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Ammissioni al tirocinio

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Academic year: 2022

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CSM-ONBAN-VIII-2019-00043 Procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l’Ufficio del giudice di pace di PISA. Ammissioni al tirocinio. Sostituzione aspiranti rinunciatari.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018).

(delibera 14 ottobre 2020)

Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l’Ufficio del giudice di pace di PISA di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018;

- vista la delibera consiliare P/2748 del 5 febbraio 2020 con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di due posti presso l’Ufficio del giudice di pace di PISA;

- preso atto della rinuncia all’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace nella sede di PISA, comunicata dagli aspiranti FELCIOLONI Patrizia e ADAMO Luisa Maria;

- ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti rinunciatari con gli aspiranti idonei collocatisi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all’ultimo dei candidati già ammessi al tirocinio;

- considerato che, come previsto dall’art. 5, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre Uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d’Appello, ai fini dell’ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell’eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;

- preso atto della rinuncia preventiva all’eventuale ammissione al tirocinio comunicata dagli aspiranti SEVERI Monica e AVIGLIANO Lina;

- rilevato che, sulla scorta dei criteri sopra enucleati per l’ammissione dei candidati nelle varie sedi disponibili, la domanda dei candidati DE SIMONE Giovanni, SERENO Massimo, SCALI Silvia, DI ROCCO Maria, DORIGATTI micaela, PIETRA CAPRINA Francesca e FERRI Lara non può essere presa in considerazione in quanto gli stessi risultano essere destinatari di delibera di ammissione al tirocinio in altra sede del medesimo distretto;

- ritenuto di potere condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sugli aspiranti KHRAISAT Ludovica, INNOCENZI Francesca, LENTINI Eleonora, MARIOTTI Martina, CESARINI Silvia, NENCI Romina Simona e SAVERIANO Milly, in forza del quale è stata effettuata l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dalla stessa dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando; ciò in quanto saltuario svolgimento delle funzioni di pubblico ministero di udienza in qualità di soggetto iscritto al secondo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, in quanto, ai sensi dell’art. 4, comma 7 del bando, non è sufficiente ad integrare lo status di magistrato onorario; sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio, si collocano in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

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- ritenuto di potere condividere l’esclusione dell’aspirante POMA Giacomo, proposta dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. g) del bando, in forza delle risultanze del rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell’aspirante;

- ritenuto di dover effettuare, con riguardo alla candidatura dell’aspirante FUSARO Anna, l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dalla stessa erroneamente dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del bando; ciò in quanto il periodo di esercizio della professione forense dichiarato deve essere computato e valutato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del bando; sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio, si colloca in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- accertato che la candidatura degli aspiranti VOLPE Emilia e PIAZZOLI Sylvia, a norma dell’art. 7 del bando, non è suscettibile di valutazione in quanto i predetti aspiranti, in data anteriore, hanno presentato domanda – non revocata – anche per uffici di altro distretto di Corte di Appello;

- ritenuto di dover effettuare, con riguardo alla candidatura dell’aspirante PISTILLI Annalisa, l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dalla stessa erroneamente dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del bando, essendosi accertato che la stessa è iscritta all’albo degli avvocati a far data dal 18 luglio 2013 e che, quindi, per il periodo precedente, non può essere attribuito il punteggio di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del predetto bando. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio, la candidata si colloca in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- ritenuto di dover effettuare, con riguardo alla candidatura dell’aspirante LATTANZI Anna, l’eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dalla stessa erroneamente dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del bando, essendosi accertato che la stessa è iscritta all’albo degli avvocati a far data dal 21 ottobre 2008 e che, quindi, per il periodo precedente, non può essere attribuito il punteggio di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del predetto bando. Sulla scorta della conseguente decurtazione di punteggio, la candidata si colloca in posizione non utile all’ammissione al tirocinio;

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, gli aspiranti MAIORANO Rosina (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato, con l’attribuzione del punteggio di 3650 con prevalenza per minore età anagrafica sui candidati aventi pari punteggio) e RADOGNA Emanuela (in possesso del titolo preferenziale dell’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato, con l’attribuzione del punteggio di 3650 con prevalenza per minore età anagrafica sui candidati aventi pari punteggio) possono essere ammessi, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso;

d e l i b e r a

a) l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di PISA - in sostituzione dei candidati rinunciatari di cui in premessa e ad integrazione della delibera consiliare P/2748 del 5 febbraio 2020 - dei seguenti aspiranti:

1. MAIORANO Rosina;

2. RADOGNA Emanuela;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.

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