Cartella di pagamento con notifica illeggibile: è valida?
Autore: Redazione | 29/10/2017
Se dalla relazione di notifica non si può decifrare la data di consegna della cartella di pagamento, il contribuente può essere rimesso nei termini per impugnare.
Hai ricevuto una cartella di pagamento per mancato pagamento di alcune tasse e
di un paio di multe. Hai intenzione di fare ricorso al giudice perché alcune di queste somme non sono dovute e altre invece sono state già pagate. Senonché, il messo comunale che ti ha notificato la cartella esattoriale, nel redigere la cosiddetta
«relazione di notifica» – ossia il verbale con l’attestazione dell’avvenuta consegna della busta – ha usato una grafia indecifrabile. Non è possibile comprendere alcuna delle parole riportate sulla relata, né tantomeno la data in cui detta consegna è avvenuta. Il che non ti consente neanche di calcolare quando scade il termine per impugnare la cartella (termine che, come noto, decorre proprio dalla data riportata nella relata). Stante questa difficoltà a ricostruire il procedimento di notifica, ritieni che la cartella sia nulla per un vizio formale. È davvero così? La cartella di pagamento con notifica illeggibile è valida? La risposta è stata data da una recente sentenza della Cassazione [1].
Prima di spiegare qual è la sorte di una cartella di pagamento con relata di notifica non decifrabile, ricordiamo quali sono i termini per impugnare l’atto dell’Agente della Riscossione (Agente che, dal 1° luglio 2017, è Agenzia Entrate Riscossione). Per contestare una cartella esattoriale è necessario agire:
entro 60 giorni nella generalità dei casi. Il termine decorre dalla data di notifica riportata sulla cartella stessa (o meglio, sulla relata di notifica in caso di consegna a mani; sulla raccomandata in caso di notifica a mezzo di posta raccomandata);
entro 40 giorni se la cartella ha ad oggetto contributi per Inps e Inail;
entro 30 giorni se la cartella ha ad oggetto contravvenzioni per violazioni del codice stradale (le comuni multe) o altre sanzioni amministrative.
Se la cartella richiede il pagamento di crediti di diversa natura, ciascuna di queste segue il proprio regime di impugnazione. Quindi, ad esempio, se una cartella chiede il pagamento di una multa e dell’Irpef, per contestare la contravvenzione bisogna agire entro 30 giorni al giudice di Pace, mentre per contestare l’imposta bisogna procedere entro 60 giorni alla Commissione Tributaria; per contestare entrambe bisognerà quindi procedere con due ricorsi diversi, secondo le rispettive regole.
Torniamo al problema della notifica indecifrabile. Secondo la Corte, se il giudice accerta che la relata di notifica è illeggibile, tanto da non permettere al contribuente di ricostruire la data di consegna dell’atto, non può dichiarare nulla la cartella di pagamento per difetto di notifica. Può tutt’al più ritenere valido il ricorso
benché esperito oltre i termini che abbiamo appena indicato. In pratica, è perdonabile l’errore del contribuente che abbia proposto impugnazione alla scadenza dei termini per non essere riuscito a leggerli dalla relazione di notifica indecifrabile.
In sintesi, la cartella di pagamento con relata di notifica illeggibile non è nulla ma fa sì che non decorrano i termini per la contestazione. Secondo la Corte, la nullità o l’inesistenza di una notifica scatta solo quando la notifica non sia stata portata a compimento «non consentendo neppure di stabilire alcun contatto con il destinatario e non permettendo in ogni caso al destinatario neppure di venirne a conoscenza».
Note
[1] Cass. sent. n. 25431/17 del 26.10.2017. Autore immagine: 123rf com
Sentenza
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 settembre – 26 ottobre 2017, n. 25431 Presidente Vivaldi – Relatore Rubino
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di G.S. nonché del Comune di Francavilla Fontana, per la cassazione della sentenza n. 644/2014 depositata il 10.12.2014 dal Giudice di Pace
di Francavilla Fontana. Rappresenta che la G. proponeva opposizione agli atti esecutivi in data 6.2.2014, avverso una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per omesso pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni
del codice della strada, assumendo l’illegittimità o l’inesistenza della cartella di pagamento per illeggibilità della relata di notifica. Il giudice di pace, con sentenza
depositata in data 10.12.2014, accoglieva l’opposizione, motivando sulla base di due affermazioni che poneva in rapporto di consecutività tra loro: da un lato, accertava come in effetti la relata di notifica consegnata alla destinataria fosse illeggibile, in particolare come da essa non si potesse evincere il giorno in cui la
notifica stessa fosse stata eseguita (né il nome del destinatario e del messo notificatore). Ne faceva discendere che, a fronte di una cartella di pagamento
notificata in data illeggibile, una eventuale opposizione fosse proponibile in qualunque momento, anche oltre i venti giorni previsti dalla legge; a ciò aggiungeva poi che l’illeggibilità della cartella comportava la giuridica inesistenza
dell’atto. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La
ricorrente, premesso quanto all’ammissibilità del ricorso avverso sentenza di primo grado che la stessa discende dalla qualificazione espressa data dal giudice a quo in
termini di opposizione agli atti esecutivi, deduce in primo luogo l’inammissibilità dell’opposizione per non averne il giudice di pace rilevato la tardività, avendo la
ricorrente dimostrato con la documentazione in suo possesso, ovvero con gli originali del procedimento notificatorio, sia la data di effettiva notifica della cartella
che la data - oltre i venti giorni dalla notifica stessa - di proposizione
dell’opposizione. Il motivo non coglie nel segno: la sentenza non nega che sia stata effettuata la notifica, e neppure che l’opposizione sia stata proposta oltre il termine, al contrario afferma che la notifica dell’atto impugnato, pur effettuata,
fosse dotata di relata illeggibile e quindi inidonea a far decorrere il termine per proporre opposizione: il punto decisivo della motivazione non è idoneamente
attaccato con il primo motivo. Con il secondo motivo, Equitalia denuncia la violazione dell’art. 2718 c.c. nonché di alcune norme del d.P.R. n. 602 del 1973, laddove la sentenza impugnata avrebbe indicato come privi di valore probatorio l’estratto di ruolo e gli originali della notifica in possesso e prodotti dalla parte notificante. In realtà, anche questo motivo non coglie nel segno, non rivolgendosi
al cuore della decisione: la sentenza impugnata non mette in discussione in sé il valore probatorio dell’estratto di ruolo, o degli originali della notifica: il giudice di pace ha affermato che ciò che rileva, ai fini della verifica della effettiva possibilità per l’opponente di proporre l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge, è
che gli sia stato notificato un atto leggibile, non avendo in caso contrario la possibilità di rendersi conto né dei contenuti dell’atto né della stessa decorrenza
del termine per impugnare, e che a questo fine, della mera leggibilità, ciò che rileva non è l’originale in possesso del notificante, ma la copia in possesso della
parte, sulla base del quale la parte avrebbe potuto prendere conoscenza della pretesa fatta valere nei suoi confronti. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art.
2700 c.c. laddove ha affermato la illeggibilità della notifica e ne ha fatto discendere la inesistenza della notifica stessa. Il motivo di ricorso è fondato, laddove rivolge la sua critica nei confronti della pronuncia impugnata nel momento in cui fa discendere dalla illeggibilità della relata di notifica addirittura l’inesistenza
della notifica stessa. Una volta esaminata la leggibilità della relata, e ritenuto, a torto o a ragione, che la stessa fosse non agevolmente decifrabile per la destinataria che ne era in possesso, al punto tale da non poter ricostruire in che
data l’atto le fosse stato consegnato, il giudice di pace ne avrebbe potuto far discendere, legittimamente, l’unica conseguenza della rimessione in termini, ovvero della proponibilità della opposizione agli atti esecutivi a prescindere dal rispetto dei venti giorni dalla data della notifica laddove tale dies a quo non fosse
identificabile con certezza. Il giudice di pace è andato ben oltre, ritenendo l’opposizione non solo ammissibile in quanto proponibile a prescindere dalla
decorrenza del termine, ma fondata, senza che alcuna plausibile argomentazione sia spesa in sentenza, dichiarando l’inesistenza della notifica solo perché illeggibile, laddove in ogni caso, l’attività di notifica non avrebbe comunque potuto essere dichiarata inesistente, atteso che la stessa aveva raggiunto il suo scopo con
la consegna della relata al suo effettivo destinatario, laddove la pronuncia di inesistenza consegue al compimento di una attività che in nessun modo sia stata portata a compimento non consentendo neppure di stabilire alcun contatto con il destinatario e non permettendo in ogni caso al destinatario neppure di venirne a
conoscenza. In più, la sentenza impugnata fa discendere, in difetto di ogni giustificazione, dalla asserita inesistenza della notifica, l’inesistenza dello stesso
titolo esecutivo oggetto di notifica, ovvero della cartella esattoriale. In accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la
causa rinviata al giudice di pace di Francavilla Fontana, in persona di diverso magistrato, perché rinnovi l’esame dei motivi di opposizione, e decida anche sulle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Francavilla Fontana, in persona di diverso magistrato, che
deciderà anche sulle spese.