Introduzione
A partire dal 1° ottobre 2010 i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione saranno emessi utilizzando il nuovo modello di cartella di pagamento, approvato con Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010. La necessità di effettuare una revisione del modello è scaturita dalla volontà di garantire maggiore chiarezza e intelligibilità per il
contribuente, delle informazioni e dei dati in esso riportati. Vediamo ora nel dettaglio tale nuovo modello di cartella di pagamento.
Indice delle domande
1.
Cos’è la cartella di pagamento?
2.
Che cosa si intende per “iscrizione a ruolo”?
3.
Quando entrerà in vigore la nuova cartella di pagamento approvata con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010?
4.
Quali sono le novità contenute nel frontespizio della nuova cartella di pagamento?
5.
Qual è il termine di pagamento delle somme indicate nella nuova cartella?
6.
Cosa succede in caso di mancato pagamento delle somme indicate nella cartella di pagamento decorsi i 60 giorni dalla notifica?
7.
Quali sono le novità contenute nella seconda pagina della nuova cartella di pagamento?
8.
Quali sono le modalità di pagamento delle somme iscritte nella nuova cartella?
9.
E’ possibile rateizzare le somme indicate nella cartella di pagamento? Cosa succede in caso
di mancato pagamento della prima rata?
10.
Come si deve comportare il contribuente se ritiene che la somma indicata nella cartella di pagamento non sia dovuta?
11.
Il contribuente che ha versato in più rispetto alla somma indicata nella cartella di pagamento p uò chiedere il rimborso?
12.
Nel nuovo modello della cartella di pagamento cosa cambia per il “Foglio avvertenze”?
Domande e risposte
D.1. Cos’è la cartella di pagamento?
R.1. La cartella di pagamento è un documento emesso da un "concessionario" (agente della riscossione) per la
riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo) iscritto a ruolo
a seguito di un
inadempimento del debitore
rilevato da un controllo od accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
D.2. Che cosa si intende per “iscrizione a ruolo”?
R.2. Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato
pagamento di tributi (tasse, imposte, sanzioni amministrative) creato
dall'ufficio
dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle Entrate, Inps) e periodicamente
inviato all'agente della riscossione
competente per territorio, affinché siano svolte tutte le attività di riscossione coattiva. L'agente della riscossione funge, quindi, da intermediario tra l'ente creditore e il cittadino debitore e la cartella esattoriale è il suo strumento operativo primario.
D.3. Quando entrerà in vigore la nuova cartella di pagamento approvata con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010?
R.3. Il nuovo modello della cartella di pagamento approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il 20 marzo 2010 entrerà in vigore obbligatoriamente per le cartelle di pagamento
relative ai ruoli consegnati agli agenti della
riscossione successivamente al 30
settembre 2010.
Il nuovo modello è frutto del confronto intercorso tra gli agenti della riscossione del gruppo Equitalia e le associazioni di consumatori e rientra nel
progetto generale di semplificazione del linguaggio fiscale per il contribuente.
Una migliore grafica che agevola la lettura del documento e informazioni più dettagliate consentiranno di comprendere con maggiore chiarezza le informazioni relative alla somma richiesta.
D.4. Quali sono le novità contenute nel frontespizio della nuova cartella di pagamento ?
R.4. Sul frontespizio della nuova cartella di pagamento, nello spazio destinato all’indicazione del destinatario e del suo indirizzo, sarà specificato anche se egli assume la qualità di debitore coobbligato
oppure di obbligato principale. E’ data, inoltre, maggiore evidenza alle somme da versare, indicando espressamente
il termine per il pagamento delle somme iscritte a ruolo .
In calce al frontespizio, infine, sono riportate le informazioni relative a:
-
le modalità di pagamento;
-
la possibilità di dilazione del pagamento;
-
le conseguenze in caso di ritardo del pagamento (interessi di mora, maggiori costi del servizio di riscossione, eventuali spese di recupero forzato);
-
i poteri dell’agente di riscossione in caso di mancato pagamento (fermo amministrativo, ipoteca, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti, la possibilità di riesame o ricorso).
D.5. Qual è il termine di pagamento delle somme indicate nella nuova cartella?
R.5. Le somme indicate nella cartella di pagamento devono essere pagate entro 60 giorni
dalla notifica della cartella. Nella nuova
cartella di pagamento la scadenza è riportata in grassetto e in caratteri più grandi rispetto alla precedente cartella, con l’indicazione dell’importo totale dovuto dal contribuente, comprensivo dei compensi relativi al servizio di riscossione.
Attualmente,
il compenso dell’agente di riscossione
è fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, ma in caso di pagamento della cartella entro la scadenza di legge
è pari a 4,65%.
D.6. Cosa succede in caso di mancato pagamento delle somme indicate nella cartella di pagamento decorsi i 60 giorni dalla notifica?
R.6. Decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente abbia
provveduto al pagamento, l’agente
della riscossione potrà
attivare tutte le procedure esecutive o cautelari previste dalla legge,
finalizzate al recupero delle somme.
Da notare, che in tal caso, gli
aggi dovuti all'agente della riscossione (i compensi del servizio di riscossione) sono interamente a carico del contribuente e si aggiungono anche altri
oneri,
elencati nella
nuova sezione “Informazioni utili”
del nuovo modello della cartella di pagamento, ovvero:
-
le spese di notifica;
-
gli interessi di mora, maturati giornalmente dalla data di notifica;
-
le somme aggiuntive relative ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali ed assistenziali;
-
le spese per l’eventuale attività esecutiva svolta dall’agente della riscossione.
D.7. Quali sono le novità contenute nella seconda pagina della nuova cartella di pagamento?
R.7. Nella seconda pagina della nuova cartella di pagamento, in alto a destra, è ora riportato bene in evidenza
l’ente creditore ed il suo indirizzo
, in modo da renderlo subito identificabile. Subito sotto il nome e l’indirizzo dell’ente creditore, è indicato,
incaso di coobbligazione, l’elenco dei soggetti responsabili in solido
del pagamento.
Inoltre, trova una grafica tutta nuova la sezione chiamata “Dettaglio degli importi dovuti”, che descrive nello specifico
ogni singola iscrizione a ruolo
(numero del ruolo, data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, nome del responsabile del procedimento) elencata nella consueta area dedicata agli
addebiti.
Tale nuova sezione, riporta
in corrispondenza di ciascun importo a ruolo, i compensi di riscossione dovuti rispettivamente entro ed oltre le scadenze previste per il pagamento, in modo tale che il contribuente riesca ad avere visione dei diversi totali da pagare.
D.8. Quali sono le modalità di pagamento delle somme iscritte nella nuova cartella?
R.8. Le istruzioni di pagamento, indicate alla terza pagina della nuova cartella di pagamento, sono state ora rese più chiare e leggibili, con l’indicazione di:
-
quando devono essere pagati gli importi (con eventuale distinzione per rate);
-
dove e come effettuare il versamento;
-
come effettuare eventuali pagamenti parziali del debito1.
Il pagamento dell’importo indicato nella cartella può essere effettuato:
-
alle poste o in banca, utilizzando il bollettino di versamento precompilato, denominato Rav che possono essere utilizzati esclusivamente se
il pagamento avviene entro 60 giorni dalla
notifica della cartella;
-
presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate nella sezione “Eventuali pagamenti parziali”.
D.9. E’ possibile rateizzare le somme indicate nella cartella di pagamento? Cosa succede in caso di mancato pagamento della prima rata?
R.9. L’agente di riscossione su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad
un ma
ssimo di 72 rate mensili
, nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta delle conseguenze, che vengono evidenziate in
grassetto nella nuova sezione
“Dilazioni di pagamento”
nella quarta pagina
della nuova cartella di pagamento:
-
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
-
l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
-
il carico non può più essere rateizzato.
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione).
D.10. Come si deve comportare il contribuente se ritiene che la somma indicata nella cartella di pagamento non sia dovuta?
R.10. Nel caso in cui il contribuente ritenga che la somma contenuta nella cartella di pagamento non sia dovuta, deve rivolgersi all'ente creditore per ottenere il c.d. “
sgravio”, ovvero il
provvedimento che annulla , in tutto o in parte,
l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo e indicate nella cartella . Eventuali contestazioni all'ente creditore possono essere effettuate meditante richiesta di
autotutela o presentando
ricorso all'autorità giudiziaria competente . Al provvedimento di sgravio può seguire il rimborso
totale o parziale delle somme eventualmente già versate. L’agente della riscossione procede al rimborso inviando al contribuente un invito a
ritirare il rimborso allo sportello oppure a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo mediante bonifico.
D.11. Il contribuente che ha versato in più rispetto alla somma indicata nella cartella di pagamento può chiedere il rimborso?
R.11. Il rimborso spetta al contribuente non solo quando ha ottenuto dall'ente lo sgravio per somme pagate, ma anche quando ha versato somme in più rispetto a quanto dovuto
all'ente creditore. In quest’ultimo caso, l' agente della riscossione
provvede
a notificare una comunicazione di rimborso
al contribuente. Se entro tre mesi dalla comunicazione il contribuente non ritira le somme presso uno degli sportelli indicati o non autorizza via fax il bonifico, l’agente di riscossione versa l'importo all'ente creditore cui si riferisce l'erroneo versamento. Da quel momento il contribuente che vuole ottenere il rimborso dovrà rivolgersi direttamente all'ente creditore.
D.12. Nel nuovo modello della cartella di pagamento cosa cambia per il “foglio avvertenze”?
R.12. La nuova cartella di pagamento dedica più spazio al c.d. “Foglio Avvertenze”, che sarà diversificato in base al tipo di debito da
versare , in quanto il suo contenuto dipende
dalla tipologia delle somme iscritte a ruolo. Ciò, soprattutto in ragione della diversificazione della giurisdizione competente in caso di controversie (ad esempio, commissioni tributarie per le imposte e giudice ordinario per le multe stradali).
Fonte: Fisco e Tasse
1 Eventuali pagamenti parziali non sospendono l’attività esecutiva degli agenti di riscossione.