Firma illeggibile: nulla la notifica di avviso di pagamento e cartella
Autore: Redazione | 07/01/2016
Nullità della notifica postale per mancata identificazione del destinatario: se il Comune non può dimostrare la corretta consegna del verbale di accertamento la cartella di pagamento notificata da Equitalia è nulla.
Le notifiche degli avvisi di pagamento spediti dall’amministrazione finanziaria e consegnati tramite il servizio postale non attraverso il consueto postino, ma un
semplice “trimestrale” (giovani disoccupati assunti a tempo, dalle poste), sono nulle se la firma del destinatario è illeggibile e il notificante omette di riportare, sulla ricevuta di ritorno, un documento di riconoscimento di quest’ultimo e non chiede allo stesso di firmare indicando chiaramente nome e cognome. È quanto afferma il Giudice di Pace di Taranto in una recente sentenza [1].
Chi sono i “trimestrali”
Le Poste Italiane, per molto tempo, hanno adibito, alle notifiche degli atti giudiziari, giovani disoccupati che venivano assunti “a tempo determinato” per tre mesi e poi venivano licenziati.
Purtroppo detti “postini spesso non hanno seguito le procedure di notifica: ritiene, pertanto, il giudice di pace di Taranto, che essi non siano da considerare pubblici ufficiali veri e propri, non avendone la qualifica.
Se si considera che anche gli ufficiali giudiziari hanno affidato ed affidano le loro notifiche alle Poste, si comprende perché spesso le stesse notifiche sono nulle.
Attualmente le Poste sono più prudenti, perché a “detti postini” danno ora il compito di introdurre nelle cassette l’avviso (cosiddetto mod. 26), con onere del destinatario di ritirare le raccomandate presso gli Uffici Postali.
La vicenda
Un contribuente impugnava una cartella di pagamento di Equitalia denunciando di non aver mai ricevuto, in precedenza, alcun atto da parte dell’amministrazione con
il quale gli venisse richiesto il pagamento. È, infatti, necessario che, prima della cartella inviata dall’Agente della riscossione, venga notificato il cosiddetto “atto prodromico”, ossia l’atto vero e proprio con il quale si chiarisce la ragione della pretesa impositiva, dando al destinatario la possibilità di contestarlo con l’impugnazione. Mancando tale formalità, anche la cartella è nulla.
La sentenza
Il Giudice di Pace di Taranto ritiene che tutte le volte in cui la firma sulla ricevuta di ritorno della notifica viene apposta in modo illeggibile e il notificante non è un pubblico ufficiale (tale sarebbe solo il postino regolarmente assunto o l’ufficiale giudiziario), la notifica medesima è nulla. Il notificante dovrebbe, invece, riportare quantomeno, sulla ricevuta di ritorno, gli estremi del documento di riconoscimento del destinatario e chiedergli di firmare in modo leggibile, ossia indicando nome e cognome.
Queste anomalie di notifica – si legge nella sentenza in commento – si ripetono spesso nella procedura di consegna dei plichi postali da notificare ai destinatari, atteso che nella maggior parte dei caso il notificante è un semplice “trimestrale”
che, seppur volenteroso, non si può proprio ritenere autorizzato e competente per le notifiche.
Note
[1] G.d.P. Taranto, dott. Martino Giacovelli, sent. n. 2952/2015 del 23.09.2015.
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Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO-SEZ.1
nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 2952/2015 del 23.09.2015
nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 6635/2014 avente per oggetto:
Opposizione a cartella esattoriale per l’importo di € 245,54 a seguito di violazione al CDS, promossa da: ANNA MARIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’avv. Pietro D’Alfonso in Pulsano (Taranto), alla Via Degli Orti n. 92, dal
quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
opponente contro EQUITALIA SUD S.p.A.,Agente della Riscossione opposta
Nonché contro
COMUNE DI G., in persona del l.r.p.t., con delega al Comando P.M.
Opposto
Conclusioni per l’opponente: “Piaccia all°Ill.mo Signor Giudice di Pace adito, contrariís reiectis, 1) dichiarare nulla e/o comunque priva di qualsivoglia efficacia la
cartella di pagamento n. 106 2014 0001638454 000 e, per l’effetto, tutti gli atti ad essa presupposti, verbale incluso, per i motivi sopra esposti. 2) In via subordinata,
rideterminare la pretesa annullando le maggiorazioni per le causali di cui in premessa; 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.” Conclusioni per l’opposta Equitalia Sud: “Voglia l'On. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, 1) rigettare ogni domanda formulata da Q. Anna Maria nei
confronti di Equitalia Sud. S.p.A., in quanto inammissibile, improcedibile, nulla e, comunque, poiché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese; 2)
subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare in ogni caso e comunque compensate le spese di lite con la società Equitalia Sud S.p.A., in qualità di mero Agente di Riscossione.” Conclusioni per l’opposto Comune di G.: “…rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in
fatto e diritto …con condanna alle spese di giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato il 20.11.2014 l’opponente Anna Maria
Q. conveniva in giudizio, innanzi all’intesta Autorità Giudiziaria, la Equitalia Sud S.p.A. ed il Comune di G. ( Lecce), per sentire dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 106 2014 0001638454 emessa dalla prima in virtù di ruolo esecutivo
formato dall’Ente ovvero, subordinatamente, per vedere decurtate dalla medesima le maggiorazioni addebitate; in ogni caso con vittoria di spese. A sostegno delle proprie domande, l’attrice deduceva in sintesi la mancata notifica del verbale di accertamento posto a fondamento della impugnata cartella, nonché l’illegittimità delle maggiorazioni applicate nella cartella emessa dall’Agente di Riscossione. In data 19.11.2014, si costituiva il Comune di G. tramite il proprio funzionario, giusta
delega del Comando Polizia Municipale per la tutela giudiziaria in giudizio, chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso. Con ordinanza in data 02.03.2015 era
disposta la comparizione personale della parte attrice per chiarimenti sui contrastanti fatti di causa. Rinviata la causa all’udienza del 17.09.2015, sulla base
della documentazione depositata, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa era riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va confermata, la regolare costituzione del contradditorio tra le parti
interessate, nonché la competenza territoriale di questo giudice ad esaminare l’odierna opposizione. Detta competenza é attribuita al Giudice del luogo dove deve essere eseguito il pagamento dell’ingiunzione ai sensi del combinato disposto
dell’art. 27 del CPC, espressamente richiamato dal 1° comma dell’art. 615 CPC, poiché all’udienza di comparizione non risulta iniziata l’esecuzione forzata.
Prevede, infatti il 1° comma dell’art. 27 c.p.c.: “ Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata [c.p.c. 616] di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione [c.p.c. 17] salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma [c.p.c. 28].” Aggiunge l’art. 615 c.p.c. “ Quando si contesta il diritto
della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata [c.p.c. 491], si può proporre opposizione al precetto [c.p.c. 480] con citazione davanti al giudice competente per materia o valore [c.p.c. 17] e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su
istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.” Anche l’art. 3 del R.D. n. 639/1910 e l’art. 32 del D.Lg.vo n. 150/2011, confermano la competenza territoriale di questo GDP, in quanto l’opponente è domiciliata in Taranto, dove eventualmente deve essere eseguita l’ingiunzione in caso di mancato pagamento. Da una verifica
più approfondita è stato rilevato che il fatto descritto nella comparsa di costituzione del Comune di G. si riferisce per un evidente errore materiale ad
altro trasgressore ( sig. P.Mauro, con i dati di una cartella esattoriale del tutto diversa da quella impugnata). Relativamente alla mancata e/o irregolarità della notifica del verbale, lo stesso risulta ritirato da destinatario con firma illeggibile. Si
rileva che queste anomalie e/o irregolarità si ripetono spesso nella procedura di consegna del plichi postali da notificare ai destinatari, atteso che nella maggior parte dei casi il notificante è un semplice “ trimestrale”, che se pur volenteroso, non si può proprio ritenere autorizzato e competente per le notifiche, soprattutto
se omette di chiedere e riportare sulla ricevuta di ritorno un documento di riconoscimento del destinatario o non chiede allo stesso di firmare indicando chiaramente nome e cognome. Di conseguenza il Comune opposto non ha dato
prova della regolare notifica del verbale, avendo esibito copia dell’avviso di ricevimento con firma illeggibile del destinatario. Pertanto, illegittima deve essere dichiarata la procedura di esazione azionata dall’Equitalia Sud, con il conseguente
annullamento della cartella esattoriale impugnata. Si ritengono assorbiti gli ulteriori motivi di nullità eccepiti dall’opponente. Le spese processuali, vengono
compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., atteso che l’annullamento degli atti impugnati avviene per solo vizio procedurale P.Q.M. il giudice di pace di Taranto,
dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dalla sig.ra Q. Anna Maria avverso la cartella di pagamento n. 106 2014 0001638454 emessa dalla prima in virtù di ruolo esecutivo, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa così decide: accoglie per quanto di ragione l’opposizione, annullando la cartella esattoriale impugnata; per l’effetto dichiara
inesigibile la somma di € 245,54; Compensa le spese di giudizio. Così deciso a Taranto il 23 settembre 2015 Il Giudice di Pace ( dr. M.
Giacovelli )