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Corte di Cassazione Ordinanza n del 18/05/2011

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Corte di Cassazione

Ordinanza n. 10958 del 18/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti proposti da:

Da. Ca. Ro. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Tigre' 37, presso lo studio dell'avv. CAFFARELLI Francesco, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

- ricorrente - contro

Comune di Ponsacco, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandro Farnese 7, presso lo studio dell'avv. BERLIRI Claudio, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

- controricorrente -

Spa GFT - Gestione Esattorie Tesorerie, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Quirino Visconti, presso lo studio dell'avv. Mario Antonini, che la

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rappresenta e difende per procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, n.

20/30/06 del 30/3 - 29/6/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l'avv. Francesco Caffarelli e l'avv. Maria Melchiorre per delega;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che non si e' opposto alla relazione.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c., ha

depositato la seguente relazione: "rilevato che in data 15/12/2000, il Comune di Ponsacco ha notificato a Da. Ca. Ro. altrettanti avvisi di accertamento

dell'ICI dovuta per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997;

che il contribuente non ne ha impugnato nessuno, ma nell'anno 2001 si e' rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale per contestare la congruita' dell'accatastamento di uno dei relativi immobili;

che nelle more del giudizio, il Comune ha iscritto a ruolo l'imposta e gli accessori dovuti in base agli accertamenti ed in data 28/5/2001 il

concessionario della riscossione ha notificato la conseguente cartella al Da.

Ca. ;

che il 10/6/2004, quest'ultimo ha pero' chiesto all'Ente locale di voler rivedere le sue pretese perche', nel frattempo, la Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso, determinando per l'immobile una rendita minore di quella fissata dall'Ufficio;

che il Comune di Ponsacco ha aderito all'invito ed in data 3/7/2004 ha

notificato al Da. Ca. dei nuovi avvisi con i quali, a rettifica dei precedenti, ha diminuito il suo credito a complessivi euro 6.938,25;

che il contribuente li ha tuttavia impugnali davanti alla Commissione

Tributaria Provinciale di Pisa cui ha chiesto altresi', con separato ricorso, di annullare anche il ruolo formato sulla base dei precedenti accertamenti;

che costituitesi le controparti, il giudice adito ha rigettato entrambe le

domande con sentenza che il Da. Ca. ha appellato ribadendo, da un lato, che i nuovi avvisi avevano sostituito i vecchi, ma erano stati emessi fuori tempo

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massimo, per cui andavano annullati o quanto meno ridimensionati alla luce delle nuove tariffe introdotto con effetto retroattivo dal Decreto Ministeriale n.

165 del 2002 e, dall'altro, che la cartella esattoriale non conteneva tutte le indicazioni necessarie ed era stata notificata in modo irrituale, e, comunque, dopo la scadenza del termine fissato a pena decadenza;

che la concessionaria GE. spa ed il Comune hanno contestato la fondatezza del ricorso e la Commissione Regionale ha innanzitutto rilevato che come risultava dalla loro stessa intestazione, gli avvisi del 2004 erano stati emessi al solo scopo di ridurre l'ICI nell'interesse del contribuente che, pertanto, non avrebbe potuto impugnarli, perche' atti in autotutela e, per di piu', a lui

favorevoli;

che tanto puntualizzato ed aggiunto che le tariffe del Decreto Ministeriale n.

165 del 2002 avevano cominciato a decorrere dal 13/8/2002, la Commissione Regionale ha infine esclusa qualsiasi nullita' o tardivita' della cartella,

rigettando il gravame con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;

che il Da. Ca. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con i primi de motivi la violazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 11, l'errata applicazione dei principi generali in tema di esercizio del pubblico potere, ivi compreso quello di riesame degli atti del Decreto Legge n. 564 del 1994, ex articolo 2 quater, nonche' la contraddittorieta' della motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale aveva sbagliato a negare il carattere sostitutivo dei nuovi avvisi e subito dopo si era anche contraddetta perche' nell'esaminare ugualmente la questione della loro eventuale illegittimita' per mancata applicazione dello nuove tariffe d'estimo, aveva mostrato di considerarli in qualche modo autonomi e destinati a

prendere il posto dei vecchi;

che con il terzo motivo il ricorrente ha invece dedotto la violazione degli della Legge n. 342 del 2000, articolo 74, comma 6 e del Decreto Legge n. 16 del 1993, articolo 2, convertito nella Legge n. 75 del 1993, in quanto la

Commissione regionale avrebbe dovuto tener conto delle tariffe introdotte dal Decreto Ministeriale n. 165 del 2002;

che con il quarto motivo il Da. Ca. ha poi dedotto la violazione della Legge n.

212 del 2000, articolo 7, comma 3, nonche' il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale non aveva chiarito le ragioni per le quali aveva rigettato la eccezione di nullita' della cartella per insufficiente indicazione degli atti che ne costituivano il titolo, richiamati con una semplice sigla alfanumerica;

che con il quinto motivo il ricorrente ha inoltre dedotto la violazione degli articoli 156 e 160 c.p.c., nonche' il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale aveva concluso per la ritualita' della notificazione della cartella senza spiegare le ragioni del proprio convincimento che, in ogni caso, risultava errato perche' il concessionario non

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aveva rispettato le formalita' di legge;

che con il sesto motivo il Da. Ca. infine dedotto la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, del Decreto

Legislativo n. 504 del 1992, articolo 12 e del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 19, in quanto la Commissione Regionale aveva ritenuto che l'emissione e la notificazione del ruolo non soggiacessero ad alcun termine, aderendo cosi' ad una tesi palesemente in contrasto con la normativa di riferimento e con l'interpretazione datane dalla stessa Corte costituzionale;

che cosi' riassunte le doglianze del ricorrente, di cui la GE. ed il Comune di Ponsacco hanno contestato la fondatezza, osserva il Collegio che

nell'interrogarsi sulla natura dei nuovi avvisi, la Commissione Regionale ha operato una ricostruzione in linea con l'evolversi, degli avvenimenti ed il tenore letterale degli atti e, percio', non sindacabile in questa sede perche' logica, coerente e non contraddetta dalla successiva disamina della questione relativa alla applicabilita' dello tariffe di cui al Decreto Ministeriale n. 165 del 2002, la cui soluzione ha rappresentato un mero obiter dictum del quale il Da. Ca. non puo' dolersi perche' ininfluente ai fini dell'economia della

decisione, basata esclusivamente sul previo riconoscimento del carattere non sostitutivo dei nuovi avvisi e sulla successiva affermazione della loro non impugnabilita' in quanto atti di autotutela;

che in considerazione di quanto sopra, nonche' del fatto che il contribuente non ha mosso nessuna censura in ordine a tale ultima affermazione, i primi tre motivi, qui esaminati congiuntamente per via della loro intima

connessione, debbono essere rigettati al pari, d'altronde, del quarto e del quinto, a proposito dei quali e' sufficiente sottolineare che anche ove

realmente sussistenti, i dedotti vizi della notificazione della cartella sarebbero stati sanati dalla sua diffusa ed articolata impugnazione, con la quale il Da.

Ca. ha dimostrato di essersi reso pienamente conto della portata e delle ragioni della pretesa avversa e di non avere percio' risentito alcun concreto pregiudizio dalla denunciata, ma insussistente incompletezza della cartella che, tutt'al piu', potrebbe aver comportato soltanto delle mere difficolta' di comprensione, che il contribuente e' pero' riuscito evidentemente a superare;

che venendo, infine, al sesto motivo giova preliminarmente ricordare che alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, ha riordinato la disciplina dei tributi locali stabilendo, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articoli 11 e 12, che gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento ed i ruoli per la riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;

che il comma 171 del medesimo articolo 1 sopra citato ha poi previsto

l'applicabilita' delle cennate disposizioni "anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge";

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che avuto riguardo al tenore letterale ed al significato delle parole usate, deve ritenersi che con esse il Legislatore abbia voluto estendere le nuove regole a tutte le vicende non ancora esaurito, dettando cosi' una disciplina destinata a valere anche per il passato e cioe' pure per quei casi in cui fosse gia' intervenuta la notificazione dell'accertamento o del ruolo ed il

contribuente li avesse impugnati, instaurando al riguardo un giudizio non ancora concluso al momento di entrata in vigore della legge;

che in ragione di cio' e considerato che nel caso di specie la cartella e' stata comunque notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli accertamenti sono divenuti definitivi (o, cioe', al 2001), anche il sesto motivo non appare fondato, per cui sembrano di conseguenza

sussistere le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio";

che il Collegio condivide le considerazioni del relatore e rigetta, percio', il ricorso del Da. Ca. Ro. , condannando il medesimo al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte controricorrente in complessivi euro 3.200,00, euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il Da. Ca. al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse per ciascuna parte controricorrente in complessivi euro 3.200,00, euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

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