Ammortamento alla francese:
ultime sentenze
written by Redazione | 29/03/2021
Leggi le ultime sentenze su: piano di ammortamento alla francese; piano di rimborso rateale dei mutui; applicazione di interessi anatocistici.
Piano di ammortamento alla francese:
cos’è?
Il piano di ammortamento “alla francese” nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all’interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive. Ma è questo il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente
di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa.
Tribunale Roma sez. XVII, 04/12/2020, n.17383
Distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto
In tema di mutuo, sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese, in quanto, appunto, l’art. 1194 c.c., che disciplina l’imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti; in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati. Ciò che avviene nel piano di ammortamento alla francese è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo.
Tribunale Roma sez. XVII, 06/11/2020, n.15551
Ammortamento alla francese: cosa comporta?
In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Tribunale Ivrea, 26/09/2020, n.723
L’ammortamento alla francese non comporta l’anatocismo
Posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell’ipotesi in cui la banca, nel determinare l’ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull’ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l’addebito della rata in scadenza. Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell’art. 1283 c.c..
Di conseguenza, posto che il metodo di ammortamento “alla francese” non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi (dato che questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi), esso non comporta anatocismo vietato.
Tribunale Civitavecchia, 25/09/2020, n.818
Ammortamento alla francese e legge di sconto composto
In tema di mutuo, in caso di ammortamento alla francese, la “legge di sconto composto” è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con l a somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che rispondono alla regola dell’interesse semplice poiché ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d’interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale.
Tribunale Trapani, 09/09/2020, n.593
Pagamento a rata costante
Nel mutuo, il piano di ammortamento “alla francese” è caratterizzato dalla predisposizione – concordata dai contraenti e dunque legittima – di un piano di pagamento a rata costante, laddove all’interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l’ultima rata.
Tribunale Roma sez. XVII, 26/08/2020, n.11741
Ammortamento alla francese: vantaggio
Il mutuo alla francese, benché più oneroso, ha il vantaggio di rendere la rata, in assenza di variazione dei tassi (se si tratta di mutuo a tasso variabile), sempre uguale a se stessa. Il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che nella prima rata, gli interessi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta.
Tribunale Brescia sez. II, 28/01/2020, n.189
Mutuo con ammortamento alla francese:
interessi sul capitale
In tema di mutuo, l’anatocismo si configura quando siano computati interessi sugli interessi scaduti, mentre nessuna capitalizzazione di interessi si verifica nell’ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese, giacchè gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano mai al capitale. Al contrario, gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata sono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo.
Tribunale Rimini, 11/01/2020, n.13
Piano di ammortamento alla francese:
legittimità
E’ pienamente legittima la pratica del piano di ammortamento alla francese, non individuandosi in esso alcuna ipotesi di anatocismo, posto che pacificamente in tal caso l’interesse sul capitale residuo è calcolato secondo il metodo dell’interesse semplice e non composto (Trib. Pavia 25.1.2017).
Tribunale Pisa, 30/01/2020, n.112
Piano di rimborso rateale dei mutui
La tesi secondo cui il piano d’ammortamento alla francese, come in generale ogni piano di rimborso rateale dei mutui, includerebbe l’anatocismo, con conseguente violazione dell’art.1283 c.c. e dell’art.6 della delibera CICR 9.2.2000, è frutto di un’evidente incomprensione dei dati normativi e della finalità delle formule di matematica finanziaria sottostanti all’elaborazione dei piani d’ammortamento.
Tribunale Lucca, 07/11/2019, n.1566
Sistema di ammortamento alla francese:
può essere illegittimo?
In tema di mutuo, va escluso che il sistema di ammortamento alla francese possa essere di per sé illegittimo, in quanto ordinariamente gli interessi, computati periodicamente, vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente e l’imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell’ammortamento “alla francese” la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell’art. 1194 c.c..
Tribunale Cosenza sez. I, 22/11/2019, n.2383
Rate del piano di ammortamento alla
francese
L’ammortamento alla francese utilizza la legge di sconto composto, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia la formula di c.d. “equivalenza finanziaria” che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario).
La suddetta formula non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell’interesse semplice, posto che ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale.
Il meccanismo sopra richiamato non produce, dunque, una capitalizzazione di interessi, poichè questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi; inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch’essa predeterminata.
Tribunale Chieti, 04/11/2019, n.692
Rimborso progressivo del capitale
Il piano di ammortamento alla francese non comporta un’illecita capitalizzazione composta degli interessi – rimanendo una opzione legittima di costruzione delle rate. Difatti, costituisce un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato, in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo, per tutta la durata del prestito.
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata
periodica per tutta la durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all’inizio dell’ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato.
Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota di interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
Tribunale Rieti, 01/10/2019, n.699
Ammortamento alla francese e anatocismo
La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all’art. 1283 c.c. si ha anatocismo, soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. Il c.d. ammortamento alla “francese”
non comporta alcuna violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Tribunale Siena, 29/07/2019, n.824
Piano di rimborso del mutuo graduale
La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, con rata fissa costante, secondo il metodo di ammortamento “alla francese”, non comporta alcuna violazione dell’art. 1283 c.c. per i seguenti motivi: 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ancora da rimborsare, al netto di quello incluso nelle rate già scadute; 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati o considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo autonomia rispetto al capitale; 3) oltre agli interessi sul capitale a scadere, la rata paga anche una quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso –
cosicché il pagamento a scadenza riduce il capitale che produce interessi in futuro: si verifica, cioè, un fenomeno di segno inverso rispetto alla capitalizzazione.
Tribunale Savona, 11/06/2019
Indeterminatezza del tasso di interesse
Nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata.
Detto piano di ammortamento non comporta, quindi, né un’indeterminatezza del tasso di interesse, né un’illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall’art. 1194 c.c..
Tribunale Roma sez. XVII, 14/03/2019, n.5583
Contratti di mutuo: il piano di ammortamento alla francese
Nei contratti di mutuo è legittimo il piano di ammortamento alla francese poiché non producono alcun effetto anatocistico degli interessi non operando un’illecita capitalizzazione composta degli interessi ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Tribunale Roma sez. XVII, 12/03/2019, n.5456
Il calcolo degli interessi
Si deve escludere che l’opzione per l’ammortamento alla francese comporti, di per sé, l’applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all’arbitrio del mutuante, in quanto, nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna
applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Tribunale Pescara, 15/07/2019, n.1156
Formazione delle rate di rimborso
Nei mutui ad ammortamento alla francese, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutare la natura nè ad eliminarne l’autonomia.
In forza delle limitazioni previste, quindi, dall’art. 1283 c.c., la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi.
Tribunale Avezzano, 12/10/2019, n.477
Quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite
L’ammortamento alla francese utilizza la legge di sconto composto, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia la formula di c.d. “equivalenza finanziaria” che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario).
La suddetta formula non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell’interesse semplice posto che ad ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima
data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale.
Tribunale Parma, 11/03/2019, n.416