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ROGAZIONI LIBERALI ED INCENTIVI FISCALI PER GLI ENTI DEL TERZOSETTORE
A VV . F ABIO M ASSIMO S ILVETTI
FABIOMASSIMO . SILVETTI @ ACTAX . IT
Entrata in vigore delle agevolazioni fiscali
16/03/2018
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ACTA -tutti i diritti sono riservati
A partire dal 1° gennaio 2018 sono efficaci:
Il social bonus (art. 81)
La disciplina delle erogazioni liberali (art. 83)
Le agevolazioni imposte indirette e tributi locali (art. 82)
L’esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di OdV e APS (artt. 84, comma 2 e 85, comma 7)
Contestualmente cesseranno di avere effetto le norme sostituite dalle suddette disposizioni, che comunque si applicano a tutto il periodo di imposta 2017 (ad es. erogazioni liberali previste dal TUIR e dal D.L. n. 35/2005 a favore di Onlus e APS, come confermato dagli artt. 5-ter e 5-sexies del D.L. n. 148/2017)
Le attuali Onlus, OdV e APS potranno applicare le suddette norme fiscali adeguando gli statuti alle prescrizioni del CTS entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore (cfr. art. 101, comma 2)
A regime le agevolazioni potranno applicarsi, ove non diversamente specificato, a tutti gli ETS incluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma non societaria
Disciplina transitoria
16/03/2018
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Gli enti non profit, nella fase transitoria, potranno applicare le disposizioni non oggetto di immediata abrogazione (ad esempio, norme sulla tassazione ai fini delle imposte dirette di Onlus, OdV ed APS) e, altresì, le norme del CTS che entrano in vigore il 1 gennaio 2018
Come detto, a tal fine gli enti sono chiamati ad adeguare i propri statuti alle prescrizioni del CTS e del D.lgs. n. 112/2017 e potranno provvedere, durante il periodo transitorio, con deliberazioni dell’assemblea ordinaria
In questa fase – e, comunque, prima dell’entrata in funzione del Registro unico e dell’autorizzazione comunitaria in merito alle norme più
«strutturali» – sembra opportuno che l’adeguamento abbia una funzione soprattutto conservativa e non innovativa
L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2018, ha precisato che è possibile subordinare l’efficacia delle modifiche statutarie ad una condizione sospensiva, costituita dall’operatività del Registro unico e dall’approvazione delle norme sottoposte ad autorizzazione comunitaria
Ratio legislativa
16/03/2018
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Le norme in questione, da un punto di vista oggettivo, confermano la portata di agevolazioni già previste dalla normativa ante-riforma, con rilevanti novità su cui ci soffermeremo dettagliatamente (ad es. in materia di social bonus, di quantificazione dei vantaggi connessi alle erogazioni liberali e per le imposte di registro, ipotecarie e catastali in caso di operazioni straordinarie e sui trasferimenti a titolo oneroso) La principale innovazione si pone sul versante soggettivo poiché i benefici previsti dalla riforma riguarderanno (a regime e salvo diversa specificazione) tutti gli ETS, incluse le imprese sociali e, in particolare, quelle costituite in forma di cooperativa sociale
In alcuni casi particolari l’ambito soggettivo viene ulteriormente ampliato a tutti gli ETS e le imprese sociali (imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti a titolo oneroso sui trasferimenti immobiliari) ovvero ristretto ai soli ETS non commerciali (ad es. IMU e TASI)
Segue
16/03/2018
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Viene dunque concretizzata, anche sul piano agevolativo, una delle linee guida della riforma, cioè l’obiettivo di superare la rigida dicotomia tra enti commerciali (meramente erogativi) ed enti commerciali (prettamente lucrativi), derivante dalla riforma fiscale degli anni ’70 ma ormai non più attuale
La riforma «premia» lo svolgimento di attività di interesse generale nei settori indicati dall’art. 5 del CTS e dall’art. 2 del D.lgs. n. 112/2017 ed il costante reinvestimento degli eventuali utili o avanzi di gestione nelle finalità istituzionali (c.d. assenza di scopo di lucro soggettivo)
Il rispetto di queste condizioni assicura, in generale, la spettanza dei benefici, indipendentemente dalla caratterizzazione «commerciale» o «non commerciale» dell’ETS
Social bonus (art. 81)
16/03/2018
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Si tratta di un nuovo credito d’imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata dei quali siano assegnatari
Il beneficio fiscale è subordinato alla condizione che l’immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale di natura non commerciale
L’agevolazione può quindi spettare (a regime) anche per erogazioni a favore di enti commerciali del Terzo settore e di imprese sociali
E’ prevista l’emanazione di un decreto ministeriale per regolare le modalità di attuazione e le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili
Segue. Adempimenti pubblicitari
16/03/2018
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I soggetti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a
• Comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’importo delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento
• Pubblicare su proprio sito internet e su un portale gestito dal Ministero informazioni relative agli importi ricevuti e dei relativi impieghi
Il portale gestito dal Ministero, in particolare, dovrà fornire i seguenti dati comunicati dai beneficiari
• stato di conservazione dei beni
• interventi di ristrutturazione e riqualificazione in atto
• fondi pubblici assegnati
• ente responsabile del bene
• Modalità di fruizione del bene
Esempi applicativi
16/03/2018
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Il credito in questione
E' pari al 65% (persone fisiche) o al 50% (enti e società) dell’importo erogato, nei limiti del 15% del reddito imponibile (persone fisiche) o del 5% dei ricavi annui (enti e società)
Viene ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione senza i limiti ordinari
Non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP
Non è cumulabile, in relazione ai medesimi importi, con le erogazioni liberali dell’art. 83 o altre agevolazioni fiscali previste dalla legge a titolo di deduzione o detrazione d’imposta
Erogazioni liberali (art. 83)
16/03/2018
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L’art. 83 del CTS contiene una disciplina unitaria sulle (restanti) erogazioni liberali che, rispetto alla normativa ante- riforma, si caratterizza
• Per una maggiore organicità, poiché all’interno di un’unica disposizione vengono riunite norme agevolative che, prima, andavano rivenute in molteplici atti legislativi
• Per un più vasto ambito di applicazione soggettivo, poiché le erogazioni liberali possono essere effettuate a favore di tutti gli ETS e delle imprese sociali costituite in forma non societaria (salvo si tratti di cooperative sociali)
• Per un rafforzamento degli incentivi dal punto di vista oggettivo
Viene, inoltre, generalizzata la possibilità di eseguire erogazioni liberali in natura (sul punto, è atteso uno specifico D.M. attuativo)
Erogazioni liberali (art. 83)
16/03/2018
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Sotto il profilo soggettivo, il nuovo regime di deducibilità o detrazione delle erogazioni liberali effettuate è riconosciuto per le liberalità a favore di ETS non commerciali (così come qualificati ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 79 del D.gs. n. 117 del 2017), con particolari vantaggi qualora l'ente beneficiario sia un'organizzazione di volontariato.
L’incentivo trova applicazione anche nei confronti delle erogazioni effettuate a favore di ETS commerciali, di cooperative sociali e di imprese sociali (non costituite in forma societaria) a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 117 del 2017).
Erogazioni liberali (art. 83)
16/03/2018
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Per il periodo transitorio, intercorrente fra il 1°gennaio 2018 e il momento di operatività del Registro unico del Terzo Settore (successivamente all’intervenuta autorizzazione della Commissione europea) le introdotte agevolazioni per erogazioni liberali troveranno applicazione nei confronti delle erogazioni effettuate a favore di:
ONLUS iscritte negli appositi registri;
Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991;
Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento di cui alla legge n. 383 del 2000.
Raffronto con le attuali norme Onlus
16/03/2018
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Donatori PF: detrazione dall’IRPEF pari al 30% (35% se il destinatario è OdV) delle erogazioni in denaro o in natura, per un importo complessivo delle donazioni non superiore a 30.000,00 Euro annui
In alternativa deduzione dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del dichiarato (conveniente in caso di aliquote marginali più elevate)
Segue
16/03/2018
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Donatori enti e società: deduzione delle erogazioni in denaro o in natura nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza potrà essere computata dal donante in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare
Altre erogazioni liberali previste dal CTS
16/03/2018
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In aggiunta a quanto sopra, il Codice prevede ulteriori fattispecie assimilabili alle erogazioni liberali
Si pensi ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, per i quali l’art. 83, comma 5 del Codice prevede una detrazione del 19% (di importo non superiore a Euro 1.300), con contestuale abrogazione dell’art. 15, comma 1, lett. i-bis) del TUIR
Si pensi, inoltre, al credito d’imposta al 50% concesso agli istituti di credito che emettono titoli di solidarietà e che eseguono liberalità (pari ad almeno lo 0,6% dell’ammontare nominale collocato dei titoli) a favore di ETS che presentano apposito progetto (cfr. art. 77, comma 10 del CTS – misura sottoposta a vaglio comunitario)
Segue
16/03/2018
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Si pensi, altresì, al credito d’imposta al 100% concesso alle fondazioni bancarie per i versamenti al Fondo unico nazionale per il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di Euro per il 2018 e di 10 milioni di Euro per gli anni successivi, di cui all’art. 62, comma 6 del Codice
Il credito è utilizzabile in compensazione senza i limiti ordinari ed è cedibile ad intermediari finanziari, bancari ed assicurativi (in esenzione dall’imposta di registro) i quali possono avvalersi alle stesse condizioni riconosciute a favore del cedente
Le disposizioni applicative necessarie saranno stabilite con apposito decreto ministeriale
Erogazioni liberali «extra» CTS. Welfare di comunità
16/03/2018
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La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto alcune ulteriori ipotesi di erogazione liberale, collocandole al di fuori del CTS
L’art. 1, commi 201 e ss. introducono un’agevolazione fiscale per il c.d.
welfare di comunità, inteso come l’insieme dei progetti patrocinati dalle fondazioni bancarie di cui al D.lgs. n. 153/1999 e finalizzati ad interventi di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza degli anziani e ai disabili, di assistenza ed inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.
Per sostenere questi progetti si prevede un credito d’imposta pari al 65% delle liberalità eseguite a favore di enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni), enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali ed enti del Terzo settore (c.d. ETS) previsti dal D.lgs. n. 117/2017 (c.d.
Codice del Terzo settore o CTS), che dovranno impiegare le risorse in attività non commerciali.
Segue. Welfare di comunità
16/03/2018
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Il credito d’imposta viene finanziato con 100 milioni di Euro l’anno per il 2019, 2020 e 2021 ed è riconosciuto dall’Agenzia dell’Entrate con apposito provvedimento, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine temporale con cui ciascuna fondazione provvede a comunicare il proprio impegno all’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (ACRI).
Il credito è utilizzabile in compensazione, senza i limiti ordinari, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
“di maturazione” e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta “di spettanza”, nonché in quelle dei periodi d’imposta nei quali se ne prosegue l’utilizzo.
Segue. Sport Bonus
16/03/2018
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Il comma 363 istituisce un credito d’imposta – c.d. sport bonus – a favore delle imprese che effettuano, nel 2018, erogazioni liberali in denaro per sostenere interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, compresi quelli gestiti da concessionari.
Il credito è pari al 50% dei versamenti fino a 40.000 Euro ed è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui dell’impresa donante.
Il credito, in base al comma 364, è riconosciuto entro un limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di Euro, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP.
Per esemplificare, un’impresa con ricavi pari a 7.600.000 Euro potrebbe ottenere un credito fino a 20.000 Euro, da compensare in quote annuali di circa 6.650 Euro ciascuna.
Segue. Sport Bonus
16/03/2018
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I beneficiari delle suddette erogazioni liberali, ai sensi del comma 365, sono tenuti a comunicare l’importo delle somme ricevute e la loro destinazione all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, inoltre, a darne adeguata e contestuale pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.
I beneficiari devono altresì presentare, al citato Ufficio, lo stato di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’erogazione e fino ad ultimazione, corredandolo con una rendicontazione sull’impiego delle somme percepite.
In base al comma 366 dovrà essere emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il MEF, per stabilire le disposizioni applicative necessarie anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di Euro.
Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82)
16/03/2018
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L’art. 82 del CTS riunisce e disciplina in modo organico le agevolazioni relative a molteplici imposte che, in precedenza, venivano regolate all’interno dei singoli atti normativi riguardanti ciascun tributo La nuova disposizione si riferisce, nello specifico, a:
• Imposta sulle successioni e donazioni
• Imposta di registro
• Imposte ipotecaria e catastale
• Imposta di bollo
• IMU
• TASI
• Tributi locali
• IRAP
• Imposta sugli intrattenimenti
• Tassa sulle concessioni governative
Si tratta, quindi, di disposizioni agevolative che riguardano un insieme di tributi più ampio di quanto, ad una prima lettura, emerge dalla rubrica della disposizione
Trasferimenti immobiliari a titolo gratuito
16/03/2018
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In base all’art. 82, comma 1 non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni (né alle imposte ipotecaria e catastale) i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli ETS (incluse le imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale o in altra veste non societaria)
La norma si rivolge ad una platea di beneficiari potenzialmente più vasta rispetto alle corrispondenti disposizioni ante-riforma Si pensi in particolare all’art. 3 del D.lgs. n. 346/1990 - nonché agli artt. 1 e 10 del D.lgs. n. 347/1990 - che si riferiscono soltanto ad enti pubblici, fondazioni, associazioni riconosciute ed Onlus o all’art. 8 della L. 266/1991 sulle OdV
Segue
16/03/2018
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La nuova disposizione, per certi versi, sembra responsabilizzare maggiormente gli ETS, prevedendo che i beni ricevuti devono essere utilizzati con finalità istituzionali Per confronto, l’art. 3 del D.lgs. n. 346/1990 impone l’onere di dimostrare l’impiego dei beni (o della somma ricavata dall’ulteriore cessione) entro cinque anni dall’acquisto e stabilisce, in caso contrario, il recupero dell’imposta e degli interessi
La norma del CTS non appare priva di conseguenze poiché l’eventuale impiego dei beni per scopi diversi da quelli consentiti potrebbe condurre non solo al recupero del tributo, ma anche a contestazioni sulla permanenza all’interno del Registro unico nazionale (ovvero, nella fase transitoria, nei registri speciali)
Trasferimenti immobiliari a titolo oneroso
16/03/2018
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Un’importante novità – sul piano oggettivo e soggettivo – è introdotta dal comma 4 dell’art. 82, che prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo oneroso a favore degli ETS in genere (incluse le imprese sociali)
In questo caso, si prevede l’obbligo di dichiarare contestualmente all’atto l’intenzione di utilizzare il bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali, oltre all’effettivo impiego entro cinque anni
In caso contrario, è previsto il recupero dell’imposta in misura ordinaria, con interessi e sanzione al 30%
Nei casi più gravi sono, peraltro, ipotizzabili contestazioni sulla permanenza dell’ente all’interno del Terzo settore
Segue
16/03/2018
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La norma reintroduce, con un più vasto ambito applicativo, le agevolazioni a favore delle Onlus, abrogate a partire dal 1 gennaio 2014 dall’art. 10 del D.lgs. n. 23/2011
Sul punto la Relazione illustrativa spiega che «la disposizione si inserisce tra quelle che comportano l’ampliamento del favor verso gli enti del Terzo settore, andando incontro ad una esigenza segnalata anche dalla Legge delega che, all’articolo 9, lettera l), prevede l’introduzione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore»
Ciò spiega l’applicazione di questa norma a beneficio di tutti gli ETS, incluse le imprese sociali costituite in forma societaria
Modifiche statutarie - Operazioni straordinarie
16/03/2018
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L’art. 82, comma 3 introduce una norma di carattere (oggettivamente) innovativo, prevedendo che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli ETS – comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione – si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa
La norma, nel suo tenore letterale, replica in buona parte l’art.
11-bis della Tariffa, parte I, acclusa al d.P.R. n. 131/1986, che applica l’imposta di registro in misura fissa agli atti costitutivi e modifiche statutarie riguardanti le Onlus
Quest’ultima disposizione, tuttavia, veniva interpretata in senso restrittivo dall’Amministrazione finanziaria, la quale esigeva le imposte in misura proporzionale in caso di operazioni che i) comportano il trasferimento di beni e ii) coinvolgono enti non commerciali
Segue
16/03/2018
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Una conferma di questa impostazione veniva ravvisata dall’Agenzia delle Entrate nella «lettera» dell’art. 4 della citata Tariffa, parte I, che prevede la tassazione con aliquota fissa per le operazioni straordinarie eseguite da società o enti commerciali (rectius, «aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali») (cfr. Ris.ne 152/E/2008, nonché Sent. Cass. Civ., Sez. Trib., 27 febbraio 2009, n. 4763) Si riteneva, quindi, che le operazioni degli enti non commerciali fossero sempre realizzative
Grazie alla nuova norma del CTS viene dunque superata questa impostazione – risalente per certi versi ad un’epoca in cui gli enti non commerciali erano caratterizzata da una gestione più
«statica» – che nei fatti comportava notevoli ed ingiustificati oneri a carico di soggetti particolarmente meritevoli
Modifiche statutarie – adeguamenti a modifiche normative
16/03/2018
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ACTA -tutti i diritti sono riservati
L’art. 83, comma 3 contempla anche una esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie finalizzate ad adeguare gli atti costitutivi a modifiche normative
Si tratta di una norma introdotta, tra l’altro, per agevolare gli attuali enti non profit ai fini delle modifiche statutarie che dovranno essere apportate per adeguarsi alle prescrizioni del CTS o del D.lgs. n. 112/2017 sull’impresa sociale
Sotto questo profilo, è stato osservato che questa agevolazione andrebbe estesa anche alle imprese sociali costituite in forma societaria che, al pari degli altri ETS, possono presentare questa esigenza
Esenzione da IMU e TASI
16/03/2018
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ACTA -tutti i diritti sono riservati
Il comma 6 dell’art. 82 disciplina l’esenzione da IMU e TASI, che viene accordata agli ETS non commerciali per gli immobili destinati totalmente o in parte lo svolgimento delle attività istituzionali (in quest’ultima ipotesi, l’esenzione darà parziale)
La disposizione presenta una sostanziale continuità con la normativa ante-riforma e tiene conto dell’esigenza di conformarsi alla stringente giurisprudenza comunitaria sul punto
Si pensi, sul punto, alla recente sentenza della Corte di Giustizia 27 giugno 2017, Causa C-74/16, in merito all’esenzione dall’imposta comunale spagnola sulle costruzioni a favore delle istituzioni ecclesiastiche, senza dimenticare le vicende relative alla nostra IMU ed i susseguenti adeguamenti introdotti nella nostra legislazione interna con il D.M. 200/2012
Esenzione da tributi locali ed IRAP
16/03/2018
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ACTA -tutti i diritti sono riservati
In termini analoghi i commi 7 ed 8 dell’art. 82 demandano alle regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali di deliberare eventuali riduzioni o esenzioni dai tributi di competenza, nonché possibili semplificazioni legate agli adempimenti
La norma postula un più ampio ambito applicativo rispetto alle disposizioni ante-riforma come l’art. 21 del D.lgs. n.
460/1997, ma occorrerà verificare se ed in che misura regioni ed enti locali potranno estendere agevolazioni che, attualmente, sono riservate perlopiù alle Onlus
Attualmente, per esempio, si ha un’esenzione IRAP in FVG, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta, Province di BZ e TN ed una minore aliquota nelle altre regioni
Altri tributi
16/03/2018
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ACTA -tutti i diritti sono riservati
I commi 5, 9 e 10 dell’art. 82 si occupano di regolare, rispettivamente, le esenzioni in materia di
•
Imposta di bollo
•
Imposta sugli intrattenimenti
•
Tasse sulle concessioni governative
accordandole agli ETS in genere, incluse le imprese sociali costituite in forma non societaria (salvo si tratti di cooperative sociali)
Viene quindi previsto un ambito
soggettivodi applicazione più ampio di quello ammesso dalle norme ante-riforma, incentrate soprattutto sulle Onlus (art. 27- bis Tariffa acclusa al d.P.R. n. 642/1972, art. 23 del D.lgs.
n. 460/1997 e art. 13-bis, comma 1 del d.P.R. n. 641/1972)
Segue
16/03/2018
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ACTA -tutti i diritti sono riservati
Le nuove disposizioni presentano anche alcune innovazioni sul versante oggettivo
L’esenzione dall’imposta di bollo è prevista non solo per specifiche tipologie documentali ma, ampiamente, per
«ogni
altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato» che venga posto in essere orichiesto dagli ETS
Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sugli
intrattenimenti, è prevista una più ampia casistica
(attività svolte occasionalmente o in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione)
Esenzione IRES per gli immobili di OdV e APS
16/03/2018
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ACTA -tutti i diritti sono riservati
Saranno applicabili dal 1 gennaio 2018 anche l’art. 84, comma 2 e l’ Art. 85, comma 7, che escludono da imposizione i redditi degli immobili di OdV e APS destinati in via esclusiva allo svolgimento o al finanziamento di attività non commerciale (previsione innovativa).
Le norme citate fanno riferimento ai «redditi degli immobili».
Si può ritenere, pertanto, che l’agevolazione possa riguardare anche eventuali plusvalenze derivate dall’alienazione dei beni (fermo restando l’obbligo di reinvestimento nelle attività istituzionali).
16/03/2018
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ACTA -tutti i diritti sono riservati