di 48 ore dalla richiesta. Ai fini dell’elaborazione dello schema d’offerta il calcolo dovrà essere effettuato stimando una media di 10 ore straordinarie mensili da eseguire ad opera di due addetti; va da sé che se l’attività straordinaria richiede la presenza di un solo operaio sarà applicata la tariffa oraria offerta per l’attività ordinaria.

Il servizio potrà riguardare anche il trasporto in modica quantità di beni con autocarro (35 q.li circa); ai fini dell’elaborazione dello schema d’offerta il calcolo dovrà essere effettuato stimando una media di 3 ore mensili. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto essere dotata di tali mezzi di trasporto e di personale idoneo e formato per manovrarli. La cooperativa aggiudicataria addebiterà APSS.22/01/2020.0011728 - Allegato Utente 1 (A01)

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alla scrivente amministrazione unicamente le ore di effettivo utilizzo degli automezzi. È obbligo dell’operatore economico essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione del servizio.

Per assicurare continuità ed efficienza al servizio, l’aggiudicataria è tenuta ad individuare non più di due operatori che potranno alternarsi nello svolgimento dell’attività ordinaria e, in caso di necessità, sostituirsi a vicenda.

Ne consegue che eventuali momenti di affiancamento (dovuti a sostituzione del personale) finalizzati al passaggio di consegne non dovranno essere addebitati ad APSS.

Sarà cura dell’APSS contattare al bisogno la ditta al recapito telefonico obbligatoriamente indicato (per la gestione delle chiamate non ricevibili attraverso tale numero telefonico, la Ditta dovrà dotarsi di un proprio telefono cellulare il cui numero dovrà essere comunicato all’amministrazione).

L’orario di lavoro sarà computato in base all’effettivo tempo impiegato per l’effettuazione della prestazione richiesta, non includendo i tempi necessari all’Aggiudicatario per recarsi dalla propria sede a Cles, ove si svolgerà prevalentemente l’attività oggetto d’appalto; al proposito verrà riconosciuto quale orario di lavoro il tempo necessario per spostarsi da Cles al sito ove sarà svolta l’attività richiesta purché lo stesso non si trovi sul percorso che gli operatori della cooperativa debbono effettuare per spostarsi dalla sede della cooperativa stessa a Cles.

Ogni intervento di attività straordinaria dovrà essere documentato da “scheda di rapporto” di lavoro controfirmato da personale referente dell’Ufficio Economato. Alla fatturazione, che dovrà avere cadenza mensile, dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo puntuale degli interventi effettuati.

Art. 3 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente pro tempore del Servizio Gestione Servizi Generali dell’APSS.

Il Responsabile Unico del Procedimento nominerà Direttore dell’Esecuzione, il Responsabile dell’Ufficio Gestione Servizi Generali di Cles, il quale seguirà le attività di controllo amministrativo-contabile connesse al contratto.

Il Direttore dell’Esecuzione potrà avvalersi di referenti che saranno nominati suoi assistenti.

Qualora il Direttore dell’Esecuzione non venga nominato, il Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell’Esecuzione.

Art. 4 – Responsabile del servizio dell’Impresa aggiudicataria

L’aggiudicataria deve individuare un Responsabile del servizio (Referente di commessa) con poteri e capacità di rappresentare ad ogni effetto la cooperativa, il quale sarà referente nei confronti dell’APSS per tutto quanto concerne l’esecuzione del servizio.

Prima della sottoscrizione del contratto, la cooperativa dovrà comunicare ad APSS i recapiti del Responsabile: numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’Impresa aggiudicataria dovesse trovarsi nella circostanza di dover sostituire il Responsabile del servizio, la stessa sarà tenuta ad individuare un nuovo Responsabile e a dare tempestiva comunicazione all’APSS, comunicando tutti i dati relativi al soggetto incaricato.

Il Responsabile dovrà garantire la reperibilità telefonica nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30.

Art. 5 - Obblighi della Cooperativa aggiudicataria La cooperativa aggiudicataria del servizio si impegna:

- ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio

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come previsto dall’art. 4 della Legge 381/91;

- ad impiegare per l’espletamento delle attività oggetto della convenzione operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività;

- ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro di settore come individuato ai sensi del protocollo di intesa 22 febbraio 2013 fra Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni e Parti Sociali e dagli eventuali accordi locali integrativi provinciali ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;

- a rispettare tutte le normative in vigore sul territorio nazionale in materiale di contribuzione, assicurazione, sicurezza e previdenza, vigenti o che venissero emanate nel corso dell’appalto;

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’APSS o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;

- ad accertarsi che il personale impiegato nei lavori di cui al presente appalto indossi idonei capi di vestiario, recanti il nome della ditta appaltatrice, anche in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro esistenti nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto (D.P.I., ecc.). Ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008 il personale dovrà essere munito ed esporre una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

- ad utilizzare nello svolgimento del servizio automezzi di proprietà e a garantirne la conformità alla normativa vigente degli stessi, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei termini per l’esecuzione della revisione ministeriale;

- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel presente Capitolato.

Art. 6 - Accesso alla mensa dipendenti della Cooperativa

I dipendenti della cooperativa possono fruire del servizio mensa ospedaliera qualora l’attività presso l’Ambito Ovest sia prestata nella fascia oraria compresa tra le ore 11.00 e le ore 15.00 presentando l’apposito “buono giallo” acquistabile presso il servizio cassa dell’Ospedale che dà diritto alla consumazione di un pasto completo.

Art. 7 – Periodo di prova

I primi sei mesi d’espletamento del servizio saranno considerati quale periodo di prova, durante i quali APSS effettuerà una valutazione complessiva del rapporto ed avrà facoltà di risolvere il contratto in caso di valutazione negativa formulata entro 30 giorni successivi alla data di scadenza del semestre.

La valutazione negativa del periodo di prova ricorre qualora, nel corso del semestre, con le modalità previste dall’art. 5, vengano contestate ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali quali, a mero titolo di esempio:

• carenze nell’erogazione delle prestazioni previste dall’art.1;

• carenze nelle modalità di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati;

• ripetuta inosservanza dei tempi contrattualmente previsti per lo svolgimento del servizio;

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• carenze che rechino gravi pregiudizi alla qualità del servizio o gravi non conformità (tali da ingenerare una situazione di rischio per gli utenti), evidenziate nel corso delle verifiche qualitative e controlli previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto etc..

In caso di esisto negativo della prova, il contratto è risolto di diritto e APSS avrà facoltà di affidare il servizio alla Cooperativa seconda classificata nella procedura di gara, con conseguente addebito alla prima Cooperativa dei danni provocati e dell’eventuale maggior onere derivante. In caso di recesso, alla Cooperativa spetterà solo il corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo o ragione o pretesa di alcun genere.

Art. 8 – Inadempimenti e Penalità

E’ facoltà di APSS procedere a controlli circa la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e quanto prestato in fase di esecuzione del contratto sia in riferimento al rispetto della tempistica d’intervento dichiarata in sede di offerta tecnica, che in riferimento alle modalità di esecuzione del contratto.

Inadempienze e irregolarità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, nonché eventuali problematiche insorte con il personale della cooperativa, saranno contestate per iscritto con la concessione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

APSS avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'aggiudicatario delle penalità variabili, in relazione alla gravità dell’inadempimento, da accertarsi in base a un procedimento in contraddittorio tra le parti, da 100,00 euro IVA esclusa sino al massimo di 1000,00 euro IVA esclusa per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

L'importo delle penalità sarà trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

In caso di mancata esecuzione dei servizi richiesti nei tempi concordati, APSS potrà provvedervi d'ufficio, con proprio personale o ricorrendo a terzi, e ciò a tutto carico dell'aggiudicatario e salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. L'esecuzione d'ufficio dovrà essere sempre preceduta da formale diffida a provvedere ai lavori non eseguiti entro il termine di 48 ore.

Art. 9 - Documentazione di gara e aggiudicazione della fornitura

L’offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Non sono ammesse, a pena di esclusione:

− offerte alternative rispetto a quanto richiesto;

− offerte parziali.

La fornitura sarà aggiudicata, a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta al prezzo più basso.

L'APSS procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua da questa Amministrazione (art. 69 R.D. 827/24).

In ogni caso, vertendo in maniera di procedura negoziata l'APSS rimane investita del più ampio potere discrezionale in ordine sia all'effettiva aggiudicazione del contratto che alla scelta del contraente.

L'APSS si riserva di non aggiudicare la fornitura ad alcuno dei concorrenti se le offerte presentate dovessero risultare non rispondenti alle esigenze o condizioni di cui al presente Capitolato, o per l'eccessiva onerosità del contratto.

Art. 10 –Durata

Il contratto avrà durata di anni due a partire dalla data di aggiudicazione con possibilità di essere rinnovato, a discrezione dell’APSS e mediante provvedimento scritto per un ulteriore anno.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

La fattura, intestata all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - via Degasperi n. 79 -

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38123 Trento, deve avvenire a norma di legge ed essere trasmessa, tramite l’apposito sistema di interscambio SDI, unicamente in formato elettronico, secondo quanto definito dal Decreto Ministeriale 3 Aprile 2013 n.55 e in attuazione della L. n.244 del 24/12/2007 e ss. mm. e integrazioni.

Affinché la trasmissione della fattura sul sistema di interscambio vada a buon fine, dovranno essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

• codice IPA: 9RXQPU

• codice CIG (comunicato successivamente alla cooperativa aggiudicataria)

• numero e data dell’ordinativo di acquisto comunicato di volta in volta dall’Ufficio Gestione Servizi Generali /Economato.

Alla fatturazione, che avverrà a cadenza mensile, dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo puntuale degli interventi effettuati controfirmato da un referente dell’Ufficio Gestione Servizi Generali.

L’art. 1 c. 629 lett. b della Legge 190/2014 ha introdotto l’istituto della scissione dei pagamenti, c.d.

split payment, pertanto tutte le fatture, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, dovranno obbligatoriamente contenere l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ciò in base a quanto disposto dal decreto dal Ministero dell’Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.

Conseguentemente APSS provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura all’Erario.

Il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e per i quali non siano sorte contestazioni sarà effettuato sul conto dedicato dell’Impresa aggiudicataria attraverso il Tesoriere di APSS, Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di 60 giorni (sessanta) dalla positiva verifica di conformità del servizio prestato, che sarà effettuata da APSS entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell’intervento. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dall’art. 4 del DLgs 231/2002, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo. Si evidenzia che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data) di APSS e il codice CIG.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell’Appaltatore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

Art. 12 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L’Impresa aggiudicataria, a pena di nullità dell’accordo quadro e dei contratti attuativi da questo derivanti, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:

− utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena

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tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;

− comunicare all’APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;

− indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG del contratto attuativo/derivato;

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 cc.

Art. 13 - Facoltà di recesso

L’APSS si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora dovessero intervenire nuove esigenze organizzative o per impossibilità di prosecuzione del rapporto per cause di forza maggiore. La comunicazione del recesso dovrà essere comunicata in forma scritta.

Art. 14 – Risoluzione

Il contratto può essere risolto dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa Aggiudicataria;

- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’APSS per oltre sei mesi;

- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto.

È causa di risoluzione del contratto la cancellazione della Cooperativa Aggiudicataria dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell’APSS, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere l’appalto sino alla sua naturale scadenza.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, la Cooperativa Aggiudicataria potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora la Cooperativa Aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o tramite l’utilizzo di posta elettronica certificata, dall’APSS.

Il contratto è risolto di diritto nel caso di esito negativo del periodo di prova.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell’APSS il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria (art. 140 D. Lgs.

163/2006).

La Cooperativa Aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.).

La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

L’APSS dà comunicazione del nuovo contratto alla Cooperativa Aggiudicataria mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata nella quale quantifica la parte del servizio già eseguito e specifica, inoltre, la data di inizio del servizio da parte dei nuovi appaltatori o direttamente a cura dell’APSS.

Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti sono addebitati alla Cooperativa Aggiudicataria originaria la quale risponde, inoltre ed in quanto ad essa dovuto, di ogni danno che potesse derivare all’APSS dalla loro stipulazione o dall’esecuzione diretta dei servizi. La Cooperativa Aggiudicataria originaria non può pretendere alcun indennizzo per le spese sostenute o per mancato guadagno.

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L’APSS non può recedere dal contratto quando gli inadempimenti derivino da causa di forza maggiore o per scioperi. Dovrà comunque essere garantita, attraverso un accordo scritto e concordato fra le parti, l’effettuazione di un servizio di emergenza.

Il contratto è inoltre risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti correnti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto relativo alla presente procedura di gara.

A tal fine la Cooperativa Aggiudicataria contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.

Art. 15 – Sicurezza – obblighi assicurativi - DUVRI

La Cooperativa Aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 e pertanto deve essere sottoposta alla sottoscrizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

E’ obbligo dell’operatore economico essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale.

Durante l'esecuzione del servizio, l’aggiudicatario dovrà inoltre adottare tutte le cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio od eventi comunque dannosi ed impegnarsi a rispettare tutte le normative in vigore sul territorio nazionale in materia di sicurezza.

Nell’espletamento del servizio l’aggiudicatario dovrà impiegare macchine, attrezzi, impianti ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore.

Successivamente alla stipula, in capo all’Aggiudicatario sarà richiesta la presentazione, entro 15 giorni dalla richiesta, della seguente documentazione:

− documento di valutazione dei rischi art. 28 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.;

− nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente.

Tutto il personale dipendente adibito al servizio di facchinaggio dovrà essere dotato di strumenti di lavoro e DPI (dispositivi di protezione individuale) tali da assicurare la propria incolumità.

La Cooperativa aggiudicataria ha inoltre l’obbligo di adottare nell’esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie in materia di sicurezza al fine di garantire l’incolumità del personale addetto ai lavori, dei dipendenti APSS e di tutti i soggetti terzi.

L’APSS è da ritenersi sollevata da ogni responsabilità per eventuali infortuni e per danni a persone e cose che dovessero essere causati dall’Aggiudicatario, nel corso delle operazioni di facchinaggio e riordino archivi, anche ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.

L’aggiudicatario risponderà direttamente in ogni caso dei danni alle persone e/o alle cose causati dal servizio oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.

L’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato

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all’APSS, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, nonché all’art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006 n.

163, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico. Pertanto dovrà essere aggiornato nel corso della durata del periodo contrattuale e costituirà parte integrante del contratto.

È fatto obbligo alla Cooperativa di prendere visione del DUVRI elaborato dall’APSS, eventualmente integrandolo ove concordemente ritenuto opportuno, nel quale vengono indicate le misure adottate per eliminare i rischi sul lavoro dovuti alle interferenze sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs n. 81/2008.

L’indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all’aggiudicatario per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto – a prescindere dall’offerta formulata - degli oneri per la sicurezza che l’aggiudicatario dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal committente, non potranno essere soggetti al ribasso.

Art. 16 - Adempimenti per la prevenzione della corruzione

Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale dell’APSS, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 17 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Impresa aggiudicataria si impegna a segnalare tempestivamente all’APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 18 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento

Con la sottoscrizione del contratto la Cooperativa assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

In particolare, la Cooperativa aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa aggiudicataria sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, documenti accessibili sul sito internet di APSS https://www.apss.tn.it/documenticorruzione (area amministrazione trasparente). La Cooperativa affidataria si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di risoluzione dell’accordo quadro/ dei contratti attuativi: APSS, verificata l’eventuale violazione,

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contesterà per iscritto alla Cooperativa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione dell’accordo quadro/ dei contratti attuativi, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del DLgs 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell’articolo 1 della L. n. 190/2012, l’Impresa affidataria si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell’art 53 DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si invita a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “AmministrazioneTrasparente” > Altri contenuti-corruzione >

documenti anticorruzione > 1 documenti operativi vigenti.

Art. 19 – Trattamento dati personali

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall’Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LL.PP.

n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal DPR 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS ed ai fini dell’affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel “Manuale di gestione degli archivi”, disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l’ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n.

77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell’ambito dell’esecuzione del contratto, è il Dirigente del Servizio Gestione Servizi Generali.

L’interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n.

79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L’interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell’interessato stesso.

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Art. 20 – Controversie e foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e la Cooperativa aggiudicataria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante il periodo di validità dell’accordo quadro che al termine dello stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 21 – Norma di chiusura

La Cooperativa aggiudicataria, avendo partecipato alla procedura, riconosce ed accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

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