Processo Tributario Telematico
(alla luce del Decreto del 23 dicembre 2013 n. 163)
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LA RIFORMA DEL 1992
Il Legislatore tributario della riforma del 1992, nel recepire la direttiva della legge delega, (l’art. 30 della legge 31 dicembre 1992, n. 413 ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del contenzioso tributario formulando al primo comma, lettera g, come principio e criterio direttivo, “l’adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile”) ha fatto ampio riferimento al diritto processuale civile utilizzando tre distinte modalità:
1) trasfusione diretta nel testo della nuova legge tributaria di norme ed istituti del codice del rito civile;
2) espresso richiamo a norme processuali civili;
3) richiamo previsto dal disposto dell’art.1, c. 2, D.lgs 31.12.1992 n. 546 a
norme del codice di procedura civile applicabili per quanto non disposto dalle norme processuali tributarie e con essa compatibili.
Il contenzioso tributario (cenni)
D.Lgs 545/92 – Disciplina l’ordinamento interno delle C.T.
D.Lgs 546/92 – Disciplina del nuovo processo tributario
La riforma è entrata in vigore dal 1 aprile 1996 con
l’insediamento delle nuove commissioni
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Decreto del 23 dicembre 2013 n. 163 – Min Ec. e Fin.
Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
(in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, c. 8, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. l. 15 luglio 2011, n. 111).
Articolo 1
Definizioni
b) “documento informatico”
c) “copia per immagine su supporto informatico”
d) “fascicolo informatico”
e) “firma elettronica qualificata”
f) “firma digitale”
g) “S.I.Gi.T” – sistema informativo della giustizia tributaria
h) “soggetto abilitato”
i) “PEC”
j) “ricevuta di accettazione”
k) “ricorso”
m) “nota di iscrizione a ruolo (art. 22, d.lgs 546/92) n) “INI-PEC”
p) “processo verbale dell’udienza”
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Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)
2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli artt.11 e 12 del d.lgs 546/92, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni Tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all’art. 7 del d.lgs 546/92. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.
Articolo 4
Procura alle liti e conferimento dell’incarico di assistenza e difesa art. 12, c. 3, 4, 5 e 6, d.lgs 546/92
art. 63, DPR 600/73 art. 42, DPR 600/73
Articolo 5
Notificazioni e comunicazioni telematiche (art. 16 d.lgs 546/92)
Articolo 6
Elezione di domicilio digitale e sue variazioni (art. 18 d.lgs 546/92)
Articolo 7
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Articolo 8
Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici (art. 16, c. 5, d.lgs 546/92)
Articolo 9
Notificazione e deposito degli atti
Articolo 10
Modalità di costituzione in giudizio (art. 25, d.lgs 546/92)
Articolo 11
Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio
Articolo 12
Deposito di atti e documenti non informatvi (art. 22, c. 4 e 5, d.lgs 82/2005
Articolo 13
Giudizio d’appello (art. 52 e segg. d.lgs 546/92)
Articolo 14
Fascicolo informativo (art. 25, d.lgs 546/92)
Articolo 15
Processo verbale dell’udienza
Articolo 16
Redazione e deposito dei provvedimenti (art. 36, c. 3, d.lgs 546/92)
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Articolo 17
Formula esecutiva
Articolo 18
Trasmissione dei fascicoli
Articolo 19
Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia (artt. 191 e 196, DPR 115/2002)
Articolo 20
Disposizioni finali