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Servizi pubblici Locali

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Academic year: 2022

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(1)

Nuove Linee-guida dell’Anac

“motivazione rafforzata” in caso di affidamenti “in house”

per favorire maggiore concorrenza

Una nuova stagione per le Società “in house” dopo la bocciatura delle “Linee-guida Anac” da parte del Consiglio di Stato

“Durc online”

come cambia l’accesso alla Piattaforma dopo lo “switch

off” del 1° ottobre 2021 ? ISSN 2532-2613

Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali

NUMERO

10 Anno XI

29 ottobre 2021

(2)

Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Dott. Roberto Camporesi, Dottore commercialista, Revisore contabile, partner Studio Commerciale Associato Boldrini Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” Economia aziendale Avv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazione

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale Dott. Roberto Dell’Omodarme, Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore Enti pubblici e Amministrazioni locali, Esperto in materie amministratico- contabili, tributarie, fiscali e gestionali per la P.A., Professore a contratto di economia aziendale all’Università di Pisa, Facoltà di Economia

Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche, Pubblicista

Avv. Giuseppe Girlando, Avvocato, Revisore dei Conti, Esperto di Diritto Commerciale e Consulente di Enti Pubblici in tema di Società partecipate e piani di riequilibrio

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale Anci, Consulente Ancirisponde

Dott. Ulderico Izzo, Dirigente amministrativo Ssn.-Area Gef., Revisore legale, Revisore negli Enti Locali e Componente Oiv Enti Locali

Avv. Mauro Mammana, Avvocato amministrativista, consulente e formatore in materia di appalti pubblici

Dott. Andrea Mazzillo, Dottore commercialista, Collaboratore presso la Sezione Autonomie della Corte dei conti, Professore a contratto in Programmazione e Controllo nelle imprese pubbliche presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale e Coordinatore della Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche dell’ODCEC di Roma

Dott. Stefano Quarchioni, Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente di Enti Pubblici

Dott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche, Pubblicista

Dott. Edoardo Rivola, Commercialista, Revisore Legale, Formatore e Consulente P.A. e Società Pubbliche, Membro Commissione “Diritto societario-revisione” e “Enti Locali”, Odcec Lucca

Dott. Fabio Sciuto, Delegato Regione Sicilia Centro Studi Enti Locali

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Pubblicista

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista Dott. Francesco Vegni, Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista COMITATO DI REDAZIONE:

Enrico Ciullo, Federica Giglioli, Veronica Potenza, Alessio Tavanti, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni Segreteria di redazione: Francesca Combatti Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Grafica: Centro Studi Enti Locali S.p.a. - Chiara Pioli Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

NOTIZIARIO

“Decreto Infrastrutture e Mobilità sostenibili”

le principali novità di interesse per gli Enti Locali ... pag 06

“Covid-19”

in G.U. il Decreto che disciplina l’obbligo del “Green pass” per lavoratori del settore pubblico e privato ... pag 09 Tarion line le Istruzioni per il pagamento del contributo di funzionamento dell’Arera per l’anno 2021 ... pag 10 Mobilità sostenibile

il Ministero fornisce ulteriori giorni per Interventi su Piste ciclabili agli Enti che erano interessati ... pag 10 Ciclovie urbane

pubblicato il riparto delle risorse del Decreto direttoriale n. 73/2021 ... pag 11 Opere pubbliche

secondo Anac l’istituto del Contraente generale non funziona ... pag 12 Contributi messa in sicurezza edifici e territorio

riaperti i termini per la presentazione della Certificazione relativa alla ma- nifestazione di interesse ... pag 12 Bando per la progettazione di Interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici

pubblicata la graduatoria ... pag 12

“Pnrr”

l’help desk per i piccoli Comuni in merito alle tematiche affrontate dal

“Piano” ... pag 13 Mefpubblicato un documento per offrire uno sguardo complessivo sul “Pnrr”

... pag 13 Tributi locali

il Mef fornisce chiarimenti sulla modalità di invio delle Delibere di appro- vazione dei Regolamenti e delle tariffe a partire dall’anno 2022 .... pag 13 Accollo del debito d’imposta

emanato il Provvedimento Entrate per la definizione delle modalità di at- tuazione ... pag 14 Sostituto d’imposta

ribadito il non assoggettamento a ritenuta del 4% dei contributi erogati alle imprese a seguito dell’emergenza da “Covid-19” ... pag 14 Ivanatura di contributo delle somme erogate dalle Regioni e Province auto- nome nell’ambito dei “Programmi di sviluppo rurale” (“Psr”) ... pag 15 Istat

in G.U. l’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel Conto eco- nomico consolidato ... pag 16

“Pnrr”

pubblicato il Decreto Mef per Interventi infrastrutturali in ambito portuale ... pag 18

“Pnrr”

pubblicato il Decreto per la realizzazione di nuovi Impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento di quelli esistenti ... pag 18

INDICE DEGLI ARGOMENTI

(3)

dal 1° ottobre 2021 “Spid” e “Cie” per accedere a tutti i servizi pubblici di- gitali ... pag 19 Inpsdal 1° ottobre 2021 si accede ai servizi web con “Spid”, “Cie” o “Cns”

... pag 20 Agidin consultazione le “Linee-guida sull’Infrastruttura tecnologica della

‘Pdnd’” ... pag 20 Anacfino al 15 novembre 2021 aperta la consultazione sullo schema di Linee- guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di Servizi sociali”

... pag 21 Revisori Enti Locali

incompatibilità per il dipendente di un Consorzio partecipato ... pag 21 RgSpubblicato il documento contenente le Istruzioni tecniche per la selezio- ne dei Progetti “Pnrr” ... pag 22

“Pnrr”

pubblicato il Decreto di assegnazione dei 2,82 miliardi per finanziare 159 Progetti di rigenerazione urbana ... pag 23 Edilizia scolastica e “Pnrr”

stanziate le risorse per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici ... pag 24 Programma “Mangiaplastica”

in arrivo le risorse per l’acquisto di eco-compattatori ... pag 24 Ivail trattamento fiscale di un contratto di “partenariato pubblico-privato” me- diante proposta di locazione finanziaria con opera pubblica ... pag 25 Formazione dipendenti P.A.

siglato il Protocollo d’intesa Brunetta-Messa ... pag 26

“Covid-19”

pubblicato il Dl. n. 139/2021 relativo a riaperture, accesso a Eventi pub- blici e Musei e protezione dei dati personali ... pag 30

“Covid-19”

in G.U. il Decreto con integrazioni sulle modalità di verifica del possesso del “Green pass” ... pag 31 Anacdefinito l’Elenco dei soggetti aggregatori ... pag 32 Cert-Agid

aggiunta una modalità semplificata per l’accesso agli Indicatori di com- promissione ... pag 33 Inpsonline il Servizio per la domanda di quantificazione del Tfr e Tfs basato sul modello “once only” per facilitare gli utenti ... pag 33 Trasporto pubblico locale

10mila Autobus elettrici nei prossimi 10 anni con le risorse del “Pnrr”

... pag 34

“Pnrr”

pubblicato il Decreto Mite per realizzazione nuovi Impianti di gestione ri- fiuti o ammodernamento di quelli esistenti ... pag 34

“Pnrr”

pubblicato il Decreto Mite per Progetti “Faro” di Economia circolare

(4)

approvate le Linee guida del Ministero per il rientro in sicurezza ... pag 36

“Covid-19”

pubblicate le Faq relative al ritorno in Ufficio e “Green Pass” per la P.A.

... pag 37 Ministero della Transizione ecologica

pubblicato il Decreto per l’attuazione del Sistema di monitoraggio inte- grato ... pag 40 Ivacostituiscono parziali integrazioni del corrispettivo i “contributi” erogati dall’Ato al gestore dei rifiuti finalizzati ad abbattere le tariffe ... pag 40 Certificazione dei corrispettivi

l’errato abbinamento della Partita Iva in sede di installazione del Regi- stratore telematico non esonera da sanzioni ... pag 42

“Greeenpass50+”

attivo il Servizio di Inps per i datori di lavoro non aderenti a NoiPA con più di 50 dipendenti ... pag 42 Anacil Parere espresso dal Presidente Busia in Audizione al Senato sul nuovo

“Codice degli Appalti” ... pag 43 Anac e Guardia di Finanza

rinnovato il Protocollo d’intesa per potenziare i rapporti di collaborazione tra le 2 Istituzioni ... pag 44

GLI APPROFONDIMENTI

Nuove Linee-guida dell’Anac

“motivazione rafforzata” in caso di affidamenti “in house” per favorire maggiore concorrenza

di Federica Giglioli ... pag 45 Una nuova stagione per le Società “in house” dopo la bocciatura delle “Linee-guida Anac” da parte del Consiglio di Stato

di Roberto Camporesi ... pag 47 Il nuovo “Metodo tariffario rifiuti” (“Mtr-2”)

analisi delle principali novità e degli impatti ai fini Tari

di Alessandro Maestrelli e Gabriele Nardi ... pag 51

“Indice nazionale dei domicili digitali”

pubblicate le Linee-guida

di Cesare Ciabatti ... pag 64

“Decreto aperture e privacy”

chiarezza sulle P.A. ma limitazioni al Garante sul “Pnrr”

di Ermanno Salerno ... pag 65

I QUESITI

“Durc online”

come cambia l’accesso alla Piattaforma dopo lo “switch off” del 1° otto- bre 2021 ?

di Cesare Ciabatti ... pag 73

LA GIURISPRUDENZA

Note di prassi e pronunce giurisprudenziali ... pag 75 Focus

Ivale fatture emesse alle Ato rifiuti, se costituite sotto forma di Società di capitali, non beneficiano dell’Iva ad esigibilità differita

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in caso di “Tia1”, in quanto entrata tributaria, occorre restituire l’Imposta applicata in rivalsa

di Francesco Vegni ... pag 80 Condanna per appropriazione indebita di una Società appaltatrice dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi di un Comune di Antonio Tirelli ... pag 81

IL PARERE DELLA CORTE

Note della Corte ... pag 83

LO SCADENZARIO

Le prossime Scadenze in programma ... pag 84

(6)

NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 217 del 10 settembre 2021, il Dl. 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di Investimenti e Sicurezza delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture stradali e autostradali”.

Il Decreto introduce norme trasversali, che spaziano dalle sanzioni per occupa, senza averne titolo, i parcheggi rosa (dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni) al “Piano nazionale di implementazione del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario”; da Alitalia alle disposizioni in materia “Ecobonus automotive”.

Per quanto riguarda il Trasporto pubblico locale, viene previsto che le Regioni possano utilizzare una quota delle risorse assegnate dal Governo per i servizi aggiuntivi anche per potenziare i controlli sui mezzi. Importanti anche le novità volte alla riduzione del gap Nord-Sud, come le disposizioni sulla progettazione territoriale che consentiranno a 4.600 Comuni italiani (tutti quelli sotto i 30.000 abitanti nel Sud e nelle Aree interne) di dotarsi di un “Parco Progetti” adeguato alle tante opportunità che ai Comuni stessi vengono offerte in questi anni, con il “Pnrr”, con il “Fsc”, con i fondi strutturali.

Di seguito un quadro delle principali novità di interesse per gli Enti Locali e le Società pubbliche.

Art. 5 - Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei Lavori pubblici

L’art. 5 istituisce, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), una Struttura di missione denominata “Centro per l’Innovazione e la Sostenibilità in materia di Infrastrutture e Mobilità” (Cismi).

Questa è finalizzata a garantire la realizzazione degli Interventi di titolarità del Dicastero in questione, finanziati in tutto o in parte con le risorse del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” o del “Piano complementare”.

Art. 10 - Procedure di attuazione del “Pnrr” e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni

I commi da 1 a 6 dell’art. 10 in commento definiscono alcune

procedure per l’attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Nello specifico, il comma 1 novella l’art. 1, comma 1039, della Legge n. 178/2020, intervenendo sulle modalità operative per l’erogazione delle risorse finanziarie del Fondo di bilancio finanziato con il “Next Generation UE”, disponendo che tali risorse vengano attribuite alle Amministrazioni o Organismi titolari e/o attuatori dei Progetti, in relazione al fabbisogno finanziario di ciascuno di essi, sulla base delle procedure definite con il Decreto di cui al comma 1042 della medesima Legge n.

178/2020.

In precedenza, la norma disponeva che le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi in questione fossero trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna Amministrazione o ad ogni Organismo titolare dei progetti (ma non anche ai soggetti “attuatori”), mediante giroconto su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito.

Il comma 2 prevede che il Dm. Mef con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella Decisione di esecuzione del Consiglio Ue–Ecofin recante

“Approvazione della Valutazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ dell’Italia”, venga aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del “Pnrr” adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione, e che le risorse del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”

necessarie all’attuazione del “Piano” siano assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate.

Il comma 3 individua la base giuridica dell’attivazione, da parte delle Amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli Interventi previsti dal “Pnrr”, anche ai fini dell’assunzione dei relativi impegni di spesa, stabilendo che essa è costituita dalla notifica della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE–Ecofin appena sopra citato e dal conseguente Dm. Mef.

Il comma 4 autorizza – ove non diversamente previsto nel

“Pnrr” - le P.A. e i soggetti responsabili dell’attuazione ad avvalersi delle “opzioni di costo semplificate” previste dagli artt. 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese.

Il comma 5 dispone che le Amministrazioni responsabili, in

“Decreto Infrastrutture e Mobilità sostenibili”

le principali novità di interesse per gli Enti Locali

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di attuazione degli interventi del “Pnrr”, sono tenute a stabilire criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto ai criteri ordinari previsti dalla disciplina di settore ed idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli Obiettivi iniziali, intermedi e finali, e dei Cronoprogrammi previsti dal “Piano”, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal Regolamento Ue 241/2021, anche sulla base di apposite Linee-guida che saranno approvate mediante Dm. Mef.

Il comma 6 prevede che, nel caso in cui si renda necessario il recupero di somme nei confronti di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali, trovano applicazione le procedure di cui al comma 7-bis dell’art. 1 del Dl. 6 maggio 2021, n. 59.

Di tutt’altro tenore invece il comma 7, che rivede il comma 3-bis all’interno dell’art. 3-bis del “Cad”, abrogato dall’art.

66-bis del Dl. n. 77/2021. Il comma in questione, introdotto dall’art. 24 del Dl. n. 76/2020, aveva disposto l’obbligo per l’Ente, a decorrere dal 28 febbraio 2021, dell’uso esclusivo di “Spid” e “Cie” per l’identificazione dei cittadini ai propri servizi on line. La sua abrogazione aveva generato non poco disorientamento tra gli addetti ai lavori, che non avevano capito quale fosse la ratio del Legislatore.

L’attuale versione dispone che, “fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), utilizzano esclusivamente le identità digitali ‘Spid’

e la Carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), utilizzano esclusivamente le identità digitali ‘Spid’, la Carta di identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle Imprese e dei Professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) e c), utilizzano esclusivamente le identità digitali ‘Spid’, la Carta di identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line”.

(ma anche di “Cns”) per l’identificazione presso i Portali istituzionali è riservato solo ai cittadini, escludendo al momento Professionisti e Imprese, la cui data di decorrenza dovrà essere stabilita con Decreto attuativo.

Pertanto, atteso il divieto di utilizzo di credenziali login e password rilasciate dall’eEte dal 30 settembre 2021 come disposto dall’art. 24, comma 4, Dl. n. 76/2020, e ricordato dal Ministero dell’Innovazione con Circolare 7 settembre 2021, l’autenticazione mediante credenziali rilasciate ad Imprese e Professionisti “non andrà in pensione”.

Il rinvio è dovuto anche alla non completa realizzazione dell’ecosistema “Spid”, che deve ancora integrare i gestori degli attributi qualificati, indispensabili a certificare poteri di rappresentanza e l’appartenenza ad un Ordine professionale, nonché la piena diffusione dell’identità professionale già disponibile dal 2019 presso alcuni gestori di identità.

Art. 12 - Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti

Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni meridionali e delle Isole e di quelli ricompresi nella mappatura delle Aree interne del Paese, in vista dell’avvio del “Ciclo di programmazione 2021/2027” dei Fondi strutturali e del “Fondo Sviluppo e Coesione” e della partecipazione ai bandi attuativi del “Pnrr”, l’art. 12 prevede l’istituzione – presso il Mef - del “Fondo concorsi progettazione e idee per la Coesione territoriale”.

Al Fondo, che conterà su una dotazione di 12,35 milioni di Euro per il 2021 e 111,16 milioni per l’anno successivo, potranno accedere:

- tutti i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, ricompresi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;

- i Comuni ricompresi nella mappatura Aree interne del Paese in base alla quale è stata attivata la “Strategia nazionale per le aree interne”.

Le risorse saranno ripartite, entro il 30 novembre 2021, sulla base delle classi demografiche, nei limiti massimi di quanto specificato nella Tabella “A” riportata qui di seguito.

Classi demografiche Importo complessivo da ripartire tra gli Enti beneficiari

Fino a 1.000 abitanti Euro 19.448.000

Tra 1.001 e 5.000 abitanti Euro 43.192.500

Tra 5.001 e 10.000 abitanti Euro 24.518.000

Tra 10.001 e 20.000 abitanti Euro 21.735.000

Tra 20.001 e 30.000 abitanti Euro 8.740.000

Premialità comma 3 Euro 5.881.675

Tot. Euro 123.515.175

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essere impegnati dagli Enti beneficiari mediante la messa a bando, entro 6 mesi dalla pubblicazione in G.U. del Decreto stesso, anche per il tramite di Società “in house”, di premi per l’acquisizione di proposte progettuali.

La finalità del “Fondo”, come specificato nella Relazione illustrativa, è di animare e potenziare la progettualità locale, in vista dell’ingente mole di risorse finanziarie messe a disposizione grazie al “Pnrr”, al “Fondo Sviluppo e coesione” e ai Fondi strutturali del “Ciclo di programmazione 2021-2027”, tutte finalizzate in gran parte al recupero del divario infrastrutturale e socioeconomico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle Aree interne.

Il concorso di progettazione e di idee persegue essenzialmente 2 obiettivi:

- sopperire, nell’immediato, al deficit di progettualità locale prevalentemente imputabile alla carenza di personale tecnico presso gli Enti Locali medio piccoli, frutto dei vincoli assunzionali cui gli stessi sono stati a lungo assoggettati;

- coinvolgere Professionisti singoli e associati nell’individuazione di idee e progetti in modo da moltiplicare le energie e rendere diffuso e partecipato il processo di ripresa e resilienza, anche alla luce del Principio di solidarietà orizzontale.

Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3 avviene attraverso il Sistema di cui al Dlgs. n. 229/2011. Ogni Proposta progettuale acquisita dall’Ente beneficiario che si traduce in impegno di spesa ai sensi del comma 3 è identificata dal Cup di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

L’alimentazione del Sistema di monitoraggio è assicurata dall’Ente beneficiario titolare del Cup.

Nella valutazione delle Proposte progettuali di cui al comma 3, gli Enti beneficiari verificano che esse siano coerenti o complementari rispetto agli Obiettivi posti dall’art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il

“Dispositivo per la ripresa e la resilienza”, nonché con gli Obiettivi della programmazione del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027”, come definiti da apposite Linee-guida che saranno adottate entro il 30 ottobre 2021 dall’Autorità politica delegata per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con il Mims.

Le Proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti Obiettivi: la Transizione verde dell’Economia locale, la Trasformazione digitale dei servizi, la Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la Coesione economica, l’Occupazione, la Produttività, la Competitività, lo Sviluppo turistico del

Salute e la Resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l’Infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai Giovani. Le proposte devono altresì privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo.

Le proposte, ove afferenti a Interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all’avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall’art. 140 del “Codice dei contratti” e dall’art. 55 del Dlgs.

n. 117/2017. Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso è quello del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Le Proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli Enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione degli Enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre Amministrazioni nazionali o comunitarie.

L’Agenzia per la Coesione territoriale, in collaborazione con l’Anac, renderà disponibile, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, un bando-tipo da utilizzare per i concorsi di cui all’art. 12 in commento.

Art. 13 – Misure di agevolazione per i Comuni

Il comma 1 dell’art. 13 estende ai Comuni delle Isole minori del Centro-Nord Italia (Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene), i benefici dei finanziamenti concessi tramite l’istituto denominato “Resto al Sud”, volto a promuovere lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nei territori (prima dell’ampliamento disposto dall’art. 13 in commento) ricadenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle Aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

Il comma 2 dispone, per l’anno in corso, lo slittamento dal 15 settembre al 15 ottobre 2021, del termine entro il quale i Comuni beneficiari dei contributi previsti dall’art. 1, comma 29, della “Legge di bilancio 2020” per Investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di Efficientamento energetico e Sviluppo territoriale sostenibile, sono tenuti a

(9)

anche prorogato dal 31 ottobre al 15 novembre, il termine entro il quale il Viminale provvede, con proprio Decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

Art. 14 - Cabina di regia edilizia scolastica

L’art. 14 integra con un rappresentante dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, istituita dall’art. 1, comma 61, della “Legge di bilancio per il 2020”.

Art. 15 - Disposizioni urgenti in materia di Perequazione infrastrutturale

L’art. 15 introduce alcune semplificazioni relative alla disciplina sulla perequazione infrastrutturale di cui all’art.

22 della Legge n. 42/2009. Sulla materia era intervenuta anche la “Legge di bilancio 2021” che, con l’art. 1, comma 815, aveva previsto che la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali venisse effettuata entro il 30 giugno 2021.

La norma in commento dispone che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti, provvedano alla ricognizione delle Infrastrutture di cui sopra non di competenza statale. I dati raccolti dagli Enti Locali e dagli altri soggetti pubblici e privati dovranno essere trasmessi alle Regioni e alle Province autonome entro il 30 novembre 2021, che la trasmettono, unitamente a quella di propria competenza, nei successivi 5 giorni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Alla luce di quanto emergerà da questa ricognizione, con Dpcm. da adottarsi entro il 31 marzo 2022, saranno stabiliti i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze infrastrutturali, anche con riferimento agli aspetti

con particolare attenzione alle aree che risentono di maggiori criticità nei collegamenti infrastrutturali con le Reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio, all’estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare e delle zone di montagna e delle Aree interne, nonché dei territori del Mezzogiorno, alla densità della popolazione e delle unità produttive.

Per il finanziamento degli Interventi in questione è istituito, nello Stato di previsione del Mef, il “Fondo perequativo infrastrutturale per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale”, con una dotazione complessiva pari a 4,6 miliardi per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di Euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.

Ciascun Ministero competente individua gli Interventi da realizzare (che non siano già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari), l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell’Intervento, il Cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell’opera da finanziare.

Gli Interventi devono essere corredati, ai sensi dell’art.

11, comma 2-bis, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, del

“Codice unico di progetto”.

Il monitoraggio della realizzazione degli Interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il Sistema di cui al Dlgs. n. 229/2011, classificando gli interventi sotto la voce “Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021”.

Sulla G.U. n.226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Dl. n.127 del 21 settembre 2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pub- blico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicati- vo della certificazione verde ‘Covid-19’ e il rafforzamento del Sistema di screening”.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per prevenire la dif- fusione del “Covid-19” tutto il personale delle Amministra- zioni pubbliche e del Settore privato è tenuto a presentare il “Green pass” per accedere ai rispettivi luoghi di lavoro.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla

“Covid-19”

in G.U. il Decreto che disciplina l’obbligo del “Green pass”

per lavoratori del Settore pubblico e privato

(10)

I datori di lavoro sono tenuti a verificare la presenza del

“Green pass” del proprio personale e, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l’organiz- zazione delle verifiche.

Nel caso in cui il personale non sia il possesso del “Green pass” o qualora risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione.

In caso di violazione delle disposizioni, la sanzione ammi- nistrativa è stabilita in Euro da 600 a Euro 1.500.

Le disposizioni si applicano anche ai Magistrati ordinari, al personale amministrativo, contabile e militare, ai Compo- nenti delle Commissioni tributarie.

L’accesso dei soggetti sopra citati agli uffici giudiziari in violazione della disposizione integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Dl. n. 109/2006. Gli altri soggetti ricevono una sanzione amministrativa stabilita in Euro da 600 a Euro 1.500.

Per garantire la disponibilità di strumenti per la rilevazione di antigene “Sars-Cov-2” le farmacie sono tenute ad assi- curare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi con prezzi calmierati.

In caso di inosservanza della disposizione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

calmierato è assicurata anche da tutte le Strutture sani- tarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Ssn.

e autorizzate dalle Regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi.

Il Decreto illustra inoltre misure finanziarie finalizzate al ristoro di Farmacie e Strutture sanitarie.

Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021 l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per i soggetti che non pos- sono ricevere o completare la vaccinazione, è autorizzata, a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contra- sto dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, la spesa di Euro 105 milioni per l’anno 2021. Questo provvederà a trasferire tali risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul Sistema “Tessera sanitaria”, al fine del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle Strutture sanitarie

Il Decreto comunica, inoltre, che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità dei collaboratori sportivi connesse all’emergenza “Covid-19”

non utilizzate, sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50% al “Fondo uni- co a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” e per il restante 50% al “Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale”.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Arera la Determinazione n. 70/Dagr/2021 del 7 settembre 2021, rubricata “Definizione delle modalità operative relative al versamento del contributo per il funzionamento dell’Auto- rità di regolazione per energia reti e ambiente per l’anno 2021”.

Con la Determinazione citata Arera ha definito le Istruzioni tecniche per il calcolo del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2021, il cui versamento deve esse- re effettuato entro il 2 novembre 2021 da parte dei soggetti obbligati al versamento ed operanti nei Settori dell’Ener- gia elettrica, del Gas, dei Servizi idrici e del Ciclo dei rifiuti, mentre entro il 31 dicembre 2021 deve essere resa la di- chiarazione inerente i dati relativi alla contribuente.

Per quanto riguarda il Settore dei Rifiuti, l’aliquota del con-

tributo di funzionamento è pari allo 0,30 per mille dei rica- vi dell’anno 2020, così come risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Sono tenuti al versamento tutti i soggetti ope- ranti nel Settore, in una o più attività che li compongono, le quali sono individuate sulla base del contenuto della Deliberazione Arera n. 443/2019, ovverosia:

- spazzamento e lavaggio delle strade;

- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

- gestione tariffe e rapporti con gli utenti, tale attività non costituisce base imponibile;

- recupero dei rifiuti urbani;

- smaltimento dei rifiuti urbani.

Sono esonerati dal versamento del contributo i soggetti che non svolgono alcuna delle attività sopra riportate e che presentano una delle seguenti caratteristiche:

Tari on line le Istruzioni per il pagamento del contributo di

funzionamento dell’Arera per l’anno 2021

(11)

stanze od oggetti secondo le condizioni di cui all’art.

184-ter, comma 1, del Dlgs. n. 152/2006;

- svolgimento esclusivo delle operazioni di autocompo- staggio, compostaggio di comunità e compostaggio lo- cale, ai sensi della normativa vigente.

Per quanto riguarda la determinazione dei ricavi, occorre comprendere quelli derivanti dalle attività sopra riportate.

Arera precisa inoltre che, in caso di gestione, sia di rifiu- ti urbani, sia di rifiuti speciali, la valutazione della base imponibile per il calcolo del contributo richiederà neces- sariamente un’operazione di calcolo dei ricavi afferenti ai soli servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Inoltre, qualora i ricavi delle vendite riguardino anche prodotti fi- niti, intesi ad esempio ricavi da vendita di materia prima seconda, dovrà procedersi allo scomputo di questi dalla base imponibile da assoggettare al contributo, indipen- dentemente dall’origine del rifiuto che ha dato luogo a tale prodotto finito e dalle operazioni che vengono compiute sul rifiuto medesimo.

Anche i Comuni che gestiscono il “Ciclo dei rifiuti” in eco- nomia sono tenuti al versamento del contributo e alla pre- sentazione della Dichiarazione. Per essi, la base impo- nibile si desume dai ricavi presenti all’interno del Pef e riconducibili all’effettiva quota di attività svolta senza con- siderare le quote di ricavi attribuibili ai servizi non compre- si nel perimetro definito dall’Autorità. I Comuni che svol- gono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti

strade senza svolgere in proprio le altre attività del “Ci- clo dei rifiuti” sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento, pur rimanendo obbligatoria la presentazione della Dichiarazione.

Non rientrano nel calcolo dei ricavi:

- l’Iva;

- ricavi da vendita di prodotti finiti e assistenza post-ven- dita;

- poste rettificative dei costi quali gli Incrementi delle im- mobilizzazioni, le variazioni dei lavori in corso e le varia- zioni delle rimanenze dell’esercizio;

- proventi finanziari e i dividendi.

Se dalla quantificazione dei ricavi moltiplicati per l’aliquota sopra riportata ne derivi un importo da pagare inferiore ad Euro 100,00, non è dovuto alcun versamento, fermo re- stando l’adempimento dell’obbligo dichiarativo entro il 31 dicembre 2021 mediante compilazione dell’apposito form contenuto all’interno della Sezione “Raccolta dati” del sito web di Arera.

Per regolarizzare eventuali partite pregresse è necessario richiedere tramite mail all’indirizzo contributoannipregres- si@arera.it la riapertura per i singoli anni delle dichiarazio- ni on line. L’importo da regolarizzare, comprensivo degli interessi legali maturati, dovrà essere versato con le stes- se modalità già previste per il versamento del contributo per l’anno 2021.

Sulla G.U. n. 225 del 20 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto 9 agosto 2021 del Ministero delle Infrastruttu- re e delle Mobilità sostenibili concernente la modifica del Decreto n. 344/2020 recante la ripartizione delle risorse per la progettazione e realizzazione di Ciclostazioni e In- terventi relativi alla sicurezza della Circolazione ciclistica cittadina.

Quest’ultimo Decreto ha assegnato Euro 137.244.458,00, di cui Euro 51.444.458,00 per l’anno 2020 ed Euro 85.800.000,00 per l’anno 2021, per la progettazione e re- alizzazione da parte di Città metropolitane, Comuni capo- luogo di Città metropolitane, Comuni capoluogo di Regio- ne o di Provincia, Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per Ciclostazioni e Interventi concernenti

Il Decreto 9 agosto 2021 si riferisce alla Città metropo- litana di Cagliari Napoli e Palermo e ai Comuni di Ca- gliari, Palermo, Bolzano, Sassari, Vittoria, Caltanissetta, Benevento, Cuneo, Teramo, Rovigo, Biella, Gorizia, Vibo Valentia, Oristano e Isernia, Como, Aosta, Verbania ed Enna, che hanno presentato la domanda in ritardo o non hanno presentato istanza di partecipazione.

Pertanto tali Enti, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte della “Direzione generale per il Trasporto pubblico locale, la Mobilità pubblica sostenibile e gli Interventi nel Settore del ‘Trasporto ferroviario regionale’”, devono pre- sentare al Mims apposita Istanza per l’utilizzo delle risor- se sopra citate. La mancata presentazione dell’Istanza o eventuale ritardo nella presentazione comporterà la deca-

Mobilità sostenibile

il Ministero fornisce ulteriori giorni per Interventi su Piste

ciclabili agli Enti che erano interessati

(12)

Sulla G.U. n. 225 del 20 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto 6 agosto 2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili relativo a Ciclovie urbane, Poli universitari-Stazioni.

Nel Decreto si comunica che è stato approvato in via de-

finitiva il riparto delle risorse di cui all’art. 2 del Decreto direttoriale n. 73/2021 in esito alle Istanze pervenute al Mims da parte dei Comuni interessati. L’Elenco comple- to dei fondi assegnati è pubblicato all’interno del Decreto stesso.

Ciclovie urbane

pubblicato il riparto delle risorse del Decreto direttoriale n. 73/2021

Con una Nota pubblicata sul proprio sito, l’Anac ha messo l’accento sull’inefficienza del contraente generale, figura introdotta per accelerare e snellire i tempi delle opere pub- bliche strategiche. Stando a quanto emerge dalla casisti- ca di vigilanza di Anac, l’introduzione di questa figura non ha consentito di eseguire l’appalto nel rispetto, né degli importi previsti, né nelle tempistiche concordate.

Come si può leggere sul sito di Anac in riferimento alla vigilanza effettuata per la Strada statale 106 Jonica, con particolare riguardo all’innesto con la Ss 534 a Roseto Capo Spulico, “oltre all’aumento di costi, Anac ha regi- strato anche un deciso ritardo nell’avvio dell’opera dovuta alla più complessa progettazione esecutiva, portando alla consegna dei lavori in data 19 maggio 2020. Questo a fronte di un contratto del 12 marzo 2012 che prevedeva

450 giorni per la conclusione della progettazione esecuti- va. Inoltre, per l’attività di progettazione svolta dal General contractor si è andati incontro a un contenzioso, riguar- dante il pagamento di un maggiore importo”.

Il ricorso al contraente generale non ha agevolato l’e- secuzione dell’appalto, né ha consentito di rispettare gli impegni originariamente assunti. Questo nonostante tale figura “dovrebbe essere un soggetto particolarmente qua- lificato che assume su di sé oneri e responsabilità di cui si dovrebbe spogliare l’amministrazione che delega il con- traente stesso”. A causa dei ritardi nella consegna della progettazione, Anas ha già a detrarre una penale di Euro 1 milione e mezzo su un costo complessivo della proget- tazione del tratto considerato di poco inferiore ai Euro 20 milioni.

Opere pubbliche

secondo Anac l’istituto del contraente generale non funziona

Con un Comunicato pubblicato il 30 settembre 2021 sul proprio sito istituzionale, il Ministero dell’Interno-Direzione centrale per la Finanza locale, ha reso nota l’avvenuta ria- pertura dei termini per la presentazione della Certificazio- ne relativa alla manifestazione di interesse per i contributi per la messa in sicurezza di edifici e territorio.

In accoglimento delle molte richieste avanzate dai Comu- ni, il Sistema “Tbel” per l’acquisizione della Certificazione

in argomento è stato reso nuovamente disponibile a par- tire dalle ore 14:00 del 30 settembre 2021. La finestra si chiuderà alle 18:00 di giovedì 7 ottobre 2021.

Il Viminale ha precisato che in questo frangente potranno:

- caricare la Certificazione i Comuni che non abbiano già provveduto nel precedente periodo di apertura della pro- cedura;

- essere modificati i dati inseriti nel precedente periodo, da

Contributi messa in sicurezza edifici e territorio

riaperti i termini per la presentazione della Certificazione

relativa alla manifestazione di interesse

(13)

so degli errori nei valori già certificati. In questo caso, una nuova, corretta.

Sulla G.U. n. 231 del 27 settembre 2021, è presente la Comunicazione della pubblicazione del Decreto del Mini- stero della Transizione ecologica n. 150 del 13 settembre 2021, contenente l’approvazione della graduatoria relativa al Bando per la progettazione degli Interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici sulla base delle richieste di integrazione presentate (annualità 2017).

Il Decreto è disponibile sul sito istituzionale del Ministe- ro della Transizione ecologica al link www.mite.gov.it/

node/9190 e sul sito www.amiantopa.minambiente.it. Av- verso al Provvedimento in commento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Bando 2017 per la progettazione di Interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici

pubblicata la graduatoria

Il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha attivato una e-mail per raccogliere le domande e le richieste di chiarimento sul “Pnrr” da parte dei piccoli Comuni.

L’e-mail è pnrr.dara@palazzochigi.it. Sulla base dei que- siti raccolti, il Dipartimento andrà a costituire una pagina web di domande e risposte a disposizione di tutti i Comuni interessati. All’interno della stessa pagina saranno pubbli- cati anche bandi e avvisi pubblici rivolti ai Comuni.

A margine di questa iniziativa digitale sono inoltre previste iniziative di informazione e sensibilizzazione realizzate su

base territoriale. Così, già a partire dal mese di maggio 2021 sono stati attivati, presso il Dipartimento per gli Affa- ri regionali e le Autonomie, dei Tavoli tecnici di confronto permanente tra i Ministeri, le Regioni e le Autonomie lo- cali, con lo scopo di condividere nel dettaglio gli Interventi previsti nel “Pnrr”, oltre a definirne le modalità di attua- zione con il coinvolgimento degli Enti territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni).

Tutti i Tavoli attivati, saranno operativi fino alla conclusio- ne del “Pnrr”. Per ciascun tavolo saranno rese disponibili le informazioni e la documentazione di lavoro.

“Pnrr”

l’help desk per i piccoli Comuni in merito alle tematiche affrontate dal “Piano” 

Dal 28 settembre 2021 è online sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze un Documento elaborato per offrire uno sguardo complessivo sul “Pnrr”, a partire dagli obiettivi chiave e dalle risorse destinate al nostro Paese.

Il Documento offre una panoramica sulle 6 Missioni del

“Piano” e sulle tipologie di Riforme previste, ed in esso è possibile consultare il Cronoprogramma dei Traguardi e degli Obiettivi intermedi da conseguire e le stime dell’im-

Mef pubblicato un documento per offrire uno sguardo

complessivo sul “Pnrr”

(14)

ese. È inoltre illustrata la “Governance” del “Pnrr” e il ruolo di coordinamento del Mef nella realizzazione del “Piano”.

Le Amministrazioni centrali titolari degli Interventi sono re- sponsabili dell’avanzamento della spesa e del consegui- mento di Traguardi e Obiettivi: così nel Documento viene

Interventi e il funzionamento delle Strutture di missione di cui si stanno dotando.

È infine spiegato il ruolo delle Regioni e degli Enti territo- riali, per le quali il “Piano” ha previsto un coinvolgimento attivo.

È stata pubblicata, sul sito web istituzionale del Mef-Di- partimento Finanze, la Risoluzione 21 settembre 2021 n.

7/Df, rubricata “Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’E- conomia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’In- terno recante ‘Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 16 agosto 2021”.

La Risoluzione fornisce chiarimenti in merito alle modali- tà di applicazione e all’ambito temporale di attuazione del Decreto sopra citato, che verte sulle modalità di invio delle Delibere regolamenti delle entrate dei Comuni, Province e Città metropolitane.

Preliminarmente, il Ministero ricorda che la pubblicazione telematica degli atti all’interno del “Portale del Federali- smo fiscale” ex art. 13, comma 15-bis, del Dl. n. 201/2011, costituisce condizione di efficacia delle Delibere e dei Regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali,

mentre per le entrate di Province e Città metropolitane è condizione di efficacia delle Delibere in materia di Imposta sulle assicurazioni Rc auto. Finalità meramente informati- va invece per i restanti prelievi.

Le disposizioni del Decreto Mef 20 luglio 2021 - precisa il Dipartimento - troveranno applicazione a partire dall’an- nualità 2022, come già precisato all’interno del Decreto stesso.

Quando la procedura di controllo informatico così come delineata dal Decreto sarà operativa, il mancato rispetto delle specifiche tecniche non costituirà, fatta eccezione per il controllo anti-virus, un impedimento alla pubblicazio- ne, da parte del Ministero e alla conseguente acquisizione di efficacia, in un’ottica di attuazione graduale dell’obbligo di attenersi al formato elettronico introdotto dal Decreto.

In caso di esito negativo dei controlli, l’Ente viene informa- to tramite apposita Pec che contiene l’indicazione dell’a- nomalia riscontrata, ma non verrà richiesto alcun ulteriore adempimento all’Ente.

Tributi locali

il Mef fornisce chiarimenti sulla modalità di invio delle Delibere di approvazione dei Regolamenti e delle tariffe a partire dall’anno 2022

È stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento direttoriale 24 settembre 2021, rubricato “Disposizioni di attuazione dell’art. 1 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con mo- dificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione”.

Il Provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 1, com- ma 5, del Dl. n. 124/2019, che demandava ad un suc- cessivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di attuazione del c.d.

“accollo del debito d’imposta”.

La normativa di riferimento, ovverosia l’art. 1, del Dl. n.

Accollo del debito d’imposta

emanato il Provvedimento Entrate per la definizione delle

modalità di attuazione

(15)

comma 2, della Legge n. 212/2000, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.”

Il Provvedimento in commento indica le modalità di ese- cuzione dell’accollo del debito d’imposta altrui nonché del recupero degli importi dovuti e dell’irrogazione delle san- zioni in capo all’accollante e all’accollato.

Per quanto riguarda le deleghe di pagamenti, chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procederà al relativo pa- gamento tramite Modello “F24” da presentarsi esclusiva- mente in modalità telematica, a pena di rifiuto della delega di pagamento. L’Agenzia rifiuterà la delega anche in caso di utilizzazione in compensazione dei crediti dell’accollante.

In sede di compilazione della delega, nella Sezione “Con- tribuente” sono indicati:

- nel campo “Codice fiscale”, il Codice fiscale dell’accol- lato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, ge-

dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato. Il Codice verrà individuato con suc- cessiva Risoluzione.

L’Agenzia considera come non avvenuti tutti i versamenti non effettuati secondo le modalità di cui al Provvedimento in commento.

Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupe- ro dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’ap- plicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 471/1997.

L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitata- mente all’imposta non versata e agli interessi.

All’accollante viene applicata la sanzione di cui all’art. 13, comma 4, del Dlgs. n. 471/1997, in caso di esistenza del credito utilizzato, in caso di inesistenza si applica la san- zione di cui al successivo comma 5.

Infine, per la riscossione degli importi sopra individuati, l’Agenzia emetterà apposito atto di accertamento, che dovrà essere notificato al contribuente, a pena di deca- denza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In- terpello n. 629 del 28 settembre 2021, è tornata sull’ar- gomento del trattamento fiscale dei contributi da erogare da parte di un Comune alle Imprese del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria da “Co- vid-19”, richiamando l’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020.

Al riguardo, ha ricordato che:

- l’art. 54 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazio- ni dalla Legge n. 77/2020, nel testo in vigore dal 23 marzo 2021, così come modificato dall’art. 28 del Dl.

n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.

69/2021, al comma 1, dispone che “le Regioni, le Pro- vince autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Ca- mere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C

(2020) 1863 final – ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’ e successive modifiche e inte- grazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3”. Al successivo comma 2 prevede che “l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, pre- stiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di Euro per impresa; tutti i valori utilizzati de- vono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”.

Infine, l’ultimo comma dispone che “le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione Euro- pea C (2020) 1863 final – ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-

Sostituto d’imposta

ribadito il non assoggettamento a ritenuta del 4% dei

contributi erogati alle imprese a seguito dell’emergenza

da “Covid-19”

(16)

e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garan- zie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione”;

- in relazione al regime fiscale applicabile ai predetti con- tributi, l’art. 10-bis, comma 1, del Dl. n. 137/2020, con- vertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi na- tura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e con- tabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”.

Con tale disposizione, dunque, il Legislatore ha ricono-

eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica

“Covid-19” “da chiunque” e “indipendentemente dalle mo- dalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi con- seguenti dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

Nel caso in esame, il Comune istante ha intenzione di erogare sovvenzioni una tantum ad attività economiche con sede operativa nel territorio comunale che abbiano subìto gli effetti della chiusura o sospensione per effetto dei Dpcm. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.

Pertanto, in applicazione del citato art. 10-bis, le sovven- zioni una tantum di cui trattasi, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’art. 54 sopra citato, non sono da as- soggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’art.

28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973.

L’Agenzia ha precisato che, nel caso in esame, tale regi- me di esenzione è da riconoscersi nel presupposto che tali forme di sostegno economico siano, come richiesto dal riportato art. 10-bis, “diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Consulenza giuridica n. 13 del 28 settembre 2021, si è occupata del trattamento Iva dei sostegni economici ero- gati dalla Regione nell’ambito dei “Programmi di sviluppo rurale” (“Psr”) regionali.

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’Iva è defini- to dalla normativa comunitaria (artt. 2 e 73 della Diretti- va 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006 n. 112) in modo ampio. Più nel dettaglio, secondo costante giu- risprudenza della Corte di Giustizia, una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi del citato art. 2, paragrafo 1, e configura pertanto un’operazione im- ponibile, “soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito

del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallag- matiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (...); ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il con- trovalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile for- nito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (Corte di Giustizia CE: Sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04;

Sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93; Sentenza 5 lu- glio 2018, C- 544/16, e giurisprudenza ivi citata).

In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’I- va può essere escluso, ai sensi della normativa europea, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attivi- tà finanziata e le elargizioni di denaro. Inoltre, secondo

Iva natura di contributo delle somme erogate dalle Regioni e Province autonome nell’ambito dei “Programmi di

sviluppo rurale” (“Psr”)

(17)

che un’operazione economica venga svolta ad un prez- zo superiore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante ai fini della qualificazione di tale operazione come ‘negozio a titolo oneroso’. Quest’ultima nozione presuppone infatti unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo real- mente percepito dal soggetto passivo” (Corte di Giustizia CE, Sentenza 12 maggio 2016, causa C520/14 e giuri- sprudenza ivi citata).

Coerentemente ai suddetti Principi deve essere interpre- tato l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui

“costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, tra- sporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, depo- sito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

Conformemente alle disposizioni unionali, l’Amministra- zione finanziaria in diversi Documenti di prassi ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rap- porto obbligatorio a prestazioni corrispettive (Circolare 21 novembre 2013, n. 34/E e Risoluzioni 16 febbraio 2005, n.

21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E). Nella Circolare n. 34/E del 2013 è stato specificato, ai paragrafi 1 e 1.1., che la qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovve- ro quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario.

Nel rinviare ai contenuti della Circolare, l’Agenzia si è sof- fermata sul caso in cui il procedimento per la erogazione di somme è definito a livello comunitario ed attuato nell’or- dinamento domestico attraverso bandi o delibere di organi pubblici (per esempio, il Cipe). In questi casi, l’erogazione di vantaggi economici in favore dei soggetti individuati dal Regolamento comunitario si inserisce nella funzione am- ministrativa ed esula dallo schema dei contratti a presta- zioni corrispettive. Se il soggetto che riceve il denaro non è il beneficiario effettivo ma costituisce un mero tramite per il trasferimento delle somme a detto beneficiario attua- tore, le somme da trasferire non si possono configurare quale corrispettivo di servizio per il soggetto-tramite.

Tale ultima considerazione assume notevole rilievo nel caso di specie, in cui gli interventi relativi alla “Misura 2”

gata al servizio erogato agli Agricoltori da parte degli Or- ganismi di Consulenza, sono attuati dalle Regioni in virtù di quanto definito a livello comunitario dall’art. 15 del Re- golamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, all’interno delle misure di Sviluppo rurale programmate per contribuire specifica- mente alla realizzazione di una o più priorità dell’Unione in materia di Sviluppo rurale.

L’ammontare del contributo e la sua sostanziale predeter- minazione a livello regolamentare e normativo evidenzia- no l’assenza di una fase, tipica degli ordinari rapporti con- trattuali e sinallagmatici, di contradditorio tra le parti del rapporto per la definizione, tra l’altro, dell’ammontare del corrispettivo. L’assenza di tale fase c.d. “precontrattuale”

evidenzia quindi l’assenza di alcun rapporto contrattuale tra la Regione ed il beneficiario del contributo.

Inoltre, il Ministero istante specifica che le misure di so- stegno saranno concesse da ciascuna Regione e Provin- cia autonoma attraverso l’emanazione di specifici bandi ai quali gli Organismi di Consulenza devono accedere, come previsto dal comma 3 del citato art. 15 del Rego- lamento. In tal senso quindi, la scelta del beneficiario del contributo è funzionale alla rispondenza a determinati re- quisiti tecnici e professionali prestabiliti a livello normativo e regolamentare.

Inoltre, il Ministero specifica che tra le Regioni e gli Orga- nismi di consulenza, nei casi oggetto di quesito, non si in- staura nessun rapporto contrattuale. In effetti, anche dalla lettura del Regolamento, che chiarisce il ruolo dell’Autori- tà di gestione, si evidenzia che l’Autorità di gestione non instaura alcun rapporto sinallagmatico con il beneficiario della sovvenzione.

In conclusione, l’erogazione da parte delle Regioni (o del- le Province autonome) dei sostegni economici disciplina- ti dal citato art. 15 del Regolamento oggetto di quesito, concessa a mezzo di avviso pubblico senza la stipula di un contratto tra Regione (o Provincia autonoma) e benefi- ciario del sostegno, si ritiene che sia esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto ogget- tivo dell’Iva, trattandosi di mere movimentazioni di denaro e non ravvisandosi nel caso di specie alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, lett. a), e 3, del Dpr. n. 633/1972.

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