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Lettera: del Mediatore europeo al Presidente del Parlamento europeo relativa all'ufficio assunzioni delle Comunità europee

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European Ombudsman

Lettera: del Mediatore europeo al Presidente del Parlamento europeo relativa all'Ufficio assunzioni delle Comunità europee

Corrispondenza - 07/03/2002 Caso EPSO/2002

Strasburgo, 7 marzo 2002

All'onorevole Pat Cox Presidente Parlamento europeo Rue Wiertz B - 1040 Bruxelles Signor Presidente,

ho ricevuto recentemente il testo dei progetti di decisione concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio assunzioni delle Comunità europee. Ho potuto così constatare, con sorpresa e sconcerto, che essi contengono una disposizione in base alla quale il consiglio di amministrazione dell'Ufficio potrebbe decidere di fissare limiti d'età (1) .

L'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario. Il 7 dicembre 2000 i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno proclamato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2) . Tale atto compiuto a nome delle massime autorità dell'Unione europea autorizza i cittadini a ritenere che i diritti fondamentali che l'Unione s'impegna, nel predetto articolo 6, paragrafo 2, a rispettare siano quelli

enunciati nella Carta.

Nelle conclusioni della Presidenza, il Consiglio europeo di Nizza ha espresso compiacimento per la proclamazione della Carta, osservando che essa riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societari finora enunciati in fonti diverse, internazionali, europee o nazionali (3) .

L'allora Presidente del Parlamento europeo, sig.ra Nicole Fontaine, ha affermato:

"Una firma rappresenta un impegno (...). Facciamo in modo che tutti i cittadini dell'Unione comprendano che d'ora in poi (...) la Carta sarà (...) la legge dell'Assemblea. Da oggi essa sarà il punto di riferimento per tutti gli atti del Parlamento che abbiano un'incidenza diretta o indiretta sulla vita dei cittadini in tutta l'Unione."

(2)

Il Presidente della Commissione Romano Prodi ha dichiarato:

"Dal punto di vista della Commissione europea, proclamando la Carta dei diritti fondamentali le istituzioni dell'Unione si sono impegnate a rispettarla in ogni atto che compiono e in tutte le politiche che promuovono (...). I cittadini d'Europa possono contare sul fatto che la Commissione garantirà che la Carta sia rispettata (...)."

In una comunicazione del marzo 2001 al personale della Commissione riguardante la proclamazione della Carta, il Presidente Prodi e il commissario responsabile Vitorino affermavano:

"La Commissione, così come le altre istituzioni, deve curarsi delle implicazioni pratiche di questo evento storico e fare del rispetto dei diritti stabiliti nella Carta il metro di paragone della sua azione.

Dev'essere questo un requisito primario del lavoro quotidiano della Commissione, tanto nelle relazioni con il pubblico in generale e con coloro cui sono destinate le nostre decisioni, quanto nelle nostre norme e procedure interne." (4)

Queste dichiarazioni hanno dato ai cittadini motivo di sentirsi fiduciosi del fatto che la Carta sarà correttamente applicata dalle istituzioni i cui presidenti l'hanno firmata.

Nella mia qualità di Mediatore europeo, ho preso una serie di iniziative volte a promuovere la Carta e ad assistere le istituzioni dell'Unione europea nell'assolvimento del loro dovere di rispettarla in ogni azione che compiono. Con delusione ho constatato che le risposte sono state per lo più tiepide e caratterizzate da scarso interesse. La mia maggiore preoccupazione è tuttavia rappresentata dal fatto che certe istituzioni e organi hanno un atteggiamento apertamente negativo nei confronti della Carta per quanto riguarda la fissazione di limiti d'età ai fini delle assunzioni.

L'articolo 13 del trattato CE, aggiunto dal trattato di Amsterdam, conferisce al Consiglio la facoltà di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'età. La Carta dei diritti fondamentali va oltre. All'articolo 21, paragrafo 1, essa vieta espressamente

"qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l' età o le tendenze sessuali"

(sottolineatura aggiunta).

L'articolo 21 della Carta è la prima disposizione diretta fra l'altro alle istituzioni e agli organi dell'Unione a menzionare l'età quale motivo vietato di discriminazione. I cittadini hanno pertanto il diritto di attendersi che le istituzioni e gli organi dell'Unione pongano fine alla prassi tradizionale di fissare limiti d'età per le assunzioni, a meno che tali limiti non abbiano una giustificazione oggettiva e una base giuridica.

(3)

Da un'indagine svolta dal Mediatore di propria iniziativa è risultato che organismi più

moderni quali la Banca centrale europea, Europol e la maggior parte delle agenzie esecutive non hanno mai applicato limiti d'età. Forse ciò dipende dal fatto che queste organizzazioni non hanno mai appartenuto a quella cultura amministrativa tradizionale e antiquata che si sta dimostrando così tenace nel resistere al cambiamento.

Sembra che anche i sostenitori della discriminazione fondata sull'età riconoscano che i limiti d'età non hanno attualmente una base giuridica, visto che la proposta di modifica dello Statuto del personale avanzata dalla Commissione comprende per la prima volta una disposizione volta ad autorizzare eccezionalmente, per l'assunzione nella funzione pubblica europea, una politica discriminatoria basata sull'età. Questo progetto di disposizione sembra concepito per dare carta bianca alle istituzioni e agli organi dell'UE, in modo che possano fare ciò che vogliono, stabilendo che l'applicazione di limiti d'età non può mai essere discriminatoria.

A parte osservazioni discriminatorie contro le persone meno giovani, le ragioni addotte per giustificare la perdurante applicazione di limiti d'età consistono per lo più in argomentazioni di carattere economico. Ma argomentazioni del genere non possono giustificare

discriminazioni fondate sulla razza, sul sesso, sull'età o su qualsiasi altro motivo proibito (5) . Si è anche fatto riferimento ai sindacati, ma non ritengo che sia legittimo subordinare il rispetto dei diritti fondamentali ai negoziati con i rappresentanti del personale. Sono stati inoltre citati brani di una sentenza della Corte del 1972. Questo affidarsi a osservazioni formulate 30 anni fa non solo è d'ostacolo ad un'amministrazione moderna e attenta al servizio, ma dimostra anche un'allarmante incapacità di comprendere l'evoluzione del diritto comunitario in materia di diritti fondamentali.

Le istituzioni che non hanno mai fatto ricorso a limiti d'età sembrano avere amministrazioni ben funzionanti e personale motivato. Spesso hanno manifestato grande apprezzamento per l'esperienza, la saggezza e la stabilità che i dipendenti meno giovani hanno portato nel loro ambiente di lavoro.

Mi spiace di doverLa informare, signor Presidente, che l'amministrazione dell'Istituzione da Lei presieduta continua ad applicare limiti d'età. In tal modo la sua Istituzione dà il cattivo esempio ai datori di lavoro di tutta l'UE e dei paesi candidati all'adesione indicando che è legittimo discriminare ed escludere dal mercato del lavoro le persone che hanno più di 45 anni (il limite d'età più frequentemente applicato), non rispettando così la Carta dei diritti fondamentali.

I limiti d'età tendono inoltre a sfavorire le donne che desiderano iniziare o riprendere un'attività lavorativa dopo essersi dedicate alla famiglia.

E' questo il messaggio di giustizia e umanità che l'Unione europea dovrebbe dare al suo mercato del lavoro?

Rivolgendosi a me, alti funzionari hanno difeso la prassi attuale facendo presente che la

(4)

Carta di Nizza non è vincolante per nessuno, ma è semplicemente una dichiarazione politica.

Ciò sembra implicare che i cittadini europei debbano ritenere che anche le promesse più solenni fatte dai politici non vanno prese sul serio. Per me questo atteggiamento è indice di disprezzo per il processo democratico.

A mio modo di vedere, nella questione è in gioco un principio essenziale. A Nizza nel

dicembre 2000, nel corso della Presidenza francese, è stato preso verso i cittadini europei un impegno importante, che dev'essere rispettato e messo in pratica da coloro che hanno il potere di farlo. Se essi non lo manterranno, ne deriverà un effetto di sfaldamento per le già mediocri relazioni fra l'Unione europea e i suoi cittadini.

L'Ufficio europeo per le assunzioni potrà essere istituito solo Lei ed io, insieme ai presidenti delle altre istituzioni e degli altri organi interessati, firmeremo la necessaria decisione.

Per le ragioni fin qui esposte, io non potrò acconsentire a firmare decisioni che non stabiliscano in modo chiaro che l'Ufficio assunzioni delle Comunità europee non deve operare discriminazioni per i motivi, fra cui l'età, vietati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata solennemente a Nizza nel dicembre 2000.

Le chiedo pertanto, signor Presidente, di adottare le misure necessarie affinché:

- la disposizione relativa ai limiti d'età per i concorsi, prevista al punto 2.6.2 del "progetto di accordo tra i Segretari generali relativo ai principi comuni di una politica armonizzata di selezione e di assunzione" sia soppressa, e

- nel "progetto di decisione dei Segretari generale relativa all'organizzazione e al

funzionamento dell'Ufficio assunzioni delle Comunità europee" sia inserito un riferimento all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.

E' in suo potere fare in modo che si raggiungano questi due risultati. Spero davvero che Lei userà i poteri che le competono per trasformare sotto questo aspetto la retorica dei diritti fondamentali in una realtà viva per i cittadini europei.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Jacob SÖDERMAN

(1) SG D(2002) D/8487 del 27 febbraio 2002.

(2) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(3) Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, paragrafo 2.

(4) SEC(2001)380/3.

(5)

(5) Per quanto riguarda la discriminazione basata sul sesso, cfr. la causa C-343/92 De Weerd e altri [1994] Racc. I-571, punto 36, e la causa C-226/98 Jørgensen [2000] Racc. I-2447, punto 29.

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